Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7728 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7728 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e sul ricorso iscritto al n. 5101/2022 R.G. proposto da: difesa dall’avv.to NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1777/2021 depositata il 10/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 26 febbraio 2015, la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Teramo ingiunzione di pagamento per alcune fatture relative a lavori per l’importo di euro 657.740,5 nei confronti della società un ipersonale RAGIONE_SOCIALE
Con atto di citazione del 18 maggio 2015 la società RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione eccependo la mancanza di prova scritta e l’insussistenza del credito per pregressa estinzione a seguito di transazione con conseguente rinunzia alle ragioni del credito. In ogni caso, eccepiva la compensazione con un controcredito relativo al mancato pagamento di canoni di affitto del ramo di azienda. Si costituiva in giudizio l’opposta contestando le ragioni della opposizione e chiedendo dichiararsi l’inefficacia della tra nsazione o della rinunzia ai sensi dell’articolo 67 della legge fallimentare.
Con sentenza del 23 gennaio 2020 il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la curatela al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la curatela, con atto notificato il 22 febbraio 2020, insistendo per la dichiarazione di inefficacia della rinuncia o transazione e concludendo per il rigetto della opposizione. Si costituiva la società RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 10 dicembre 2021 accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, dichiarava inefficace, nei confronti della curatela, la rinuncia al credito di euro 657.740,5, oggetto della scrittura delle 10 aprile 2014 e rigettava l’opposizione provvedendo sulle spese.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con atto notificato l’8 febbraio 2022,
affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso la curatela del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione’.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta la violazione, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., degli articoli 2697 c.c. e 634 c.p.c. per la mancanza di prova documentale del credito azionato con il ricorso monitorio e per insufficienza delle fatture predisposte in via unilaterale dalla società, poi fallita, contestate e riferite a lavori che sarebbero stati seguiti per finalità proprie e mai commissionati dalla opponente. Inoltre, la decisione sarebb e stata adottata in violazione dell’articolo 112 c.p.c., con riferimento all’articolo 360, n. 4 c.p.c., per omessa pronunzia su un motivo di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla mancanza di prova scritta del credito e sull’eccezione di inadempime nto della opposta. L’opponente avrebbe eccepito la mancanza di prova scritta del credito attesa l’inidoneità delle fatture poste a supporto del ricorso monitorio.
Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione ritenendo insussistente il credito in quanto estinto per effetto della compensazione volontaria oggetto della scrittura del 10 aprile 2014. Al contrario, la Corte d’appello nel dichiarare inefficace nei confronti della Curatela, la rinunzia al credito compiuta da RAGIONE_SOCIALE con la scrittura delle 10 aprile 2014, avrebbe omesso di esaminare il motivo di opposizione con il quale era stata dedotta l’inidoneità delle fatture a provare il credito. Il rige tto dell’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe pertanto violato il principio giurisprudenziale secondo cui nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, la fattura dell’estratto delle scritture contabili non costituisce fonte di prova.
In secondo luogo, con l’opposizione a decreto ingiuntivo è stata formulata una eccezione di inadempimento da parte di RAGIONE_SOCIALE rispetto a quanto previsto nella scrittura privata del 10 aprile 2014.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di rilasciare gli immobili, così come previsto nella transazione.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n.4 c.p.c., la violazione degli articoli 115, 116, 167, 183, 633 e 645 c.p.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto ammissibile la nuova domanda di revocatoria proposta in via riconven zionale dall’opposto fallimento, a fronte dell’allegazione, da parte della opponente, di un fatto estintivo dell’obbligazione. Tale circostanza deriverebbe dal contratto di transazione contenente una compensazione volontaria. Il contratto di transazione sarebbe stato stipulato prima del fallimento e sarebbe opponibile poiché l’interesse ad agire in revocatoria prescindeva dalle difese e dalle eccezioni della opponente.
In particolare, la curatela fallimentare ha agito in via monitoria per esigere un credito del quale, in sede di opposizione, RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la pregressa estinzione, producendo la scrittura privata del 10 aprile 2014 contenente la compensazione volontaria tra il credito azionato dalla curatela ed un controcredito di maggiore importo vantato dall’opponente. Il Tribunale di Teramo aveva rilevato che la società opponente si era limitata ad allegare un fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria avanzata dalla Curatela in sede monitoria.
Al contrario, la Corte territoriale ha ritenuto che, con quella eccezione, parte opponente non solo avesse dedotto l’esistenza di una compensazione volontaria intervenuta in data antecedente al fallimento, ma avrebbe chiesto di accertare che, a seguito della intervenuta rinunzia ad agire per l’importo oggetto dell’ingiunzione (e in conseguenza della transazione attuata attraverso una compensazione volontaria), la società RAGIONE_SOCIALEnulla deve’. Rispetto a questa nuova domanda il fallimento, qua le attore sostanziale, sarebbe stato legittimato a proporre la riconventio reconventionis rappresentata dalla azione revocatoria, ai
sensi dell’articolo 67 della legge fallimentare, tesa a rendere inefficace quella rinunzia al credito contenuta nella scrittura privata del 2014.
Tale statuizione, secondo l’odierna ricorrente, sarebbe errata poiché l’opponente non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale, ma si era limitata a eccepire l’estinzione del credito azionato per intervenuta compensazione volontaria.
Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 1241, 1242, 1243 e 1252 c.c. e degli articoli 56 e 67 della legge fallimentare. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’estinzione del credito della RAGIONE_SOCIALE non era conseguenza di un pagamento anomalo revocabile, ai sensi dell’articolo 67 legge fallimentare, ma derivava dalla compensazione consentita anche dall’articolo 56 della legge fallimentare, tra il credito della predetta RAGIONE_SOCIALE e il controcredito, di importo maggiore, vantato da RAGIONE_SOCIALE
In particolare, l’istituto della compensazione determina la fisiologica soddisfazione integrale del creditore attraverso uno strumento che non può ritenersi anomalo. Sotto altro profilo il giudice di primo grado aveva rilevato che l’atto transattivo conten ente la compensazione appariva ‘ben lungi dall’essere stato stipulato per motivazioni fraudolento per consentire alla società poi fallita, pagamenti preferenziali in forma anomala’. Infine, la Corte territoriale avrebbe pronunziato la revocatoria limitatamente alla rinunzia al credito da parte di RAGIONE_SOCIALE e non anche la revocatoria della compensazione di tal credito, che quindi deve comunque ritenersi estinto per effetto di una compensazione che la corte territoriale non ha dichiarato inefficace.
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, numero quattro c.p.c., la violazione l’articolo 112 c.p.c. e travisamento del petitum e della causa petendi dell’eccezione di compensazione
giudiziale ai sensi dell’articolo 56 della legge fallimentare, con riferimento ai crediti sorti prima del fallimento. Sotto altro profilo la decisione sarebbe viziata, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla anteriorità del credito eccepito in compensazione giudiziale rispetto al fallimento, travisando tale credito con altro avente natura di restituzione e derivante dall’eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale di revocatoria fatta valere dal fallimento.
In particolare, RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito in primo luogo l’estinzione del credito per compensazione volontaria e, per l’ipotesi di ritenuta inefficacia di tale patto di compensazione, aveva proposto un’eccezione di compensazione giudiziale, dom andando al giudice dell’opposizione di provvedere sensi dell’articolo 56 legge fallimentare. La Corte territoriale avrebbe equivocato, riferendo l’eccezione di compensazione al credito derivante dall’eventuale accoglimento della domanda di revocatoria della rinunzia del credito di COGNOME, fatta valere in via riconvenzionale dal fallimento. Al contrario l’eccezione di compensazione giudiziale si riferiva al credito che trovava titolo nel contratto di affitto di ramo di azienda (pagamento dei canoni di affitto) e che era preesistente al fallimento. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione l’articolo 67 della legge fallimentare poiché la Corte territoriale avrebbe dichiarato la revocatoria della rinuncia al credito, in presenza della prova della mancanza di danno per la fallita, atteso che tale rinuncia avrebbe avuto come corrispettivo la rinunzia da parte della ricorrente ad un credito notevolmente più consistente. Sotto altro profilo la decisione sarebbe viziata, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’insussistenza dell’eventus damni, giacché le fatture poste a sostegno del decreto ingiuntivo non costituivano una valida prova del credito nel giudizio di opposizione. In particolare, la corte non avrebbe esaminato il fatto storico costituito dalla corrispettiva
rinunzia al credito vantato dalla società RAGIONE_SOCIALE per 2.829.696,51 per canoni di affitto non pagati.
€
Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. la violazione di articoli 67 della legge fallimentare e dell’art. 2908 c.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe dichiarato inefficace la rinuncia al credito, senza revocare il patto di compensazione che pure aveva estinto il credito rinunziato, attribuendo alla sentenza di revocatoria efficacia immediata e anticipata rispetto al momento, successivo, del passaggio in giudicato. Erroneamente avrebbe rigettato l’opposizione a decreto i ngiuntivo che, invece avrebbe dovuto conseguire solo alla esecutività della sentenza costitutiva di revocatoria.
Sotto altro profilo, con riferimento all’articolo 360, n. 5 c.p.c., la Corte avrebbe omesso di esaminare che l’estinzione del credito rinunziato dalla opposta, si era prodotta per effetto del patto di compensazione che non sarebbe stato dichiarato inefficace dal giudice di appello.
Rileva questa Corte che la presente controversia, classificata con riferimento al contratto di transazione, ha in realtà ad oggetto una materia di competenza tabellare della Prima Sezione civile, giacché involge l’esame delle tematiche relative all’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 lf (codice 171105) e di accertamento della compensazione volontaria o, in via subordinata, di una compensazione giudiziale ai sensi dell’articolo 56 della legge fallimentare (codice 171999).
Il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 11 novembre 2024
Il Presidente NOME COGNOME