Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19423 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25777/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso , dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Novate Milanese (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) -quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE -con sede in Verona, al INDIRIZZO, in persona del procuratore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-controricorrente – avverso la sentenza, n. cron. 1276/2020, della CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata il giorno 25/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/07/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ottenne dal Tribunale di Busto Arsizio il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 886/89, nei confronti di NOME COGNOME, per l’importo di € 47.119,91 (all’epoca lire 91.236.866).
1.1. Il COGNOME, in data 6 settembre 1989 e 16 febbraio 1990, cedette alla banca un proprio credito verso terzi di complessive lire 94.300.000 (così costituito: nove cambiali da lire 500.000 ciascuna; diciannove cambiali da lire 4.200.000 ciascuna; un assegno circolare di lire 10.000.000).
1.1.1. Solo nel 2003 la banca, giusta il menzionato decreto ingiuntivo, notificò al COGNOME il relativo atto di precetto, che venne opposto da quest’ultimo ma il corrispondente giudizio di concluse negativamente per lui.
1.1.2. Nel 2010, la medesima banca instaurò, davanti al Tribunale di Busto Arsizio, un altro giudizio (azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.) al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto di donazione, datato 24 gennaio 2015, con cui il COGNOME aveva disposto di un immobile di sua proprietà in favore del figlio e dei genitori. In tale giudizio, il COGNOME contestò l’avversa pretesa eccependo l’intervenuta estinzione del credito vantato dall’attrice, in considerazione della mancata restituzione dei titoli ceduti, che ne faceva presumere l’avvenuto incasso. Anche tale procedimento si concluse negativamente per il COGNOME, avendo la Corte di cassazione definitivamente affermato che, nel caso di cessione di credito pro solvendo ex art. 1198 cod. civ., il debito originario si estingue solo con la riscossione del credito ceduto e che spetta al cedente provare sia la cessione che l’estinzione del suo debito ( cfr . Cass. n. 5616/2017).
1.1.3. Con successivo atto di citazione notificato il 12 aprile 2017, il COGNOME intraprese il presente giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, chiedendo ordinarsi ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.a. la restituzione di tutti i titoli ceduti con aggiuntiva dichiarazione di elevato protesto e, in caso di mancata
restituzione e/o di verificata irrecuperabilità delle somme in essi incorporate, condannarsi la convenuta al risarcimento dei conseguenti danni da lui subiti.
1.1.3.1. Rimasta contumace la banca predetta, l’adito tribunale dichiarò il difetto di interesse dell’attore ad agire, atteso che: i ) il credito della banca era stato definitivamente accertato come sussistente, giacché il COGNOME non ne aveva dimostrato l’estinzione per intervenuto pagamento da parte dei debitori ceduti; ii ) ai fini del recupero dei crediti ceduti, l’azione cartolare e l’azione causale fondata sul rapporto sottostante dovevano ritenersi ormai prescritte, in assenza di prova di interruzione del termine, essendo decorsi oltre ventisette anni dalla consegna dei titoli alla banca; iii ) quanto alla pretesa risarcitoria, ritenne la già citata pronuncia resa da Cass. n. 5616/2017 costituire giudicato in ordine alle circostanze che gli effetti erano stati azionati dalla banca e che erano risultati insoluti, altresì valutando tali accertame nti definitivi incompatibili con l’assunto attoreo dell’inerzia colpevole della banca nell’iniziare e proseguire le istanze contro i debitori ceduti.
2. Il gravame promosso dal COGNOME contro quella decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Milano, con sentenza del 2 aprile/25 maggio 2020, n. 1276, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, così motivata: « Rileva la Corte che le modalità di svolgimento del rapporto fra le parti, per come desumibili dalle vicende giudiziarie che lo hanno interessato, destano non poche perplessità sul comportamento di entrambe. In particolare, è emerso che il decreto ingiuntivo n. 866/89, munito di formula esecutiva già al tempo della sua emissione (26/7/1989) e divenuto definitivo in assenza di opposizione, è stato posto in esecuzione soltanto nel 2003, dando origine ad un contenzioso (opposizione a precetto) in cui il COGNOME, pur a fronte del riconoscimento della banca di avere ricevuto i titoli di credito elencati nelle distinte che produceva, nulla eccepiva in relazione alla loro sorte, né ne chiedeva la restituzione. La questione emergeva solo nel corso del giudizio di revocazione instaurato dalla Banca nel 2010, per far valere l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di donazione stipulato dal COGNOME nel 2005; nel corso di tale giudizio, infatti, il COGNOME si difendeva sostenendo la
tesi -sconfessata in tutti e tre i gradi di giudizio -che dalla mancata restituzione avrebbe dovuto desumersi l’intervenuta riscossione dei titoli ceduti. Da quanto fin qui esposto emerge che, prima dell’introduzione del presente giudizio, non risulta che il COGNOME abbia mai chiesto -né formalmente, né informalmente -la restituzione dei titoli o si sia almeno informato della loro sorte direttamente dai suoi debitori, ben individuati nel Condominio di INDIRIZZO, in Milano, e nella RAGIONE_SOCIALE; peraltro, per stessa ammissione dell’appellante, quest’ultima società è stata dichiarata fallita nel 1992 (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale), quindi prima ancora che la Banca notificasse l’atto di precetto (2003) e appare inverosimile che il COGNOME igno rasse l’intervenuto fallimento di un suo debitore (e quindi l’inesigibilità delle cambiali cedute), che avesse appreso la notizia solo dopo oltre vent’anni e avesse potuto legittimamente confidare nel 2010 (anno cui risale l’azione revocatoria promossa nei suoi confronti) nell’avvenuto pagamento da parte di un soggetto fallito (desumibile, a suo dire, dalla mancata restituzione dei titoli). Invero, ritiene la Corte, il comportamento del COGNOME deve essere qualificato come palesemente negligente, non giustificandosi in alcun modo l’assoluto disinteresse per l’esito dei crediti ceduti a fronte delle richieste di pagamento della banca e dell’accertamento giudiziale definitivo del suo debito. Quanto all’odierna pretesa restitutoria, rileva la Corte, pur dovendosi emendare la sentenza di primo grado nella parte della motivazione in cui ha ritenuto la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sulla base di eccezioni di prescrizione non rilevabili d’ufficio, che valgano le seguenti considerazioni. Da un lato, l’appellante non indica quale sia la fonte giuridica del suo diritto, dall’altro nessun inadempimento può ritenersi imputabile alla banca, che non risulta avere mai ricevuto esplicite richieste di restituzione e che, stante il lunghissimo tempo trascorso, ben avrebbe potuto non essere più in possesso in tutto o in parte dei cartolari, in considerazione della perdita di validità degli stessi e in assenza di obblighi di conservazione e custodia, oltre gli ordinari termini generali previsti per l’eserci zio dei diritti. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda di restituzione, ma altresì della
domanda risarcitoria, non ravvisandosi nesso causale fra la condotta della banca e il pregiudizio lamentato. In conclusione: la sentenza di primo grado va emendata nella parte in cui ritiene la carenza di interesse dell’attore ex art. 100 c.p.c., va confermato nel merito il rigetto delle domande sulla base della presente motivazione ».
Per la cassazione di questa sentenza ricorre NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a., tramite la propria mandataria RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va rilevato, pregiudizialmente, che non assume rilievo qualsivoglia asserita violazione, da parte del ricorrente, pure lamentata da RAGIONE_SOCIALE (mandataria di RAGIONE_SOCIALE), del Protocollo di intesa sottoscritto, in data 17 dicembre 2015, tra la Corte di cassazione ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in merito alle regole redazionali degli atti del giudizio di Cassazione ( cfr . pag. 12-13 del controricorso).
1.1. Questa Corte, infatti, ha già sancito, affatto condivisibilmente, che il Protocollo d’intesa fra la Corte di cassazione ed il RAGIONE_SOCIALE non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonee giustificazioni nelle regole del codice di rito ( cfr. Cass. n. 21831 del 2021; Cass. nn. 11270 e 16118 del 2024).
Tanto premesso, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) comportante la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente ». Si assume che le ragioni esposte dalla corte distrettuale a sostegno della sua decisione di rigetto delle domande restitutoria e risarcitoria dell’appellante/odierno ricorrente « sono prive di sufficiente supporto logico ed argomentativo in fatto ed in diritto e si traducono praticamente in una
motivazione solo apparente, che rende nulla la sentenza impugnata per vizi in fatto ed in diritto »;
II) « Violazione dell’art. 1198 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per illegittima liberazione del creditorecessionario dall’obbligo di restituzione dei titoli insoluti al debitore-cedente », contestandosi alla corte territoriale di avere violato l’art. 1198 cod. civ.: i ) per aver indebitamente liberato la banca dall’obbligo di restituzione immediata dei titoli di credito dopo averne accertato il mancato pagamento da parte dei debitori-ceduti; ii ) per aver arbitrariamente subordinato il diritto del debitore-cedente alla previa richiesta di tale restituzione, che gli era invece dovuta comunque ed indipendentemente dalla questione su quale parte gravasse l’onere della prova dell’inesigibilità dei crediti e dell’insolvenza dei debitori cedut i.
Il primo dei descritti motivi non merita accoglimento.
2.1. Giova rimarcare, invero, che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 25 maggio 2020, ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito ( cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso
anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua ‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nu lla una sentenza è quella ‘ insanabile ‘ e l’unica insufficienza scritto ria che può condurre allo stesso esito è quella ‘ insuperabile ‘.
2.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘ motivazione apparente ‘ nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’ iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
2.2. Un simile vizio -da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn.
33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017) – è, nella specie, insussistente.
2.2.1. La corte territoriale, infatti, come si è ampiamente riferito nel § 2. dei ‘ Fatti di causa ‘ (da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di rigetto delle domande, restitutoria e risarcitoria, del COGNOME. Si tratta, quindi, di una motivazione che esplicita le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’ iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; né rileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di una tale giustificazione.
2.2.2. La doglianza in esame, peraltro, per come in concreto articolata, si sostanzia, ad avviso del Collegio, in un rilievo di illogicità della motivazione, non più denunciabile, tuttavia, come si è già riferito, a seguito della già descritta modifica del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ, o nella deduzione di censure di merito, così dimenticando, però che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712 e 16118 del 2024)
Il secondo motivo di ricorso è parimenti insuscettibile di accoglimento.
3.1. Invero, giova premettere che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dal ricorrente nella doglianza in esame), esso può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa
applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr . Cass. nn. 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente ( cf r., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a ) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b ) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr . Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c ) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito ( cfr . Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, nella specie, il COGNOME ha proposto due domande: a ) restituzione dei titoli già consegnati alla banca in pagamento del proprio debito nei suoi confronti; b ) risarcimento dei danni
asseritamente subiti, per il caso di mancata restituzione o per irrecuperabilità delle somme in essi portate per negligenza della banca.
3.2.1. Circa la prima di esse, lo stesso -che, come accertato dalla corte distrettuale, prima dell’introduzione del presente giudizio, mai aveva chiesto, formalmente o informalmente la restituzione dei titoli de quibus , né si era almeno informato della loro sorte direttamente dai suoi debitori, peraltro ben individuati -non spiega minimamente la ragione, di fatto o di diritto, per cui la banca avrebbe dovuto prendere l’iniziativa di restituirgli i titoli predetti benché sia ormai coperto dal giudicato che essi non fossero stati onorati.
3.2.2. Pertanto, proprio la inconfigurabilità di un siffatto obbligo della banca, malgrado la mancata estinzione del debito del COGNOME nei suoi confronti (circostanza pure coperta dal giudicato desumibile dalla pronuncia resa da Cass. n. 5616/2017, che ebbe a definire il giudizio ex art. 2901 cod. civ. intrapreso dalla medesima banca verso l’odierno ricorrente), fa venir meno l’ an anche della domanda risarcitoria di quest’ultimo, dovendosi qui solo aggiungere che la corte d’appello ha svolto un accertamento di merito negando la sussistenza del nesso causale tra condotta della banca e danno da lui lamentato.
3.2.3. Non resta, dunque, che prendere atto di tali accertamenti, rispetto ai quali le argomentazioni della censura in esame si rivelano affatto generiche e sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e
15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, « in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa »); ii ) il giudizio di legittimità, come si è già detto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale già riportata alla fine del § 2.2.2. di questa motivazione).
4 . In conclusione, l’odierno ricorso promosso da NOME COGNOME deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
La Corte rigetta il ricorso di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p ari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile