SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 841 2025 – N. R.G. 00000515 2021 DEL 29 04 2025 PUBBLICATA IL 06 05 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in RAGIONE_SOCIALE di Consiglio in data 15 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati:
dr.ssa.
NOME
NOME
Presidente
dr.ssa
NOME
COGNOME
Consigliere
dr.ssa
NOME
COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
– SENTENZA –
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 18.03.2021 al n. 515 del R.G. Affari Contenziosi dell’anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1901/2020, pubblicata in data 7.9.20;
promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, . NOME COGNOME, come da procura in atti;
– appellante – contro
, in persona del Presidente pro tempore RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale,. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in atti; Controparte_1
– appellato – avente ad oggetto: impugnazione Decreto Dirigenziale.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l’appellante: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, previo accertamento dell’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE presente impugnazione ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., per i fatti ed i motivi tutti di cui in premessa, nonché degli atti e documenti depositati, in integrale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata n° 1901/2020 resa dal Giudice Unico del Tribunale di Firenze, AVV_NOTAIO, in data 4.9.20, pubblicata in data 7.9.20 e mai notificata, a definizione RAGIONE_SOCIALE causa civile di primo grado pendente avanti al Tribunale di Firenze RGC 5581/2017, accogliere la domanda giudiziale proposta in primo grado, e per l’effetto accertata e/o dichiarata l’illegittimità del Decreto Dirigenziale n° 527 del 24.01.17 del ‘RAGIONE_SOCIALE co RAGIONE_SOCIALE i RAGIONE_SOCIALE di (RAGIONE_SOCIALE. Attività Gestionale sul Livello Territoriale Livorno -Pisa’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione Toscana, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertarne e/o dichiararne l’ineffica cia nei confronti del CP_2 Parte_2 […]
Parte_3
e per l’effetto accertare e/o dichiarare che il
[…]
Parte_3
non è tenuto alla restituzione in favore dell
CP_1
del contributo ricevuto di € 286.642,32 di cui all’atto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Provincia di Pisa n° 3420 del 2.8.11 né degli interessi di legge. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, e con ogni consequenziale pronunzia di ragione e di legge, ivi compresa la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per quanto al capo contenente la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado. ‘; […]
per l’appellato: ‘ Voglia L’Ecc. Ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere, in quanto inammissibile e/o infondato sia in fatto che in dirit to, l’appello, unitamente alla relativa istanza cautelare, promosso da ed in concordato preventivo (C.F. ), in persona del liquidatore civile legale rappresentante (C.F. nonché del liquidatore giudiziale RAGIONE_SOCIALE procedura n. 48/14 Reg. C.P. Tribunale di Pisa, AVV_NOTAIO ( ), avverso la Sentenza del Tribunale di Firenze, n.1901/2020, pubblicata il 7/9/2020, emessa nel giudizio rgn. 5581/2017, e per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1901/2020 del Tribunale di Firenze, e di conseguenza: respingere tutte le domande attoree perché infondate nel merito. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio ‘. Parte_3 P.IVA_1 Parte_4 C.F._1 CodiceFiscale_2
– SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado con la quale il giudice ha rigettato la domanda di restituzione del contributo ricevuto dalla in relazione alla lavorazione dei prodotti agricoli. […] Controparte_1
Il presentava istanza di partecipazione al bando per l’incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 20072013, (domanda di partecipazione al ‘Bando Misura 123 sottomisura a) -Fase 2 ‘Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli’ relativo al ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (PSR) 2007 2013 -Reg. CE 1698/2006 ) ottenendo dalla Provincia di Pisa un contributo di ammontare pari a € 287.231,00, poi liquidato con atto n° 3420 del 2.8.11 nella som ma di € 286.642,32 . Condizione essenziale per la conservazione del beneficio era la dimostrazione che gli investimenti oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda di aiuto contribuissero all’efficientamento dei settori di produzione agricola, requisito comprovato dall’acquisizione, da parte dei p roduttori di base, di una quota non inferiore al 51% RAGIONE_SOCIALE quantità totale annua trasformata o commercializzata dall’impianto. Tale adempimento doveva essere assolto al termine di ciascuno dei cinque anni di vincolo, mediante dichiarazioni attestanti il mantenimento dell’impegno assunto e relativa documentazione, comprensiva di tabelle riepilogative RAGIONE_SOCIALE quantità di prodotto trasformato. Era altresì previsto l’obbligo, per il beneficiario, di presentare entro sessanta giorni dalla scaden za Parte_1 Controparte_1
di ogni annualità la documentazione completa all’Ufficio Provinciale competente.
Nel novembre 2014, la depositava ricorso ex art. 161 L.F. per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, ottenendo l’ammissione e successiva omologazione in data 28/10/2016. Parte_5
Rappresentava il che , pur avendo rispettato le quote di acquisto di materia prima dai produttori di base, aveva omesso le comunicazioni previste dal bando. A seguito di ciò, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunicava , via PEC, l’avvio del procedimento di revoca del contributo, motivato dal mancato riscontro alla richiesta di produzione, entro trenta giorni, RAGIONE_SOCIALE documentazione prevista dal bando, comunicazione asseritamente mai notificata alla Società. Con comunicazione PEC indirizzata al Curatore Fallimentare, l’Autorità Regionale intimava la produzione RAGIONE_SOCIALE documentazione richiesta, a pena di revoca, poi intervenuta con decreto dirigenziale impugnato. Parte_1 CP_1
Il impugnava il decreto dirigenziale, eccependo l’illegittimità dello stesso per omessa individuazione del soggetto destinatario, in quanto emesso nei confronti di ‘ ‘, entità priva di soggettività giuridica. Ulteriori motivi di gravame riguardavano l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca successiva alla richiesta di integrazione documentale, l’omessa motivazione del provvedimento di revoca, carente nell’indicazione e nell’argomentazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di interesse pubblico sottese alla revoca del contributo. Il contestava altresì la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto, pur in presenza dell’omesso invio RAGIONE_SOCIALE comunicazioni periodiche, la Società aveva conseguito gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione mediante l’acquisto di oltre il 51% del latte lavorato dai produttori di base, rendendo sproporzionata la revoca fondata su un’omissione meramente formale. In via subordinata, ha eccepito la scarsa importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., stante il raggiungimento dell’obiettivo prefissa to. Parte_1 Controparte_3 Parte_1
La si costituiva nel giudizio di primo grado, contestando i motivi di illegittimità dedotti. In particolare, evidenziava che l’utilizzo del termine ‘ non inficiava l’individuazione del destinatario, essendo chiaramente indicata la denominazione del , anche senza l’indicazione RAGIONE_SOCIALE forma sociale, e richiamati gli estremi del procedimento di assegnazione del contributo. Inoltre, sottolineava la rituale comunicazione, all’indirizzo PEC risultante dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese, sia RAGIONE_SOCIALE richiesta di produzione Controparte_1 CP_3 Parte_1
documentale, con assegnazione del termine, sia dell’avvio del procedimento di revoca, nonché la successiva richiesta indirizzata all ‘ indirizzo risultate dalla RAGIONE_SOCIALE. La evidenziava che la mancata trasmissione RAGIONE_SOCIALE documentazione di monitoraggio, prevista dal bando e richiamata per relationem nel provvedimento, costituiva valida motivazione RAGIONE_SOCIALE revoca. Infine, sosteneva l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, dovendo interpretarsi restrittivamente i bandi di gara, ai sensi dell’art. 1362 c.c., evitando letture estensive inapplicabili nei rapporti tra Amministrazione e privati. CP_1
Il Giudice rigettava la domanda attorea , statuendo che l’utilizzo del termine ‘ ‘, pur improprio, non pregiudicava l’individuazione del corretto destinatario del provvedimento, in ragione RAGIONE_SOCIALE chiara indicazione RAGIONE_SOCIALE denominazione del , anche senza l’indicazione del la forma sociale, e del richiamo, in motivazione e nel dispositivo, degli estremi del procedimento di assegnazione del contributo, nei quali era indicata la denominazione sociale. Rilevava inoltre la rituale comunicazione, all’indirizzo PEC risultante dal RAGIONE_SOCIALE Imprese, sia RAGIONE_SOCIALE richiesta di produzione documentale che dell’avvio del procedimento di revoca. Il Giudice di prime cure riteneva, in definitiva, che il provvedimento risultasse congruamente motivato per relationem , mediante rinvio agli atti presupposti. Contestualmente, considerava che la previsione contenuta nel bando escludesse la necessità di ulteriori specificazioni in ordine all’interesse pubblico sotteso alla revoca. Escludeva, altresì, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, asserendo l’insindacabilità, da parte del Giudice ordinario, RAGIONE_SOCIALE scelte discrezionali dell’Amministrazione, se non nei limiti RAGIONE_SOCIALE legittimità del bando. In tal senso, reputava preclusa, nel di specie , la valutazione dell’importanza dell’inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c. Controparte_3 Parte_1
II. Il interponeva appello avverso la sentenza di primo grado, articolando i seguenti motivi di gravame: Parte_1
Erronea, illogica e contrastante con le risultanze documentali interpretazione dell’eccezione di difetto di corretta individuazione del soggetto destinatario del provvedimento. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto che l’utilizzo del termine ‘ fosse improprio, ma non tale da inficiare l’individuazione RAGIONE_SOCIALE corretta denominazione del . L’appellante deduceva che il Giudice aveva omesso di valutare i l documento n. Controparte_3 Parte_1
1 di parte attrice (visura camerale), dal quale emergeva una sequenza di eventi che avevano interessato la gestione dell’azienda originariamente di titolarità RAGIONE_SOCIALE Società attrice. Mancava la corretta individuazione del soggetto passivo del procedimento amministrativo con l’indicazione completa dei dati identificativi RAGIONE_SOCIALE società, inclusi codice fiscale e numero di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese, benché agevolmente reperibili. Era stata omessa l’identificazione del soggetto effettivamente legittimato passivo in relazione al procedimento instaurato, individuabile nel in qualità di liquidatore RAGIONE_SOCIALE società appellante, carica rivestita all’epoca dei fatti e tuttor a sussistente. CP_4
Erronea, illogica e contrastante con le risultanze documentali valutazione circa l’effettiva comunicazione dell’avvio del procedimento e RAGIONE_SOCIALE richiesta di integrazione documentale. La richiesta di integrazione documentale era inutiliter data , essendo intervenuta, alla data RAGIONE_SOCIALE PEC, l’omologa del concordato e la conseguente perdita di legittimazione del Commissario Giudiziale.
Erronea e illogica valutazione istruttoria e insufficiente motivazione del provvedimento. La motivazione del provvedimento faceva riferimento a note precedentemente inviate, la cui conoscibilità da parte RAGIONE_SOCIALE Società appellante era controversa. La valutazione dei motivi di interesse pubblico doveva essere di carattere sostanziale e non meramente formale, configurando una violazione dell’art. 97 Cost.
Contraddittoria valutazione e violazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa. La produzione documentale, pur incompleta, da parte RAGIONE_SOCIALE Società appellante era risolutiva. In base al principio di proporzionalità, doveva ritenersi il provvedimento amministrativo abnorme rispetto al fine di interesse pubblico prefissato, consistente nell’evitare che il privato potesse profittare indebitamente di una contribuzione di natura pubblica.
Violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità dell’inadempimento. Il provvedimento non teneva conto degli elementi evidenziati dalla Società appellante, sebbene la Pubblica Amministrazione fosse entrata in possesso di tutti i dati necessari per verificare la corretta rendicontazione, avendo la Società fornito, con comunicazioni trimestrali, i dati relativi alla provenienza del latte, e rifiutando, successivamente, un’ulteriore produzione documentale.
Violazione dell’art. 91 c.p.c… La condanna alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite era fuori luogo, atteso che la appellante aveva ottemperato a tutti gli obblighi gravanti su di essa, avendo solo omesso di ottemperare a comunicazioni inviate a mezzo indirizzi telematici ad essa sconosciuti. Pt_5
Si costituiva in giudizio l’appellato, eccependo che, in data 18/07/2016, aveva inviato una comunicazione alla Società, rappresentando il mancato ricevimento RAGIONE_SOCIALE documentazione relativa agli anni 2012-2015, e concedendo un termine di 30 giorni per la trasmissione. Tale comunicazione era stata inviata via PEC all’indirizzo RAGIONE_SOCIALE Società risultante nella sezione anagrafica del fascicolo aziendale RAGIONE_SOCIALE Società, presente nel portale informatico RAGIONE_SOCIALE. Decorsi i 30 giorni, in data 07/09/2016, il aveva trasmesso, al medesimo indirizzo, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo. Entrambe le comunicazioni erano state inviate ad un indirizzo valido e regolarmente ricevute, come attestato dalle relative ricevute PEC. L’ap pellato evidenziava che l’indirizzo PEC contenuto nella sezione anagrafica del fascicolo aziendale di RAGIONE_SOCIALE costituiva il recapito dell’azienda per tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, nel quale dovevano essere inseriti i dati aziendali aggiornati. Controparte_5
Non essendo pervenuta risposta alle comunicazioni del 18/07/2016 e del 07/09/2016, il RAGIONE_SOCIALE competente Regionale aveva effettuato ulteriori ricerche presso la RAGIONE_SOCIALE, riscontrando la pendenza RAGIONE_SOCIALE procedura di RAGIONE_SOCIALE del concordato pr eventivo. Pertanto, era stata inviata un’ulteriore comunicazione in data 26/10/2016, con richiesta di trasmissione RAGIONE_SOCIALE documentazione entro il termine di 30 giorni. Tale nota era stata indirizzata all’indirizzo pubblico di posta elettronica certificata d ella Società in RAGIONE_SOCIALE, come risultante dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Non avendo ricevuto risposta neppure a tale comunicazione, il RAGIONE_SOCIALE Regionale aveva emesso il decreto dirigenziale contenente la revoca e il recupero del contributo. Il decreto era stato trasmesso alla Società, con nota PEC allo stesso indirizzo dell’ultima comunicazione, e regolarmente ricevuto.
L’appellato contestava, quindi, il primo motivo di appello, ritenendo corrette le affermazioni del Giudice di prime cure, il quale aveva correttamente ritenuto pretestuosa l’eccezione, rilevando che la Società beneficiaria non aveva inviato le comunicazioni, incorrendo nella decadenza dal progetto.
Sottolineava che l’indicazione del destinatario non rientra tra gli elementi essenziali la cui mancanza determina la nullità, salvo in caso di sua assoluta assenza o incertezza. Nel caso di specie, il provvedimento regionale era legittimo e completo, in quanto l’utilizzo del termine ‘ ‘, pur in assenza RAGIONE_SOCIALE ragione sociale completa, non integrava una mancanza di indicazione del destinatario idonea a inficiarne la validità. CP_3
Sottolineava che il provvedimento era stato adeguatamente motivato sia nella premessa che per relationem , facendo riferimento alla mancata trasmissione RAGIONE_SOCIALE documentazione di monitoraggio. I motivi di interesse pubblico dovevano considerarsi in re ipsa , trattandosi di fattispecie di violazione RAGIONE_SOCIALE prescrizioni del bando emesso dalla CP_1
L’ appellato deduceva ancora che nell’interpretazione del bando e nella partecipazione alle procedure per l’assegnazione, in virtù dell’obbligo di chiarezza che grava sulla Pubblica Amministrazione, doveva essere attribuito rilievo preminente all’interpretazione letterale ex art. 1362 c.c., e nessun rilievo doveva attribuirsi alla comunicazione trimestrale relativa al dato elaborato dal , trattandosi di diverso adempimento non coincidente con le prescrizioni del bando. Parte_1
Affermava inoltre cgde non era consentito valutare la scarsa importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., trattandosi di valutazione discrezionale già effettuata dalla Pubblica Amministrazione al momento RAGIONE_SOCIALE formulazione del bando.
Infine in relazione alla censura relativa al capo di condanna sulle spese di lite, rilevava essa era conseguenza RAGIONE_SOCIALE soccombenza totale dell’attrice e RAGIONE_SOCIALE palese infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda da quest’ultima proposta. La aveva provveduto a contestare, nel giudizio di primo grado, le dichiarazioni di parte sul rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizione rela tiva alla quota dell’acquisto del 51% del latte lavorato dai produttori di base, rilevando che la Società non aveva mai inviato la documentazione, e pertanto la non era stata messa in condizione di verificare tale adempimento. Non corrispondeva quindi al vero l’affermazione secondo cui la non aveva mai messo in dubbio l’effettuazione di quanto previsto dal bando. CP_1 CP_1 CP_1
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni RAGIONE_SOCIALE Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
III. L’appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Al fine di inquadrare la questione giuridica e valutare la fondatezza dei motivi d’impugnazione, si rende necessario verificare la regolarità RAGIONE_SOCIALE comunicazioni afferenti il procedimento amministrativo che ha condotto all’emanazione del decreto RAGIONE_SOCIALE di revoca dell’assegnazione del contributo, originariamente disposto in favore del appellante. Controparte_1 Parte_1
Quest’ultimo contesta la legittimità del procedimento de quo , eccependo, in particolare, un vizio di notificazione degli atti ad esso inerenti, asseritamente i indirizzati ad un destinatario erroneamente individuato. Nello specifico, il RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica in quanto indirizzata all’ NUMERO_DOCUMENTO
con una formula carente dell’esatta indicazione RAGIONE_SOCIALE forma sociale dalla medesima rivestita. L’appellante deduce, altresì, l’omessa valutazione da parte del giudice di prime cure RAGIONE_SOCIALE documentazione versata in atti, la quale, a suo dire, avrebbe dovuto condurre all’individuazione di liquidatore RAGIONE_SOCIALE società, quale corretto destinatario RAGIONE_SOCIALE notifiche. Ulteriore motivo di gravame concerne l’asserita invalidità dell’invio RAGIONE_SOCIALE PEC recante l’assegnazione del termine per la produzione documentale richiesta all’ , in quanto effettuata in favore del Commissario giudiziale, soggetto non più legittimato ad esercitare i poteri inerenti alla carica, stante l’assoggettamento RAGIONE_SOCIALE società alla procedura di concordato preventivo e la conseguente nomina del Liquidatore Giudiziale. Tuttavia, dall’esame RAGIONE_SOCIALE documentazione versata in atti emerge che le PEC oggetto di contestazione risultano inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal fascicolo aziendale tenuto da RAGIONE_SOCIALE, ove risultano inviate le comunicazioni relative alla richiesta di documentazione mancante ed all’avvio del procedimento di revoca (cfr. doc. 4 -5 comparsa costituzione in primo grado ). Successivamente risulta inviata ulteriore comunicazione in data 26/10/2016, con richiesta di trasmissione RAGIONE_SOCIALE predetta documentazione entro il termine di 30 giorni, inviata all’indirizzo pubblico di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, risultante dalla RAGIONE_SOCIALE : ( doc.n.7). […] CP_4 CP_3 Controparte_1 Email_1
Pertanto, in ragione dell’utilizzo di un indirizzo PEC risultante da documenti pubblici , l’incompletezza RAGIONE_SOCIALE denominazione del destinatario si configura come elemento irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE notifica. Sul punto, si conferma,
pertanto, la valutazione espressa dal giudice di prime cure in ordine alla natura pretestuosa dell’eccezione sollevata in merito alla presunta mancata notifica degli atti al corretto destinatario.
Con riguardo alla censura concernente l’asserito adempimento, seppur sotto il profilo meramente sostanziale, RAGIONE_SOCIALE condizioni prescritte dal bando in relazione alla produttività aziendale, a dispetto RAGIONE_SOCIALE mancata trasmissione con cadenza annuale RAGIONE_SOCIALE documentazione richiesta, si osserva quanto segue. È precluso al giudice ordinario sindacare e rivalutare le condizioni stabilite nel bando di gara, vertendosi in materia di determinazioni espressione di potere discrezionale RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione. Il rispetto rigoroso RAGIONE_SOCIALE prescrizioni recate dal bando si configura quale elemento imprescindibile a garanzia RAGIONE_SOCIALE certezza del diritto, del principio di legalità e RAGIONE_SOCIALE trasparenza dell’azione amministrativa. In virtù di tale principio, il giudice non può, sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di profili tecnico-discrezionali ad essa istituzionalmente riservati. Ne consegue che l’asserito raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del caseificio non possiede di per sé idoneità ad inficiare la legittimità del decreto di revoca, il quale, al contrario, trae fondamento dall’inosservanza di adempimenti tassativamente prescritti dal bando.
Proprio tali considerazioni rivelano, altresì, l’infondatezza del motivo di appello concernente l’asserita violazione o erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità dell’inadempimento, nonché dell’art. 1455 c.c.
Le considerazioni sin qui svolte conducono, altresì, al rigetto del motivo di appello relativo alla condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, non potendo ravvisarsi, nel caso di specie, alcuna ragione idonea a derogare al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza ed avendo il giudice liquidato i compensi avuto riguardo ai parametri minimi previsti dal DM 55 2014.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
L’infondatezza dei motivi di gravame comporta, in definitiva, il rigetto dell’appello e la conseguente integrale conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata di primo grado, che va pertanto confermata in ogni sua parte.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore RAGIONE_SOCIALE causa, avuto riguardo ai parametri minimi tenuto conto RAGIONE_SOCIALE prossimità del valore RAGIONE_SOCIALE causa al limite minimo dello scaglione di riferimento, con esclusione RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria.
– PER QUESTI MOTIVI –
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza impugnata così provvede: 1) respinge l’appello; Parte_1 Controparte_1
condanna l’appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidat i, in favore dell’appellato, in complessivi € 7.120,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
dà atto che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13/1 quater DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi RAGIONE_SOCIALE persone in esso menzionate ai sensi dell’art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE COGNOME. IL PRESIDENTE NOME COGNOME NOME COGNOME