Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 854 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 854 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto
Ripetizione indebito indennità mobilità
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 18879-2022 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1571/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2022 R.G.N. 927/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano rigettava la domanda di COGNOME NOME volta a far dichiarare non dovuta, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme versate a titolo di indennità di mobilità e di indennità integrativa prevista dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ritenute indebite alla luce del fatto che il licenziamento di COGNOME NOME era poi stato annullato dal giudice, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro che era stato eseguito e con corresponsione, a titolo risarcitorio, di 12 mensilità di retribuzione.
Riteneva la Corte, a differenza del primo giudice, che i trattamenti previdenziali erano indebiti anche per il periodo non coperto dalle 12 mensilità di risarcimento,
considerati i circa 20 mesi trascorsi dal licenziamento all’ordine di reintegrazione . Invero, il rapporto di lavoro era stato ricostituito ex tunc, sicché non poteva dirsi presente lo stato di disoccupazione chiesto per godere RAGIONE_SOCIALEe due indennità, a prescindere dalla somma ottenuta a titolo risarcitorio.
Avverso la sentenza COGNOME ricorre per due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60
giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.52 l.n.88/89, 3 e 38 Cost., nonché 18, co.4 l. n.300/70. La soluzione adottata dalla Corte violerebbe l’art.38 Cost. privando il ricorrente dei mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, di fatto essendovi stato un periodo in cui, a seguito del licenziamento, egli non ricevette la retribuzione, versando di fatto in una situazione di disoccupazione.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c. e nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza con connessa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.10, co.2 bis TUlR, per non avere la Corte esaminato, come già il giudice di primo grado, gli argomenti posti nel ricorso incidentale, coi quali si chiedeva che, nella determinazione RAGIONE_SOCIALEe somme da restituire all’RAGIONE_SOCIALE, si tenesse conto del fatto che l’indennità risarcitoria era stata decurtata RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva del preavviso e, ulteriormente, del fatto che, prima RAGIONE_SOCIALEa reintegrazione, il ricorrente aveva svolto lavori socialmente utili senza
essere stato retribuito. Infine, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva illegittimamente chiesto la restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme al lordo e non al netto RAGIONE_SOCIALEe ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.
Il primo motivo è infondato.
Sia l’indennità di mobilità che l’indennità integrativa prevista dal FSTA presuppongono lo stato di disoccupazione involontaria, costituendo la disoccupazione l’ evento determinante lo stato di bisogno alla cui liberazione mirano le prestazioni.
Come rettamente ricordato dalla pronuncia impugnata, la condizione di disoccupazione nata con il licenziamento è venuta poi meno ex tunc a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordine di reintegra che ha ricostituito il rapporto di lavoro; la ricostituzione ha determinato il venir meno RAGIONE_SOCIALEa disoccupazione e quindi la natura indebita RAGIONE_SOCIALEe somme inizialmente dovute (c.d. condictio ob causam finitam). Questa Corte (Cass.22850/22), proprio con riguardo all’indennità di mobilità, ha affermato che la prestazione diviene indebita a seguito di dichiarata illegittimità del licenziamento con ripristino del rapporto.
Ovviamente lo stato di involontaria disoccupazione sussiste o meno per il sol fatto che sia stato ricostituito o meno il rapporto di lavoro, mentre è irrilevante l’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘indennità risarcitoria che, in ipotesi, non copra l’intero periodo. Né può ad ombrarsi alcun vizio di legittimità costituzionale per contrarietà all’art.38 Cost., poiché la lamentata perdita di provvidenza economica attiene non al rapporto previdenziale -insensibile come detto al quantum RAGIONE_SOCIALE‘indennità risarcitoria e dipendente solo dalla sussistenza o meno
RAGIONE_SOCIALEa disoccupazione, la quale nemmeno può sussistere solo in parte qua, nei limiti cioè in cui l’i ndennità risarcitoria sia risultata inferiore al montante RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni perse -ma, semmai, attiene al rapporto di lavoro, proprio con riguardo al fatto che la tutela compensativa non è stata voluta dal legislatore in forma piena ma solo attenuata.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Va premesso che, nonostante la rubrica richiami anche la violazione di legge, il corpo del motivo è incentrato esclusivamente su lla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.1, n.4 c.p.c. per omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte su quanto dedotto con l’appello incidentale, ovvero le tre questioni per cui: nella determinazione RAGIONE_SOCIALEe somme da restituire all’RAGIONE_SOCIALE si doveva considerare che l’indennità risar citoria era stata decurtata RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva del preavviso; che, prima RAGIONE_SOCIALEa reintegrazione, il ricorrente aveva svolto lavori socialmente utili senza essere stato retribuito e, infine, che la restituzione andava operata al netto e non al lordo RAGIONE_SOCIALEe ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.
Il ricorso si limita a enunciare che era stato proposto appello incidentale e che esso verteva su tali profili. In modo non autosufficiente, però, il motivo non indica specificamente quale fosse l’esatto contenuto del gravame incidentale, con ciò determinandosi inammissibilità del motivo, secondo il costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, in base al quale il ricorso ex art.360, co.1, n.4 c.p.c., ai fini del rispetto del requisito RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza, deve
riportare puntualmente, nei suoi esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del suo contenuto, la domanda o l’eccezione proposta non esaminata dal giudice (Cass.6361/07, Cass.15367/14, Cass.28072/21).
Il ricorso è altresì generico nel momento in cui, contestando che la restituzione debba avvenire al netto e non al lordo RAGIONE_SOCIALEe ritenute fiscali, non indica specificamente il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘ammontare dovuto al lordo e al netto RAGIONE_SOCIALEe ritenute e l’ammontare pre teso in restituzione dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, onde dar conto che effettivamente l’importo chiesto dall’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse al lordo RAGIONE_SOCIALEe ritenute. Conclusivamente il ricorso va respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza
P.Q.M.