Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 576 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 576 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24282/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso il decreto depositato dal Tribunale di Teramo il 15.7.2021 nel procedimento iscritto al n. 28/2008 R.G.;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Teramo ha respinto il reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del 1°.4.2021 con cui il giudice delegato al fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva annullato il proprio provvedimento di correzione del decreto di trasferimento, in favore dell’attuale ricorrente, di un terreno in Comune di Pineto composto da varie particelle catastali.
Nel decreto di trasferimento era stato indicato che due particelle catastali (F. 4, m. 12 e 942) erano «in parte» assoggettate a procedimento espropriativo per pubblica utilità da parte del Comune di Pineto e che, quindi, tali porzioni erano escluse dalla vendita e dalla stima del valore del terreno. A fronte del constatato rifiuto del conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione del decreto, in quanto generico nella individuazione delle porzioni di particelle non trasferite, la società aggiudicataria presentò al giudice delegato una richiesta di «parziale integrazione» del decreto con la specificazione che «anche le p.lle espropriate n. 12 e 942 devono intendersi essere trasferite per l’intero e che la procedura espropriativa si concluderà nei confronti dell’istante ». Il 30.3.2021, il giudice delegato, «letta l’istanza di correzione materiale», dispose «in conformità», mandando ai curatori per l’esecuzione di quanto disposto. Sennonché, due giorni dopo, su segnalazione dei curatori, il giudice delegato, rilevato che l’istanza di rettifica era in contrasto con la relazione del c.t.u. e con il bando di vendita, annullò il provvedimento correttivo del decreto di trasferimento.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, respinse il reclamo, affermando che rientrava nei poteri del giudice delegato la revoca di un proprio decreto e che quel
potere era stato legittimamente e correttamente esercitato nel caso di specie.
Contro il decreto del tribunale RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
Il fallimento si è difeso con controricorso.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia «falsa applicazione dell’art. 487 c.p.c. Violazione degli artt. 586 c.p.c. e 2919 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Secondo la ricorrente il tribunale non avrebbe dovuto ritenere consentita, in termini generali, la modifica e la revoca del decreto di trasferimento da parte del giudice delegato. In particolare, si prospetta l’erroneità del riferimento analogico all’art. 487 c.p.c. , perché questo prevede la possibilità di modificare o revocare, finché non abbiano avuto attuazione, i provvedimenti del giudice delle esecuzioni «dati con ordinanza», mentre la forma del decreto imposta per il trasferimento dei beni espropriati starebbe a indicare proprio la volontà del legislatore di escludere tale provvedimento dalla regola generale della revocabilità.
Il secondo motivo prospetta «Violazione dell’art. 586 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
La società ricorrente afferma che, in forza della disposizione che si assume violata, il decreto di trasferimento può essere modificato o revocato, anche d’ufficio, dal giudice dell’esecuzione, ma solo finché non sia avvenuto il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario .
Il terzo motivo è rubricato «violazione degli artt. 287 e 288, ultimo comma, c.p.c. e dell’art. 26 legge fall. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
La tesi sostenuta dalla ricorrente è che il decreto di correzione dell’errore materiale sarebbe immodificabile e irrevocabile, sia perché quel decreto assume la medesima natura e il medesimo regime di stabilità del provvedimento corretto, sia perché l’eventuale improprio utilizzo del procedimento di correzione per apportare modifiche sostanziali al decreto di trasferimento avrebbe determinato la possibilità (e la necessità) di impugnare quest’ultimo decreto, nelle parti modificate , secondo quanto previsto dall’art. 288, comma 4, c.p.c.
Il quarto motivo denuncia «nullità del decreto impugnato per avere il Tribunale, in sede di reclamo, confermato il provvedimento con il quale il G.D. , d’ufficio, riprendendo in esame l’istanza di correzione sulla quale già provveduto con il decreto correttivo del 30.3.2021 aveva revocato (letteralmente ‘annulla’) detto decreto (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».
Si sostiene che il giudice delegato, riprendendo in esame d’ufficio un’istanza di correzione sulla quale aveva già provveduto, si sarebbe «pronunziato in assenza assoluta di potere giurisdizionale».
5. Il quinto motivo di ricorso prospetta «nullità del decreto impugnato per difetto assoluto di motivazione/motivazione apparente nella parte in cui il Tribunale di Teramo ha ancorato la possibilità di revocare il provvedimento di correzione già emesso ad un errore nella valutazione di un’istanza in quanto ‘erroneamente ritenuta di provenienza dei Curatori fallimentari’ (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».
Si contesta, in realtà, la pertinenza e la fondatezza di uno degli argomenti utilizzati dal tribunale per motivare il rigetto del reclamo, ovverosia l’argomento secondo cui la revocabilità del decreto di correzione sarebbe stata da ammettere, «a maggior ragione», per il fatto che il giudice delegato aveva ritenuto erroneamente che l’istanza provenisse dai curatori , invece che dalla società aggiudicataria del bene immobile.
6. Il sesto e ultimo motivo censura una prospettata «nullità del decreto impugnato per difetto assoluto di motivazione/motivazione apparente nella parte in cui il Tribunale di Teramo ha ritenuto che la mancata revoca del provvedimento di correzione del 30.3.2021 avrebbe ‘ consenti all’aggiudicataria di beneficiare di un errore del giudice e di ottenere, in tal modo, un’area maggiore di quella oggetto del decreto di trasferimento ‘ (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)». Inoltre si denuncia «omesso esame di un fatto decisivo della controversia discusso tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».
La ricorrente critica l’affermazione del tribunale secondo cui, se il decreto di correzione non fosse stato annullato, si sarebbe consentito all’aggiudicataria di «ottenere … un’area maggiore di quella oggetto di decreto di trasferimento».
Il ricorso è inammissibile, perché il provvedimento di correzione degli errori materiali -e di tale natura non può che essere anche il provvedimento che interviene, in rettifica, su un precedente provvedimento di correzione -è privo di decisorietà, sicché contro di esso non è dato ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
7.1. Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta con chiarezza che oggetto del reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall. non fu il decreto di trasferimento del giudice delegato, bensì «il provvedimento emesso dal giudice delegato in data 1°.4.2021 affinché il collegio provvedesse al suo annullamento ovvero alla sua dichiarazione di inefficacia, con conseguente conferma del provvedimento datato 30.3.2021».
Pertanto, i primi due motivi di ricorso, imperniati sulle (ritenute) irrevocabilità e immodificabilità del decreto di trasferimento (in via generale o comunque successivamente al pagamento del prezzo), non sono pertinenti nel presente processo, in cui non si discute del decreto di trasferimento, bensì del (secondo) decreto emesso dal giudice delegato sull’istanza di correzione dell’errore materiale .
Risulta pertanto persino superfluo rilevare che sono conformi ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità le considerazioni svolte dal Tribunale di Teramo in merito al potere del giudice dell’esecuzione e, per analogia, del giudice delegato al fallimento -di modificare o revocare il decreto di trasferimento , anche d’ufficio, « a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest’ultimo, che si identifica non con quello dell ‘ emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del
cancelliere, delle operazioni indicate dall ‘ art. 586 c.p.c. » (Cass. n. 3096/2020, che cita, a sua volta, Cass. n. 24001/2011 e Cass. nn. 25110/2015; 21081/2015; 666/2011; 1316/2009; Cass. n. 24000/2011, citata dalla ricorrente, fa riferimento al momento del pagamento del prezzo, ma solo perché, in quel caso, si prospettava l’illegittimità de l decreto di trasferimento in quanto pronunciato nonostante il versamento del prezzo fosse stato tardivo; del resto, ai sensi dell’art. 586, comma 1, c.p.c. , il decreto di trasferimento deve essere emesso solo una volta «Avvenuto il versamento del prezzo», sicché il fatto ulteriore che determina l’irrevocabilità del decreto non può certo essere il pagamento, già avvenuto in precedenza).
7.2. Una volta appurato che oggetto di reclamo era il decreto del giudice delegato di revoca del proprio decreto di correzione, non rimane che affermare che -esaurito il gravame concesso in via generale dall’art. 26 legge fall. contro tutti i provvedimenti del giudice delegato -non è dato il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché non si tratta di un provvedimento decisorio. Tale non è, sicuramente, il provvedimento di correzione di un errore materiale, che, «quale provvedimento sostanzialmente amministrativo, non è autonomamente impugnabile neppure ex art. 111 cost.» (Cass. nn. 9425/2011; 15508/2000). Ma è evidente che, per lo stesso motivo, non ha contenuto decisorio nemmeno il provvedimento con cui il giudice ritorna sul decreto di correzione per modificarlo o, come nel caso di specie, per revocarlo e porlo nel nulla, sul ritenuto presupposto che ad essere errata fosse, invece, proprio la correzione e non il provvedimento corretto.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME