Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25387 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13466-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 821/2023 del TRIBUNALE DI RIMINI, depositato 10/5/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio dell ‘ 11/9/2024.
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l ‘ ammissione allo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, in prededuzione, in ragione del credito maturato quale corrispettivo per le prestazioni professionali svolte dalla stessa,
in qualità di advisor contabile, in favore della società poi fallita in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo.
1.2. Il giudice delegato ha respinto la domanda.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso del 16/6/2022, ha proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha solo in parte accolto, ammettendo l ‘istante per la somma di €. 9.200,00, oltre accessori, in collocazione chirografaria.
1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato, in fatto, che: – il mandato di advisor contabile è stato rilasciato alla società opponente nel febbraio 2020 e prevedeva una serie di attività destinate a svolgersi nell ‘ intero arco della procedura, ‘ fino alla omologazione e successivamente sino a chiusura della procedura ‘ (v. lett. i del contratto ); – il compenso, determinato in € . 60.000 oltre IVA, sarebbe maturato in tale misura ‘ con la presentazione del ricorso ex art 161 c 6 LF dinanzi al Tribunale di Rimini ‘; – il 3/7/2020, la RAGIONE_SOCIALE ha sottoscritto una ricognizione di debito per il suddetto importo; – il 7/7/2020, la RAGIONE_SOCIALE ha depositato ricorso ex art. 161, comma 6°, l.fall., poi pubblicato al RI; – il 26/1/2021, la RAGIONE_SOCIALE ha rinunziato al ricorso, deducendo di non essere in grado di depositare proposta e piano per avere appena ottenuto in restituzione l ‘ azienda alberghiera, la cui disponibilità era indispensabile alla formulazione del piano di concordato; – il tribunale ha, quindi, dichiarato l ‘ improcedibilità della domanda; – il 25/2/2021, la società ha presentato una domanda di concordato pieno, che è stato dapprima ammesso e poi revocato a norma dell ‘ art. 173 l.fall., con il conseguente fallimento, dichiarato con sentenza del 17/12/2021; ha, in diritto, ritenuto, per quanto ancora rileva, che era fondata l ‘ eccezione
d ‘ inefficacia dell ‘ atto di conferimento del mandato professionale proposta dal Fallimento a norma dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall. in ragione dell ‘ intervenuta pattuizione di un compenso sproporzionato rispetto alla prestazione prevista nel contratto d ‘ opera professionale.
1.5. Il tribunale, al riguardo, ha ritenuto che: -l ‘ esenzione prevista dall ‘ art. 67, comma 3°, lett. g), l.fall., benché si debba ritenere estesa anche ai ‘ contratti a cui i pagamenti, ivi espressamente menzionati, si riferiscono ‘ , è incompatibile con l ‘ ipotesi di revocatoria di cui all ‘ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., e cioè con ‘ il caso … in cui il corrispettivo contrattualmente pattuito sia superiore di oltre un quarto rispetto al valore delle prestazioni promesse o ottenute dall ‘ imprenditore, essendo giuridicamente inaccettabile beneficiare con l ‘ esenzione chi abbia approfittato della situazione di crisi dell ‘ imprenditore per ottenere condizioni contrattuali inique ‘ ; – nel caso in cui al concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui all ‘ art. 67, commi 1° e 2°, l.fall., decorrono, a norma dell ‘ art. 69 bis , comma 2°, l.fall., dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel RI anche se si tratta di concordato con riserva; – nel caso in esame, la prima domanda di concordato ‘ in bianco ‘, cui si riferisce l ‘ attività dell ‘ advisor , è stata proposta nel mese di luglio del 2020, mentre il contratto di prestazione d ‘ opera professionale oggetto dell ‘ eccezione revocatoria è stato stipulato nel mese di febbraio del 2020 ed è, quindi, pienamente rientrante nel periodo sospetto previsto dall ‘ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., pari ad un anno, né è dubitabile che la situazione di insolvenza che ha richiesto la presentazione del concordato in bianco sia la medesima che, circa un mese dopo la rinunzia alla domanda prenotativa (del 26/1/2021), è stata posta a base della domanda
di concordato pieno; il ‘ giusto compenso ‘ per le prestazioni di advisor contabile così come previste nelle lettere da a) a g) (queste ultime solo parzialmente svolte) del contratto di conferimento del mandato, dev ‘ essere determinato avendo riguardo, come ‘ parametro equitativo ‘ di riferimento (e non come norma direttamente applicabile), alle previsioni contenute nel d.m. 140/2012, il cui art. 27 prevede, con riferimento agli incarichi di assistenza al debitore in periodo preconcorsuale e nel corso di una procedura di concordato, che ‘ il valore della pratica sia determinato in funzione del totale delle passività ed il compenso secondo le percentuali previste nel Riquadro 9 della Tabella C Dottori RAGIONE_SOCIALE contabili ‘ (e cioè: dall ‘ 1% al 2% fino ad € . 1.000.000 e dallo 0,70% allo 0,90% oltre € . 1.000.000); – nel caso in esame, a fronte di un passivo complessivo di circa € . 2.200.000 (come accertato in sede fallimentare), il ‘ compenso ammonterebbe ‘ , in base ai citati criteri, da un minimo di € . 18.400 ad un massimo di € . 30.800 per cui ‘ perfino il compenso massimo di € 30.800 … sarebbe di gran lunga inferiore rispetto a quello di € 60,000 pattuito fra le parti ‘ e ‘ corrisponde quasi al doppio del primo, ed è quindi certamente superiore di oltre un quarto rispetto al valore delle prestazioni pattuite ed eseguite ‘; -‘ la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della società incaricata della ricostruzione contabile e della assistenza al concordato non è in discussione: lo stesso oggetto dell ‘ incarico rivela la piena consapevolezza di entrambe le parti, al momento della stipula del mandato, dello stato di insolvenza della committente, che manifestava (aveva già dal 2019 manifestato) la necessità di ricorrere ad una procedura negoziale di soluzione della crisi ‘ .
1.6. Il tribunale, quindi, affermata l ‘ inefficacia della pattuizione del compenso contenuta nel contratto di prestazione
d ‘ opera professionale, ha ritenuto che: – il professionista, a norma dell ‘ art. 70 l.fall., ha diritto ad un compenso, che dev ‘ essere determinato ‘ secondo equità ‘; -‘ l ‘ importo ragionevole del compenso’ , utilizzando come parametro di riferimento il criterio contenuto nell ‘ art. 27 del d.m. n. 140/2012, dev ‘ essere determinato nel ‘ minimo di tariffa ‘ , anche perché l ‘ attività prevista nella lett. g) del contratto è stata svolta solo in minima parte, e, dunque, nella somma di €. 18.400 ; -tale importo, secondo le previsioni dello stesso art. 27 cit., dev ‘ essere, infine, ridotto alla metà poiché il concordato si è concluso con la rinunzia e comunque nessuna procedura negoziale è giunta al voto dei creditori; – il compenso, in definitiva, dev ‘ essere determinato nella somma di €. 9.200, oltre accessori.
1.7. Tale somma, peraltro, ha aggiunto il tribunale, dev ‘ essere collocata in chirografo, non ricorrendo le condizioni per il riconoscimento dell ‘ invocata prededuzione, sul rilievo, tra l ‘altro, che ‘ l ‘ attività che ha generato il credito per il compenso insinuato al passivo è quella relativa al solo concordato in bianco ‘ e che ‘ nessuna funzionalità può essere attribuita a tale attività rispetto alla presentazione di uno strumento concordatario ‘ posto che, all’ esito della decorrenza del termine previsto dall ‘ art. 161, comma 6°, l.fall., non è stata presentata alcuna proposta di concordato, essendo invece intervenuta una rinunzia alla domanda da parte della società debitrice, e che non vi sono, in definitiva, elementi di sorta per affermare la ‘ funzionalità ‘ del credito azionato sotto il profilo della sua idoneità a conservare od incrementare i valori aziendali della società debitrice.
1.8. Il tribunale, quindi, ha ammesso la società opponente allo stato passivo del Fallimento per la somma di €. 9.200, oltre accessori, in collocazione chirografaria.
1.9. Il tribunale, infine, sul rilievo che l ‘ accoglimento della domanda era ‘ molto limitato ‘, ha ritenuto equa e ragionevole la compensazione delle spese del procedimento.
1.10. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato in data 9/6/2023, illustrato da memoria, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.
1.11. Il Fallimento ha resistito con controricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la fondatezza dell ‘ eccezione revocatoria proposta dal Fallimento a norma dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall. in ragione dell ‘ intervenuta pattuizione di un compenso sproporzionato rispetto alla prestazione prevista nel contratto d ‘ opera professionale, senza, tuttavia, considerare che l ‘ attività svolta dalla società opponente rientrava, come lo stesso tribunale ha riconosciuto, tra quelle strumentali all ‘ accesso alla procedura di concordato preventivo e che, di conseguenza, il relativo contratto, in ragione dell ‘ esenzione espressamente prevista dall ‘ art. 67, comma 3°, lett. g), l.fall., non era suscettibile di revocatoria fallimentare.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 70 l.fall. e del d.m. n. 140/2012, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, dopo aver accolto l ‘ eccezione revocatoria proposta dal Fallimento a norma
dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall. avverso le pattuizioni contenute nel contratto di prestazione d ‘ opera professionale, ha ritenuto che il compenso spettante alla società opponente doveva essere equitativamente determinato in forza del criterio contenuto nell ‘ art. 27 del d.m. n. 140/2012, senza, tuttavia, considerare che: – la norma non prevede affatto che, a seguito dell ‘ inefficacia delle pattuizioni del mandato professionale, il compenso dev ‘ essere determinato secondo equità; – i parametri di cui al d.m. 140 cit. si applicano per la determinazione dei compensi professionali di avvocati, notai commercialisti, RAGIONE_SOCIALE contabili e professionisti tecnici (architetti, pianificatori, paesaggisti e geometri laureati, geologi, ingegneri, agronomi) ma non alla ricorrente, che è una società; – i parametri trovano applicazione, ai sensi dell ‘ art. 1, solo nei casi di contenzioso e solo se il professionista, a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, non possa dimostrare di avere concordato con il committente un preventivo di massima all ‘ atto del conferimento dell ‘ incarico.
2.3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati ma la motivazione dev ‘ essere corretta nei termini che seguono.
2.4. Nel sistema della legge fallimentare, in effetti, la regola generale resta quella della revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti in periodo sospetto. I casi di esenzione dalla revocatoria, per quanto ampliati all ‘ esito della riforma del 2005, si pongono, pertanto, in termini di vere e proprie eccezioni. L ‘ eterogeneità delle situazioni volta a volta prese in considerazione dalla legge e fatte oggetto di esonero rivela, peraltro, che l ‘ unico filo di unificazione tra le diverse ipotesi previste sta nel fatto che le stesse rispondono a interessi particolari che il legislatore ha ritenuto meritevoli di protezione
in misura superiore rispetto al ripristino della par condicio (cfr. Cass. n. 27939 del 2020; Cass. n. 4340 del 2020).
2.5. L ‘ interpretazione dei casi di esenzione non può, dunque, che rapportarsi (oltre che, evidentemente, alla lettera delle norme che le prevedono) alla specifica ragione che presiede a ciascuna di stesse (Cass. n. 26244 del 2021, in motiv.; conf., Cass. n. 8900 del 2024, in motiv.).
2.6. Ora, l ‘ art. 67, comma 3°, lett. g), l.fall. dispone che non sono soggetti all ‘azione revocatoria ‘ i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all ‘ accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo ‘ , a partire da quelli a tal fine ‘ contratti con i professionisti ‘ (Cass. n. 13002 del 2019).
2.7. La norma, per come è formulata, facendo espresso riferimento ai (soli) ‘ pagamenti ‘ di debiti liquidi ed esigibili (e neppure a tutti: ma solo a quelli eseguiti ‘ alla scadenza ‘ ), non è testualmente comprensiva (a differenza di quanto ha erroneamente affermato sul punto il tribunale) del ‘ contratto ‘ (di prestazione d ‘ opera professionale) a fondamento degli stessi, il quale, pertanto, non è riconducibile all ‘ esonero ivi previsto, che non trova, quindi, applicazione.
