Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25451 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25451 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
Oggetto: Revocatoria ordinaria -Atto di divisione tra coniugi -Elementi presupposti all’azione ex art. 2901 c.c..
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28668/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma nella INDIRIZZO presso lo Studio NOME COGNOME e come da domicilio digitale;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale;
-controricorrente-
C.C. 28.03.2025
r.g.n. 28668/2022
Pres. L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
nei confronti di
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale;
-controricorrente, ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 737/2022 pubblicata in data 28 giugno 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dalla Consigliera dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
1. NOME COGNOME conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo dichiararsi l’inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., dell’atto pubblico di divisione in data 8 giugno 2012 con il quale i predetti avevano proceduto allo scioglimento e ripartizione del patrimonio immobiliare comune con assegnazione di quote diseguali e, segnatamente, con attribuzione a NOME COGNOME della quota comprendente soltanto un ‘fabbricato allo stato rustico in Nardò (Le) … nel N.C.E.U. Nardò foglio 116, particella 1533 sub 3, valore effettivo €. 33.000,00 (contro il valore fittiziamente indicato in €. 140.000,00 nell’atto 8 giugno 2012)’ e con attribuzione al coniuge NOME NOME della quota comprendente: ‘I) fabbricato allo stato rustico in Nardò (Le) … costituito da un’abitazione a piano terra e da un locale al primo seminterrato. Nel N.C.E.U. Di Nardò foglio 116, particella 1533 sub 2, del valore effettivo di euro 84.000,00; II) lastrico solare di copertura dell’abitazione in piano terra in INDIRIZZO, frazione di Santa Maria al Bagno nel N.C.E.U. di Nardò, foglio 129, particella 254 sub 2, valore effettivo euro 14.000; III) Appartamento in Nardò al piano primo del fabbricato in INDIRIZZO nel N.C.E.U. di Nardo foglio 102, particella 402, sub 4, categoria a/3, classe
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Pres. L.A. COGNOME
Est. I. Ambrosi tre del valore effettivo di euro 103.500; VI) Appartamento in Nardò al piano terra di INDIRIZZO angolo INDIRIZZO con adiacente locale uso garage. Nel N.C.E.U. di Nardò, foglio 108, particella 968, sub 7, categoria A/3, classe 3; e foglio 108, particella 968, sub 8, categoria C/6, classe tre del valore effettivo di euro 135.600′, con una conseguente sperequazione tra il valore delle quote attribuitisi (valore dichiarato pari ad euro 140.000 per quella del marito e pari a euro 337.600 quella della moglie).
Deduceva, in particolare, NOME COGNOME che tale atto divisorio aveva pregiudicato il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito riconosciute da precedente sentenza della Corte d’appello di Lecce n.30/2012, con cui il convenuto NOME COGNOME era stato condannato a pagare in proprio favore la somma complessiva di euro 302.183,21, oltre interessi, spese processuali e competenze, spedita in forma esecutiva e notificata con atto di precetto in data 5.6.2012. Si costituivano in giudizio NOME COGNOME e Seclì NOMECOGNOME i quali eccepivano, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del tribunale di Lecce, per essere competente la sezione distaccata di Nardò (Le), e nel merito, chiedevano il rigetto dell’avversa domanda perché infondata.
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n.418/2018, rigettava la domanda ex art. 2901 c.c., ordinava alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Lecce di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell’art.2668 c.c , con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
2. La Corte d’appello di Lecce con la sentenza qui impugnata, ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di prime cure e ha dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto di divisione in data 8 giugno 2012 con cui i coniugi NOME e COGNOME NOME avevano proceduto allo scioglimento e ripartizione del patrimonio immobiliare comune; ha condannato NOME e NOME COGNOME a rifondere all ‘appellante le spese del doppio grado, così come liquidate in dispositivo.
3. Avverso la sentenza della Corte d ‘a ppello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito con atto
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Est. I. COGNOME
di controricorso NOME COGNOME Anche NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale sorretto da tre motivi, aderendo a quelli proposti dalla ricorrente principale.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
La ricorrente principale, il controricorrente e quello incidentale hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente principale NOME COGNOME contesta la ‘ Violazione dell’art. 2901 e dell’art.2902 cod.civ. in relazione agli artt.102 e 112 cod.proc.civ. Omissione di pronuncia. Violazione del principio del contraddittorio e della sua integrità e del litisconsorzio necessario. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art.360 nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. con riferimento agli artt.360-bis e 366 cod.proc.civ.) ‘ ; nello specifico, assume che la Corte d ‘a ppello leccese ha violato le norme in materia di litisconsorzio necessario, tenuto conto che l’atto di citazione di NOME COGNOME non sarebbe stato notificato ai terzi COGNOME e COGNOME acquirenti a titolo oneroso di uno degli immobili oggetto dell’atto di divisione, circostanza ben conosciuta da COGNOME sin da prima della introduzione del presente giudizio e risultante dall’atto di appello dello stesso COGNOME, dalla allegazione dell’atto notarile , nonchè dalla CTU in atti. Da ciò discenderebbe la irritualità, nullità e improcedibilità dell’azione ex art. 2901 c.c. proposta da COGNOME per la mancata evocazione in giudizio dei terzi predetti acquirenti sui quali ricadranno gli effetti della presente vicenda processuale. Ciò posto, la ricorrente principale chiede che, ove non si ritenga di dichiarare nullo l’intero processo , di rimettere la causa in primo grado affinchè il contraddittorio sia sanato rispetto alle parti pretermesse.
Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la ‘ Violazione degli artt. 2901 e 2697, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., anche in relazione all’art. 194 cod.civ. Omissione di pronuncia in ordine alla presunta scientia
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Est. I. Ambrosi damni ed alla participatio fraudis. Erronea e comunque mancata interpretazione delle risultanze processuali. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art.360 n.ri 3, 4 e 5 cod.proc.civ. con riferimento agli artt.360-bis e 366 cod.proc.civ.). ‘ ; osserva in proposito la ricorrente che nella sentenza impugnata non sarebbe contenuto alcun cenno alla propria participatio fraudis , elemento necessario, trattandosi nella specie di un atto di divisione oneroso a prestazioni corrispettive tra coniugi; elemento che non sarebbe stato provato dalla controparte neppure per presunzioni, nonostante l’eccezione proposta dalla stessa odierna ricorrente principale nel giudizio di merito, con conseguente violazione del principio del chiesto e pronunciato.
3. Con il terzo motivo di ricorso, denuncia sotto altro profilo la ‘ Violazione degli artt. 2901 e 2697 cod.civ. sotto altro profilo. Erronea e comunque mancata interpretazione delle risultanze processuali con riferimento all’eventus damni.- Violazione dell’art.194 cod.civ. Violazione dell’art.1304 cod.civ. Violazione degli artt. 345 e 194 cod.proc.civ..
Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art.360 n.ri 3, 4 e 5 cod.proc.civ. con riferimento agli artt.360 bis e 366 cod.proc.civ.) ‘ . Osserva in proposito la ricorrente che nella sentenza impugnata l’unico punto della sentenza impugnata in cui la Corte Territoriale si è espressa circa la sussistenza del danno che l’atto pubblico avrebbe arrecato alle ragioni del preteso creditore, è quello in cui ha evidenziato, in sintesi, «la variazione sia quantitativa sia qualitativa del patrimonio del debitore conseguente all’atto di divisione ». Censura in proposito l’omissione di qualsiasi valutazione circa la dedotta insussistenza di ragioni di credito del COGNOME, evidenziando il fatto che il patrimonio residuato in capo al COGNOME in seguito all’atto di divisione fosse perfettamente in grado di soddisfare le pretese creditorie del COGNOME e che lo stesso COGNOME aveva dichiarato di volersi avvalere del meccanismo di cui all’art.1304, 1 comma, c.c. a seguito della transazione occorsa tra il creditore COGNOME ed il condebitore solidale COGNOME con cui il COGNOME aveva transatto in INDIRIZZO
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Est. I. Ambrosi esaustiva e tombale, non solo la posizione debitoria di esso COGNOME, ma l’intera situazione oggetto della controversia, discendendone l’integrale chiusura della posizione debitoria anche del Sabato, o, in subordine, una riduzione sensibile della propria esposizione e sul punto, contestando la violazione dell ‘art. 112 c.p.c. da parte del Giudice d’appello . Conclude la ricorrente principale richiamando quanto motivato dal Tribunale in prime cure e insiste sulla insussistenza, oltre che dell’elemento soggetti vo, anche di quello oggettivo dell’ eventus damni .
4. NOME COGNOME in adesione ai motivi proposti dalla ricorrente principale, con il primo motivo di ricorso incidentale denuncia l” Erronea e comunque mancata interpretazione delle risultanze processuali con riferimento all’eventus damni. Violazione dell’art.1304 cod.civ. Violazione degli artt. 345 e 194 cod.proc.civ. Violazione degli artt. 2901 e 2697 cod.civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., anche in relazione all’art. 194 cod.civ. Omissione di pronuncia e violazione dell’art.112 cod. proc. civ.. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art.360 n.ri 3, 4 e 5 cod.proc.civ. con riferimento agli artt.360 bis e 366 cod.proc.civ.) ‘ . Osserva in proposito che la sentenza impugnata sarebbe immotivata in relazione al presupposto oggettivo dell’ eventus damni e avrebbe affermato in modo assai sintetico e privo di giustificazione, che l’atto di divisione aveva apportato una «variazione sia quantitativa sia qualitativa del patrimonio del debitore conseguente all’atto di divisione »; insiste nl ribadire che la Corte d’appello ha omesso di ritenere insussi stenti le ragioni creditorie del COGNOME già prospettate nel corso del giudizio di merito e sul punto, condivide la censura proposta dalla ricorrente principale con il terzo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, denuncia la ‘ Violazione degli artt. 2901 e 2697, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., anche in relazione all’art. 194 cod.civ. Omissione di pronuncia in ordine alla presunta scientia damni ed alla participatio fraudis. Erronea e comunque mancata interpretazione delle risultanze processuali. Erronea, insufficiente e
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Est. I. Ambrosi contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art.360 n.ri 3 4 e 5 cod.proc.civ. con riferimento agli artt.360 bis e 366 cod.proc.civ.) ‘ ; il ricorrente incidentale insiste nell’affermare che nella sentenza impugnata non vi sia la minima menzione della presunta sussistenza della consapevolezza delle parti dell’atto di divisione circa un ipotetico pregiudizio che l’atto medesimo avrebbe potuto arrecare alle ragioni del preteso creditore, difettando nella specie, in particolare, il requisito della scientia damni del debitore, anche in ragione di tutto quanto diffusamente esplicitato nel precedente motivo in merito all’ eventus damni ; ribadisce che nella sentenza impugnata non sia contenuto alcun cenno alla participatio fraudis del terzo, elemento necessario (trattandosi nella specie di un atto di divisione, oneroso, a prestazioni corrispettive tra coniugi); elemento non provato dalla controparte neppure per presunzioni, sebbene la sentenza stessa ha accolto la domanda pauliana proprio sul presupposto che la odierna ricorrente principale fosse consapevole – in quanto coniuge – della diminuzione della consistenza patrimoniale del Sabato e della conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale in danno del COGNOME; osserva che lo strumento negoziale potenzialmente lesivo utilizzato e cioè, l’atto di divisione de quo , in costanza di una situazione di residualità patrimoniale così ampia come quella descritta, escluderebbe ogni intento fraudolento o comunque elusivo; aderisce infine alla censura di violazione del principio del chiesto e pronunciato di cui al secondo motivo di ricorso principale.
6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, lamenta la ‘ Violazione del principio del contraddittorio e della sua integrità e del litisconsorzio necessario. Violazione dell’art. 2901 e dell’art.2902 cod.civ. in relazione agli artt.102 e 112 cod.proc.civ. Omissione di pronuncia circa un punto decisivo della controversia (Art.360 n.ri 3, 4 e 5 cod.proc.civ.con riferimento agli artt.360 bis e 366 cod.proc.civ.) ‘ ; il ricorrente incidentale, aderendo a quanto dedotto dalla ricorrente principale con il primo motivo di ricorso, osserva che la sentenza gravata sarebbe nulla per violazione delle norme in materia di litisconsorzio necessario, dato che l’atto di divisione oggetto della revocatoria
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Est. I. COGNOME ricomprende un immobile, nelle more, trasferito a NOME COGNOME e NOME COGNOME ancor prima della introduzione della presente controversia.
Il ricorso principale e quello incidentale vanno esaminati in modo congiunto per l’eviden te nesso di connessione che li avvince, proponendo entrambi censure sostanzialmente analoghe.
7.1. il primo motivo di ricorso principale, cui corrisponde nella sostanza il terzo motivo di quello incidentale, prospettano la medesima questione circa la pretesa violazione dell’integrità del contraddittorio in relazione a litisconsorti processuali necessari pretermessi (NOME COGNOME e COGNOME NOME i quali avevano acquistato un immobile, attribuito dall’atto di divisione in questione, alla odierna ricorrente principale NOME COGNOME).
7.1.1. Entrambi i motivi sono inammissibili.
L’eccezione sollevata sul punto da NOME COGNOME e NOME COGNOME in prime cure è stata rigettata perché ritenuta infondata dal Tribunale come risulta dal dispositivo e dalla motivazione della pronuncia di prime cure, come correttamente rilevato dal controricorrente COGNOME (in controricorso pag. 7); per vero, la ricorrente principale e pure il ricorrente incidentale non hanno riproposto detta questione, come avrebbero dovuto, in sede di impugnazione neppure con la proposizione di un gravame incidentale condizionato, sicchè in proposito va rilevato essersi formato giudicato interno. Al riguardo, questa Corte ha pure precisato che il giudicato interno sul merito della controversia impedisce al giudice di secondo grado di tornare sull’oggetto del suddetto giudizio di merito anche al solo scopo di valutare in proposito l’integrità del contraddittorio (Cass. Sez. 6-3, 02/12/2021 n. 38024, nella specie, il giudice del gravame, investito dell’appello della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale, aveva erroneamente rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace).
Nella fattispcie in esame, l’oggetto del giudizio di secondo grado era limitato al solo punto della sentenza di primo grado relativo alla mancata prova
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della circostanza per cui con l’atto di divisione in data 8 giugno 2012 il patrimonio del debitore si sarebbe ridotto in misura tale da danneggiare il sodisfacimento del credito tenuto conto della sproporzione tra la quota assegnata al debitore rispetto a quella assegnata alla coniuge dall’atto di divisione oggetto di revocatoria (cfr. sentenza impugnata pag. 5), cioè una questione rilevante riguardo alle parti in concreto evocate in giudizio dall ‘originario attore creditore (giusta o sbagliata che fosse l’individuazione dei legittimati passivi per l’azione di merito).
7.2. Sono parimenti inammissibili il secondo motivo di ricorso principale e l’analogo secondo motivo di quello incidentale (le cui rubriche risultano sovrapponibili e le censure analoghe), con cui entrambi i ricorrenti lamentano che la impugnata sentenza non abbia preso in considerazione, e valutato, l’elemento soggettivo della partecipazione fraudolenta del terzo e cioè la consapevolezza della Seclì del fatto che attraverso l’atto di scioglimento di comunione Sabato ne diminuisse la sostanza patrimoniale e, di conseguenza, la garanzia spettante al creditore COGNOME in modo da arrecare pregiudizio alle sue ragioni.
Con tali censure risulta evidente che entrambi i ricorrenti tendono a formulare una tipica censura diretta a denunciare un vizio di motivazione, per un verso, non più denunciabile secondo il vigente dettato dell’art. 360 comma 1 n. 5 (insufficienza) e per l’altro, insussistente ( omissione di pronuncia) atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere omessa, illogica o contraddittoria, ripercorre l’ iter decisorio seguito in modo piano e adeguato.
7.2.1. Per consolidato orientamento, la scientia damni del terzo in tema di negozi soggetti a revocatoria ordinaria, rileva solo nell’ambito delle convenzioni stipulate a titolo oneroso (di recente, in tema di trust familiare v. Cass. Sez. 3, 04/04/2019 n. 9320; Cass. Sez. 6 – 3, 18/06/2019 n. 16221).
Ebbene, entrambi i ricorrenti mostrano di dare per scontata la natura di atto a titolo oneroso dell’atto di divisione in questione , obliterando che il giudice di prime cure aveva ritenuto infondata l’eccezione dagli stessi sollevata
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Est. I. COGNOME con cui chiedevano che l’atto di divisione de quo fosse da configurare come atto a titolo oneroso; sul punto, il Tribunale aveva, viceversa, statuito che il negozio oggetto di revocatoria dovesse considerarsi atto a titolo gratuito, in relazione al quale non assumeva alcuna rilevanza la situazione psicologica della Seclì, che non richiedeva, pertanto, alcuna motivazione e/o illustrazione rivelandosi circostanza indifferente e irrilevante ai fini del decidere.
Tale statuizione non è stata impugnata, nemmeno con appello incidentale condizionato da parte di Sabato e di Seclì sicché la statuizione è divenuta definitiva, con conseguente formazione, anche sul punto, di giudicato interno, che parte controricorrente ha eccepito formalmente nel controricorso e ribadito nella memoria (cfr. pag. 4 della memoria).
In proposito, l a Corte d’appello ha quindi correttamente affermato che «Quanto alla scientia damni , trattandosi di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore della natura pregiudizievole dell’atto stesso, desumibile in via presuntiva, nel caso di specie, dalla stessa collocazione tempor ale dell’atto di divisione di poco successiva alla sentenza della corte di appello di Lecce del 3.10.2011 che statuiva la sussistenza del credito vantato dall’odierno appellante ed alla notifica dell’atto di precetto » (pag. 6 della sentenza impugnata).
7.3. Si rivelano inammissibili pure il terzo motivo del ricorso principale e il primo di quello incidentale con cui viene posta una duplice questione ovvero se l’atto negoziale, posto in essere tra il debitore e la coniuge, avesse prodotto un depauperamento delle garanzie patrimoniali su cui poteva contare il creditore e se il credito fatto valere fosse effettivamente preesistente.
7.3.1. Come già osservato a proposito del precedente motivo, sono insussistenti le censure di vizio di motivazione e di omissione di pronuncia atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere insufficiente, omessa, illogica o contraddittoria, è coerente con l’ iter decisorio seguito e conferma gli indirizzi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla sussistenza del presupposto oggettivo dell’azione pauliana.
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7.3.2. Inammissibile anche la paventata violazione delle norme sostanziali e processuali evocate, con cui i ricorrenti denunciano la mancata interpretazione delle risultanze processuali con riferimento all’ eventus damni, posto che la censura così prospettata non rientra nel perimetro della dedotta violazione, risolvendosi in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità.
In altri termini, la censura attiene nella sostanza a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d ‘ appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017 n. 16467; Cass.23/05/2014 n. 11511; Cass. 13/06/2014 n. 13485; Cass. 15/07/2009 n. 16499).
7.3.3. Nello specifico , la Corte d’appello ha precisato che quanto al requisito oggettivo di cui all’art. 2901 c.c. ( eventus damni ) il pregiudizio può essere prodotto anche imponendo al creditore maggiori difficoltà nel far valere le proprie ragioni di credito; sul punto, richiamando correttamente l’indirizzo di questa Corte secondo cui ai fini dell ‘integrazione del profilo oggettivo dell’ eventus damni è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell’azione coattiva del credito, potendo il detto profilo consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine l’onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l’atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l’atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da
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Est. I. COGNOME garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore ( tra tante, Cass. Sez. 3, 04/07/2006 n. 15265; Cass. Sez. 3, 14/07/2023 n. 20232).
Infine, è inammissibile anche la censura secondo cui la Corte territoriale avrebbe consentito al deducente la produzione documentale e/o probatoria tardiva, non prodotta e/o richiesta nel corso del giudizio di primo grado, perché non vengono neppure indicati i documenti il cui ingresso sarebbe stato consentito.
Stessa sorte segue l’eccezione con cui si ritiene che l’ammissione della consulenza tecnica avrebbe aggirato le preclusioni istruttorie in prime cure, tenuto conto che risulta come tale mezzo sia stato chiesto da COGNOME sin dall’atto di citazione introduttivo del processo.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a solidale carico dei ricorrenti principale e incidentale e in favore della parte controricorrente secondo il principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e quello incidentale. Condanna i ricorrenti, principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00, per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 marzo 2025.
Il Presidente