Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26234 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20657-2020 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1555/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2020 R.G.N. 2380/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, il sig. COGNOME NOME ed il sig. COGNOME NOME al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro con livello 4 CCNL Turismo Pubblici Servizi e la
Oggetto
Qualificazione e retribuzione rapporto privato
R.G.N. 20657/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2024
CC
condanna dei primi due a pagamento, in via solidale, della somma di euro 21.176,12, per il periodo dal 9.10.2012 al 30.6.2013, e del terzo al pagamento, in via esclusiva, di euro 18.911,84, per il periodo dall’1.7.2013 al 10.2.2014.
Il Tribunale di Viterbo, davanti al quale il giudizio era stato riassunto per competenza territoriale, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e COGNOME NOME dal 9.10.2012 al 30.6.2013, con inquadramento nel livello 4 CCNL Turismo Pubblici Servizi; ha condannato i convenuti in solido al pagamento, per i titoli dedotti nella motivazione del provvedimento, della somma di euro 4.578,68 al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali, rigettando nel resto la domanda.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1555/2020, decidendo sui gravami proposti dalla società e dal lavoratore, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che confermava per la restante parte, ha rigettato la domanda di condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 9.10.2012 al 30.6.2013.
Per quello che interessa in questa sede, i giudici di secondo grado hanno rilevato, in punto di fatto, che il lavoratore aveva prestato la propria opera alle dipendenze di COGNOME NOME, affittuario della azienda di proprietà della società, dal 9.10.2012 al 30.6.2013 e alle dipendenze di COGNOME NOME, nuovo affittuario dell’azienda, dall’1.7.2013 al 10.2.2014; che in data 30.6.2013 l’azienda del RAGIONE_SOCIALE veniva restituita all’azienda che la concedeva di nuovo in fitto al COGNOME; in punto di diritto, i giudici medesimi hanno osservato che, poiché non era stato dedotto né provato che, a seguito della retrocessione, vi fosse stata la prosecuzione dell’attività, con l’immutata organizzazione dei beni aziendali, da parte dell’originaria cedente, né risultava il credito riguardante la posizione dell’NOME dai registri contabili obbligatori, andava esclusa una responsabilità solidale della società sia ex art. 2112 cc che ex art. 2560 cc.
La Corte distrettuale ha, poi, affermato, con riguardo alla pretesa del lavoratore di applicazione delle disposizioni del CCNL di
settore, che l’originario ricorrente non aveva specificato a quale convenuto si riferisse l’iscrizione ad una associazione sindacale stipulante il CCNL per cui, essendo l’allegazione generica, non poteva applicarsi il principio di non contestazione; inoltre, relativamente alla richiesta dei compensi per la mancata fruizione di permessi e ferie, ha sottolineato che il dipendente non aveva indicato, in maniera rigorosa, di avere lavorato nei giorni di festività e di ferie: il tutto in un contesto in cui la RAGIONE_SOCIALE sportiva non rispondeva, quale retrocessionaria, dei suddetti debiti e in ossequio al principio secondo cui la ‘non contestazione’ non poteva valere per i contumaci.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La sola intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 cc, in relazione all’esclusione da responsabilità solidale della società locatrice retrocessionaria dell’azienda affittata ed utilizzatrice di essa mediante nuo vo contratto di affitto concesso a terzi. Egli deduce che, ai fini della applicabilità dell’art. 2112 cc in tema di retrocessione, non era necessario che l’utilizzazione dell’azienda venisse proseguita dal locatore in modo diretto, ben potendo che l’utiliz zo potesse avvenire mediante la concessione in affitto ad altro conduttore, con la conseguente responsabilità solidale del cedente.
Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cpc, con riferimento alla mancata e specifica contestazione del diritto alla quattordicesima mensilità deducendo che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nel ricorso introduttivo era stata specificata l’applicabilità del CCNL e che l’onere di contestazione di tale circostanza, per la società, derivava dalla sua
posizione processuale di convenuta e non dal suo ruolo di parte datoriale.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc, 2697 e 2729 cc, per omessa valutazione delle ammissioni formulate nella memoria difensiva depositata in primo grado relativamente ai permessi, ferie e lavoro estivo. Egli rappresenta di avere specificato, nel ricorso introduttivo, di non avere mai goduto di ferie e permessi retribuiti ex art. 100 CCNL di settore e di avere articolato prova per testi diretta a dimostrare di avere invece lavorato; anche in questo caso egli precisa che la società nulla aveva contestato in ordine a tali punti.
Il primo motivo non è fondato.
E’ ormai un orientamento costante della recente giurisprudenza di legittimità quello in virtù del quale, in materia di trasferimento d’azienda, la disciplina dell’art. 2112 c.c. si applica anche nell’ipotesi di cessazione del contratto di affitto d’azienda e conseguente retrocessione della stessa all’originario cedente, purché quest’ultimo prosegua l’attività già esercitata in precedenza, mediante l’immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell’avvenuto trasferimento (Cass. n. 23765/2018; Cass. n. 16255/2011, Cass. n. 1298/2023).
La verifica, poi, dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 7364/2021, n. 6649/2020, n. 2315/2020, n. 25382/2017, n. 22688/2014, n. 10925/2014, n. 24262/2013, n. 2151/2013, n. 20422/2012).
Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dal vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 nuova formulazione cpc, ha dato atto che non era stata allegata la circostanza relativa alla prosecuzione dell’attività, a seguito della retroces sione, da parte della società cedente che, peraltro, senza soluzione di continuità, aveva immediatamente concesso in fitto l’azienda ad altro cessionario tanto
è che il rapporto di lavoro del ricorrente era proseguito con il nuovo affittuario (da COGNOME a COGNOME) in modo continuativo: fino al 30.6.2013 con il COGNOME e dall’1°.7 2013 con il COGNOME.
Non è stata dedotta né è stata provata, quindi, da chi invocava gli effetti dell’avvenuto trasferimento, la prosecuzione dell’attività già esercitata in precedenza mediante l’immutata organizzazione aziendale, da parte dell’originaria cedente, che potesse giustificare, secondo i principi statuiti da questa Corte, la responsabilità solidale ex art. 2112 cod. civ. in ipotesi di retrocessione.
E la pronuncia della Corte di appello, come detto, è in linea con i suddetti principi correttamente richiamati ed applicati.
La trattazione del secondo e del terzo motivo resta conseguentemente assorbita perché, essendo stato il ricorso di cassazione proposto solo nei confronti della società ed essendo stata esclusa la legittimazione passiva di essa in ordine alle domande proposte, tutte le doglianze prospettate con i sopra indicati motivi non sono conferenti con la posizione dell’odierna intimata.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non avendo la società svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2024