2.8. L ‘ esclusione del contratto (di prestazione d ‘ opera professionale) dall ‘ ambito di applicazione della norma in esame, peraltro, in nessun modo pregiudica la realizzazione dell ‘ interesse sottostante alla norma citata, che è quella di consentire al debitore, attraverso l ‘ esonero dalla revoca fallimentare del (solo) pagamento (nei termini) dei relativi compensi, di ottenere l ‘ esecuzione dei servizi strumentali all ‘ accesso alle procedure di concordato preventivo (compreso quello con riserva previsto dall ‘ art. 160, comma 6°, l.fall.), a partire dalle prestazioni professionali a tale fine necessarie
ovvero utili: purché, naturalmente, tali corrispettivi siano convenzionalmente determinati (ed eventualmente pagati) in una misura che non obblighi il committente poi fallito a versare al prestatore dei predetti servizi una somma che superi di oltre un quarto il valore di ‘ ciò che è stato … dato o promesso ‘ al debitore stesso.
2.9. In quest ‘ ultima ipotesi, infatti, il contratto di prestazione d ‘ opera professionale, avendo comportato l ‘ assunzione da parte del debitore poi fallito di un ‘ obbligazione che sorpassa ‘ di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso ‘, è suscettibile, in forza della norma generale di cui all ‘ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., di essere revocato (a seconda dei casi, in via d ‘ azione o d ‘ eccezione ex art. 95, comma 1°, l.fall.), con la conseguenza che: – a) se il compenso (come nel caso in esame) non è stato pagato, il relativo diritto, così come maturato in forza della prestazione professionale (se e nella misura in cui è stata) effettivamente eseguita dal creditore istante, dev ‘ essere determinato, in sede di ammissione al passivo del corrispondente credito, (non in forza del contratto oggetto dell ‘ eccezione di revoca e delle relative pattuizioni, in ragione della loro inopponibilità alla massa dei creditori, ma, come in tutti i casi in cui il compenso non sia stato efficacemente pattuito tra le parti), dal giudice delegato (o dal tribunale in sede d ‘ opposizione), in ragione dell ‘ opera svolta e della sua importanza, avendo riguardo alle tariffe professionali (art. 2233 c.c.); – b) se, invece, il compenso è stato (in tutto o in parte) pagato dal debitore poi fallito nella misura convenzionalmente stabilita (ma in misura superiore di oltre un quarto il valore del servizio ‘ che è stato … dato o promesso ‘ a quest’ ultimo), l ‘ accoglimento dell ‘ azione di revoca del contratto di prestazione d ‘ opera professionale che l ‘ ha previsto ne rende, evidentemente,
indebita la relativa esecuzione (anche solo parziale), per cui l ‘ accipiens , da un lato, deve procedere alla restituzione della somma ricevuta alla massa attiva della procedura, mentre, dall ‘ altro, può, a norma degli artt. 52 ss. e 70, comma 2°, l.fall., chiedere l ‘ ammissione al passivo per l ‘ eventuale credito al (residuo) compenso (se e nella misura in cui è) maturato (in ragione della prestazione dallo stesso effettivamente eseguita), per la somma determinata (non in forza del contratto revocato ma, in mancanza appunto di un determinazione convenzionale del compenso opponibile ai creditori) dal giudice a norma dell ‘ art. 2233, commi 1° e 2°. c.c..
2.10. Quanto al resto, non può che ribadirsi che: – l ‘ art. 2233 c.c., nella parte in cui dispone che in mancanza di accordo tra le parti il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se motivato (e, come nel caso in esame, in modo non apparente, né contraddittorio né perplesso) ed esercitato (com ‘ è rimasto incontestato) in conformità alle tariffe professionali applicabili ratione temporis , vale a dire (com ‘ è rimasto parimenti incontestato) quelle previste (‘ in difetto appunto – di accordo tra le parti in ordine ‘ a l compenso: art. 1, comma 1) dal d.m. n. 140/2012 per la fascia di valore cui la prestazione professionale svolta è riconducibile (e cioè, nel caso in esame, come si desume dall ‘ art. 27 del d.m. n. 140 cit., che regola il compenso spettante al commercialista e all ‘ esperto contabile per l ‘ assistenza resa al debitore nel periodo preconcorsuale e nel corso della procedura di concordato preventivo, il ‘ totale delle passività ‘, in ragione delle percentuali previste dal riquadro 9 della tabella C, e con la riduzione alla metà per effetto dell ‘ esito negativo della procedura di concordato in cui le stesse sono state rese), non è sindacabile in cassazione (Cass. n. 29212 del 2019, in motiv.);
– l ‘ unico limite (peraltro neppure vincolante, come si desume dall ‘ art. 1, comma 7, del d.m. cit.: cfr. Cass. n. 18167 del 2015; conf., Cass. n. 15315 del 2018) è che, nei rapporti tra il professionista (o la società tra professionisti: art. 1, comma 4, in fine) e il cliente, il giudice non può liquidare il compenso al di sotto dei minimi tariffari, circostanza quest ‘ ultima che la ricorrente non ha mai allegato n é , tantomeno, provato (Cass. n. 29212 del 2019, in motiv.); – la determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali, fatto salvo il rispetto dei minimi e massimi tabellari, è , in definitiva, rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. n. 4782 del 2020; Cass. n. 6110 del 2021).
2.11. Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto, in diritto, che: – l ‘ esenzione prevista dall ‘ art. 67, comma 3°, lett. g), l.fall. è incompatibile con ‘ il caso … in cui il corrispettivo contrattualmente pattuito sia superiore di oltre un quarto rispetto al valore delle prestazioni promesse o ottenute dall ‘ imprenditore ‘ ; – il compenso spettante al professionista, una volta revocata la pattuizione della relativa misura in quanto eccedente (come, in fatto, è rimasto incontestato) di oltre un quarto rispetto al valore della prestazione professionale ricevuta dal committente poi fallito, dev ‘ essere determinato dal giudice in base alle tariffe applicabili ratione temporis ; si è, dunque, attenuto ai principi esposti e, come tale, si sottrae alle censure svolte sul punto dalla ricorrente.
2.12. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 111 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito al compenso maturato dall ‘ opponente doveva essere collocato in chirografo, non ricorrendo le condizioni per riconoscere la
invocata prededuzione, senza, tuttavia, considerare che: – il credito del professionista incaricato dal debitore per l ‘ accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all ‘ art. 161 l.fall., è stata funzionale, ai sensi dell ‘ art. 111, comma 2°, l.fall., alle finalità della prima procedura, avendo contribuito, sulla base di un giudizio ex ante , alla conservazione o all ‘ incremento dei valori aziendali dell ‘ impresa; -il tribunale, invece, pur avendo riconosciuto che l ‘ attività svolta da RAGIONE_SOCIALE aveva consentito la presentazione della prima domanda di concordato in bianco, nonché della seconda di concordato pieno, ha escluso che il credito dalla stessa vantato avesse natura prededucibile in ragione dell ‘ intervenuta revoca della procedura, e cioè sulla base di un inammissibile giudizio ex post ; -l ‘ opponente, del resto, ha adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della società poi fallita, e cioè di prestare attività di assistenza nella predisposizione e svolgimento della procedura concordataria svolgendo le seguenti attività: ‘ a) verifica, analisi e supporto nella predisposizione di una situazione contabile finalizzata alla corretta determinazione ed appostazione a bilancio delle poste creditorie e debitorie della Mandante; b) verifica, analisi e studio preliminari della situazione previdenziale, tributaria e fiscale della mandante; c) verifica delle posizioni creditorie e debitorie; d) verifica puntuale delle passività presenti a bilancio mediante verifiche con fornitori, con agenzie fiscali e previdenziali ed in generale con tutti i creditori sociali; e) supporto nelle trattative con i principali creditori sociali, il tutto mediante gestione in autonomia dei rapporti con implementazione delle trattative finalizzate alla definizione di un accordo in ottica della predisposizione del piano
e relativa proposta di concordato oltre che dell ‘ ulteriore documentazione prevista dall ‘ art. 161, 2° e 3° comma, L.fall.; f) supporto nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla presentazione del ricorso ex art. 161, 6° comma, l.fall. dinanzi al Tribunale di Rimini; g) attività di coordinamento ed assistenza nella consegna della documentazione progressivamente necessaria ai professionisti all ‘ uopo incaricati dalla Mandante; h) Realizzazione del piano a supporto alla presentazione della proposta di concordato oltre che dell ‘ ulteriore documentazione prevista dall ‘ art. 161, 2° e 3° comma, l.fall.; i) supporto amministrativo e contabile durante la fase concordataria sino all ‘ omologa e successivamente sino a chiusura della procedura ‘.
2.13. Il motivo è inammissibile (art. 360 bis n. 1 c.p.c.).
2.14. L ‘ art. 111, comma 2°, l.fall. considera, infatti, prededucibili i crediti ‘ sorti in occasione o in funzione” delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, il primo dei quali va implicitamente integrato con la riferibilit à del credito all ‘ attivit à degli organi della procedura (Cass. n. 20113 del 2016; Cass. n. 25589 del 2015).
2.15. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l ‘ estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi ex ante, il vantaggio arrecato alla massa dei creditori (Cass. n. 24791 del 2016).
2.16. Il credito del professionista che abbia assistito la società debitrice prima della sentenza dichiarativa del fallimento, gode, in particolare, della prededuzione cd. ‘ funzionale ‘ prevista dall ‘ art. 111, comma 2°, l.fall. esclusivamente nel caso in cui le
relative prestazioni siano state in concreto coerenti con l ‘ interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale più appropriato alla reale consistenza dell ‘ impresa e alle effettive possibilità di gestione dell ‘ insolvenza e siano, dunque, valutabili, in forza di un giudizio ex ante (e cioè a prescindere dal risultato effettivamente conseguito), come direttamente funzionali alla presentazione della relativa istanza ed alla predisposizione dei documenti a tal fine necessari e, per il loro tramite, in ragione degli effetti protettivi che ne conseguono per legge (cfr. gli artt. 44 e 45 e 167 l.fall.), alla conservazione dell ‘ integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa (Cass. SU n. 42093 del 2021; Cass. n. 17248 del 2024).
2.17. Le prestazioni professionali stragiudiziali che l ‘ opponente ha dedotto di aver svolto, quali emergono dalla riproduzione in ricorso delle relative allegazioni in fatto, non risultano, in effetti, programmaticamente volte ad assicurare la conservazione dell ‘ integrità del patrimonio sociale della società poi fallita.
2.18. E bene ha fatto, dunque, il tribunale a ritenere che, in difetto di ‘ funzionalità ‘ delle prestazioni svolte rispetto alla conservazione dei valori aziendali della società debitrice, il compenso conseguentemente maturato dall ‘ opponente nei confronti di quest ‘ ultima, non aveva natura prededucibile.
2.19. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 92 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, senza, tuttavia, considerare che una parte della domanda proposta dall ‘ opponente, seppur minima, era stata accolta e che, in un ‘ ipotesi di questo tipo, il giudice avrebbe potuto al più
compensare in misura parziale le spese. Gli unici motivi che avrebbero potuto giustificare una compensazione totale delle spese di lite avrebbero, dunque, potuto essere quelli, nel caso in esame però insussistenti, previsti dall ‘ art. 92, comma 2°, c.p.c., ovvero la novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza sul punto.
2.20. Il motivo è infondato.
2.21. Non v’è dubbio che, i n tema di spese processuali, l ‘ accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda, se non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un ‘ unica domanda articolata in più capi e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, consente, nondimeno, la compensazione totale o parziale, delle stesse, ove sussistano gli altri presupposti previsti dall ‘ art. 92, comma 2°, c.p.c. (Cass. SU n. 32061 del 2022; Cass. n. 13827 del 2024).
2.22. Resta, nondimeno, il fatto che tale norma, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014, conv. dalla l. n. 162/2014 (ed applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato senz’altro proposto dopo il trentesimo giorno successivo all ‘ entrata in vigore della legge di conversione), così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 (che ne ha dichiarato l ‘ illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, ‘ anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ‘), legittima la compensazione delle spese,
ove non sussista (come nel caso in esame) reciproca soccombenza, nei casi di ‘ assoluta novità della questione trattata ‘ o di ‘ mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ‘ ovvero, più in generale, in presenza , come (evidentemente) nel caso in esame, di ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘ .
2.23. Il tribunale, invero, ha ritenuto di disporre l ‘ integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento sulla base del rilievo che l ‘ accoglimento della domanda proposta dalla società opponente era ‘ molto limitato ‘ , così (implicitamente ma inequivocamente) affermando la sussistenza, in fatto, di una grave ed eccezionale ragione, e cioè di uno dei presupposti in presenza dei quali il giudice, a norma dell’ art. 92, comma 2°, cit., può legittimamente disporre la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tra le parti.
2.24. Tale statuizione, in difetto di un’esplicita censura da parte della ricorrente in ordine alla validità della motivazione resa a fondamento della stessa, a norma degli artt. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. e 98, comma 11°, l.fall., è, dunque, giuridicamente corretta e, come tale, non suscettibile di sindacato in questa sede.
Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00 per compenso, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima