Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30035 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30035 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
Oggetto: mutuo decorrenza prescrizione
ORDINANZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante pro tempore, cessionaria dei crediti della Banca dell’Adriatico, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1339/2020, pubblicata il 16.12.2020, notificata il 18.12.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l’RAGIONE_SOCIALE proponeva, dinanzi al Tribunale di Pesaro, opposizione avverso il d.i. n.536/2012 , con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Banca dell’Adriatico s.p.a., della somma di € 116.483,97, oltre interessi, spiegando domanda riconvenzionale risarcitoria o di compensazione, per non avere la Banca convenuta ottemperato all’elargizione delle somme relative agli stati di avanzamento dei lavori, per un mutuo fondiario -asseritamente collegato all’apertura di credito – di fatto concesso solo in parte.
All’esito del giudizio, il Tribunale rigettava l’opposizione e la domanda risarcitoria condannando l’opponente alla rifusione delle spese.
Proponeva ritualmente appello l’RAGIONE_SOCIALE lamentando:
-l’omesso apprezzamento del collegamento tra il contratto di apertura corrente, posto a base del decreto ingiuntivo, e quello di mutuo;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 1845 c.c. e dell’art. 1375 c.c. e la rottura abusiva del contratto di apertura di credito; e chiedendo:
accertarsi l’apparenza o inesistenza della motivazione;
-ritenersi il collegamento negoziale tra il contratto di apertura di credito ed il mutuo
accertarsi che la revoca del contratto di un contratto di apertura di credito in conto corrente di corrispondenza n° 0971/1000/2057 di € 100.000, con la Banca dell’AdriaticoRAGIONE_SOCIALE Filiale di RAGIONE_SOCIALE non era sorretta da giusta causa, con violazione e falsa applicazione degli artt.1845 e 1375 c.c.;
-riconoscersi il diritto al risarcimento del danno nella stessa misura del decreto ingiuntivo, pari ad € 116.483,97;
-condannarsi la Banca alla detta somma di € 116.483,97, oltre interessi;
-dare ordine al conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2884 c.c., di cancellare l’ipoteca giudiziale conseguente all’iscrizione del mentovato decreto;
condannarsi controparte alle spese con attribuzione ai procuratori antistatari.
La Corte di Appello di Ancona con la sentenza gravata rigettava il gravame.
Per quanto qui di interesse, la Corte statuiva che:
dalla valutazione degli esiti istruttori e particolarmente dall’interpretazione della evocata lettera del 29.3.2012 di revoca dell’affidamento non era possibile verificare l’esistenza di un collegamento negoziale tra l’apertura di credito e il mutuo fondiario, poiché «la prospettata ‘funzione unitaria’ dei due negozi non è oggettivamente e soggettivamente comprovata e non appare giustificata né temporalmente né causalmente».
la revoca dell’apertura di credito non poteva ritenersi ingiustificata o arbitraria, poiché se l’operazione di mutuo aveva valorizzato la potenziale solvibilità della ricorrente, la circostanza che la debitrice a distanza di cinque anni non avesse fatto fronte alle obbligazioni relative al mutuo aumentava il rischio rispetto al credito, non assistito da garanzie reali, concesso sul conto corrente.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi. La difesa del ricorrente ha chiesto l’attribuzione delle spese ed emolumenti ex art.93 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). La lettera del 29.3.2012 di revoca degli
affidamenti, ove è indicato espressamente il contratto di mutuo fondiario, avrebbe un collegamento funzionale con l’apertura di credito, negato apoditticamente dal primo e dal secondo giudice.
1.1 La censura è inammissibile poiché evoca una violazione del n.5 dell’art. 360 c.p.c., ma nell’esplicazione della motivazione a suo sostegno precisa che il documento, la cui valutazione sarebbe stata omessa, in realtà «non è stata ponderata adeguatamente dal giudice di prime e di seconde cure», facendo chiaramente intendere che si intende contestare la valutazione della prova e non l’omissione. Il documento in questione, infatti, è oggetto di ampia e motivata argomentazione che fonda la decisione della Corte di ritenere non provato adeguatamente il preteso collegamento tra l’operazione di mutuo e quella di apertura di credito. Il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041/2022; Cass., SU, n. 34476/2019; Cass. n. 27686/2018; Cass., Sez. U, n. 7931/2013; Cass. n. 14233/2015; Cass. n. 26860/ 2014). La Corte d’appello, con motivazio ne del tutto adeguata, ha desunto dal riferimento agli obblighi assunti dal debitore nel mutuo fondiario e non adempiuti, non l’esistenza del collegamento negoziale in difetto dei requisiti del nesso teleologico e del fine ulteriore ma, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la prova della giusta causa della revoca dell’affidamento, fondata proprio sul mancato adempimento delle obbligazioni assunte in sede
di mutuo fondiario alle quali era condizionata la corresponsione della seconda tranche. Questa valutazione svolta sui fatti e sul contenuto degli accordi negoziali così come desunti dagli atti processuali è del tutto insindacabile in sede di giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1845 c.c. e dell’art. 1375 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.). Rottura abusiva del contratto di apertura di credito.
2.1 La censura dopo una articolata disamina degli orientamenti interpretativi dottrinali e giurisprudenziali sull’art. 1845 c.c., ancora una volta tende a contestare la valutazione degli esiti istruttori evocando tra l’altro un allegato nel giudizio di merito relativo ad un contratto preliminare, circostanza, tra l’altro, negata dalla banca anche se la ricorrente ritiene che la negazione sia stata erronea. La Corte d’Appello ha risposto sulla censura (e non essendo stato formulato ricorso incidentale sulla tardività del motivo, affrontato dal giudice di secondo grado) nel merito, ravvisando l’avvenuta indicazione della giusta causa e l’esistenza degli inadempimenti lamentati.
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 6.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione