Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3967 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3967  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7960/2022 R.G. proposto da :
NOME  COGNOME,  elettivamente domiciliato in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente all’avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE),  domiciliazione digitale come in atti
-ricorrente- contro
NOME COGNOME
-intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 14533/2021 depositata il 16/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME evocava in giudizio il AVV_NOTAIO davanti al Giudice di pace di Roma esponendo di avere concluso un contratto di compravendita in data 5 novembre 2010 assistita dal professionista, con il quale aveva trasferito un proprio immobile ad NOME e NOME COGNOME, lamentando che il AVV_NOTAIO aveva erroneamente indicato il codice fiscale degli acquirenti e chiedendo la sua condanna al rimborso del costo sostenuto per rettificare l’atto di compravendita. Si trattava di un adem pimento necessario per consentire agli acquirenti di alienare, a loro volta, l’immobile a terzi.
Si costituiva il AVV_NOTAIO eccependo  il  mancato  previo esperimento  del  tentativo  di  negoziazione  assistita  obbligatoria  e deducendo che l’errore lamentato non determinava la illegittimità dell’atto notarile, ma soltanto l’onere da parte del Conservat ore di individuare  il codice  fiscale esatto  e,  nel caso  di  inerzia del Conservatore  o  delle  parti,  è  previsto  il  rimedio  giurisdizionale  ai sensi dell’articolo 2674 bis c.c.
Con atto di citazione del 18 maggio 2018, il AVV_NOTAIO proponeva  appello,  davanti  al  Tribunale  di  Roma,  avverso  la sentenza  con  la  quale  il  Giudice  di  pace,  in  accoglimento  della domanda  proposta,  lo  aveva  condannato  al  pagamento,  titolo  di risarcimento del danno, della somma di euro 1200.
Il AVV_NOTAIO lamentava l’omessa valutazione, da parte del primo giudice, del fatto che la rettifica dell’atto notarile non era necessaria ai fini della validità dell’atto, atteso che le altre generalità degli acquirenti erano state comunque correttamente individuate. In secondo luogo, il Giudice di pace non avrebbe considerato che il Conservatore dei registri immobiliari, all’atto della trascrizione della compravendita, avrebbe potuto rettificare l’errore materiale, d’ufficio o su istanza dell’interessato o mediante reclamo ai sensi dell’articolo 2674 bis c.c. Si costituiva l’appellata deducendo che la rettifica era necessaria ai fini della conformità catastale soggettiva della compravendita.
Con sentenza del 16 settembre 2021 il Tribunale rigettava l’appello, confermava  la  sentenza  impugnata  e  condannava  l’appellante  al pagamento delle spese di lite.
Avverso  tale  sentenza  propone  ricorso  per  cassazione  il  AVV_NOTAIO affidandosi a quattro motivi. Nessuno compare per l ‘ intimata. Il ricorrente deposita memoria scritta.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 2697 c.c. e degli articoli 112,115 e 116 c.p.c., con riferimento all’articolo 360, n. 3 c.p.c., nonché  l’omessa valutazione di una circostanza determinante  ai  sensi  dell’articolo  360,  n.  5  c.p.c.  I l  Tribunale avrebbe, dapprima sostenuto che l’errore materiale non comportava l’inefficacia della compravendita, mentre successivamente avrebbe ritenuto tale atto necessario per rivendere il bene stesso.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, censurandosi sostanzialmente una apparente contraddittorietà tra il profilo relativo alla  validità  ed  efficacia  del  contratto  di  compravendita,  che  non sarebbe inficiato  dall’esistenza  di  un  errore  mate riale  in  ordine  al codice fiscale, e la successiva rilevanza dell’atto.
A prescindere dal fatto che, strutturato in questi termini, il motivo si atteggia come vizio di motivazione, non più consentito dall’articolo 360, n. 5 c.p.c., se non nei ristretti limiti ora previsti e che non vengono in rilievo in questa sede, la censura è assolutamente generica poiché i due profili (non rilevanza dell’errore materiale sulla validità dell’atto e necessità di rettificare l’atto per consentire il successivo trasferimento del bene) non sono in antitesi giuridica, essendo pacifico che la controversia non riguarda la nullità o l’inefficacia del contratto di compravendita.
Con il secondo motivo si deduce la violazione ai sensi dell’articolo 360, n. 3, degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 2643 e 2696 c.c. La decisione del Tribunale si fonderebbe sul presupposto dell’inesattezza del codice fiscale dei signori NOME e NOME
COGNOME. Il Tribunale, però, non avrebbe rilevato che nella nota di trascrizione quel codice fiscale era corretto. Pertanto, non sarebbe stato necessario eseguire la rettifica. Poiché la rettifica costituisce la causa petendi della citazione, tale profilo deve ritenersi successivamente sanato dalla nota di trascrizione.
2.1. Il motivo è inammissibile in quanto nuovo. Nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alla questione centrale relativa alla presunta efficacia sanate della successiva nota di trascrizione nella quale i dati errati presenti nel contratto di compravendita sarebbero stati, in qualche modo modificati e rettificati. Parte ricorrente, nella esposizione del fatto contenuta nel ricorso per cassazione e che precede la esposizione dei motivi, avrebbe dovuto trascrivere il contenuto dei motivi di appello relativi alla specifica questione.
Al contrario, al di là di un generico accenno alla ‘irrilevanza dell’errore e quindi il carattere non necessario della correzione atteso che parte attrice non avrebbe fornito la prova di essere stata costretta a rettificare l’atto, con facoltà e non obbligo della rettifica’, alcun riferimento specifico alla predetta questione è presente, sia nel ricorso, che nella sentenza impugnata né è stato precisato quando e in quali esatti termini la questione in parola sia stata proposta nel giudizio di merito.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, degli articoli 100,112,115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. Dalle risultanze processuali non emergerebbe la prova che gli acquirenti COGNOME avessero posto in vendita l’immobile. Nel caso di dimostrazione di tale profilo ciò comporterebbe il difetto di legittimazione attiva di NOME COGNOME, giacché solo gli acquirenti avrebbero interesse a regolarizzare l’atto.
3.1. Il motivo è inammissibile in quanto nuovo. La questione relativa alla  prova  del  successivo  tentativo  di  vendere  l’immobile  e  delle difficoltà conseguenti all’errata indicazione del codice fiscale
costituiscono  profili  del  tutto  nuovi,  non  presenti  nella  sentenza impugnata. Analoghe considerazioni riguardano la censura in ordine al difetto di legittimazione attiva.
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione di articoli 2643, 2644 e 2932 c.c. In particolare, l’erronea indicazione dei dati del codice fiscale non influenzerebbe il diritto dell’acquirente e la necessità della r ettifica sussisterebbe solo nel caso di incertezze sulla persona che stipula l’atto. La sentenza non spiegherebbe per quale ragione l’errore sul codice fiscale avrebbe ingenerato incertezze sulla identità delle parti acquirenti (COGNOME).
4.1.  La  censura  è  inammissibile  poiché  non  si  confronta  con  la sentenza  impugnata.  Il  Tribunale,  confermando  le  valutazioni  del primo giudice, ha evidenziato che la rettifica in questione era, sin dal primo momento, opportuna per consentire di ‘allibrare corret tamente  la  ditta  catastale’  e  per  allineare  le  risultanze  dei registri immobiliari ai fini della futura cessione del bene.
Tale profilo di opportunità è divenuto poi necessità quando, nell’anno 2016, gli originari acquirenti hanno inteso, a loro volta, rivendere il bene.  Nell’occasione la rettifica è divenuta  indispensabile per consentire  il pieno  rispetto dei principi in tema  di  pubblicità immobiliare attuato con la trascrizione.
Il richiamo operato dal ricorrente a Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza, n. 13543 del 30/05/2018 non è pertinente, perché la massima citata si riferisce all’ipotesi di omissione od inesattezza nella nota di trascrizione e non del l’atto cui la stessa nota si riferisce, come nella specie. Nella motivazione , poi, si ribadisce che ‘l’accertamento dell’esistenza dello stato di incertezza, soprattutto ove incentrato sulla ritenuta idoneità dell’univocità del riferimento ritraibile dal codice fiscale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se immune da vizi logici e giuridici e sorretto da congrua motivazione’.
Le  considerazioni  oggetto  della  memoria  depositata  dal  ricorrente non consentono di superare le argomentazioni che precedono.
Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.
Per tali motivi
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte