Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34692 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
Oggetto: Revocatoria ordinaria -Atto di trasferimento tra coniugi a seguito di separazione -Presupposti ex art. 2901 c.c. -Sussistenza.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 941/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al ricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale;
-controricorrente-
nonché contro
EREDI di NOME COGNOME,
C.C. 16.09.2025
r.g.n. 941/2024
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME;
-intimati-
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1847/2023 pubblicata in data 27 ottobre 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con sentenza del 27/10/2023 l a Corte d’ Appello di Catania, in accoglimento del gravame interposto dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli appellati signori NOME COGNOME e NOME COGNOME e in conseguente riforma della sentenza n. 148/2022 del Tribunale di Ragusa, ha accolto la domanda originaria d’inefficacia ex art. 2910 c.c. dell’atto di compravendita stipulato tra la COGNOME e il COGNOME in data 5.11.2013 a rogito AVV_NOTAIO (rep. 42317 – racc. 14694) avente ad oggetto l’immobile sito in Roma, INDIRIZZO , censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 366, part 483, sub 4, zona censuaria 4, cat. A/2, classe 3, della consistenza di 7 vani.
Per quanto ancora d’interesse , la società RAGIONE_SOCIALE, creditrice di NOME COGNOME, figlio della COGNOME, per forniture di materiali di costruzione esponeva che i genitori del predetto debitore avevano garantito le obbligazioni del figlio con scrittura privata in data 12.11.2013 e che con atto di compravendita in data 5.11.2013, trascritto in data 4.12.2013, la COGNOME aveva trasferito al COGNOME l’immobile de quo , asseritamente al solo scopo di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale della creditrice.
Avverso la suindicata sentenza della corte d ‘a ppello il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la ‘violazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’ ; nello specifico, lamenta che l’atto in questione sarebbe stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (ovvero alla prestazione della fideiussione) e ciò escluderebbe la sussistenza della scientia damni . In sostanza, parte ricorrente sostiene che -nel caso di speciel’atto di compravendita in questione non può essere considerato pregiudizievole e revocabile posto che non può essere stato effettuato per nuocere, nella consapevolezza di nuocere e con la partecipazione dolosa del terzo in quanto è precedente alla fideiussione rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della società RAGIONE_SOCIALE, fideiussione che peraltro avrebbe aumentato le garanzie di quest’ultima .
2. Con il secondo motivo denuncia la ‘ violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c. ‘ ; nello specifico, sostiene che la Corte d’appello di Catania sarebbe caduta in errore non sulla valutazione della prova (” demonstrandum “), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (” demonstratum “), ritenendo erroneamente che la RAGIONE_SOCIALE si fosse impegnata a garantire RAGIONE_SOCIALE all’interno dell’operazione di “moratoria’ dei creditori proposta da COGNOME. A parere del ricorrente , ‘In realtà la signora COGNOME aveva dato la disponibilità (nemmeno aveva assunto l’impegno) di garantire le Banche (non i creditori !) qualora si fossero dichiarate disponibili a rilasciare fideiussioni in favore del sig. COGNOME NOME, figlio della signora COGNOME e qualora, con tali fideiussioni delle Banche, i creditori avessero accettato di soprassedere al recupero dei loro crediti in attesa della ultimazione della struttura e dell’avvio della sua attività che avrebbe consentito al debitore, sig. COGNOME NOME, di realizzare i ricavi necessari per pagare i debiti.’ Ancora, parte ricorrente deduce che se il Giudice avesse correttamente considerato il fatto nella sua oggettività e avesse considerato che il rilascio della fideiussione alla società RAGIONE_SOCIALE era successiva all’atto di vendita senza alcun precedente impegno della COGNOME , avrebbe escluso sia che l’atto precedentemente stipulato potesse essere preordinato a nuocere ad un creditore per obbligazioni pregresse verso il
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debitore principale sia che COGNOME avesse partecipato ad esso nella consapevolezza e con la volontà di danneggiare un creditore, che sul patrimonio della signora COGNOME non aveva mai fatto affidamento.
Con il terzo motivo denuncia la ‘ violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e dell’art. 2901 in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. ‘; in particolare, contesta la sentenza impugnata adducendo che la Corte d’appello di Catania sarebbe caduta in un errore percettivo su un fatto storico, del quale avrebbe omesso ogni esame, relativo al fatto che l’atto di compravendita stipulato fra COGNOME e COGNOME costituiva il mezzo di pagamento di un credito scaduto di quest’ultimo , nemmeno considerando che il predetto da quell’atto assumeva l’obbligo di pagare due debiti, rispettivamente di 68.507,50 e di euro 132.749,20, garantiti da ipoteche giudiziali sull’immobile da lui acquistato e che, pertanto, ‘Tale circostanza era assolutamente idonea ad orientare in senso diverso la decisione, in quanto avrebbe escluso la poi affermata preordinazione dell’atto a nuocere ai creditori e la revocabilità stessa dell’atto, ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, c.c., tenuto anche conto che in quell’atto il sig. COGNOME si assumeva personalmente un debito verso i due creditori ipotecari’.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili.
Il ricorrente propone, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge sostanziale e processuale asseritamente ravvisabili nella sentenza, una mera proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; difatti, i mezzi in esame evocano, nella sostanza, profili di fatto e tendono a suscitare un nuovo giudizio di merito, in contrapposizione con quello formulato dalla corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024
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n. 10161, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Vale ribadire che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.
Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata.
Il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, ovvero nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1, 14/01/2019 n. 640).
Non sussiste nella specie, pertanto, la violazione delle norme evocate.
5.1.2. Non sussistono neppure i lamentati errores in procedendo , atteso che l’esegesi dell’intero rapporto giuridico in esame cui ha proceduto la corte territoriale al fine di dichiarare l’inefficacia del contratto de quo si appalesa del tutto adeguato e corretto in relazione alle circostanze e alle risultanze istruttorie nel complesso esaminate.
Quanto al prospettato travisamento in cui sarebbe incorsa la corte d’appello, va osservato che questa Corte, anche a Sezioni unite, ha chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso
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RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.» (Cass. Sez. U, 5/03/2024, n. 5792).
Ebbene, le deduzioni del ricorrente non individuano affatto un travisamento, ma si limitano a prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie e ciò è dimostrato dalla stessa confezione del mezzo di impugnazione con cui si deduce che l’atto de quo costituisse un mezzo di pagamento di un credito scaduto di COGNOME COGNOMEv. pagg. 8-9 in ricorso), circostanza che sarebbe stata erroneamente interpretata dalla Corte d’appello per ritenere la inefficacia dell’atto medesimo nei conf ronti della creditrice odierna controricorrente e che la Corte di merito, lungi dall’aver erroneamente interpretato, ha ritenuto del tutto infondata.
5.1.3. L a Corte d’appello ha dapprima osservato che «non è un caso» che l ‘azione revocatoria ordinaria «sia collocata nel codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale»; difatti, la ratio sottesa alla disciplina tratteggiata dall’azione pauliana consiste nel«la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell’art. 2740 c.c. » e ha, poi, aggiunto che «Quando si tratti di atto che precede il sorgere del credito, il presupposto soggettivo viene invece, individuato nella dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore. In questo caso occorre dimostrare l’intenzione, la volontà dell’autore dell’atto, alla data della sua stipulazione, di contrarre debiti e precostituire in questo modo l’incapacità del suo patrimonio a soddisfarli (necessario che il soggetto abbia compiuto l’atto
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AVV_NOTAIO per porsi in una situazione di parziale o totale impossidenza in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto) » (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Ha quindi vagliato la sussistenza nella specie dei presupposti dell’azione revocatoria, e , contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, ha ritenuto che la COGNOME (madre dell’odierno ricorrente) ha pregiudicato le ragioni creditorie della società RAGIONE_SOCIALE in quanto la fideiussione è stata dalla medesima rilasciata in favore di quest’ultima allorquando si era già spogliata dell’unico bene facente parte del suo patrimonio .
Effettivamente la predetta era ben consapevole del pregiudizio arrecato alla società RAGIONE_SOCIALE, avendo prestato la fideiussione in data successiva alla vendita dell’immobile, atto di compravendita trascritto – solo successivamente al rilascio della garanzia.
In particolare, la corte d’appello ha in proposito affermato che «Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta inconfutabilmente, come, peraltro, ritenuto dal primo giudice, il rapporto di credito per euro 96.576,34, esistente tra l’odierna appellante e COGNOME NOME, per la fideiussione dalla stessa prestata in favore del figlio COGNOME NOME, in data 12/11/2013, successiva alla vendita dell’immobile di proprietà della stessa, a COGNOME NOME, in data 5/11/13. Non vi è dubbio, altresì, che la COGNOME, con l’atto di vendita di cui sopra si è spogliata interamente del suo patrimonio, per come risulta dalle visure ipocatastali in atti. Con l’alienazione di tutto il proprio patrimonio, appare chiaro che la stessa fosse ben consapevole del pregiudizio arrecato alla RAGIONE_SOCIALE» (pag. 6 della sentenza impugnata).
La c orte d’appello ha ritenuto, altresì, la partecipatio fraudis del terzo acquirente COGNOME, il quale da quanto complessivamente emerso era risultato ben consapevole, non solo della situazione patrimoniale e debitoria della famiglia COGNOME, avendo egli stesso curato quale consulente di definire le garanzie prestate dalla COGNOME anche in favore della odierna controricorrente ed avendo partecipato agli incontri con la RAGIONE_SOCIALE, tanto da emettere la fattura n. 6/13, nei confronti del COGNOME, nella medesima data
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RAGIONE_SOCIALE di stipula della compravendita, per €. 200.743,30, per l’attività prestata come sopra indicata e per la copertura delle spese di istruttoria (assistenza tecnico amministrativa di Compliance e pagamento Up-Front per operazione di garanzia bancaria a nome del cliente COGNOME NOME) delle fidejussioni bancarie come sopra descritte, che lo stesso aveva anticipato; di dette anticipazioni non vi è traccia in atti (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).
La c orte d’appello ha fatto dunque applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui in tema di revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l’esercizio dell’azione è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest’ultimo della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. Sez. 1, 14/05/2024 n. 13265; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 18/09/2015 n. 18315).
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME