Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2259 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2259 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 3248-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dalle Avvocate NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE. IN LIQUIDAZIONE E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata – avverso la SENTENZA N. 1931/2021 della CORTE D ‘ APPELLO DI MILANO, depositata il 22/6/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 13/1/2026;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica AVV_NOTAIO COGNOME
4FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Milano, con sentenza del 29/11/2017, ha accolto la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in
liquidazione e amministrazione straordinaria, aperta con decreto del 6/4/2012 e ha, per l ‘ effetto, dichiarato l ‘ inefficacia, a norma dell ‘ art. 49 del d.lgs. n. 270/1999, dei pagamenti che la RAGIONE_SOCIALE in bonis aveva eseguito, per l ‘importo complessivo di €. 105.087,55, in favore della RAGIONE_SOCIALE, nei sei mesi anteriori alla data (22/4/2011) in cui la solvens era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, poi revocato, ai sensi dell ‘ art. 173 l.fall., con decreto del 9/2/2012.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso l ‘ indicata sentenza, lamentando: – innanzitutto, che il tribunale troppo frettolosamente aveva ritenuto che l ‘ efficacia della sentenza di revoca dello stato d ‘ insolvenza della GDM presupponesse il suo passaggio in giudicato, nella specie mancante, laddove, per contro, il venir meno dello stato d ‘ insolvenza determina pacificamente il difetto di legittimazione e d ‘ interesse ad agire in capo all ‘ attrice o comunque il difetto dei presupposti della revocatoria e che, in ogni caso, il tribunale aveva omesso di prendere in considerazione l ‘ istanza subordinata, avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE, di sospensione del giudizio ai sensi dell’ art. 295 c.p.c. fino al raggiungimento del giudicato, onde evitare il contrasto tra giudicati; – in secondo luogo, che il tribunale aveva frainteso il senso di un ‘ semplice piano di rientro ‘, che farebbe parte della normale prassi commerciale, così come la ‘ semplice diffida ‘ inoltrata dall ‘ appellante alla GDM, stante il fallimento dei tentativi posti in essere nei mesi precedenti, mentre, per ciò che riguarda le modalità di pagamento di otto effetti a scadenza di pari importo delle rate, in alternativa alla firma di una scrittura privata e consegna di un assegno a garanzia, nulla di diverso potendosi trarre dall ‘ affidamento ad un avvocato del recupero di un credito scaduto degli ultimi sei mesi.
2.1. La corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l ‘ appello.
2.2. La corte, per quanto ancora importa, ha innanzitutto ritenuto che: – il tribunale aveva affermato come la sentenza di revoca della declaratoria dello stato d ‘insolvenza, ‘ al pari delle sentenze di revoca della dichiarazione di fallimento, non è provvisoriamente esecutiva ‘ e che ‘ l ‘ intervenuta (duplice) impugnazione della sentenza con ricorso in Cassazione e ricorso in appello (come dedotto da parte attrice) preclude la definitività di tale pronuncia e, quindi, la non efficacia della stessa ‘; -l ‘appellante, a fronte di tale statuizione, ‘ in luogo di contrapporre una critica completa e persuasiva ‘, ha, invece, replicato ‘ con l ‘ asserto alquanto assiomatico che la conclusione del Tribunale ‘ era stata ‘ frettolosa ‘ ma ‘ senza … spiegare né illustrare adeguatamente nell ‘ atto d ‘ appello come ‘ la stessa ‘ si sia in concreto tradotta in un vizio comportante la sperata caducazione della sentenza ‘ ; -nell ‘ amministrazione straordinaria, in effetti, la sentenza, non ancora definitiva, di revoca della dichiarazione di insolvenza ‘ non produce effetti fino al suo passaggio in giudicato ‘ e non comporta, quindi, in caso di revoca di tale dichiarazione, ‘ l ‘ automatica cessazione della amministrazione straordinaria ‘ ; – del resto, anche a voler ritenere sussistente tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, può essere disposta soltanto ai sensi dell ‘ art. 337, comma 2°, c.p.c., sicché, se il giudice ha provveduto a norma dell’ art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato.
2.3. La corte, infine, dopo aver rilevato che (alla luce dei ‘ dati disponibili riscontrati in primo grado ‘, da leggere ‘ nel loro insieme e non atomisticamente ‘ ): -la ‘ NOME. era inadempiente
alla data del mese di luglio 2010 di un importo considerevole (quasi 200 mila euro per prestazioni di lavoro interinale) ‘ ; -‘ il creditore aveva inviato una circostanziata diffida di pagamento nel luglio 2010, con cui pretendeva un piano di rientro assistito da garanzie ‘ ; -‘ tra creditore e debitore iniziò una lunga e laboriosa trattativa che sfociò in un piano di rateizzazione sottoscritto a fine ottobre 2010, che prevedeva la prestazione di garanzia, consistente nel rilascio di effetti cambiari, verosimilmente da azionare quanto meno in via monitoria all ‘ esito del mancato pagamento delle singole rate ‘ ; -‘ il creditore mise costantemente sotto pressione il debitore, non solo con ripetute richieste di rilascio di garanzie, ma facendo scrivere a GDM ripetutamente anche dal proprio difensore ‘ ; -‘ i pagamenti sono stati eseguiti in esecuzione del suddetto piano di rientro, in modo inizialmente puntuale e poi ritardato ‘; ha , in sostanza, ritenuto che: -‘ la sequela di eventi ora sintetizzata nulla a che fare con la normalità degli scambi tra imprese ‘; – tali ‘ fatti ‘, invero, ‘ rivelano un palese sconfinamento nella patologia, cui il creditore tenta consapevolmente di rimediare, progressivamente intraprendendo iniziative che auspica idonee a sollevarlo almeno in parte dalle conseguenze nefaste dell ‘ insolvenza del proprio debitore, non comprendendosi come uno scenario (ben noto alle casistiche giudiziarie) di trattative più o meno prolungate, piani di rientro non onorati, richieste di assegni o fideiussioni in garanzia e diffide ad adempiere possa solo segnalare la diligenza della difesa tecnica ‘ ; rinviando, per il resto, ‘ alle minute ed approfondite analisi dei singoli indizi della scientia offerte dal tribunale ed alle relative conclusioni ‘, che la corte ha dichiaratamente condiviso.
2.4. La corte ha, quindi, rigettato l ‘ appello.
2.5. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato 19/1/2022, illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
2.6. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e amministrazione straordinaria è rimasta intimata.
2.7. Il Pubblico Ministero, con memoria del 2/12/2025, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 8, comma 3, e 10 del d.lgs. n. 270/1999, ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che la sentenza di revoca di quella dichiarativa dello stato d ‘ insolvenza della solvens non è provvisoriamente esecutiva e che l ‘ intervenuta impugnazione della stessa preclude la definitività di tale pronuncia, omettendo, per contro, di considerare che: -nell ‘ amministrazione straordinaria, così come disciplinata dal d.lgs. n. 270/1999, la sentenza di revoca di quella dichiarativa dello stato d’insolvenza dev ‘ essere trasmessa all ‘ ufficio del registro delle imprese ai fini della annotazione entro il giorno successivo al relativo deposito al pari di quella dichiarativa dello stato di insolvenza; – la sentenza di revoca, al pari di quella dichiarativa dello stato d’insolvenza , è, dunque, immediatamente esecutiva non appena depositata, a prescindere dal relativo passaggio in giudicato.
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la mancata applicazione dell ‘ art. 295 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha escluso che il giudizio dovesse essere sospeso nelle more del l’ impugnazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di G.D.M., senza, per contro, considerare che, a fronte di una norma, come l ‘ art. 67 l.fall., che consente al
creditore di dimostrare l ‘ ignoranza dello stato di insolvenza del debitore che lo ha pagato ma non l ‘ insussistenza di tale stato, il giudizio di revocatoria dev ‘ essere, di conseguenza, sospeso fino a che non sia definito il giudizio di reclamo avverso la dichiarazione d ‘ insolvenza, che ha ad oggetto la sussistenza o meno di stato di insolvenza.
3.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
3.4. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che gli effetti della sentenza di fallimento (la cui provvisoria esecutività, disposta dall ‘ art. 16, comma 2°, l.fall., non è suscettibile di sospensione), sia per la determinazione dello status di fallito che ne deriva, sia per gli aspetti conservativi del patrimonio ad essa conseguenti, vengono meno soltanto con il passaggio in giudicato della decisione che, accogliendo il reclamo previsto dall ‘ art. 18 l.fall., ne pronunci la revoca (Cass. n. 1073 del 2018).
3.5. Tale principio, già affermato nella vigenza della normativa originaria della legge fallimentare (Cass. n. 4187 del 1991; Cass. n. 16505 del 2003; Cass. n. 10792 del 2003), deve ritenersi valido anche dopo la riforma della stessa, che ha confermato tanto il principio che prevede l’ esecutivit à immediata della sentenza dichiarativa (art. 16, comma 2°, l.fall.), quanto il principio che esclude la sua sospensione per effetto del reclamo, come si evince dal successivo art. 19, il quale prevede che, in tal caso, il giudice possa disporre soltanto la sospensione della liquidazione dell ‘ attivo (Cass. n. 4632 del 2009; Cass. n. 4707 del 2011; Cass. n. 22153 del 2021, in motiv.).
3.6. Ne consegue che: – la sentenza dichiarativa di fallimento rimane giuridicamente efficace fino al passaggio in giudicato della sua (eventuale) revoca; – fino a quel momento, di conseguenza, lo status di fallito, con i relativi presupposti
soggettivi (art. 1 l.fall.) e oggettivi (art. 5 l.fall.), non può essere messo in discussione.
3.7. Tale principio, peraltro, come può argomentarsi dalle norme previste dagli artt. 9, comma 3, e 10, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999, vale anche per la sentenza che, a norma dell ‘ art. 8 del d.lgs. n. 270 cit., dichiara lo stato d ‘ insolvenza di un ‘ impresa avente i requisiti previsti dall ‘ art. 2 dello stesso d.lgs. n. 270 cit. (a partire da quello che la stessa versi, appunto, in stato d ‘ insolvenza), la quale, pertanto, rimane efficace, anche per ciò che riguarda la determinazione del relativo status , con i relativi presupposti soggettivi ed oggettivi, fino al passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l ‘ opposizione di cui all ‘ art. 9 del d.lgs. n. 270 cit., ne pronunci, appunto, la revoca a norma del successivo art. 10 (cfr. Cass. n. 35546 del 2023, in motiv.).
3.8. L ‘ art. 9, comma 3, cit. infatti, lì dove prevede che ‘ l ‘ opposizione non sospende l ‘ esecuzione della sentenza ‘ che ha dichiarato lo stato d ‘ insolvenza, non può che significare, evidentemente, che gli effetti della sentenza impugnata sono destinati a rimanere intangibili fino a che non intervenga il passaggio in giudicato della sentenza che si pronunci, in via definitiva, sull ‘ opposizione alla dichiarazione dello stato d’insolvenza e , a fortiori , che, a fronte della provvisoria esecutività della declaratoria d ‘ insolvenza, l ‘ amministrazione straordinaria conserva, per tutto il corso del giudizio di opposizione, la propria legittimazione processuale, a partire da quella prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 270 cit.
3.9. La sentenza che ha dichiarato lo stato d ‘ insolvenza della debitrice, fino a che non passa in giudicato la sentenza che eventualmente la revochi, non è, di conseguenza, suscettibile, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, come quello che la stessa versava in stato d ‘ insolvenza, di essere messa in
discussione nei giudizi dalla stessa intrapresi, come quello volto alla revoca degli atti pregiudizievoli per i creditori che la debitrice abbia compiuto in periodo sospetto.
3.10. Ma se la sussistenza dello stato d ‘ insolvenza della debitrice non può essere messa in discussione nel giudizio avente ad oggetto la revoca di tali atti, risulta, allora, evidente come tale giudizio, pur a fronte della pendenza (o della decisione con sentenza non definitiva) di altro giudizio che abbia ad oggetto l ‘ accertamento della sua effettiva sussistenza o meno, non debba né possa essere sospeso a norma (rispettivamente) dell ‘ art. 295 o dell ‘ art. 337, comma 2°, c.p.c.
3.11. Tali norme, infatti, lì dove prevedono la sospensione del giudizio quando la decisione dello stesso ‘ dipenda ‘ dalla definizione (da emettere o, rispettivamente, già emessa con sentenza non definitiva) di un’ altra causa, alludono, in effetti, ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra le relative statuizioni; vale a dire che esse presuppongono, in coerenza con l ‘ obiettivo di evitare un conflitto di giudicati (non un mero collegamento fra le stesse per l ‘ esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione), un collegamento tra le rispettive situazioni sostanziali tale per cui, rispetto al giudizio principale, l ‘ altro giudizio, oltre ad essere pendente tra le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale; ciò nel senso, più precisamente, che la decisione del processo pregiudiziale, avendo per oggetto una situazione sostanziale che integra la fattispecie costitutiva della situazione sostanziale oggetto del processo pregiudicato, è idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum di quest ‘ ultimo (cfr. Cass. n. 26469 del 2011; Cass. n. 21794 del 2013; Cass. n. 5671 del 2023).
3.12. La sussistenza (o meno) dello stato di insolvenza del debitore che ha eseguito un atto pregiudizievole ai suoi creditori, è, invece, una questione giuridicamente estranea al thema decidendum del giudizio volto ad ottenere la revoca di tale atto, che la presuppone in via assoluta, essendo, in tale giudizio, in discussione soltanto la sua conoscenza o meno, con la conseguenza che: – il giudizio di revoca non dipende sul piano giuridico dalla decisione del processo che abbia per oggetto l ‘ accertamento della sussistenza o meno di tale stato, come quello di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di tale stato a norma dell’art. 10 del d.lgs. n. 270 cit. ; – la pendenza di quest ‘ ultimo giudizio, pertanto, non consente né, a fortiori , impone, la sua sospensione ai sensi degli artt. 337, comma 2°, e 295 c.p.c.
3.13. D’altra parte, il terzo (come il creditore che abbia ricevuto pagamenti in periodo sospetto dal debitore dichiarato insolvente) che voglia contestare (non la conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore che l’ha pagato, ma, più radicalmente) la sussistenza stessa di tale stato, può, in quanto interessato, proporre opposizione avverso tale sentenza (art. 9, comma 1, d.lgs. n. 270 cit.).
3.14. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando l ‘ assenza di motivazione e, in ogni caso, la sua contraddittorietà, ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che la stessa era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui la debitrice versava al momento degli atti di pagamento impugnati, omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, tali pagamenti erano stati preceduti da una semplice lettera di messa in mora e nient ‘ altro e che tanto il tribunale, quanto la corte d ‘ appello, dopo anni di verifiche e indagini, hanno negato la sussistenza stessa di uno stato di insolvenza in capo a NOME.NOME.M.
3.15. Il motivo, per questa seconda parte, è assorbito dal rigetto di quelli che precedono, mentre, per la parte residua, è inammissibile.
3.16. La corte d ‘ appello, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che la società appellante era a conoscenza dello stato d ‘ insolvenza in cui, al momento degli impugnati pagamenti, versava la G.D.M., come emergeva, in particolare, dai seguenti elementi indiziari: ‘ – COGNOME.COGNOME.COGNOME. era inadempiente alla data del mese di luglio 2010 di un importo considerevole (quasi 200 mila euro per prestazioni di lavoro interinale); – il creditore aveva inviato una circostanziata diffida di pagamento nel luglio 2010, con cui pretendeva un piano di rientro assistito da garanzie; – tra creditore e debitore iniziò una lunga e laboriosa trattativa che sfociò in un piano di rateizzazione sottoscritto a fine ottobre 2010, che prevedeva la prestazione di garanzia, consistente nel rilascio di effetti cambiari, verosimilmente da azionare quanto meno in via monitoria all ‘ esito del mancato pagamento delle singole rate; – il creditore mise costantemente sotto pressione il debitore, non solo con ripetute richieste di rilascio di garanzie, ma facendo scrivere a RAGIONE_SOCIALE ripetutamente anche dal proprio difensore; – i pagamenti sono stati eseguiti in esecuzione del suddetto piano di rientro, in modo inizialmente puntuale e poi ritardato ‘.
3.17. Si tratta, com ‘ è evidente, di un apprezzamento in fatto che la ricorrente non ha utilmente censurato (nell ‘ unico modo a tal fine possibile, e cioè, a norma dell ‘ art. 360 n. 5 c.p.c.) con la precisa e puntuale deduzione (a norma degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) dei fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa ovvero dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo, nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da integrare l ‘ ipotesi
normativa invocata dalla parte poi ricorrente, e cioè la certa esclusione della scientia decoctionis in capo alla stessa.
3.18. L ‘ omesso esame di uno o più elementi istruttori, per contro, non dà luogo, a differenza di quanto pretende la ricorrente, al vizio in parola qualora il fatto rilevante in causa, e cioè la consapevolezza in capo all ‘ accipiens dello stato d ‘ insolvenza in cui versava la debitrice poi assoggettata a fallimento (o, come nel caso in esame, ad amministrazione straordinaria), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).
3.19. Questa Corte, del resto, ha ripetutamente affermato che: – la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell ‘ art. 67, comma 2°, l.fall., dev ‘ essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 13169 del 2020); – agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell ‘ imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica del creditore al momento del pagamento impugnato (Cass. n. 27070 del 2022, in motiv.; Cass. n. 25635 del 2017), la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi (Cass. n. 3081 del 2018), sempre che questi, in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l ‘ effettiva scientia decoctionis da parte del creditore che riceve il pagamento (Cass. n. 4762 del 2007; Cass. n. 14978 del 2007; Cass. n. 5265 del 2010; Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 29257 del 2019; Cass. n. 13169 del 2020), nel senso che quest ‘ ultimo, facendo uso della normale prudenza e avvedutezza, rapportata alle sue qualit à personali e professionali, nonch é alle condizioni in cui si
è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il debitore (cfr. Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 18196 del 2012); – la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l ‘ esistenza del fatto ignoto costituiscono, peraltro, un apprezzamento di fatto che, se (come nel caso in esame) legittimamente motivato (e cioè in modo non apparente, perplesso o contraddittorio: Cass. SU n. 8053 del 2014), sfugge al controllo di legittimità (Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 3854 del 2019).
3.20. La valutazione delle prove raccolte in giudizio, infatti, al pari del giudizio relativo all ‘ effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall ‘ art. 2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all ‘ idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell ‘ id quod plerumque accidit , i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un ‘ esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).
3.21. Il giudice di legittimità, per contro, ha soltanto la facoltà del controllare, sotto il profilo della coerenza logicoformale, le argomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta dal giudice di merito, così come esposte nella pronuncia impugnata, cui spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l ‘ attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le
complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all ‘ uno o all ‘ altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Cass. n. 40872 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21098 del 2016; Cass. n. 27197 del 2011).
3.22. Il compito di questa Corte, infatti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007); essa dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall ‘ art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014); e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all ‘ accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com ‘ è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile e come tale dev ‘ essere, pertanto, dichiarato.
Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudizio della procedura intimata.
6. La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME