Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31977 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31977 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2024 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. COGNOME COGNOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA ed ivi residente in INDIRIZZO (C.F. CODICE_FISCALE), con sede legale in Vittoria (RG) in RAGIONE_SOCIALE (P. I.V.A. P_IVA), rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in INDIRIZZO, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento a mezzo fax: NUMERO_TELEFONO e/o a mezzo pec: EMAIL.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) (cod. fisc. CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (C.F.: 80224030587 fax: CODICE_FISCALE, PEC:
EMAIL), presso i cui uffici, siti in Roma, INDIRIZZO, domicilia.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catania n° 938 depositata il 5 giugno 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- L’RAGIONE_SOCIALE Sicilia, dopo aver erogato a NOME COGNOME, imprenditore agricolo (su sua istanza presentata il 4 gennaio 2010) euro 436.083,45 a titolo di anticipazioni sul contributo per la realizzazione di serre e beni strumentali, approvava le opere realizzate dall’imprenditore, ma chiedeva la restituzione di euro 330.000,00, pari alla differenza tra quanto erogato e gli investimenti finanziabili (euro 136.083,45).
2 .- L’imprenditore conveniva quindi davanti al Tribunale di Catania l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di disapplicare i provvedimenti amministrativi e in particolare quello di recupero RAGIONE_SOCIALEa differenza, nonché di dichiarare il diritto RAGIONE_SOCIALE‘azienda agricola di percepire l’intero contributo e, in subordine, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’impossibilità RAGIONE_SOCIALE‘attrice di restituire gli aiuti ricevuti a titolo di anticipazione.
3 .- Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Catania, su appello del COGNOME, confermava la decisione con la sentenza indicata in intestazione.
Osservava la Corte che l’appellante aveva insistito nel predicare l’illegittimità del decreto 11 maggio 2016, col quale era stata chiesta la restituzione RAGIONE_SOCIALEa maggior somma erogata, per difetto di motiva-
zione, mentre il COGNOME non si era mai fatto carico di spiegare il fondamento del suo preteso diritto a trattenere le maggiori somme erogate.
Anche il principio di affidamento invocato dal COGNOME era infondato, stante la incontestata incapacità del predetto di completare i lavori entro i termini reiteratamente prorogati, e che non poteva non essere chiaro all’appellante che, non avendo realizzato il progetto ammesso al finanziamento entro i termini stabiliti (e prorogati), tutt’al più, come poi gli era stato concesso, avrebbe potuto trattenere il contributo nella misura del 40% RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate in tempo, fermo restando l’obbligo di restituire l’eccedenza.
Infine, anche in punto di mancato riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionali, eventi che avrebbero giustificato il mancato recupero RAGIONE_SOCIALEe somme erogate in anticipo, la Corte osservava che il RAGIONE_SOCIALE si era limitato a dolersi RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione dei provvedimenti, senza considerare che egli non aveva fatto richiesta alla PA di esercitare tale potere discrezionale e che nemmeno aveva dimostrato perché, a fronte RAGIONE_SOCIALEa asserita calamità naturale del 2012, l’Amministrazione avrebbe dovuto rinunciare a chiedere la parziale restituzione del contributo anticipato.
4 .- Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale propone ricorso per cassazione l’imprenditore agricolo, affidando il gravame a due mezzi, illustrati da memoria.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE che conclude per la reiezione del ricorso.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Col primo motivo -rubricato ‘ violazione art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ -il ricorrente deduce che il provvedimento amministrativo non avrebbe specificato alcuna ra-
gione posta a base del recupero RAGIONE_SOCIALEe somme e che la PA convenuta solo nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado avrebbe dato contezza di esse, con una ‘ motivazione postuma ‘.
6 .- Il mezzo è inammissibile e, comunque, infondato.
Anzitutto, le doglianze non sono sussumibili nel disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n° 5 cod. proc. civ., in quanto l’omessa motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia consiste nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, di carattere decisivo, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ( ex multis : Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n° 34476).
Sol che si legga il mezzo, è, invece, palese che il RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n° 241, a causa RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione del provvedimento amministrativo.
Ma anche riconducendo il mezzo al n° 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 del codice di rito, è ben noto (per tutte: Cass., Sez. I, 16 aprile 2004, n° 7241) che l’oggetto del processo civile in cui il privato e la PA dibattono circa la spettanza di un contributo o la sua revoca non è costituito dalla legittimità degli atti amministrativi, ma dal rapporto nascente dalla concessione RAGIONE_SOCIALEa sovvenzione o dalla sua revoca, con la conseguenza che la motivazione postuma non ha alcun rilievo nella presente sede processuale.
Peraltro, è lo stesso ricorrente che dimostra di essere consapevole di tale orientamento giurisprudenziale, anche se poi -del tutto contraddittoriamente -dopo essere partito da tale corretta premessa, si duole del fatto che ‘ il Tribunale ordinario prima e la Corte d’Appello poi avrebbero potuto serenamente disapplicare i provvedimenti impugnati, ravvisando vizi di legittimità ‘ (ricorso pagina 9), facendo così rientrare dalla finestra una doglianza che, secondo le stesse premesse, doveva rimanere fuori RAGIONE_SOCIALEa porta.
7 .- Col secondo motivo -intitolato ‘ violazione art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 47 del Regolamento Ce n. 1974/06 ‘ -il RAGIONE_SOCIALE lamenta che la PA non abbia fornito alcuna motivazione in ordine al mancato esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà prevista dall’art. 47 del Regolamento Ce n° 1974/2006, il quale prevedeva che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali gli Stati rinunciassero a chiedere la restituzione totale o parziale dei contributi erogati.
8 .- Mezzo inammissibile al pari del primo.
Il ricorrente, infatti, non fa che riproporre la tesi RAGIONE_SOCIALEa carenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento amministrativo, RAGIONE_SOCIALEa cui irrilevanza si è già detto al precedente paragrafo, senza peraltro cogliere l’esatta ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nella quale la Corte territoriale ha ben chiarito che il recupero RAGIONE_SOCIALEe somme non dipendeva dalla revoca del contributo, ma dalla mancata esecuzione di tutte le iniziative imprenditoriali sovvenzionate entro i termini più volte prorogati, sicché era onere RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore comprovare, dapprima, di aver fatto richiesta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 e, poi, che le iniziative predette, al contrario di quanto ritenuto dalla PA, erano state eseguite per importo superiore a quello accertato.
9 .- Alla reiezione del ricorso segue la condanna del COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio in favore RAGIONE_SOCIALEa PA resistente, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore RAGIONE_SOCIALEa lite (euro 330 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibili i due motivi di ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio,
che liquida in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME