Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26727 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17836/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE N 285/2011 RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2520/2022 depositata il 14/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 11 maggio 2016, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE a termini dell’art. 67 , primo comma, n. 2) l. fall. del contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato in data 23 luglio 2010 relativamente all’attività commerciale condotta in Roma, INDIRIZZO per la durata di anni trenta, per il quale il corrispettivo dovuto al concedente era stato compensato con i crediti derivanti dall’aumento di capitale della società affittuaria.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società affittuaria, ritenendo che il contratto di affitto di azienda costituisce atto finalizzato a sottrarre alla garanzia dei creditori il ramo di azienda oggetto del contratto, essendo stato versato il corrispettivo con un mezzo anormale di pagamento, quale la compensazione con controcrediti ritenuti inesistenti.
Propone ricorso per cassazione l’affittuario , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il fallimento. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 18 ottobre 2024, per la quale è stata chiesta la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata applicazione degli artt. 24 Cost. e 100 cod. proc. civ., sopravvenuta carenza di interesse in considerazione della impossibilità di restituzione del compendio oggetto di azione revocatoria, stante l’intervenuta aggiudicazione in sede di esecuzione forzata dell’immobile in cui era esercitata l’azienda sin dal 2018, avvenuta prima dell’emissione della sentenza di appello. Osserva parte ricorrente che il Fallimento appellato non avrebbe potuto trarre alcuna utilità dall’accoglimento della propria domanda, per cui si sarebbe dovuta rilevare di ufficio dal giudice di appello la carenza di interesse ad agire del fallimento,
carenza di interesse che può essere rilevata anche in sede di legittimità. Al ricorso viene allegato il decreto di trasferimento dell’immobile in oggetto.
La proposta di definizione accelerata ha evidenziato come oggetto del giudizio sia il contratto di cessione dell’azienda , che è bene diverso dal bene immobile oggetto di aggiudicazione in sede di esecuzione forzata di cui fa menzione parte ricorrente.
Il ricorso è infondato, condividendo il collegio la proposta di definizione accelerata ex art. 380bis cod. proc. civ., secondo cui è « chiara ed evidente» (…) «(anche in prospettiva di interesse ad agire) la differenza che corre tra l’azienda (oggetto del contratto di cui è stata dichiarata l’inefficacia relativa) e l’immobile nel quale la stessa, eventualmente, fosse stata ubicata ».
Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 8.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 8.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ. in favore del controricorrente , nonché all’importo ulteriore di € 4.000,00 in
favore della RAGIONE_SOCIALE; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME