SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 348 2026 – N. R.G. 00001471 2024 DEPOSITO MINUTA 20 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
,
La Corte d’Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Presidente relatore
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto: revocatoria fallimentare promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante P.
elettivamente domiciliata presso gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELANTE
Contro
(C.F./P.I.
), in
persona dei commissari straordinari dott.
AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
P.
Udienza di rimessione della causa al Collegio del 27.1.2026
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza,
In via cautelare
disporsi inaudita altera parte , ricorrendo giusti motivi d’urgenza ai sensi dell’articolo 351, comma terzo, c.p.c., ovvero in subordine previa fissazione dell’udienza ex articolo 351, comma secondo, c.p.c. – l’integrale sospensione dell’efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, tenuto conto della manifesta fondatezza dell’impugnazione e/o del rischio di pregiudizio grave ed irreparabile che l’esecuzione provvisoria può comportare a come indicato in atti; Par
Nel merito in INDIRIZZO principale
accogliere i cinque motivi di appello e, per l’effetto, in integrale riforma della Sentenza, come supra definita, accogliere le conclusioni formulate da nel giudizio di primo grado qui di seguito trascritte: ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, Par
previe le declaratorie del caso,
con ogni più ampia riserva di formulare ulteriori eccezioni, domande, osservazioni, contestazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro i concedendi termini ex art. 171-ter c.p.c. ovvero in subordine ex art.
281-duodecies, co. 4, c.p.c., per i quali si fa sin da ora istanza, per i motivi di cui in atti, in via preliminare
disporre, per i motivi di cui in narrativa, il mutamento del rito ai sensi dell’art. 281- duodecies, co. 1, c.p.c., con ordinanza non impugnabile, disponendo la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario e fissando l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’articolo 171-ter c.p.c.; ovvero, in mero subordine:
concedere i termini per memorie di cui all’art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c.;
in INDIRIZZO
dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile l’avversario Ricorso e/o comunque integralmente respingere tutte le domande ivi formulate, in quanto nulle e/od infondate e/o comunque non provate in fatto e/o in diritto, per i motivi di cui in narrativa; in via istruttoria per il caso di ritenuta necessità e senza inversione dell’onere della prova, ammettere i capi di prova per testi dedotti in narrativa al paragrafo 4.3., con i testi ivi indicati; in ogni caso
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad I.V .A. al 22%, C.P.A. al 4% e contributo forfettario’.
In ogni caso
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per entrambi i gradi di giudizio e delle imposte di registro e dei contributi unificati relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l’Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, rigettare l’appello e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata, revocare ex art. 67, co. 1, n. 2 legge fall., ovvero in subordine ex art. 67, co. 2 legge fall., ovvero in subordine ex art. 2901 c.c., i pagamenti eseguiti da di € 242.372,95 e da
di € 74.160,37 in favore di parte appellante e, per l’effetto, condannare quest’ultima alla restituzione in favore della Procedura della somma capitale di euro 316.533,32, o altra somma da accertarsi in corso di causa, eventualmente secondo equità, oltre interessi legali sul capitale, dal dì del dovuto al momento di proposizione della presente domanda ed oltre gli interessi previsti per le transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002 ai sensi del quarto comma di cui all’art. 1284 c.c., dal momento di proposizione della presente domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torino, chiedendo di revocare ex art. 67 comma 1 n.2 l. fall., ovvero in subordine ex art. 67 comma 2 l. fall., o in via ulteriormente subordinata ex art. 2901 c.c., i pagamenti eseguiti da di € 242.372,95 e da di € 74.160,37 in favore di parte resistente e, per l’effetto, di condannarla alla restituzione della somma capitale di € 316.533,32 oltre interessi.
A sostegno della domanda deduceva che: in data 29.6.2018 la ricorrente in bonis aveva stipulato due contratti di appalto per servizi di pulizia con e con in data 30.6.2018 aveva stipulato un contratto di subappalto con per l’esecuzione del servizio di pulizie presso e in data 17.6.2019 aveva ricevuto la notifica
di tre istanze di fallimento; in data 5.8.2019 aveva ricevuto due pagamenti, non da parte di , ma da e da , che in tal modo avevano estinto contestualmente sia i debiti di e di verso , sorti in esecuzione del contratto di appalto, sia i debiti di verso sorti in esecuzione del contratto di subappalto; in data 4.2.2020 era stato dichiarato dal Tribunale di Torino lo stato di insolvenza della ricorrente; in data 30.7.2020 era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria; sussistevano i presupposti per la revoca, ai sensi dell’art. 67 comma 1 n. 2 o in subordine ex art. 67 comma 2 l. fall., ovvero ex art. 2901 c.c., dei pagamenti ricevuti da per complessivi € 316.533,32 poiché erano stati effettuati attraverso mezzi anormali di pagamento e nel c.d. ‘periodo sospetto’. Par
costituendosi, chiedeva di rigettare la domanda, eccependo che: i pagamenti oggetto di causa non erano anomali ai sensi dell’art. 67 comma 1 n.2 l. fall., in quanto le committenti ( e ) li avevano effettuati nel perimetro di operatività contrattuale; i pagamenti erano in ogni caso irrevocabili, infatti ai sensi dell’art. 67 non era sufficiente che il terzo, per eseguire il pagamento, avesse usato denaro proprio, ma era necessario che, prima della dichiarazione di fallimento o, nel caso in esame, di insolvenza, avesse richiesto la restituzione di quanto pagato e ricevuto effettivo rimborso di quanto versato; entrambe le condizioni non erano state realizzate nel caso di specie; non sussisteva la scientia decoctionis, infatti all’epoca della percezione dei pagamenti non era insolvente e comunque l’insolvenza non era nota a K2; era applicabile in ogni caso l’esenzione ex art. 67 comma 3 lett. a) l. fall., perché i pagamenti erano stati effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4676/2024 pubblicata il 16.9.2024, riteneva fondata la domanda di revoca dei pagamenti ex art. 67 comma 1 n.2 l. fall., rilevando che:
-i pagamenti erano avvenuti nel c.d. periodo sospetto, essendo stati effettuati in data 5.8.2019, nell’anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza della società debitrice, avvenuta in data 4.2.2020;
-sussistevano i presupposti integrativi della fattispecie di cui all’art. 67 comma 1 n.2, poiché la delegazione di pagamento, presente nel caso di specie, era un mezzo anormale di estinzione delle obbligazioni; come ritenuto dalla Suprema Corte, la normalità dei mezzi di pagamento consisteva nell’essere comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro; l’ordine delegatorio dato a un terzo non banchiere non costituiva mezzo di pagamento comunemente accettato nella prassi commerciale, perché denotava una non necessaria complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, e ciò costituiva un chiaro sintomo di impotenza finanziaria del debitore ad estinguere i propri debiti usando denaro proprio o messo a disposizione da una banca;
-dal doc. 17 di parte ricorrente, ritualmente prodotto, risultava il perfezionamento di un accordo di delegazione con le committenti e con cui richiedeva alla subappaltatrice gli elenchi delle fatture emesse per i lavori eseguiti al cliente e delle attività eseguite in attesa di ordine, oltre che di esprimere il consenso al pagamento diretto dal cliente come da art. 1269 c.c.; Par
-era infondata l’eccezione di esenzione ex art. 67 comma 3 lett. a) l. fall. proposta dalla convenuta, secondo cui il pagamento sarebbe avvenuto nei ‘termini d’uso’, non essendo stato provato che la delegazione di pagamento da al committente fosse una prassi invalsa e consolidata anche prima del periodo sospetto; dal contratto risultava anzi il contrario, e cioè che al pagamento dei subappaltatori doveva provvedere l’appaltatrice; inoltre nel caso in esame il pagamento da parte dei committenti era avvenuto in un’unica soluzione per un gruppo di fatture scadute o a scadere in diversi momenti, apparendo evidente lo sviamento rispetto alla normalità dei rapporti tra le parti;
-lo stato d’insolvenza nel periodo sospetto era presunto juris et de jure , in conseguenza della successiva apertura della procedura concorsuale; e la resistente non aveva provato che, nel momento in cui era stato posto in essere l’atto revocabile, le circostanze erano tali da far ritenere che l’imprenditore fosse in una situazione di normale esercizio dell’impresa.
Pertanto dichiarava l’inefficacia dei pagamenti eseguiti da e da in favore di in data 5.8.2019, condannava a restituire a la somma di € 316.533,32, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all’effettivo saldo, e a rimborsare alla medesima le spese di lite. Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, per i motivi di seguito illustrati.
, costituendosi, chiedeva di rigettare l’appello in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 14.2.2025 questa Corte d’Appello sospendeva l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della sentenza impugnata, ravvisando il requisito del periculum con riferimento al rischio di insolvenza e di perdita della continuità aziendale per
II. L’appello è articolato in cinque motivi di gravame.
pagina 5 di 14 §1. Con il primo motivo l’appellante lamenta la ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, co. 1, n. 2), l. fall., con riferimento all’asserita natura ‘anormale’ dei pagamenti’, allegando che: il primo giudice
ha errato nel ritenere sussistenti i presupposti di cui all’art. 67 comma 1 n.2 l. fall., perché i pagamenti oggetto di causa non sono affatto ‘anomali’; infatti, l’art. 13 dei contratti di appalto tra ed , prevede la facoltà dell’appaltatore di procedere al subappalto previa autorizzazione del committente, la comunicazione al committente dei crediti maturati dal subappaltatore, l’obbligo per l’appaltatore di fornire al committente tutta la documentazione idonea ad attestare il corretto assolvimento dell’obbligo di pagamento dei corrispettivi ai subappaltatori e fornitori, così emergendo la sussistenza di un rapporto diretto tra committente e subappaltatore, al fine evidente di consentire un intervento diretto del committente avente ad oggetto il saldo dei crediti del subappaltatore; inoltre i docc. 11, 11 bis e 11 ter di controparte, dimostrano la non anomalia e anzi la piena normalità dei pagamenti effettuati direttamente da e in favore dei subappaltatori e dell’appellante; il pagamento diretto del committente al subappaltatore è espressamente previsto come normale nei contratti in cui il committente sia un ente pubblico, dall’art. 119 comma 11 D.Lgs. 36/2023.
L’appellata replica che: come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. rivolta ad un soggetto non bancario è mezzo anomalo di estinzione dei debiti alternativo al contante; l’esistenza di un rapporto diretto tra le due committenti e è documentalmente smentita dall’art. 13.3 dei contratti di appalto; la corrispondenza citata da controparte (docc. 11 e 11 bis) è successiva ai pagamenti oggetto di revocatoria e il fatto che i pagamenti diretti ai subappaltatori siano stati numerosi non li rende ordinari, perché tutti eseguiti ad inizio agosto 2019 (doc. 11 ter), in una sola e unica occasione; l’art. 119 comma 11 D.Lgs. 36/2023, dettato in tema di appalti pubblici, è norma speciale rispetto alle norme dettate in tema di appalto privato e non è applicabile al caso di specie. Par
Il motivo è infondato.
I pagamenti oggetto di causa non sono stati effettuati ‘con danaro o con altri mezzi normali di pagamento’ ai sensi dell’art. 67 comma 1 n. 2 l. fall. (ora 166 CCII), a norma del quale ‘Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore…2) gli atti estintivi dei debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento’.
Si tratta infatti di pagamenti dei debiti di per i servizi svolti da in esecuzione del contratto di subappalto (avente ad oggetto i servizi di pulizia per cui aveva stipulato contratto di appalto con e , che sono stati eseguiti in favore di Par
-non, come pattuito nel contratto di subappalto, da , ma dalle committenti di quest’ultima e ;
-in virtù di un accordo di delegazione di pagamento (doc.17), con cui ha prestato consenso ad essere pagata direttamente da e da ex art. 1269 c.c., e queste ultime hanno eseguito i pagamenti, così estinguendo contestualmente propri debiti nei confronti di sorti in virtù del contratto di appalto e debiti di nei confronti di sorti in virtù del contrato di subappalto. Come statuito da Cass. civ. 30254/2024: Par Par
‘La delegazione di pagamento costituisce … uno strumento solutorio a carattere anomalo, potendosi qualificare come mezzi normali di pagamento diversi dal denaro, ai fini dell’esperibilità dell’azione prevista dall’art, 67, comma 1, n.2, L.Fall., soltanto quelli comunemente accettati, nella pratica commerciale in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata zona di mercato (Cass. n. 26241 del 2021), in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari, rilevando unicamente il dato oggettivo concernente le caratteristiche del mezzo utilizzato (cfr. Cass. n. 15691 del 2011; Cass. n. 649 del 2003)’;
‘Il disposto normativo, in effetti, si focalizza espressamente sul “mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato d’insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché dallo stesso (a differenza dei mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione dello stesso) l’accipiens è messo a conoscenza dell’impossibilità dell’impresa di estinguere normalmente il proprio debito’.
E Cass. civ. 25928/2015, pronunciandosi in un caso analogo a quello in esame, di pagamento effettuato dalla committente alla subappaltatrice, ha ritenuto anomalo il pagamento ai sensi dell’art. 67 comma 1 n.2 l. fall. (di tale pronuncia si tratterà approfonditamente nel par. 4).
Le deduzioni svolte nel motivo di appello sono infondate.
Il contratto di subappalto non prevede il pagamento diretto del subappaltatore da parte dei committenti di ; al contrario, prevede espressamente (all’art. 4) che sia pagata, per i servizi svolti, da . Par
I contratti di appalto che ha stipulato con e parimenti non prevedono il pagamento diretto di eventuali subappaltatori da parte del committente; prevedono al contrario (all’art. 4) che il committente paghi il corrispettivo per i servizi resi a ; e (all’art. 13.3) l’estraneità del committente ai rapporti tra l’impresa subappaltatrice e l’appaltatrice , la quale garantisce che corrisponderà direttamente ai propri subappaltatori tutti i compensi loro spettanti entro i termini pattuiti con gli stessi, con esclusione di qualsiasi solidarietà del committente.
I docc. 11, 11 bis e 11 ter prodotti da (invocati nel motivo di appello) sono del tutto irrilevanti al fine di dimostrare la non anormalità dei mezzi di pagamento, trattandosi della pec del 10.7.2020 con cui la procedura in Amministrazione Straordinaria chiedeva alla committente di indicare i pagamenti effettuati direttamente ai subappaltatori, ad estinzione (i) dei debiti di e verso , a titolo di corrispettivo di appalto, e (ii) dei debiti di verso i subappaltatori, a titolo di corrispettivo di subappalto (doc. 11); e della pec del 17.7.2020 con cui la committente indicava alla procedura tali pagamenti, tra cui quelli eseguiti in favore di RAGIONE_SOCIALE (doc. 11 bis e 11 ter). Il fatto che in quella sede la committente e i subappaltatori non abbiano rilevato alcuna anomalia è irrilevante (si trattava dei pagamenti oggetto della presente revocatoria – quanto a – e sia la subappaltatrice sia i committenti, che pagando avevano estinto il loro debito nei confronti di , erano stati soddisfatti); il fatto che l’elenco fornito dalla committente alla procedura comprendesse numerosi pagamenti, è parimenti irrilevante, considerato che quanto a si trattava dei pagamenti oggetto della presente revocatoria (non sono infatti indicati pagamenti diretti precedenti a quelli oggetto di causa) e che i pagamenti diretti dalle committenti ad altri subappaltatori, oltre ad essere irrilevanti nel presente procedimento, sono tutti stati eseguiti nei primi sei giorni di agosto 2019 e non dimostrano pertanto una pratica precedente di pagamenti diretti. Par Par
Pertanto, nei rapporti intercorsi tra appaltante, appaltatrice e subappaltatrice, la delegazione di pagamento non costituiva un ordinario e consueto mezzo di adempimento tra le parti.
L’art. 119 comma 11 D.Lgs. 36/2023 è norma speciale dettata per gli appalti pubblici, non applicabile al caso di specie, riguardante un contratto di appalto tra privati.
§2. Con il secondo motivo l’appellante lamenta la ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, co. 3, lett. a), l. fall.’, allegando che: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i pagamenti sono stati effettuati nei termini d’uso ex art. 67 comma 3 l. fall., quindi sono esenti da revocatoria; secondo la giurisprudenza e autorevole dottrina i ‘termini d’uso’ si riferiscono a quanto normalmente praticato nei rapporti commerciali tra i contraenti; nel caso di specie, ha sempre pagato i propri debiti con ritardi, anche consistenti, nel corso degli anni, senza che ciò abbia mai dato adito ad alcun dubbio o illazione in merito ad un eventuale stato di dissesto.
L’appellata replica che: la delegazione di pagamento oggetto di revocatoria non rientra nei c.d. ‘termini d’uso’ ai sensi dell’art. 67 comma 3 l. fall.; proprio il fatto che fosse a pagare (seppure in ritardo) i propri debiti verso e non o , esclude in radice che la delegazione di Par
pagamento oggetto della presente revocatoria costituisse mezzo di pagamento fisiologico e ordinario utilizzato dalle parti in concreto; K2 non ha provato, né si è offerta di provare, che la delegazione di pagamento richiesta da alle committenti per la liquidazione dei subappaltatori fosse consistita in una vera e propria prassi invalsa e consolidata prima del periodo sospetto.
Il motivo è infondato.
I pagamenti oggetto di causa non sono stati effettuati ‘nei termini d’uso’ ai sensi del comma 3 lett. a) dell’art. 67 l. fall., a norma del quale ‘Non sono soggetti all’azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso’.
Come precisato da Cass. civ. 30127/2024, con ampi richiami ai precedenti giurisprudenziali, la disposizione <>.
Nel motivo di appello non viene allegato, né tantomeno provato, che i pagamenti diretti delle committenti alla subappaltatrice corrispondessero a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti; l’appellante si limita ad allegare che i pagamenti delle fatture erano già stati effettuati in passato tardivamente, ma nel caso di specie l’anormalità del pagamento consiste nelle modalità (delegazione di pagamento con pagamento diretto da parte dei committenti).
pagina 9 di 14 §3 . Con il terzo motivo l’appellante lamenta la ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67, co. 1, n. 2), l. fall. e 2697 c.c. con riferimento alla prova dell’ inscientia decotionis ‘, allegando che: non sussiste la scientia decoctionis, posto che all’epoca della percezione dei pagamenti non era insolvente, e quand’anche lo fosse stata, tale condizione di insolvenza non era nota a K2; la scientia decoctionis si riferisce all’effettiva situazione psicologica del destinatario al momento del compimento dell’atto e la relativa prova deve essere fornita da controparte; l’inscientia decoctionis è provata, in quanto a non erano noti né le istanze di fallimento, né i bilanci di ; inoltre è impresa in forma societaria che opera nel settore della pulizia e non ha alcuna specifica competenza tale da Par Par
consentirle una lettura approfondita di documenti contabili di soggetti terzi; inoltre sempre provveduto al pagamento dei propri debiti con ritardo.
L’appellata replica che: contrariamente a quanto sostenuto da controparte, lo stato d’insolvenza nel periodo sospetto è presunto juris et de jure , in conseguenza della successiva apertura della procedura concorsuale; e si deve presumere, fino a prova contraria, la scientia decotionis; per il superamento di tale presunzione, controparte avrebbe dovuto dare la positiva dimostrazione che nel momento in cui è stato realizzato l’atto revocabile sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell’impresa.
Il motivo è infondato.
In ordine all’elemento soggettivo, l’art. 67 comma 1 l. fall. qui applicabile dispone che i pagamenti, avvenuti nel c.d. periodo sospetto, ‘Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore’.
Lo stato di insolvenza è quindi oggetto di una presunzione juris et de jure , derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale (Cass. civ. 11357/2023; Cass. civ. 803/2016), essendo i pagamenti avvenuti pacificamente nel periodo sospetto dell’anno precedente la dichiarazione di insolvenza.
E non è NOME in Amministrazione Straordinaria a dover provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di in quanto tale conoscenza si presume; è invece NOME che deve fornire la prova contraria per vincere la presunzione di conoscenza. Par
Come statuito da Cass. civ. 30254/2024 ‘In tema di revocatoria fallimentare, infatti, al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza, posta dall’art. 67, comma 1, L. Fall., grava sul convenuto l’onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell’assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d’insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa (Cass. n. 17998 del 2009; Cass. n. 3280 del 2011; Cass. n. 803 del 2016 e, da ultimo, Cass. 25166 del 2024)’.
Nel caso di specie l’appellante non ha dato positiva dimostrazione della sussistenza di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa.
Nel motivo di appello in esame si limita ad affermare che non era a conoscenza delle istanze di fallimento, dei bilanci di , degli articoli di stampa sulle manifestazioni dei lavoratori per ritardi nei pagamenti degli stipendi, dei comunicati sindacali in merito alla crisi di ; senza fornire appunto la positiva dimostrazione sopra indicata.
Il fatto poi che spesso pagasse in ritardo è irrilevante, in quanto i pagamenti in questione sono stati effettuati non da ma dalle sue committenti, per la prima volta.
§4. Con il quarto motivo l’appellante lamenta la ‘Omessa pronuncia sull’eccezione di K2 in tema di irrevocabilità dei pagamenti per assenza dell’ eventus damni ‘, allegando che: il Tribunale non si è pronunciato sull’eccezione di K2 di irrevocabilità dei pagamenti in ragione dell’assenza dell’ eventus damni; nel caso di specie non è ravvisabile l’ eventus damni, in quanto, come statuito dalla Suprema Corte, il pagamento effettuato dal terzo in favore del creditore del fallito è subordinato al fatto che il terzo abbia utilizzato denaro del fallito ovvero, avendo utilizzato denaro proprio, si sia rivalso con esito positivo sul fallito stesso prima del fallimento ; non è quindi sufficiente che il terzo, per eseguire il pagamento, usi denaro proprio, essendo necessario che il terzo prima della dichiarazione di fallimento abbia richiesto la restituzione di quanto pagato e ricevuto effettivo rimborso di quanto versato; questo non si è verificato nel caso di specie, dal momento che né né hanno mai richiesto a la restituzione di quanto pagato in favore dell’appellante, tanto meno prima della dichiarazione di fallimento, e nulla ha versato in favore di e/o di
(tanto meno prima della dichiarazione di insolvenza).
L’appellata replica che: sussiste l’ eventus damni , per il quale è sufficiente che ‘il terzo abbia utilizzato denaro del fallito’ e, nel caso di specie, e confermavano che mediante il pagamento eseguito in forza di delegazione oggetto di revocatoria veniva estinta, sia la posizione debitoria di e verso Manital, sia quella di Manital verso Par Par
Il motivo è infondato.
Il danno per la massa dei creditori della procedura di NOME è dato dal fatto che i pagamenti oggetto di revocatoria sono stati eseguiti dai terzi con provvista destinata a .
Come statuito dalla Suprema Corte, pronunciandosi in un caso analogo a quello in esame, di pagamento effettuato dalla committente alla subappaltatrice, la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 l. fall. <> (Cass. civ. 25928/2015).
Nel caso di specie, come già evidenziato (e come si evince dai docc. 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 13, 14, 17 dell’appellata), con i pagamenti oggetto di revocatoria i committenti di hanno estinto sia i loro debiti verso a titolo di corrispettivo del contratto di appalto, sia i debiti di verso la subappaltatrice a titolo di corrispettivo del contratto di subappalto.
§5. Con il quinto motivo l’appellante lamenta la ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244 e ss. c.p.c.’ allegando che: il Tribunale, in violazione degli artt. 244 e ss. c.p.c., ha errato nel ritenere inammissibili le prove per testi dedotte da i capi di prova 1 e 2 sono ammissibili e rilevanti e se ne chiede l’ammissione. Par
L’appellata replica che i capi di prova orale sono inammissibili e irrilevanti.
Il motivo è infondato.
Le prove orali dedotte dall’appellante non vengono ammesse, in quanto: il capo 1 è irrilevante, essendo volto a provare i ritardi nei pagamenti normalmente effettuati da ; la circostanza non proverebbe comunque la non anormalità dei mezzi di pagamento, che non riguarda i tempi ma le modalità, come già sopra esposto; per le stesse ragioni sarebbe irrilevante ai fini di provare la mancata
conoscenza dello stato di insolvenza; il capo 2 è generico e valutativo, non contenendo specifici riferimenti a documenti prodotti, né a date o occasioni specifiche.
L’appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d’appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell’attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: fase di studio € 4.389,00, fase introduttiva € 2.552,00, fase decisionale € 7.298,00, per totali € 14.239,00; viene riconosciuto il domandato aumento ex art. 4 comma 1 bis del 30%, essendo inseriti nella comparsa di costituzione i link che consentono l’apertura diretta dei documenti; l’importo complessivo dei compensi è pertanto di € 18.510,70; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IV A se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza n. 4676/2024 del Tribunale di Torino, pubblicata il 16.9.2024, che per l’effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d’appello a favore di parte appellata, che liquida in € 18.510,70; per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.2.2026 dalla Prima Sezione Civile della Corte d’Appello.
Il Presidente Estensore AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME