SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 764 2026 – N. R.G. 00001306 2024 DEPOSITO MINUTA 02 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
N. R.G. NUMERO_DOCUMENTO CC
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE e MINORENNI
Il Collegio, in persona dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera Relatrice
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’Appello iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO CC da:
(C.F.: ), con sede legale in Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , di seguito solo con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO del Foro di Padova, giusta procura in atti; P.
-contro-
(C.F.: ), con sede legale in Fiumicino (RM), in persona del Curatore Fallimentare, di seguito solo con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO del Foro di Padova, giusta procura in atti. P.
Oggetto : Appello avverso la Sentenza N° 928/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 09.05.2024 e non notificata.
CONCLUSIONI
Per NOME :
‘ – IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dell’appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 928/2024 del Tribunale di Padova, pronunciata il 7.5.2024 dal Giudice di I grado in composizione monocratica, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, pubblicata in data 9.5.2024, non notificata, respingersi, per tutti i motivi in atti, le domande ed eccezioni tutte del perché infondate in fatto e in diritto; in particolare voglia la Ecc.ma Corte adita, previe le opportune pronunce, anche istruttorie, accogliere le conclusioni di merito tutte già svolte in I grado dall’odierna appellante e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso di ambo i gradi del giudizio.
-IN INDIRIZZO ISTRUTTORIA: si insiste per l’accoglimento di tutte le istanze istruttorie (prove orali, CTU tecnico contabile, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) formulate in I grado nella memoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 7.7.2023.
Si richiede, ex art. 345 c.p.c., l’acquisizione del docNUMERO_DOCUMENTO, avendo quest’ultimo un contenuto argomentativo meramente integrativo rispetto ai bilanci e verbali già prodotti in I grado ‘ .
‘ NEL MERITO
In via pregiudiziale
previa eventuale disposizione della discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., dichiararsi
l’ inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell’impugnazione proposta da
-dichiararsi l’inammissibilità dei documenti nuovi prodotti da (doc. 4 avversario e relativi allegati);
-dichiararsi l’inammissibilità della richiesta avversaria di accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado.
In via principale:
respingersi integralmente l’appello proposto da in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in parte narrativa, e per l’effetto
confermare la sentenza del Tribunale di Padova n. 928/2024 pubblicata il 09.05.2024, R.G. n. 7493/2022, Repert. n. 1436/2024 del 09.05.2024.
In ogni caso
Con vittoria di spese, spese generali e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio ‘.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2022 , ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al versamento dell’importo di € 219.000,00 , oltre ad interessi legali dal 09.05.2018 al saldo, sulla base dei seguenti fatti.
1.1. In data 27.05.2017 , (di seguito solo ) – in qualità di promissaria venditrice – e (di seguito solo ) – in qualità di promissaria acquirente – avevano concluso un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in Grado (INDIRIZZO), INDIRIZZO, al prezzo di € 1.200.000,00 (di cui € 120.000,00 immediatamente dovuti a titolo di caparra), il quale prevedeva la possibilità, in capo al promissario acquirente, di acquistare per sé o per persona, ente o società da nominare .
1.2. Le parti avevano in seguito concordato il subentro nel contratto di in sostituzione di (nella posizione di promissaria acquirente), provvedendo altresì al ristoro di dall’esborso della caparra di € 120.000,00 (v. doc. 3 ).
1.3. In forza di accordi verbali, erano poi seguiti ulteriori pagamenti da parte di alla promissaria venditrice per un totale di € 99.000,00 (v. bonifici doc. 4 ):
€ 20.000,00 in data 13.01.2015;
€ 20.000,00 in data 24.02.2015;
€ 20.000,00 in data 02.04.2015;
€ 9.000,00 in data 12.05.2015;
€ 10.000,00 in data 01.06.2015;
€ 5.000,00 in data 11.06.2015;
€ 5.000,00 in data 06.07.2015;
€ 10.000,00 in data 04.08.2015.
1.4. In mancanza della stipula del definitivo entro il termine contrattuale del 30.09.2014, aveva proposto azione di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita nei confronti di , convenendola davanti al Tribunale di Gorizia con atto di citazione del 04.01.2018.
1.5. Parallelamente, con atto di citazione del 09.05.2018, , e avevano instaurato un secondo giudizio contro chiedendo all’opposto -l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 2032 c.c., in favore di quale nuova promissaria acquirente da ultimo subentrata nel preliminare.
1.6. Nelle more, era intervenuto il (v. Sentenza N° 1/2021 del Tribunale di Padova, depositata in data 07.01.2021 ) ed il Curatore Fallimentare aveva chiesto nel già instaurato giudizio di accertarsi e dichiararsi lo scioglimento del preliminare ai sensi dell’art. 72 L. Fall. con condanna alle conseguenti restituzioni.
1.7. Disposta la riunione dei procedimenti, il Tribunale di Gorizia, previa ‘qualificazione’ del preliminare quale contratto per persona da nominare e conseguente ‘riconoscimento’ della qualifica di promissario acquirente legittimato ad agire in capo a aveva accolto la domanda da quest’ultima proposta ed aveva disposto il trasferimento in favore della medesima della piena proprietà dell’immobile, subordinatamente al versamento del prezzo residuo pari ad € 960,000,00 , già detratto quanto versato a titolo di caparra e di acconto per un totale di € 240.000,00 ( € 219.000,00 versati dalle precedenti promissarie acquirenti ed € 21.000,00 versati direttamente da v. Sentenza dell’8.02.2022 non appellata e passata in giudicato).
1.8. In ragione dell’esito del giudizio, il aveva chiesto – senza esito – a la restituzione delle somme versate da a e scomputate dal prezzo dovuto a saldo della vendita per un totale di € 219.000,00 .
Con comparsa di risposta del 21.02.2023 , si è costituita , contestando la parziarietà dei fatti dedotti da controparte; chiarendo il legame fra le società e (quest’ultima -partecipata dalla prima era stata costituita al fine di acquisire l’immobile oggetto del preliminare); eccependo che -proprio al fine di realizzare l’operazione di acquisto – aveva conferito a a titolo di finanziamento ‘in conto di futuro aumento di capitale’, il credito di € 219.000,00 vantato nei confronti di per la caparra versata; precisando che l’aumento del capitale sociale era stato subordinato al perfezionamento del rogito notarile per l’acquisto dell’immobile; sottolineando che, non essendo andata a buon fine l’operazione d’acquisto (essendo pendente innanzi al Tribunale di Gorizia il giudizio per la risoluzione della vendita), non vi era stato alcun godimento effettivo della caparra versata; negando -pertanto la pretesa creditoria avanzata.
All’esito dell’udienza di prima comparizione del 22.03.2023 , il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.; con la prima memoria, parte convenuta ha prodotto ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Gorizia del 04.04.2023 che ha dichiarato la ‘ risoluzione del contratto di compravendita costituito con sentenza del Tribunale di Gorizia n. 43/2022 per inadempimento della società ( oggi irrevocabile).
Preso atto delle istanze istruttorie, con ordinanza del 20.09.2023 , il Giudice ha dichiarato inammissibili per irrilevanza, superfluità e genericità le prove chieste da parte convenuta ed ha formulato una proposta conciliativa, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., concedendo plurimi rinvii al fine di consentire le trattative fra le parti.
All’udienza del 05.12.2023 , falliti i tentativi di conciliazione, è stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, mentre a quella dell’ 8.02.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con Sentenza N° 928/2024, pubblicata il 09.05.2024 , il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, ha statuito:
‘ Accertato il preteso credito in capo al Fallimento attore condanna al versamento in favore del dell’importo di € 219.000,00, oltre interessi legali dal 9/5/2018 al saldo.
Condanna la convenuta alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di lite liquidate in euro 759,00 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi oltre accessori di legge. ‘.
Con atto di Appello notificato in data 25.07.2024 , ha impugnato la decisione sulla base delle seguenti doglianze.
Con il primo motivo , l’appellante ha censurato l’erronea ricostruzione dei fatti con particolare riguardo alla valutazione del conferimento di credito effettuato in conto ‘futuro aumento di capitale’ da a nonché l’errata applicazione delle norme sulla ripetizione dell’indebito.
Ferma la contraddittorietà della pronuncia laddove – in alcuni punti – ha valorizzato il verbale assembleare del 28.12.2017 (con cui è stato deliberato il conferimento del credito di € 219.000,00 in conto ‘futuro aumento di capitale’), mentre – in altri – ne ha negato validità, efficacia ed opponibilità, il Giudice di prime cure avrebbe sbagliato nel riconoscere a carico di l’obbligo di restituire il finanziamento per mancato avveramento della condizione a cui era subordinato l’aumento di capitale, atteso che l’erogazione di denaro era avvenuta in favore di un soggetto terzo ( ), unico potenziale legittimato passivo alla restituzione.
Tale soluzione sarebbe confortata dall’applicazione delle norme sulla ripetizione dell’indebito, poiché la domanda di cui all’art. 2033 c.c. potrebbe proporsi solamente nei confronti dell’ accipiens e – qualora la ripetizione non fosse possibile potrebbe semmai operare il rimedio residuale dell’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 c.c.; anche quest’ultimo sarebbe – tuttavia – precluso nel caso di specie, per totale mancanza di arricchimento in capo a non avendo mai incassato alcunché, per essere la caparra ‘andata perduta’ per causa alla stessa non imputabile e per impossibilità di ipotizzare una ‘anticipazione di pagamento’ in suo favore dato che al momento dei versamenti essa non era stata ancora costituita.
Con il secondo motivo , l’appellante ha lamentato l’errata valutazione della natura dei versamenti nonché dei rapporti tra e ed ha contestato la fondatezza della c.d. revocatoria del finanziamento in conto di ‘futuro aumento di capitale’.
Detta operazione sarebbe stata ‘in collegamento’ con quella di acquisto del bene, in quanto finalizzata a valorizzare contabilmente delle ‘uscite’ già avvenute (v. pagamento della caparra ad un soggetto terzo).
Il Tribunale – quindi – avrebbe omesso di considerare che era stata designata da per subentrare nel contratto in quanto disponeva delle caratteristiche di patrimonialità e liquidità necessarie ad ottenere i finanziamenti da parte degli istituti di credito per concludere l’affare. Riconosciuto il ‘collegamento negoziale’ e considerato il valore dell’immobile che avrebbe acquisito per il tramite di di cui era socia, nessun atto revocabile – compiuto in pregiudizio ai creditori avrebbe potuto ravvisarsi nell’ambito dell’operazione complessiva; peraltro, sarebbe stata all’epoca – ancora pienamente solvibile.
Con il terzo motivo, l’appellante ha stigmatizzato la lettura dei bilanci ai fini dell’attribuzione della data certa all’operazione di ‘conferimento’ del credito di € 219.000,00 ‘in conto futuro aumento di capitale’ e – dunque – la sua opponibilità al .
NOME ha rilevato che il ‘conferimento’ risulterebbe dall’analisi delle voci dei bilanci regolarmente depositati presso la RAGIONE_SOCIALE nonché utilizzati nei precedenti giudizi instaurati davanti al Tribunale di Gorizia.
Perciò, ha chiesto l’acquisizione di una consulenza contabile sul punto (doc. 4) con valenza meramente integrativa ed illustrativa di circostanze già desumibili dai documenti prodotti in I .
Da ultimo , l’appellante ha formulato istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della Sentenza ex art 283 c.p.c., adducendo la manifesta fondatezza del gravame ed il pericolo di danno grave ed irreparabile derivante dalla Procedura Fallimentare in corso e dall’iscrizione ipotecaria effettuata su un immobile di proprietà che compromette la credibilità economico-finanziaria societaria.
- L’istanza di c.d. inibitoria è stata respinta per carenza di presupposti con ordinanza del 27.08.2024 , pronunciata all’esito del sub -procedimento instaurato con ricorso ex art. 351 c.p.c. del 02.08.2024 .
In data 13.11.2024 , si è costituito in II Grado il , in via preliminare eccependo l’inammissibilità per genericità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. – di ciascun motivo di gravame nonché il difetto di causalità delle censure avanzate con il secondo ed il terzo motivo rispetto alla riforma della decisione impugnata; difendendo la coerenza della decisione in quanto fondata sull’esame della ragione più liquida; ribadendo l’erroneità del verbale del 28.12.2017 ove è stato deliberato il conferimento del credito di € 219.000,00 da a per insussistenza del credito stesso verso la ; sostenendo l’esistenza di tutti i presupposti per ottenere la restituzione della somma versata a titolo di caparra secondo la disciplina della ripetizione dell’indebito o -in subordine -dell’arricchimento senza causa; insistendo per l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo perché fondati su circostanze dedotte per la prima volta in Appello e sprovviste di prova o su documenti nuovi depositati in II Grado al di fuori dei presupposti di legge (v. doc. 4 e allegati); contestando – in ogni caso – anche nel merito le deduzioni avversarie; chiedendo -perciò il rigetto integrale dell’Appello in quanto manifestamente infondato.
Con ordinanza del 23.12.2024 , pronunciata all’esito della prima udienza, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all’art. 352 c.p.c., mentre all’udienza del 02.03.2026 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
- Il primo motivo di Appello è infondato.
11.1. Innanzitutto, va respinta l’eccezione d’inammissibilità per genericità, sollevata da parte appellata ai sensi dell’art. 342 c.p.c., sul rilievo che la doglianza è inammissibile soltanto laddove non ‘dialoga’ con la pronuncia impugnata, poiché non consente di individuare le parti oggetto di censura né si pone in rapporto di pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice, con esse confrontandosi in modo conferente (v. Cass. civ., Sez. I, Ord. 2/10/2019, n. 24585).
Tale evenienza non si pone nel caso in esame, atteso che le censure mosse con il primo motivo individuano chiaramente le questioni ed i punti della Sentenza a cui si riferiscono e con la relativa motivazione si confrontano, non essendo – peraltro – richiesta (v. Cass. S.U. n. 27199/2017) la formulazione nell’atto di Appello di un progetto alternativo di Sentenza.
11.2. A questo punto, va osservato che il Giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea facendo applicazione della c.d. ragione più liquida , conformemente ai principi di economia processuale e di celerità dei processi.
Può/deve essere privilegiata la questione che risulta evidente e di pronta soluzione, ancorché logicamente subordinata alle altre, purché equiordinata nella capacità di condurre alla definizione del giudizio .
Questo criterio è da escludere solo laddove le diverse ragioni possano potenzialmente condurre ad esiti definitori non reciprocamente sovrapponibili (v. Cass., Sez. 2, Ord. n. 693 del 9.01.2024).
Nella situazione in esame, del principio in parola è stata operata una corretta applicazione al fine di respingere l’eccezione proposta da secondo cui nessuna pretesa creditoria spetterebbe al per averle ceduto il credito alla restituzione della caparra di € 219.000,00 attraverso un’operazione di finanziamento ‘in conto futuro aumento di capitale’ (come deliberato nell’assemblea del 28.12.2017, doc. 12 convenuta).
Ancora prima di considerare l’ invalidità dell’operazione stessa per insussistenza del credito verso , la sua inopponibilità al per mancanza di data certa e la sua revocabilità ai sensi dell’art. 2901 c.c. (v. domanda proposta in via subordinata), detta eccezione è stata reputata infondata sulla base dell’assunto pacifico che le dazioni di denaro effettuate dai soci in favore della società ‘in conto futuro aumento di capitale’ non sono definitivamente acquisite al patrimonio sociale per avere uno specifico vincolo di destinazione; con la conseguenza che, ove l’aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, per essere venuta meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale da lui eseguita (v. Cass. civ., Sez. 1, Ord. n. 24093 dell’8.08.2023).
Pertanto, atteso il mancato perfezionamento dell’aumento del capitale sociale di per mancato avveramento della condizione sospensiva a cui era subordinato (v. stipula del rogito notarile per l’atto di compravendita dell’immobile) e per impossibilità di avveramento futuro (v. risoluzione giudiziale della compravendita), è seguito l’accertamento dell’obbligo restitutorio del conferimento al socio .
11.3. Priva di pregio è altresì l’obiezione secondo cui non potrebbe essere chiamata a restituire un finanziamento che non ha materialmente ottenuto, essendo l’esborso avvenuto nei confronti della società terza .
Sul punto, coglie nel segno l’osservazione riportata nella decisione impugnata per cui ‘ avrebbe conferito un diritto inesistente, non avendo la stessa alcun diritto di credito nei confronti di bensì solo dell’odierna convenuta ‘ (pag. 9).
A ben vedere, l’operazione di finanziamento riportata nel verbale del 28.12.2017 assume la sostanza non tanto di un ‘conferimento di credito’ vantato nei confronti di (insussistente, in quanto non è mai stato accertato alcun obbligo di restituzione della caparra in capo alla medesima), quanto piuttosto di una ‘remissione di debito’ verso che – pur essendo subentrata a nella posizione di promissaria acquirente – non aveva provveduto al rimborso dei pagamenti già effettuati alla promittente venditrice.
La caparra corrisposta da è – difatti – certamente andata a beneficio di dal momento che quest’ultima -assumendo la qualità di promissaria acquirente -si è ‘avvantaggiata’ di tale dazione senza corrispondere alcuna contropartita .
Va rammentato che la caparra confirmatoria presenta una duplice funzione – alternativa – di preventiva liquidazione del danno per il caso d’inadempimento nonché di anticipato parziale pagamento per l’ipotesi d’adempimento (v. Cass. Civ., Sez. 2 n. 23592 del 20.08.2025).
Ebbene, nella fattispecie in esame, dapprima si è vista ‘scomputare’ la caparra versata da dal saldo del prezzo dovuto all’atto di trasferimento della proprietà dell’immobile e poi – pur essendo stata pronunciata a suo carico la risoluzione per inadempimento (v. Ordinanza del 04.04.2023 del Tribunale di Gorizia, doc. 19 convenuta), non ha sostenuto alcun onere risarcitorio.
Ferma l’irrilevanza in questo giudizio dei rapporti fra e (peraltro oggetto di statuizione passata in giudicato), non vale a negare la sussistenza di un ingiustificato arricchimento in capo all’odierna appellante la circostanza che -all’esito della risoluzione della compravendita – la stessa possa non avere registrato alcun effettivo incremento patrimoniale, perché è indubbio che l’arricchimento può consistere anche in un risparmio di spesa , quale è quello che si concretizza qualora la caparra trattenuta da controparte a seguito dell’inadempimento – sia stata fornita da un terzo.
11.4. Per venire alla critica relativa all’assenza di rimedi azionabili per poter agire in ripetizione della caparra direttamente nei confronti di (in quanto soggetto diverso dall’ accipiens ), essa è superata alla luce delle osservazioni fin qui svolte in tema di ingiustificato arricchimento.
Difatti, trova piena applicazione la disciplina di cui all’art. 2041 c.c., essendo stata a più riprese ribadita l’operatività di tale rimedio nell’ambito dei rapporti c.d. trilaterali, ossia quando un soggetto subisce una perdita patrimoniale a vantaggio di un terzo, ma a causa di un’operazione economica intervenuta con altro soggetto, potendosi – in tal caso esperire direttamente l’azione nei confronti del beneficiario dell’indebita locupletazione ancorché conseguita indirettamente e non in forza di una dazione diretta (v. recentemente Sez. 1, Ord. n. 9754 del 14.04.2025)
12. Il secondo ed il terzo motivo d’Appello sono inammissibili per carenza di interesse .
Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda dell’attrice rigettando la difesa avversaria sulla base della c.d. ragione più liquida; è stato chiarito che ‘ i rilievi esposti, inoltre, superano anche le eccezioni i) di inopponibilità del verbale, della presunta delibera del 28.12.2017 e del relativo conferimento al per mancanza di data certa ex art. 2704 c.c., nonché ii) di inefficacia della presunta delibera del 28.12.2017 in quanto revocabile ex art. 2901 c.c. ‘ (pag. 10).
Ciononostante, è stato evidenziato come tali eccezioni si presentassero ugualmente fondate ed idonee a condurre al medesimo esito di ‘paralisi’ della difesa avanzata dalla convenuta.
Atteso che le censure mosse con il secondo ed il terzo motivo di Appello attengono esclusivamente a tali (sussidiarie) valutazioni, nessuna concreta utilità potrebbe derivare alla parte da un eventuale loro accoglimento.
L’interesse all’impugnazione – manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire sancito dall’art. 100 c.p.c. -va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi sulla decisione adottata.
Ne deriva che va dichiarato inammissibile, per difetto d’interesse, il motivo di impugnazione con cui è stata dedotta la violazione di norme giuridiche (sostanziali o processuali) priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande od eccezioni proposte, diretta – perciò – all’emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico (v. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 28307 dell’11.12.2020; conf. Sez. 1, Sentenza n. 20689 del 13.10.2026).
- Non resta che confermare la decisione impugnata.
Le spese del gravame seguono la soccombenza di e si liquidano in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 – e successive modificazioni ed integrazioni – per le cause di valore compreso fra € 52.001,00 ed € 260.000,00, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:
RIGETTA l’Appello proposto da e per l’effetto – CONFERMA la Sentenza impugnata.
NOME a rifondere al le spese di II Grado, liquidate in complessive € 9.991,00 oltre iva -cpa-spese generali come per legge.
DÀ ATTO, a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater , DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’appellante soccombente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’Appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23.03.2026.
La Relatrice
Dott.ssa NOME COGNOME
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME