Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6566 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
Oggetto: Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7552/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE (pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Segretario generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec:EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE;
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ,
-intimata- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO n. 1/2022 pubblicata il 03/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’ Appello di Campobasso, con la sentenza n. 1/2022, in accoglimento del l’appello principale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di quello incidentale adesivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE ed in totale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di prime cure, ha rigettato le domande ex art. 2901 c.c. proposte dal predetto RAGIONE_SOCIALE, con condanna di quest’ultimo alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado nei confronti RAGIONE_SOCIALE appellanti.
Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 126/2018 aveva accolto la domanda di revocatoria promossa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dichiarato inefficace ex art. 290 1 c.c. l’atto di cessione del credito del 3/2/2009 e quello di precisazione del credito del 19/3/2010, e condannato il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 295.546,36, oltre IVA e interessi legali dal 20/01/2011 al saldo (importo pari alla differenza f ra la somma di € 204.545,40 versata dal RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e quella di € 500.000,00 oggetto RAGIONE_SOCIALE cessione) e, infine, condannato il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dalla curatela in prime cure.
Va altresì evidenziato che il Tribunale -con sentenza non definitiva (non oggetto di appello) aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal RAGIONE_SOCIALE-, mentre con la sentenza qui impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 44 l.f. o per la revocatoria ex art. 67 l.f. RAGIONE_SOCIALE cessione del credito e RAGIONE_SOCIALE relativa precisazione, ritenendoli posti in essere al di fuori del periodo sospetto; aveva altresì disatteso la domanda del fallimento di restituzione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somma di € 204.543,64 pagata alla RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere chiesta direttamente alla cessionaria.
Per quanto ancora rileva, la vicenda sottesa al giudizio in esame trae origine dalle seguenti circostanze:
la società RAGIONE_SOCIALE è stata concessionaria del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico (project financing) da realizzarsi nell’area sita alla INDIRIZZO di proprietà comunale; – La RAGIONE_SOCIALE è divenuta concessionaria dell’opera pubblica all’esito di apposita procedura di evidenza pubblica indetta ed aggiudicata dal citato RAGIONE_SOCIALE; – in data 6/9/2007, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE stipulavano la Convenzione per l’affidamento in concessione RAGIONE_SOCIALE costruzione e gestione del parcheggio per un costo di euro 4.725.795,37 (al netto di iva), oltre ad euro 813.466,42 per maggiori costi conseguenti alla modifica del progetto iniziale (che sarebbero rimasti a carico dell’Ente concedente in virtù dell’art. 7 dell’Appendice alla Convenzione ), resisi necessari per adeguarlo al nuovo Piano Particolareggiato in variante al P.R.G.; – in esecuzione di quanto previsto dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, con atto in data 24.04.2008 la concessionaria costituiva la società di progetto, denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che subentrava ex art. 156 D.Lgs. alla RAGIONE_SOCIALE
nella qualità di concessionaria per l’attività di progettazione, esecuzione e gestione dell’opera pubblica; – per effetto degli accordi negozialmente assunti dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, così come precisati con verbale del C.d.A. RAGIONE_SOCIALE neo costituita società di progetto in data 03.12.2008, le stesse stabilivano, in deroga a quanto previsto dall’art. 156, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, che il credito di € 813.446,42 di cui all’art. 7 dell’atto aggiuntivo alla Convenzione Rep. n. 09/07 del 6.09.2007 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE non si sarebbe trasferito in capo alla società di progetto, ma sarebbe rimasto in capo alla RAGIONE_SOCIALE; con atto n. 6 del 22.01.2009 la Giunta comunale rilasciava il nulla osta alla cessione del credito per un importo pari ad € 500.000,00 (doc.n. 12 fascicolo di 1° grado).
Tanto premesso, oggetto RAGIONE_SOCIALE presente azione in revocatoria proposta dalla RAGIONE_SOCIALE sono i seguenti atti: – l ‘atto del 3/2/2009 (scrittura privata autenticata) per AVV_NOTAIO rep. 36864-racc. 6884 con cui la RAGIONE_SOCIALE cedeva alla società RAGIONE_SOCIALE il credito di € 500.000,00, a valere sulle somme di € 813.446,42 di cui all’art. 7 dell’atto aggiuntivo alla Convenzione; l’atto di precisazione dello stesso credito in data 19/3/2010 per atto del AVV_NOTAIO rep. 27530; – due pagamenti effettuati in data 8/6/2010 e 8/09/2010 dal debitore ceduto (RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in favore del cessionario (RAGIONE_SOCIALE) come primi due acconti sul credito ceduto per un importo complessivo di Euro 204.543,64.
3.2. Nel corso del giudizio di appello, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva: – proposto istanza di sospensione del giudizio alla Corte territoriale emessa nella causa proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello n. 304/2018 nei conf ronti
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, vertente su domande, in parte analoghe, a quelle oggetto del presente giudizio ( in particolare, l’azione revocatoria proposta dall’odierno RAGIONE_SOCIALE dell’atto di cessione con cui la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE cedettero alla RAGIONE_SOCIALE in data 3/08/2009 il credito di Euro 300.000,00, anch’esso a valere sulla somma di Euro 813.446,42 di cui all’art. 7 dell’atto aggiuntivo alla Convenzione de qua ; – aveva altresì allegato un arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 18079/2019 con cui era stato rigettato altro ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 123/2016, evidenziandone la rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE riserva RAGIONE_SOCIALE materia alla giurisdizione amministrativa.
L’istanza di sospensione era stata disattesa dalla Corte d’appello per difetto di nesso di pregiudizialità fra la precedente decisione di questa Corte e il giudizio in esame.
3.3. Nella sentenza impugnata la c orte d’appello ha dato atto che, nelle more del giudizio, è intervenuta la pronuncia Cass., 15/10/2021, n. 28424 (di accoglimento del ricorso avverso la sentenza di appello n. 304/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’ Appello di Campobasso nel citato giudizio parallelo), che, per un verso, ha valorizzato il giudicato formatosi in ordine alla devoluzione alla giurisdizione amministrativa RAGIONE_SOCIALE domanda di indennizzo ex art. 158, comma 2, d. lgs. n. 163/2016, secondo quanto ritenuto dalle citate pronunce del T.A.R. RAGIONE_SOCIALE e del Consiglio di Stato e confermato dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Cass. n. 18079/2019 in base all’art.133, comma 1, lett. a), num. 4, cod. pro c. amm. secondo cui «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie in materia di: (…) 4) determinazione e corresponsione
dell’indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo»; per altro verso, ha affermato -nella fattispecie parallela e speculare a quella in esame, anch’essa interessata dalla intervenuta revoca del provvedimento concessorio e dalla decadenza dal rapporto contrattuale derivante dalla Convenzione del 6/09/2007- che in caso di risoluzione del rapporto di concessione o di revoca RAGIONE_SOCIALE concessione per motivi di pubblico interesse -ipotesi cui va ricondotta la fattispecie in concreto, stante il contenuto RAGIONE_SOCIALE citata determinazione n. 294 del 22 novembre 2011-, nessun altro obbligo residua a carico dell’ente concedente se non quello di effettuare i rimborsi e corrispondere l’indennizzo previsti dall’art. 158, comma 2, d. lgs. n. 163/2016.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE corte di appello propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, fondato su due motivi; resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; sebbene intimata la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 158 d.lgs. 163/2006; anche in relazione agli artt. 42 -52 -93 -94 – 98 -101 -103 L.F. (r.d. 267/1942 e smi legge fallimentare); e degli artt. 1173 -1184 -1218 – 1277 – 1988 e 2697 comma 1 c.c.; agli artt. 115116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. -Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio -Motivazione apparente e/o motivazione di generica afferma zione di una intervenuta ‘sopravvenuta inesistenza’ del credito di euro 500 mila (appartenente al patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in bonis), dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (5-6/10/2010), ed al momento RAGIONE_SOCIALE pronuncia di 1° grado del 22/2/2018 (sentenza Tribunale di Campobasso n. 126/2018), senza indicazione degli elementi di fatto, e di diritto, dai quali tale ‘sopravvenuta inesistenza’ risulti effettivamente/validamente intervenuta post sentenza di fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘; in particolare, censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, sul presupposto dell’emissione dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 28424/2021, ha accolto l’appello del RAGIONE_SOCIALE e ritenuto la ‘inesistenza sopravvenuta’ , alla data RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado n. 126/2018, del credito oggetto degli atti di cui è stata proposta azione revocatoria.
C ensura ‘il presupposto logico motivazionale e fattuale di tale pronuncia ‘ connessa ‘causalmente (nesso eziologico) all’avvio del procedimento amministrativo di revoca/risoluzione in data 26/4/2011 da parte del RAGIONE_SOCIALE Concedente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE a titolo originario RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, ed al successivo sviluppo/definizione, ed agli esiti del contenzioso amministrativo’ ; nonché la conseguente ulteriore motivazione per cui ‘l’unica pretesa creditoria astrattamente proponibile, con riferimento esclusivo al RAGIONE_SOCIALE (ovvero la RAGIONE_SOCIALE, a titolo originario) e secondo la lettura testuale dell’art. 158 cit., era quella dipendente (ulteriore nesso eziologico) proprio dall’avvio del procedimento di revoca/risoluzio ne in data 26/4/2011 ai sensi dell’art. 158 dec.lgs. 163/06 e dal contenzioso amministrativo (esclusiva giurisdizione G.A.) ivi prodottosi’.
Il RAGIONE_SOCIALE si duole in particolare che la c orte d’appello :
-abbia assunto quale ‘presupposto logico motivazionale e fattuale’ RAGIONE_SOCIALE decisione la ‘sopravvenuta inesistenza del credito’ al momento RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e nell’averla <<connessa
all'avvio del procedimento amministrativo di revoca/risoluzione in data 26/4/2011 da parte del RAGIONE_SOCIALE Concedente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE a titolo originario RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, ed al successivo sviluppo/definizione, ed agli esiti, del contenzioso amministrativo' (pag. 13 ricorso);
non abbia considerato che ' il procedimento amministrativo di risoluzione/revoca RAGIONE_SOCIALE concessione ex art. 158 D.Lgs. 163/2006 (a cui ha fatto seguito il contenzioso amministrativo citato nell'appello del RAGIONE_SOCIALE, ed anche nella sentenza qui impugnata n. 1/2022) è stato avviato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 26/4/2011 ' (pag. 14 in ricorso);
-non abbia considerato i l fatto che 'l'avvio del predetto procedimento amministrativo di risoluzione-revoca ex art. 158 d.lgs. 163/06, non può avere alcuna incidenza causale sul fatto che il credito di euro 500.000,00 netti (a valere su quello maggiore di euro 813.446,42), per progettazione e realizzazione di opere aggiuntive, era rimasto nella esclusiva titolarità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in bonis, in deroga a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 156 d.lgs. 163/06' (cfr. pag. 15 in ricorso).
non abbia considerato che dalla documentazione acquisita nel corso dei due gradi di giudizio risulta dimostrato che il RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto e non contestato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (pag. 21 ricorso);
non abbia considerato che non vi è prova del l'avveramento RAGIONE_SOCIALE condizione di efficacia/perfezionamento del provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE concessione ex art. 158, comma 3, D.Lgs. 163/2006 (pagg. 18 e 22 ricorso);
– non abbia considerato il credito portato nell'atto di cessione e di precisazione del 19/03/2020 (di Euro 500.000,00, credito certo, liquido ed esigibile) vantato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, apparteneva al patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opere, e Socio del RAGIONE_SOCIALE a titolo originario RAGIONE_SOCIALE), non potendo detto credito, ' in applicazione RAGIONE_SOCIALE valida deroga pattuita inter partes in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 156 d.lgs. 163/06, essersi potuto 'trasferire' nel patrimonio del Co ncessionario a titolo originario RAGIONE_SOCIALE (in data anteriore alla data di emissione RAGIONE_SOCIALE sentenza di fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 7 del 5-6/10/2010). tanto meno in concomitanza RAGIONE_SOCIALE data RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza di 1° grado n. 126/18 (22/2/2018) ' (pag. 20 del ricorso).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ' Violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 -1184 -1218 -1277 c.c.; degli artt. 42 -52 -93 -94 -98 -101 -103 L.F. (r.d. 267/1942 e smi; legge fallimentare); degli artt. 1988 e 2697 comma 1 c.c.; degli artt. 115-116 c.p.c.; degli artt. 156 e 158 d. lgs. 163/2006; con riferimento all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. -Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. Motivazione apparente e/o motivazione di generica 'sopravvenuta inesistenza', post sentenza di fallimento, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del 'bene' appartenente, in via esclusiva, al patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ' .
Lamenta, in particolare, che 'Il RAGIONE_SOCIALE non ha mai contestato che, per effetto degli accordi negoziali inter partes , ed in applicazione RAGIONE_SOCIALE pattuita suddetta deroga all'art. 156 comma 2 d.lgs. 163/06, il credito di euro 500 mila (certo, liquido ed esigibile, alla data RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, 5/6/10/2010) non si fosse mai trasferito, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, al RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, a titolo originario); il che rileverebbe ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. Detto credito di euro 500 mila, faceva parte del patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla data RAGIONE_SOCIALE sentenza di fallimento (n. 7 del 5-6/10/2010) ' (pag. 21 in ricorso).
Si duole essere la sentenza impugnata 'Erronea, illogica e contraddittoria in quanto 'per un verso, ammette/riconosce che il credito di euro 500 mila (oltre iva) appartenente al patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e senza necessità di collaudi e verifiche RAGIONE_SOCIALE opere aggiuntive) era certo, liquido ed esigibile alla data RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento (56/0/2010); e per altro verso, 'accerta' una presunta 'sopravvenuta inesistenza' dello stesso credito ('bene'), pur in conclamato difetto degli indispensabili preventivi 'accertamenti' di cui dagli artt. da 93 a 103 L.F., mai invocati, ed azionati, dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE' (pag. 22 in ricorso).
Lamenta che la corte territoriale 'non ha preso in considerazione che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha fornito la prova, ai sensi del 3° comma dell'art. 158 d.lgs. 163/2006, RAGIONE_SOCIALE efficacia/validità/perfezionamento del procedimento di revoca/risoluzione, così come fatto valere nel presente giudizio revocatorio dall'Amministrazione comunale (e sempre ferma restando la non opponibilità del procedimento nei confronti del soggetto terzo RAGIONE_SOCIALE)' (pag. 22 del ricorso) .
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi prospettando attraverso censure sostanzialmente speculari, sono inammissibili.
3.1. Sono inammissibili, in primo luogo, in merito alle pretese violazioni di norme che vengono soltanto evocate.
E' ben noto che secondo la giurisprudenza , più che consolidata, di questa Corte il motivo con cui si denunzia il vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza per
violazione e/o falsa applicazione di legge deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione RAGIONE_SOCIALE norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALE fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALE lamentata violazione; sì che risulta inammissibile la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo RAGIONE_SOCIALE sola indicazione RAGIONE_SOCIALE norme pretesamente violate, ma non corroborati da una circostanziata critica RAGIONE_SOCIALE soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (tra le tante: Cass. Sez. 2, 28/01/2021 n. 1859; Sez. 2, 09/01/2019 n. 302; Sez. 1, 17/05/2006 n. 11501; Sez. 2, 19.01.2005 n. 1063).
In tale prospettiva, è stato altresì affermato che il controllo affidato alla Corte di Cassazione non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia al riesame dell'opinione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione RAGIONE_SOCIALE questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità (Cass. Sez. 2 28/10/2019 n. 27481).
Nella specie, il ricorrente si limita a indicare una serie di diverse norme di legge pretesamente violate, ma non indica le specifiche ragioni di contrasto RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con le norme pretesamente
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Pres. L.NOME COGNOME
AVV_NOTAIO violate, né offre una valutazione comparativa con le diverse soluzioni interpretative cui avrebbe dovuto accedere la Corte d 'a ppello.
3.2. Sotto altro profilo i motivi sono inammissibili perché, ad onta RAGIONE_SOCIALE loro formale intestazione, sono sostanzialmente volti a sollecitare una ricostruzione fattuale e un' interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa diverse da quelle dalla corte di merito poste a fondamento dell 'impugnata decisione, laddove il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un ' erronea sussunzione nella fattispecie astratta contemplata dalla norma, implicando necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALE stessa.
3.3. I motivi inammissibili anche relativamente alla denunzia di omesso esame di fatti decisivi per la decisione asseritamente deponente in termini di apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione.
3.3.1. In via generale, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia). Ai sensi RAGIONE_SOCIALE nuova formulazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dopo l´11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata nel gennaio del 2022 -il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell'esistenza e RAGIONE_SOCIALE coerenza (e non più, RAGIONE_SOCIALE insufficienza), per l'altro, solo con riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia
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RAGIONE_SOCIALE costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia; il ricorrente , sebbene denunci formalmente l'omesso esame di un a pluralità di fatti che avevano costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l'omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello dolendosi, in via principale, dell' affermazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d'appello di una intervenuta 'sopravvenuta inesistenza' del credito appartenente al patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in bonis, per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito.
Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell'art.360 n. 5 c.p.c., lo è a più forte ragione alla luce RAGIONE_SOCIALE vigente formulazione RAGIONE_SOCIALE norma, specie se si consideri che la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, al pari RAGIONE_SOCIALE scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e RAGIONE_SOCIALE propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l'omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834; v. anche Cass. civ., Sez. 6 – 3,
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Ordinanza n. 21257 dell'8 ottobre 2014, Rv. 632914 ; Sez. 2 – , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).
3.3.2. Del pari inammissibile è la censura sulla mera apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, che nel caso in esame non sussiste.
Il vizio di motivazione apparente o illogica, secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite questa Corte (Cass. 22232/2016; Cass. 8053/2014), si verifica quando, la motivazione «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (di recente tra tante Cass. Sez. 6 – 1, 01/03/2022 n. 6758).
3.3.3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, e come correttamente rilevato invece dalla parte resistente, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente illustrato le ragioni del proprio convincimento ed esaminato le risultanze probatorie emergenti dall'istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa, né tantomeno ha reso argomentazioni inidonee a rendere comprensibile e adeguato il proprio iter motivazionale.
In particolare , la Corte d'appello ha condiviso quanto ritenuto da questa Corte, con la decisione n. 28424/2021, con cui è stato accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 304/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d'appello di Campobasso , resa nel giudizio parallelo e speculare a quello in esame, anch'ess o interessato dalla intervenuta revoca del provvedimento concessorio e dalla decadenza dal rapporto contrattuale derivante dalla stessa Convenzione del 6/09/2007.
Al riguardo, l'appena citato arresto di legittimità ha osservato:
« 15. (…) Come invero fondatamente dedotto in ricorso, la fattispecie in esame, così come accertata in sentenza, trova esaustiva disciplina nell'art. 158 d. Igs. n. 163 del 2006 a mente del quale: «1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
il valore RAGIONE_SOCIALE opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza RAGIONE_SOCIALE risoluzione;
un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore RAGIONE_SOCIALE opere ancora da eseguire ovvero RAGIONE_SOCIALE parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
«2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
«3. L'efficacia RAGIONE_SOCIALE revoca RAGIONE_SOCIALE concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti».
Si trae da tale norma che, in caso di risoluzione del rapporto di concessione o di revoca RAGIONE_SOCIALE concessione per motivi di pubblico interesse
(e non può dubitarsi che a tale seconda ipotesi vada ricondotta la fattispecie in concreto accertata, ciò del resto essendo espressamente affermato in sentenza), nessun altro obbligo residui a carico dell'ente concedente se non quello di effettuare i rimborsi e corrispondere l'indennizzo previsti alle lettere a) b) c) del comma 1».
Non potrebbe di contro obiettarsi che, per effetto RAGIONE_SOCIALE scadenza del termine previsto dall'art. 7 dell'appendice di convenzione per il pagamento del corrispettivo, il relativo credito dovesse comunque considerarsi già maturato e sottratto agli effetti RAGIONE_SOCIALE risoluzione, bastando a tal riguardo osservare che: a) trattavasi di opere non ancora completate; b) l'accordo in questione rientrava comunque nell'ambito del più generale rapporto di concessione e ne subisce dunque anch'esso le conseguenze RAGIONE_SOCIALE sua risoluzione o revoca.
16. L'unica pretesa creditoria in astratto azionabile era, dunque, in tale contesto, quella relativa all'indennizzo ex art. 158 d. Igs. n. 163 del 2016, ma in tale prospettiva la questione non è in questa sede suscettibile di essere esaminata, anzitutto perché estranea alla controversia nei termini e nei limiti in cui, come s' è detto, risulta dedotta nel giudizio di merito e, in ogni caso, perché preclusa dal giudicato che, come pure s'è detto, deve ritenersi formato sull'affermazione RAGIONE_SOCIALE devoluzione RAGIONE_SOCIALE stessa al G.A. » (punti 15 e 16 in motivazione, Cass. Sez. 3 n. 28424/2021 cit.).
La Corte territoriale ha ritenuto, condividendo in pieno gli assunti del citato arresto, che anche la fattispecie in esame è riconducibile «stante il contenuto RAGIONE_SOCIALE citata determinazione n. 294 del 22 novembre 2011» al «caso di risoluzione del rapporto di concessione o di revoca RAGIONE_SOCIALE concessione per motivi di pubblico interesse» e che pertanto «nessun altro obbligo residua a carico dell'ente concedente se non quello di
effettuare i rimborsi e corrispondere l'indennizzo previsti dall'art. 158, comma 2, d. lgs. n. 163/2016» (così, la sentenza impugnata a pag. 6).
Ha precisato, altresì, che «L'unica pretesa creditoria in astratto azionabile è dunque per la richiamata decisione RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte quella relativa all'indennizzo suddetto, in ogni caso devoluta al G.A» e ha aggiunto « che tali considerazioni, 'dando ragione RAGIONE_SOCIALE denunciata inesistenza del credito considerato in sentenza quale oggetto RAGIONE_SOCIALE cessione oggetto di revocatoria, privano di fondamento la statuizione resa su tale domanda . '…Essendo l'unico credito oggetto di cessione … quello legato al detto corrispettivo contrattuale – in realtà non più spettante, in quanto tale, come detto, per effetto RAGIONE_SOCIALE revoca RAGIONE_SOCIALE concessione – viene meno del tutto l'incidenza negativa dell'atto sulla garanzia patrimoniale RAGIONE_SOCIALE società cedente (e dunque sulla massa attiva acquisita al fallimento» (test. sentenza impugnata pag 7).
Condivisi i principi suddetti, la c orte d'appello ha concluso con riguardo al giudizio in esame per l'accoglimento del «m otivo di appello principale sub 1 B», con declaratoria di inesistenza, « all'epoca RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, del credito oggetto degli atti negoziali di cessione di cui si è chiesta la revocatoria o l'inefficacia ».
Alla luce di quanto affermato dalla c orte d'appello , si appalesano del tutto ultronee le doglianze formulate dall'odierno ricorrente in merito all' asserita declaratoria di 'sopravvenuta inesistenza' ' post sentenza di fallimento ' del credito, né sussiste alcuna 'estrapolazione' dei beni appartenenti al patrimonio del fallimento (cfr. pag. 22 del ricorso).
Va d'altro canto osservato che , come dedotto dal controricorrente nei propri scritti difensivi che, in realtà, il procedimento di
C.C. 22.11.2023
n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE revoca/risoluzione del contratto di concessione fu avviato con Delibera di Giunta comunale n. 91 del 09.09.2010 e con comunicazione del R.U.P. prot. n. 16480 del 13.09.2010 (doc. n. 15-16 fascicolo di 1° grado; all. n. 2-3 fascicoletto Cassazione) e quindi in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (06.10.2010), con conseguente piena opponibilità alla RAGIONE_SOCIALE (cfr. controricorso pag. 25).
Stessa sorte seguono la serie di circostanze fattuali RAGIONE_SOCIALE quali, come sopra meglio indicato, la parte ricorrente ha lamentato l'omesso esame, che, viceversa, la Corte territoriale ha considerato e che la parte ripropone sol per richiedere a questa Corte, inammissibilmente, un apprezzamento alternativo rispetto a quello cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito.
4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, seguono il principio di soccombenza. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell 'altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie al 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
C.C. 22.11.2023
n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza