SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4849 2025 – N. R.G. 00001581 2021 DEPOSITO MINUTA 22 08 2025  PUBBLICAZIONE 22 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dott.      NOME       COGNOME                      presidente dott.      NOME COGNOME   consigliere relatore dott.ssa NOME  COGNOME                               consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2021  trattenuta  in  decisione  con  ordinanza  ex  art.  127ter c.p.c.  depositata l’11 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(c.f.:
)
C.F._1
rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
E
CP_1
(c.f.:
P.IVA_1
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
OGGETTO: revoca di contributi pubblici
APPELLANTE
APPELLATA
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell’art. 127 -ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– dichiarando di agire sia in proprio che quale titolare dell’omonima azienda agricola individuale – ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13448/2020, che ha respinto la domanda di accertamento della illegittimità della determinazione dirigenziale n. G06240 del 21 maggio 2015 (e della pedissequa comunicazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 2 giugno 2015) con cui la ha disposto la decadenza parziale dal regime di aiuti chiesto dal la revoca del contributo concesso nella misura di 62.140,00 € e il recupero di tale somma maggiorata degli interessi legali. Parte_1 CP_1 Pt_1
L’ appellante ha dedotto al riguardo che:
il tribunale ha dichiarato la legittimità del provvedimento di decadenza, senza tenere conto del fatto che esso non è un provvedimento di revoca in senso proprio (non presuppone cioè la rinnovazione dell’interesse pubblico sotteso all’adozione del provvedimento revocato), ma  è  un  provvedimento  sanzionatorio  che  presuppone  l’accertamento  dell’inadempimento degli obblighi facenti capo al privato nell’ambito del rapporto sorto in forza del provvedimento che ha concesso il beneficio pubblico;
 il  tribunale  ha  omesso  di  valutare  l ‘inosservanza dei  termini  del  procedimento lamentata dall’attore, il quale aveva eccepito la tardività della contestazione della violazione da parte della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (che ha redatto il verbale di contestazione l’11 giugno 2014 per  fatti  commessi  nel  2005)  e  il  decorso  del  termine  quinquennale  di  cui  all’art.  28  della legge n. 689 del 1981;
il provvedimento sanzionatorio impugnato è in ogni caso illegittimo per inosservanza del termine di 180 giorni previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 898/1986 e del termine di 180  giorni previsto in via generale per la  conclusione  del  procedimento amministrativo  i  sensi  dell’art.  2,  commi  2  e  4,  della  legge  n.  241  del  1990  e  successive modificazioni;
 i  provvedimenti  amministrativi  in  oggetto  avrebbero  dovuto  essere  disapplicati  dal tribunale  perché  affetti  da  vizio  di  eccesso  di  potere,  avendo  l’amministrazione  inciso sfavorevolmente su una posizione di vantaggio dell’attore fondata su un legittimo affidamento ragionevole e incolpevole;
 il  tribunale  ha  omesso  di  considerare  che  le  opere  finanziate  con  il  contributo pubblico  sono  state  interamente  realizzate  e  che  il esercita  realmente  l’attività agricola e di allevamento del bestiame per cui sono stati concessi i finanziamenti, non potendo essere ritenuto responsabile di illeciti di natura tributaria (l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente  inesistenti)  commessi  dal  terzo  a  cui  erano  stati  appaltati  i  lavori  per  la Pt_1
realizzazione delle opere strumentali all’esercizio dell’impresa agricola ;
il tribunale avrebbe dovuto disapplicare i provvedimenti amministrativi de quibus perché viziati da eccesso di potere, avendo l’Amministrazione disposto la decadenza dal beneficio economico sulla mera base di un sillogismo (omesso versamento dell’IVA da parte dell’appaltatore = inesistenza delle operazioni fatturate = inesistenza delle opere che avrebbero dovuto essere realizzate con il finanziamento pubblico) che è in contrasto col fatto che il ha emesso in favore dell’appaltatore numerosi assegni per il pagamento del corrispettivo delle opere, che risultano effettivamente realizzate; Pt_1
 il  tribunale  non  ha  tenuto  conto  degli  accertamenti  eseguiti  in  sede  giurisdizionale tributaria,  contabile  e  penale  da  cui  risulta  che  l’impresa  appaltatrice  ha  effettivamente eseguito i lavori commissionati dal sulla base del contributo pubblico a suo tempo concesso; Pt_1
il tribunale ha erroneamente valorizzato ai fini dell’accertamento dei fatti la sentenza di  patteggiamento  emessa nei  confronti  del per  l’utilizzo  delle  fatture  emesse dall’appaltatore benché  la  sentenza  ex  art.  444  c.p.p.  non  faccia  stato  nei giudizi civili. Pt_1 Persona_1
L’ appellante  ha  concluso  domandando  –  previa  disapplicazione  dei  provvedimenti amministrativi  impugnati -l’accertamento  dell’illegittimità della  decadenza  parziale  dal contributo  richiesto  e  della  revoca  del  contributo per  l’importo  di  62.140,00  €,  oltre  al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata, l’appellante ha chiesto che gli venga riconosciuto un indennizzo da liquidarsi in via equitativa in ragione della posizione di vantaggio consolidatasi per effetto del legittimo affidamento sorto durante il tempo trascorso tra la data di erogazione del beneficio (7 ottobre 2005) e quella in cui esso è stato parzialmente revocato.
Si  è  costituita  in  giudizio  la domandando  il  rigetto  dell’appello e deducendo al riguardo che: NUMERO_DOCUMENTO
il provvedimento impugnato (determinazione dirigenziale n. G06240/2015) non è una determinazione ingiuntiva ma un atto dovuto con cui è stata disposta la decadenza parziale del dal finanziamento in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni assunte in forza della concessione n. 277/2004; Pt_1
 con  sentenza  n.  861/2018  il  Tribunale  di  Frosinone  ha  già  deciso  in  merito  alla legittimità  e  fondatezza  della  fase  istruttoria svolta  dalla per  revocare parzialmente il finanziamento concesso al CP_1 Pt_1
L’appello è infondato e va pertanto respinto.
La controversia in esame ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’adozione della determinazione dirigenziale n. G06240 del 21 maggio 2015, con cui la
ha dichiarato la decadenza parziale di dal regime di aiuti e la revoca (nella  misura  di  62.140,00  €) del  contributo  pubblico  concesso  al con  il provvedimento  n.  277  del  12  agosto  2004  ema nato  dall’Area  Decentrata  Agricoltura  di CP_1 Parte_1 Pt_1
Frosinone.
L’appellante  muove  dall’erroneo  presupposto  che  il  provvedimento  amministrativo impugnato abbia natura sanzionatoria e ne invoca pertanto l’illegittimità per violazione delle disposizioni in materia di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e di prescrizione del diritto a riscuotere la relativa sanzione contenute nella legge n. 689 del 1981 e nella legge n. 898 del 1986.
Trattasi di doglianze infondate, dal momento che la dichiarazione di decadenza e la revoca parziale del beneficio concesso disposte con la determinazione dirigenziale n. G06240 del 21 maggio 2015 non costituiscono esercizio di una potestà sanzionatoria ma sono un atto dovuto in conseguenza dell’accertamento della mancanza dei presupposti per l’erogazione del beneficio economico (nella specie, la mancanza di documentazione idonea a giustificare le spese che il afferma di aver sostenuto per realizzare l’opera finanziata: v. infra ). Pt_1
Per le stesse ragioni devono ritenersi infondate le doglianze relative al presunto eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nell’adozione del provvedimento impugnato, il quale non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ma è un atto dovuto  al  ricorrere  dei  presupposti  previsti  dalla  legge  e  dal  bando  che  regolano  la concessione del beneficio.
È infine infondata anche la doglianza relativa alla presunta inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo, dal momento che tale inosservanza non rende illegittimo l’atto amministrativo adottato oltre il termine ma incide semmai sulla valutazione della  performance  individuale  e  sulla  responsabilità  disciplinare  e  amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (art. 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990).
Venendo ad esaminare le doglianze relative al merito del provvedimento di revoca del beneficio (i.e. alla sussistenza dei presupposti per la sua adozione) si osserva quanto segue.
La  determinazione  dirigenziale  impugnata  è  motivata per  relationem ,  richiamando  la proposta di decadenza parziale dal regime di aiuti formulata da ll’ Parte_2
(v. la nota n. 258949/GR/04/11 del 12 maggio 2015) e l’accertamento compiuto dalla RAGIONE_SOCIALE (v. il verbale di constatazione del l’11 giugno 2014 e la nota integrativa n. 0341627/14 del 4 agosto 2014). […]
La proposta di decadenza parziale dal regime di aiuti di cui alla nota dell’ n. 258949/GR/04/11 del 12 maggio 2015 è motivata a sua volta sulla base dell’accertamento compiuto dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui cinque fatture emesse dall’impresa appaltatrice nell’anno 2005 (per un importo complessivo di 124.280,00 € oltre IVA) sarebbero ‘ documenti contabili classificabili soggettivamente inesistenti e quindi da ritenersi non idonei per l’ammissione a contributo ‘. […] Parte_2 Persona_1
L’accertamento riguarda le seguenti fatture emesse nell’anno 2005:
fattura n. 6 del 10 giugno 2005, per un importo di 60.000,00 € + IVA;
fattura n. 8 del 3 giugno 2005, per un importo di 27.680,00 € + IVA;
fattura n. 11 del 10 giugno 2005, per un importo di 7.400,00 € + IVA;
fattura n. 12 del 10 giugno 2005, per un importo di 14.900,00 € + IVA;
fattura n. 13 del 10 giugno 2005, per un importo di 14.300,00 € + IVA.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha accertato al riguardo che i lavori per i quali sarebbero state emesse le fatture de quibus sono stati eseguiti da imprese diverse dall’impresa individuale di che i titolari di tali imprese non hanno confermato la presenza dell’impresa di nel cantiere e che dalle indagini bancarie compiute sul conto corrente del aperto presso la (già risulta che quando portava all’incasso gli assegni emessi da quest’ultimo effettuava contestualmente versamenti di denaro contante sul proprio conto corrente, per un importo equivalente a quello degli assegni incassati dal o leggermente inferiore (v. il verbale di constatazione dell’11 giugno 2014). Persona_1 Persona_1 Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 Parte_1 Per_1
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha inoltre accertato che (v. la nota integrativa n. 0341627/14 del 4 agosto 2014 e l’allegata denuncia ex art. 331 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone):
 nel  corso  delle  operazioni  di  verifica  il non  è  stato  in  grado  di  esibire contratti, preventivi, stati di avanzamento lavori o altra documentazione relativa ai lavori che sarebbero stati appaltati all’impresa di ; Pt_1 Persona_1
vi sono incongruenze nell’ordine di emissione delle fatture e nella relativa data (la fattura n. 6 è stata emessa il 10 giugno 2005, benché il 3 giugno 2005 risultasse già emessa la fattura n. 8);
le fatture non seguono cronologicamente l’ordine logico di esecuzione dei lavori di costruzione del manufatto;
alcune delle fatture emesse dal si  riferiscono ai medesimi lavori per i quali altre  imprese  hanno  emesso  fatture  che  a  loro  volta  sono  state  annotate  dal nel registro IVA acquisti per l’anno 2005; Per_1 Pt_1
non  ha  presentato  le  dichiarazioni  annuali  e  non  ha  esibito  la documentazione  contabile  relativa  all’anno  d’imposta  2005  richiestagli  dalla  RAGIONE_SOCIALE  di RAGIONE_SOCIALE (elemento sintomatico dell’inattività della sua impresa). Persona_1
Alla luce di tali elementi si deve dunque ritenere che l’effettiva realizzazione delle opere per le quali il fu ammesso al contributo con il provvedimento n. 277 del 12 agosto 2004 non implichi di per sé che il abbia effettivamente sostenuto i costi di cui ha chiesto il rimborso (che avrebbero dovuto essere rigorosamente documentati), perché le cinque fatture emesse dall’impresa nell’anno 2005 sono relative ad operazioni soggettivamente inesistenti (essendo riferite a lavori che non sono stati eseguiti dall’impresa di e il loro riscontro contabile è inattendibile (non essendovi prova del fatto che il abbia effettivamente sostenuto il costo di 124.280,00 € per realizzare le opere indicate nelle fatture de quibus ): ciò che giustifica la decisione della Pt_1 Pt_1 Parte_3 Persona_1 Pt_1
di  revocare in  parte  qua il  contributo  a  suo  tempo  concesso,  pari  al  50% dell’importo dei lavori fatturati dal nell’anno 2005. CP_1 Per_1
Tali conclusioni prescindono dalla valutazione degli effetti della sentenza di patteggiamento  ex  art.  444  c.p.p.  emessa  nei  confronti  del (che  il  tribunale  ha richiamato  solo  incidentalmente)  e  non  sono  in  contrasto  con  il  giudicato  favorevole  al formatosi  in  sede  tributaria  e  in  sede  contabile  (richiamato  alle  pagg.  11  e  ss. dell’atto di appello ). Pt_1 Pt_1
Quanto al giudicato formatosi in sede tributaria, si osserva che esso riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di per illegittima detrazione di IVA per l’anno d’imposta 2006 in relazione a quattro fatture emesse da nel 2006 per un importo complessivo di 55.400,00 €. Parte_1 Persona_1
Trattasi all’evidenza di un accertamento che nulla ha a che vedere con la controversia oggetto del presente giudizio, in cui si  discute  di  cinque  fatture  emesse  da nell’anno d’imposta 2005 per un importo complessivo di 124.280,00 € oltre IVA. Persona_1
Quanto al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte dei conti n. 58/2020 (che ha assolto dall’addebito relativo a l danno erariale derivante dall’indebita percezione del contributo erogato dalla sulla base di documenti di spesa ritenuti falsi e/o emessi per operazioni inesistenti), esso si fonda esclusivamente sugli esiti del giudizio tributario relativo all’illegittima detrazione di IVA per l’anno d’imposta 2006 (v. pagg. 9 ss. della sentenza) e resta quindi estraneo all’oggetto del presente giudizio ( v. supra ). Parte_1 CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va dunque respinto, risultando infondato in relazione a tutti i motivi dedotti dall’appellante.
Alla soccombenza dell’appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio  in  favore  della ,  che  si  liquidano  in  complessivi  5.000,00 €  per compensi, oltre oneri accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. CP_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)  rigetta  l’appello  proposto  da avverso  la  sentenza  del  Tribunale  di Roma n. 13448/2020; Parte_1
condanna l’appellante al  pagamento delle spese processuali in favore della ,  liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre oneri accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. CP_1 […]
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  n.  115  del  2002,  si  dà  atto  della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de ll’ appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – se dovuto -previsto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2025.
Il consigliere estensore                                                        Il Presidente
NOME COGNOME                                        NOME COGNOME