Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1614 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1   Num. 1614  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
Oggetto: intermediazione finanziaria – nullità ripetizione di indebito
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5478/2020 R.G. proposto da COGNOME  NOME  e  COGNOME  NOME,  rappresentate  e  difese dall’AVV_NOTAIO,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti, controricorrenti in via incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME AVV_NOTAIO COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente, ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Venezia n. 2840/2019, depositata il 10 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE’11 ottobre 2024 dal
Consigliere NOME COGNOME;
udito  il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale;
uditi  gli  AVV_NOTAIO,  per  delega  RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO,  per  le ricorrenti principali , e l’AVV_NOTAIO, per la controricorrente
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Venezia, depositata 10 luglio 2019, di reiezione del loro appello (incidentale) per la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Vicenza che, ritenendo sussistente il loro credito verso la RAGIONE_SOCIALE per euro 270.285,75, aveva respinto le domande RAGIONE_SOCIALEa banca di accertamento negativo del credito vantato da esse ricorrenti e di condanna alla restituzione di somme asseritamente indebitamente pagate, richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
D all’esame RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si evince che : con sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, pronunciata in altro giudizio tra le parti, la banca era stata condannata al pagamento di euro 5.099.308,55, oltre interessi dal 15 maggio 1998, in favore RAGIONE_SOCIALEe odierne ricorrenti principali, a titolo di restituzioni per la conclusione di un contratto di acquisto di prodotti finanziari dichiarato nullo; nelle more del giudizio di appello avverso tale sentenza la banca, ritenendo di aver adempiuto l’obbligo r estitutorio sancito giudizialmente, aveva chiesto l’accertamento d ella avvenuta estinzione RAGIONE_SOCIALEa sua obbligazione debitoria; la sentenza del Tribunale era stata riformata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza n. 432/2009 limitatamente alla decorrenza degli interessi legali, posticipata al 21 dicembre 1999; quindi, la banca, ritenendo di aver versato più di quanto dovuto in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa decisione riformata, aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 296.609,78, oltre interessi
legali, che era stato opposto dalle ingiunte; i due giudizi di accertamento negativo del credito e di opposizione al decreto ingiuntivo  erano  stati  riuniti  e  decisi  dal  Tribunale  di  Vicenza  con  il rigetto  RAGIONE_SOCIALEa  domanda  di  accertamento  e  la  revoca  del  decreto ingiuntivo, con contestuale statuizione che dalla menzionata sentenza irrevocabile  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  di  appello  n.  432/2009 residuava  un  credito RAGIONE_SOCIALEe odierne ricorrenti principali di euro 270.285,75.
La Corte territoriale ha disatteso sia il gravame principale RAGIONE_SOCIALEa banca, sia quello incidentale RAGIONE_SOCIALEe odierne ricorrenti, evidenziando che nella determinazione del debito restitutorio RAGIONE_SOCIALEa banca doveva tenersi conto RAGIONE_SOCIALE ‘importo RAGIONE_SOCIALEe cedole incassate e di altre rimesse operate da quest’ultima in favore RAGIONE_SOCIALEe creditrici, pur in assenza di una espressa statuizione sul punto da parte RAGIONE_SOCIALEa sua precedente sentenza passata in giudicato, ma che a tale fine andavano considerati solo i versamenti effettuati successivamente alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale di nullità contrattuale stante la buona fede RAGIONE_SOCIALE‘ accipiens. Ha, inoltre, aggiunto che non residuava alcun diritto RAGIONE_SOCIALE‘investitore di conservare i titoli obbligazionari il cui acquisto era stato oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di nullità emessa nel diverso giudizio.
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
Resiste  con  controricorso  la  RAGIONE_SOCIALE, la quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi vertenti sul riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALEe investitrici di trattenere le cedole incassate prima RAGIONE_SOCIALEa instaurazione di tale giudizio.
Avverso tale motivi NOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
L e parti depositano memorie ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Con ordinanza interlocutoria n. 5535 del 29 febbraio 2024 la causa è  rimessa  all’odierna  udienza  pubblica  in  ragione  RAGIONE_SOCIALEa  particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione relativa l’ambito oggettivo del giudicato che
si forma sull’accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità di un contratto e sul diritto di una  RAGIONE_SOCIALEe  parti  contraenti  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente pagato in adempimento RAGIONE_SOCIALEo stesso, se tale da precludere o meno, in virtù del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALE‘altro contraente alla restituzione di quanto da  questo pagato in esecuzione del medesimo contratto.
Il  pubblico  ministero  deposita  conclusioni  scritte  e  la  ricorrente memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 375 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti principali denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. , per aver «implicitamente fatto entrare nel processo una domanda che mai è stata formulata da controparte» nella parte in cui ha omesso di considerare che nel diverso giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa e definito con sentenza irrevocabile RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Venezia n. 432/2009 la banca non aveva proposto alcuna domanda di restituzione dei titoli il cui acquisto era stato dichiarato nullo, del relativo capitale e RAGIONE_SOCIALEe cedole accreditate.
Il motivo è inammissibile.
La violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra chiesto e pronunciato è prospettabile solo assumendo che il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo RAGIONE_SOCIALEe parti, abbia alterato gli elementi obiettivi RAGIONE_SOCIALE‘azione e, sostituendo i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa, abbia emesso un provvedimento diverso da quello richiesto o abbia attribuito o negato un bene RAGIONE_SOCIALEa vita diverso da quello conteso (cfr. Cass. 21 marzo 2019, n. 8048; Cass. 11 aprile 2018, n. 9002) ovvero che abbia trascurato di esaminare una domanda od una eccezione (cfr. Cass. 6 luglio 2023, n. 19214; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26598).
Non ricorre tale vizio, dunque, laddove il ricorrente alleghi che il giudice  abbia  dato ingresso  a  circostanze  estranee  all’accertamento compiuto  in  altro  giudizio,  anche  nel  caso  in  cui  tale  accertamento abbia  costituito  un  elemento  fattuale  posto  a  fondamento  RAGIONE_SOCIALEa domanda.
In  questo  caso,  infatti,  viene rappresentata  l’esistenza  di  una situazione che non interferisce sulla relazione che deve sussistere, nel rispetto  RAGIONE_SOCIALE‘inv ocato  principio  di  corrispondenza  tra  il  chiesto  e  il pronunciato, tra la domanda proposta e la decisione del giudice.
Con il secondo motivo le ricorrenti principali deducono la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto  che  la  questione  RAGIONE_SOCIALEa  computabilità  o  meno  nel  debito restitutorio in contestazione RAGIONE_SOCIALEe cedole riscosse non fosse preclusa dal  giudicato  rappresentato  dalla  sentenza  RAGIONE_SOCIALEa  medesima  Corte  n. 432/2009, non considerando che il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile.
Evidenziano, sul punto, che nel giudizio conclusosi con tale ultima decisione era stata dichiarata la nullità dei contratti di investimento e la condanna RAGIONE_SOCIALEa banca alla restituzione degli importi investiti senza alcuna pronuncia in ordine al diritto di quest’ultima a ripetere quanto riscosso  dalle  investitrici  a  titolo  di  cedole  per  difetto  RAGIONE_SOCIALEa  relativa domanda  e  che  il  giudicatosi  formatosi  in  quella  sede  ostava  alla proponibilità di tale domanda nel presente giudizio.
17. Il motivo è infondato.
L ‘ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all’oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull’esistenza del diritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e
RAGIONE_SOCIALEa causa  petendi ,  fermo  restando  il  requisito  RAGIONE_SOCIALE‘identità  RAGIONE_SOCIALEe persone (così, Cass. 9 novembre 2022, n. 33021).
19. Il giudicato, dunque, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto  esercitate  in  giudizio,  ma  anche  tutte  le  possibili  questioni, proponibili in via di azione o eccezione, qualora, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia (cfr. Cass. 4 marzo 2020, n. 6091; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5486; Cass. 30 ottobre 2017, n. 25745).
20. Da ciò consegue che la domanda restitutoria conseguente all’azione non  può  essere  ricondotta  nell’ambito  del «deducibile»  connesso all’azione  di  nullità  del  contratto,  in  quanto l’accertamento  RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa restitutoria non costituisce un antecedente logico,  essenziale  e  necessario  RAGIONE_SOCIALEa  domanda  di  nullità,  quanto, piuttosto, un suo effetto.
21. Tale  effetto,  inoltre,  non  è  implicito  nella  domanda  medesima, rientrando nell’autonomia RAGIONE_SOCIALEe parti disporre degli effetti RAGIONE_SOCIALEa nullità, chiedendo  o  meno,  anche  in  un  successivo  e  separato  giudizio,  la restituzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione rimasta senza causa (cfr., sia pure con riferimento alla domanda restitutoria di quanto prestato in esecuzione di un contratto risolto, Cass. 18 agosto 2022, n. 24915; Cass. 26 aprile 2021, n. 10917).
22. Con il terzo motivo le ricorrenti principali si dolgono RAGIONE_SOCIALEa violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod. civ., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALEa banca a ripetere i frutti percepiti dalle investitrici, sotto forma di cedole dei titoli obbligazionari acquistati, quale effetto restitutorio derivanti dalla dichiarata nullità di tali acquisti, a decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda di nullità contrattuale proposta dalle investitrici (21 dicembre 1999) benché nessuna domanda restitutoria fosse stata avanzata in quella sede dalla banca.
Sostengono che stante l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello RAGIONE_SOCIALEa loro buona fede e del l’assenza di domande restitutorie RAGIONE_SOCIALEa banca nel giudizio di nullità degli acquisti dei titoli da loro introdotto non era corretta la statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che riconosceva alla banca il diritto alla ripetizione RAGIONE_SOCIALEe cedole maturate sui titoli i cui acquisti erano stati dichiarati nulli , atteso che l’art. 2033 cod. civ. attribuisce il diritto alla ripetizione dei frutti e degli interessi ricevuti in buona fede solo dal giorno RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda.
24. Il motivo è infondato.
La  censura  muove  dall’assunto  implicito  che  le  cedole  percepite dalle investitrici in esecuzione dei contratti di investimento dichiarati nulli  costituiscono  «frutti»  o  «interessi» ai  fini  RAGIONE_SOCIALE‘applicazione  RAGIONE_SOCIALEa norma di cui all’art. 2033 cod. civ. il quale, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina degli effetti del pagamento indebito, riconosce il diritto ai frutti e agli interessi solo dal giorno RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda, se chi li ha ricevuti era in buona fede.
Tale assunto non è corretto.
27. Come condivisibilmente affermato con la sentenza di questa Corte del l’8 gennaio 2025, n. 423, « la disciplina dettata dall’art. 2033 c.c. per i frutti e gli interessi, dovuti per legge a seconda dei casi dal pagamento o dalla domanda, non può valere per i frutti e gli interessi ricevuti in forza del contratto» in quanto «[P]er le prestazioni contrattuali, quale che sia la qualificazione giuridica di ciò che ne costituisce oggetto (e quindi anche se si tratti di frutti o interessi contrattualmente dovuti), opera … l’obbligo restitutorio discendente dall’effetto retroattivo RAGIONE_SOCIALEa risoluzione . La regolamentazione dei frutti e degli interessi contenuta nell’art. 2033 c.c. riguarda altro, e non può che concernere i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione. L’art. 2033, oltre a disciplinare la restituzione di quanto indebitamente pres tato, delinea infatti un’obbligazione legale, accessoria a quella
principale restitutoria, che deriva dalla necessità di regolare sia la sorte dei frutti naturali o civili RAGIONE_SOCIALEa res maturati a seguito RAGIONE_SOCIALEa solutio (ciò che avviene in continuità logica con la disciplina che conferisce rilievo allo stato di buona o di mala fede del possessore RAGIONE_SOCIALEa cosa fruttifera: art.  1148  c.c.),  sia  la  sorte  egli  interessi  decorrenti  dallo  stesso momento sulla somma indebitamente riscossa, i quali hanno natura compensativa».
28. I frutti e gli interessi menzionati dall’art. 2033 cod. civ. sono , dunque, quelli che maturano sul pagamento indebitamente effettuato, per cui mentre quest’ultimo va interamente restituito, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa inesistenza di una causa giustificativa RAGIONE_SOCIALEo spostamento patrimoniale, i relativi frutti e interessi vanno riconosciuti solo dal giorno del pagamento solo se chi lo ha ricevuto era in mala fede, mentre se questi era in buona fede, dal giorno RAGIONE_SOCIALEa domanda di ripetizione di indebito.
29. Nel  caso  in  esame,  le  cedole  in  contestazione  non  costituiscono frutti o interessi maturati su un pagamento indebitamente effettuato, ma l’oggetto RAGIONE_SOCIALE a prestazione dovuta alle investitrici per effetto RAGIONE_SOCIALEa conclusione del contratto di acquisto di titoli obbligazionari, prestazione che  rimane  ( anch’essa )  travolta  dalla  dichiarazione  di  nullità  di  tale contratto.
30. I nfatti,  l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità  contratt uale fa venir meno la causa giustificativa sia del pagamento del relativo prezzo, con diritto RAGIONE_SOCIALE‘investitore alla ripetizione di quanto versato a tale titolo, sia RAGIONE_SOCIALEa consegna dei documenti rappresentativi di tali prodotti e RAGIONE_SOCIALEe somme riscosse dall’invest itore in esecuzione degli acquisti dichiarati nulli.
31. Pertanto, la dedotta circostanza relativa alla buona fede RAGIONE_SOCIALE‘ accipiens , benché valorizzata anche dalla Corte di appello, non è concludente  ai  fini  che  qui  interessano,  atteso  che  il  diritto  alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme percepite dalle investitrici a titoli di cedole non ha a oggetto frutti o interessi conseguenti all’indebi to pagamento
effettuato, presi in esame dall’art. 2033 cod. civ., ma riguarda proprio il pagamento indebito che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di nullità del contratto che ne costituisce la giustificazione, va interamente restituito al solvens .
32. La  riferita  ricostruzione  interpretativa  non  implica,  tuttavia,  che l’ordinamento ammetta ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni RAGIONE_SOCIALE‘altra nella forma RAGIONE_SOCIALE‘ utilizzo di un bene fruttifero senza corrispondere  al  concedente  alcuna  remunerazione,  in  modo  da godere,  per  lo  stesso  arco  di  tempo,  dei  frutti  del  bene  dedotto  in contratto e degli interessi sulla somma corrisposta per conseguirlo.
33. Infatti, come affermato nella richiamata sentenza n. 423 RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2025, «è escluso che a fronte RAGIONE_SOCIALEo scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, frutti e interessi possano avere diversa decorrenza: in particolare, risolto il contratto per inadempimento, in presenza di un obbligo restitutorio avente ad oggetto i frutti maturati in forza RAGIONE_SOCIALEa previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore dei detti frutti, che se ne vede privato, decorrono a far data dal versamento».
34. Tale principio è sostenuto dalla previsione di cui all’art. 1499 cod. civ. che compensa il venditore RAGIONE_SOCIALEa eventuale inesigibilità del prezzo nel caso in cui la cosa venduta sia consegnata e, benché affermato con riferimento al caso RAGIONE_SOCIALEa ripetizione di indebito versato in esecuzione di un contratto risolto per inadempimento, trova applicazione anche alla ripetizione di prestazioni rese in esecuzione di contratti retroattivamente caducati per altre cause, avuto riguardo alla sostanziale identità RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche in rilievo, e a maggior ragione in presenza di una dichiarazione di nullità del contratto, atteso che in questo caso la caducazione del contratto potrebbe non dipendere da una condotta illecita di alcuna parte e, dunque, il rimedio risarcitorio non soccorrerebbe a tutela RAGIONE_SOCIALEa parte pregiudicata.
35. Il  principio  seguito , d’altra  parte, si giustifica anche  con  la
considerazione che nei contratti quale quello in esame, così come nel contratto di locazione di bene immobile richiamato a titolo semplificativo nella sentenza n. 423 RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2025, l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa prestazione dovuta dall’investitore (o dal locatore) non è la consegna (definitiva) di una somma di denaro o di un immobile, bensì la concessione RAGIONE_SOCIALEa facoltà di godimento (temporanea) su tali beni, per cui, a seguito RAGIONE_SOCIALEa caducazione del contratto, questa è la prestazione indebitamente eseguita. La caducazione del contratto, infatti, non dà luogo all’insorgenza del diritto alla restituzione del capitale (o RAGIONE_SOCIALE‘ immobile), il cui fondamento è nel contratto, ma ne anticipa solo l’esigibilità.
36. A  ben  vedere  una  situazione  analoga  può  verificarsi  anche  in contratti che non necessariamente hanno a oggetto un bene fruttifero, ma  le  cui  prestazioni  si  atteggiano  in  modo  particolare  laddove riflettano la presenza (anche) di una causa di finanziamento.
37. Deve, pertanto, ritenersi che, in caso di caducazione con effetti retroattivi di un contratto di acquisto di prodotti finanziari, l’intermediario ha diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe cedole quale prestazione indebitamente resa (e dei titoli laddove ancora in essere) e l’investitore alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa facoltà di godimento del capitale indebitamente concessa, da liquidare nella misura degli interessi legali su tale capitale, oltre alla restituzione di tale capitale investito venendo meno il diritto del l’intermediario di trattenerlo.
37. Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1242 cod. civ., per aver la decisione di appello ritenuto legittima la compensazione de facto operata dalla banca, pur in assenza di una specifica dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa parte qualificabile quale eccezione o come opposizione in compensazione.
38. Il motivo è inammissibile.
La doglianza poggia sull’assunto che la banca non abbia eccepito la compensazione del proprio credito con quello RAGIONE_SOCIALEe investitrici, ma tale
assunto non trova conferma nella sentenza impugnata, la quale, anzi, nell’affermare  che «la  compensazione  può  essere senz’altro fatta valere … », sembra indicare che la fattispecie estintiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione non sia stata rilevata d’ufficio dal giudice ma sia stata sollevata dalla parte interessata.
40. La stessa, dunque, non rispetta il requisito per la formulazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, consistente nell’assunzione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di fatto come operato dal giudice del merito  quale  termine  obbligato,  indefettibile  e  non  modificabile  del sillogismo tipico del paradigma RAGIONE_SOCIALE‘operazione giuridica di sussunzione (cfr.  Cass.  13  marzo  2018,  n.  6035;  Cass.,  23  settembre  2016,  n. 18715).
41. Con l’ultimo motivo le ricorrenti principali criticano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118, disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui dando atto, da un lato, RAGIONE_SOCIALEa mancata proposizione di domande restitutorie RAGIONE_SOCIALEa banca nel corso del giudizio di nullità contrattuale e, dall’altro, attribuendo alla banca medesima gli interessi sul credito restitutorio dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda, darebbe luogo a un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
42. Il motivo è inammissibile, in quanto, come evidenziato in occasione RAGIONE_SOCIALE‘esame del terzo motivo, la questione relativa  al  momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa  domanda di ripetizione di indebito non è concludente  ai  fini  RAGIONE_SOCIALEa  determinazione  del quantum RAGIONE_SOCIALEa  pretesa creditoria vantata dalla banca.
43. Con il primo motivo del ricorso incidentale quest’ultima denuncia la violazione degli artt. 2907 cod. civ. e 99 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello escluso il diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe cedole incassate dalle  investitrici  per  il  periodo  antecedente  alla  data  di  proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di nullità (ossia, il 21 dicembre 1999) in ragione RAGIONE_SOCIALEa buona fede RAGIONE_SOCIALEe investitrici pur in assenza di una specifica domanda da parte di queste ultime.
44. Il motivo è inammissibile.
45. La  questione  giuridica  prospettata  dalla  parte,  consistente  nella subordinazione del diritto del l’ accipiens di buona fede di trattenere i frutti  ricevuti  fino  al  giorno  RAGIONE_SOCIALEa  domanda  a  una  sua  specifica domanda, che nel caso in esame mancherebbe, non risulta essere stata trattata in alcun modo nella sentenza impugnata.
46. Orbene, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, ha l ‘ onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 21 giugno 2018, n. 16347; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568). 47. La parte non ha assolto a un siffatto onere, per cui la doglianza non può essere esaminata in questa sede.
48. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033, second a parte, cod. civ., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALEe investitrici di trattenere le cedole incassate prima RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale benché avesse agito quale intermediario e non quale emittente dei titoli dichiarati nulli e, dunque, non avesse «possibilità alcuna di trattenere frutti e interessi ricavati dalle somme versate dal COGNOME», prontamente consegnate all’emittente medesimo .
49. Sottolinea che non è applicabile la seconda parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod. civ. e che  a  seguito  RAGIONE_SOCIALEa nullità dei contratti  di  investimento l’investitore è tenuto alla restituzione dei titoli e dei frutti maturati sugli stessi.
50. Il motivo è fondato.
51. Giova rammentare che con la prestazione di servizi di investimento l’intermediario pone in essere nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘investitore un negozio
traslativo trasferendogli i titoli già presenti nel suo portafoglio ovvero i titoli che abbia provveduto a reperire ed acquisire per conto del cliente negoziandoli presso terzi.
52. Per effetto di tale attività contrattuale l’intermediario acquisisce il diritto  a  ricevere  dal  cliente  il  relativo  prezzo, mentre  quest’ultimo acquisisce il diritto, oltre che alla consegna del titolo, al conseguimento RAGIONE_SOCIALEe utilità generate da questo, esercitabile nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘intermediario ove, come nel caso in esame, sia stato concluso il negozio accessorio di costituzione dei titoli presso di lui in deposito in amministrazione.
53. All orché sia dichiarata la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordine di investimento, i cui effetti per i principi regolanti le nullità negoziali si estendono al negozio di acquisto effettuato dall’intermediario per dare esecuzione all’ordine ricevuto, l’intermediario e l’investitore hanno diritto di ripetere l’uno nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘altro le reciproche prestazioni , per cui l’investitore ha diritto alla restituzione di quanto versato all ‘ intermediario quale costo RAGIONE_SOCIALE‘investimento, mentre l’intermediario ha diritto alla restituzione di quanto abbia riscosso per conto RAGIONE_SOCIALE ‘ investitore e abbia a quest’ultimo corrisposto (cfr. Cass. 2 aprile 2018, n. 10116).
54. A  tal  riguardo,  come  evidenziato  in  precedenza,  il  diritto  alla restituzione di quanto versato dalla banca non incontra limiti, se non con riferimento alla necessità di apposita domanda giudiziale, per cui non può essere circoscritto a quanto versato successivamente a una determinata  data,  posteriore  alla  data  di  conclusione  del  contratto nullo.
55. La  sentenza  impugnata  va,  pertanto,  cassata  con  riferimento  al motivo del ricorso incidentale accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il ricorso  principale  e  il  primo  motivo  del  ricorso  incidentale;  cassa  la
sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte RAGIONE_SOCIALEe  ricorrenti  principali ,  RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2024.