N. R.G. 275/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 275/2024
Oggi 29 aprile 2025 alle ore 12.03 innanzi al Giudice NOME COGNOME sono comparsi:
per COGNOME NOME l’avv. NOME COGNOME sostituita dall’avv. NOME COGNOME
per MINISTERO DELLA COGNOME nessuno compare (già dichiarato contumace).
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e si riporta agli atti;
chiede la liquidazione delle spese del presente giudizio oltre alla spesa viva di € 98,00 a titolo di contributo unificato, come risulta da ricevuta in atti.
All’esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COGNOME SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA N._129_2025_- N._R.G._00000275_2024 DEL_29_04_2025 PUBBLICATA_IL_29_04_2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2024 promossa da:
COGNOME NOME (c.f. ), con l’avv. NOME COGNOME contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. CONVENUTO CONTUMACE Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. COGNOME NOME proponeva opposizione avverso il decreto di revoca dell’ammissione a patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Sondrio in composizione collegiale in data 21.03.2024, convenendo in giudizio il Ministero della Giustizia.
In particolare, la ricorrente esponeva che:
aveva presentato all’Ordine degli Avvocati di Sondrio, in data 09.07.2020, regolare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la causa di separazione giudiziale dal marito sig.
NOMECOGNOME
con delibera del 20 luglio 2020, comunicata in data 23 luglio 2020, era stata provvisoriamente ammessa al patrocinio;
la causa era stata iscritta a ruolo con il numero 804/2020;
dopo due anni, con una lunga istruttoria, il procedimento era stato definito mediante sentenza depositata in data 07 novembre 2022;
C.F. il giorno del 12 novembre 2022, la difesa aveva presentato istanza di liquidazione delle spese, stante l’ammissione al patrocinio e la persistenza delle condizioni reddituali;
veniva richiesta dal Giudice l’integrazione delle dichiarazioni dei redditi mancanti;
in data 29.03.2024 veniva emesso il decreto di revoca.
Con ordinanza del 09.07.2024 veniva concesso a parte ricorrente termine per il deposito della documentazione fiscale attestante il reddito percepito sino al 7.11.2022, data di definizione del procedimento con sentenza.
In data 04.09.2024 la causa passava alla scrivente, nuova e definitiva assegnataria del fascicolo.
Con ordinanza del 21.10.2024 la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex articolo 281 sexies c.p.c. al 16.04.2025.
All’udienza del 16.04.2025, veniva dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia, che, pur ritualmente notificato, non si era costituito in giudizio.
Inoltre, il G.I., rilevato che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, “il giudice di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendosi intendere la locuzione ‘può’, contenuta in tale norma, non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova” (cfr. tra le altre Cass. n. 23133/2021), disponeva l’acquisizione del fascicolo rg 804/2020 Trib. Sondrio e rinviava per discussione e decisione ex articolo 281 sexies c.p.c. all’udienza del 29.04.2025. *** Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Parte ricorrente ha eccepito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 76, comma 1, del D.P.R. n.115 del 2002 individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi antecedente all’istanza di ammissione e che tale norma va interpretata in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo D.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l’ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell’anno antecedente all’istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione, di talché doveva disporsi la revoca dell’ammissione ove fossero venute meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché ove fosse stato accertato il superamento della soglia nell’anno precedente la presentazione dell’istanza. Inoltre, parte ricorrente ha eccepito che, qualora l’istanza di liquidazione venga presentata allorquando non siano scaduti ancora i termini per la dichiarazione dei redditi dell’anno in corso, deve necessariamente farsi riferimento alla dichiarazione dell’anno precedente.
Ebbene, la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha affermato che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, a norma dell’art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l’obbligo di presentazione” (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, COGNOME, Rv. 246698; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 260953; Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239)”;
per quanto riguarda l’individuazione del momento nel quale tale obbligo di presentazione può ritenersi “maturato”, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che “l’ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell’art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito della istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando l’istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata. ” (cfr. Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 27/02/2024) 22/04/2024, n. 16716).
Inoltre, per quanto riguarda le variazioni reddituali intervenute, che il soggetto ammesso al patrocinio dello Stato ha l’obbligo di comunicare, esse assumono rilievo nell’anno successivo rispetto a quello in cui si sono compiute e ciò si desume dall’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui individua “il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione”, in quanto il reddito cui la norma si riferisce è quello relativo all’intero anno fiscale precedente a quello per cui si usufruisce del beneficio. Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato qui impugnato deve essere integralmente riformato, in quanto la causa è stata definita con sentenza pubblicata in data 08 novembre 2022 e l’stanza di liquidazione è stata presentata in data 12 novembre 2022, mentre le variazioni del reddito della ricorrente, intervenute nel 2022 e risultanti dal CU 2023 (da cui si evince un reddito pari ad € 12.198,85) erano destinate ad assumere rilievo, ai fini del mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, soltanto nell’anno successivo rispetto a quello in cui si erano compiute. Dunque, tali variazioni avrebbero avuto rilievo per il 2023, se il giudizio non si fosse concluso nel 2022.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso, deve essere revocato il decreto impugnato di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di COGNOME NOME, emesso dal Tribunale di Sondrio in composizione collegiale in data 21.03.2024.
Per l’effetto, i compensi professionali in favore dell’avv. NOME COGNOME difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella causa RG 804/2020 Trib. Sondrio, devono essere liquidati ex dm 55/2014 (valore della lite indeterminabile), facendo applicazione dei valori minimi in ragione della non particolare complessità dell’attività difensiva prestata, nell’importo di € 1.064,00 per la fase di studio, € 708,00 per la fase introduttiva, € 1.869,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.790,00 per la fase decisionale, per l’importo complessivo di € 5.431,00, che, ridotto del 50% ex art. 130 d.p.r. 115/2002, è pari ad € 2.715,50 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da porsi a carico dell’Erario. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza, in applicazione del principio per cui “nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato” (Cass. Civile, ordinanza n. 5255/2022, cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 5000/2024 del 13-05-2024). Pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato a rifondere a COGNOME delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 nei valori minimi stante la semplicità della questione trattata, in € 852,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
revoca il decreto opposto emesso dal Tribunale di Sondrio in composizione collegiale in data 21.03.2024 e, per l’effetto, liquida in favore dell’avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME NOME nella causa RG 804/2020, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la somma di € 2.715,50 a titolo di compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da porsi a carico dell’Erario;
condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in motivazione in € 852,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Sondrio, 29 aprile 2025.
Il Giudice NOME COGNOME Sentenza resa ex articolo 281 sexies, pubblicata mediante lettura alla parte presente ed allegazione al verbale.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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