Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19406 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19406 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
SENTENZA
R.G.N. 14694/20 U.P. 27/6/2025
Vendita -Offerta -Deposito cauzionale -Restituzione -Risarcimento danni -Interessi sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14694/2020) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE di Roma e Frosinone in liquidazione coatta amministrativa (P.IVA: P_IVA, in persona del suo commissario liquidatore pro -tempore , rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME nel cui studio in Roma, INDIRIZZO ha eletto domicilio;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6023/2019, pubblicata il 9 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo del ricorso e il rigetto dei rimanenti motivi, con la cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;
sentiti , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. NOME COGNOME per delega dell’Avv. NOME COGNOME per la ricorrente nonché l’Avv. NOME COGNOME per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione del 7 settembre 2010, la RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Velletri, il C.RAGIONE_SOCIALE di Roma e Frosinone in liquidazione coatta amministrativa, al fine di sentire condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata conclusione del contratto di vendita, oltre che per la mancata tempestiva restituzione, in favore dell’attrice, della somma di euro 243.000,00 versata a titolo di deposito cauzionale,
in ragione dell’intervenuto giudicato sul rigetto della domanda di esecuzione specifica di cui alla sentenza n. 10079 del 15 maggio 2008 del Tribunale di Roma, all’esito della mancata accettazione dell’offerta conseguente alla mancata autorizzazione della vendita da parte dell’autorità di vigilanza, obbligatoria a norma dell’art. 210 della legge fallimentare vigente ratione temporis .
Rimaneva contumace il C.A.I.R.F. -Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone in liquidazione coatta amministrativa.
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 137/2014, depositata il 27 gennaio 2014, accoglieva per quanto di ragione la domanda spiegata, respingendo la richiesta di risarcimento dei danni e riconoscendo i soli interessi legali sulla somma versata di euro 234.000,00 come cauzione, dalla data di consegna del 18 dicembre 2002 sino a quella di messa a disposizione del 7 aprile 2004.
2. -Con atto di citazione del 23 luglio 2014, la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando che avrebbe dovuto essere riconosciuto il risarcimento dei danni in conseguenza del mancato guadagno che sarebbe derivato dall’investimento che la FG avrebbe operato della somma data a titolo di cauzione, danni da quantificarsi nella misura di euro 450.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi commerciali.
Resisteva all’impugnazione il C.A.I.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE Interprovinciale di Roma e Frosinone in liquidazione coatta amministrativa, il quale spiegava appello incidentale contestando
l’erroneo riconoscimento degli interessi legali sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale dalla data del versamento sino all’effettiva messa a disposizione di detta somma; in subordine, chiedeva che il periodo di quantificazione degli interessi fosse limitato a soli 28 giorni dal 9 marzo 2004 al 7 aprile 2004.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale mentre accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, rigettava tutte le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE condannando quest’ultima alla refusione delle spese di lite con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che risultava accertata -e coperta da giudicato -la circostanza secondo cui la mancata conclusione della vendita tra le parti in causa, avente ad oggetto l’immobile sito in Bagni di Tivoli, era scaturita dal diniego, da parte dell’autorità ministeriale di vigilanza, dell’autorizzazione obbligatoria ex art. 210 legge fall., con esclusione, pertanto, di ogni inadempimento addebitabile al Consorzio; b ) c he l’obbligo del Consorzio di annullare la procedura avviata con la pubblicazione del bando sul Corriere della Sera era sorto solo il 9 marzo 2004, allorquando a quest’ultimo era pervenuto il diniego ministeriale sulla richiesta di autorizzazione alle vendite dei beni immobili individuati dalla procedura, sicché esclusivamente da tale momento si era concretizzato per la liquidazione del Consorzio l’obbligo di restituzione alla RAGIONE_SOCIALE della somma versata a titolo di cauzione, somma che dalla lettura della comunicazione in atti era stata messa a disposizione della FG dal 7 aprile 2004; c )
che, stante la natura vincolante della decisione ministeriale propedeutica all’alienazione del bene, era stata legittima la condotta del Consorzio volta a trattenere la cauzione versata per il periodo di pendenza della procedura autorizzativa, in assenza di richieste restitutorie da parte di RAGIONE_SOCIALE; d ) che la liquidazione del danno presupponeva l’esistenza di un comportamento illegittimo tenuto da controparte, che nel caso in esame era escluso dai fatti elencati, oltre che dalla richiamata sentenza n. 10079/2008 passata in giudicato; e ) che, per converso, l’appello incidentale del Consorzio era fondato, poiché, in difetto di alcun inadempimento imputabile al Consorzio in relazione alla mancata conclusione della compravendita, non potevano essere riconosciuti gli interessi per la mancata tempestiva restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale.
3. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, l’intimato C.A.I.R.F. Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone in liquidazione coatta amministrativa.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All’esito, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 112 c.p.c. e 210 legge fall. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’indebito trattenimento della somma versata a titolo di cauzione, per avere la Corte di merito negato che spettasse il risarcimento del danno per l’indebito trattenimento della somma di euro 243.000,00 per il periodo decorrente dalla consegna della stessa fino alla restituzione.
Obietta l’istante che il danno sarebbe consistito nell’illegittimo comportamento del Consorzio, che avrebbe indebitamente trattenuto la somma versata a titolo di deposito cauzionale ed acconto prezzo dal 18 dicembre 2002 al 9 marzo / 7 aprile 2004, posto che, a fronte di un pagamento non dovuto, l’esecutore del pagamento avrebbe avuto diritto non solo alla restituzione di quanto pagato, ma anche ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del r.d. n. 267/1942 e degli artt. 1223, 1224 e 2033 c.c., per avere la Corte territoriale sostenuto che, all’esito del versamento indicato, il Consorzio non avrebbe che potuto ex lege versare la relativa somma nelle casse della procedura, sicché non vi sarebbe stato alcun fatto illecito, senza considerare l’indebita detenzione per ben due anni di un’ingente somma che non
avrebbe dovuto essere versata, poiché il bando non prevedeva affatto il versamento di anticipi sull’offerta formulata.
Osserva l’istante che, in subordine, sarebbe stato illegittimo quantomeno il comportamento del Consorzio per avere indebitamente trattenuto la somma indicata per i 28 giorni successivi alla pronuncia del Ministero del 9 marzo 2004, fino al 7 aprile 2004, come correttamente statuito dal Tribunale.
-Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1224 e 1225 c.c., per avere la Corte distrettuale escluso la responsabilità per l’inadempimento del Consorzio in ordine alla mancata tempestiva restituzione della somma versata da RAGIONE_SOCIALE quale deposito per la compravendita mai avvenuta, con il doloso trattenimento di tale somma non di sua spettanza.
Deduce l’istante che tale danno sarebbe emerso dalla prova testimoniale raccolta nel giudizio di primo grado.
3.1. -I motivi che precedono -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica -sono infondati.
Infatti, il fatto che il bando non prescrivesse l’obbligatorietà del deposito cauzionale non escludeva che, all’esito dell’offerta di acquisto formulata il 15 dicembre 2002, in seguito all’invito ad offrire pubblicato il 7 dicembre 2002, rientrasse nelle facoltà dell’offerente RAGIONE_SOCIALE il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale e di acconto, allo scopo di assicurarsi l’aggiudicazione del bene (iniziativa, questa, assunta appunto liberamente dall’offerente).
Si trattava, dunque, di una facoltà legittima, rispetto alla quale l’incameramento della somma di euro 234.000,00 in data 18 dicembre 2002 è stato altrettanto legittimo e così il suo trattenimento presso le casse della procedura, sino a quando la pendenza della gara non si è definita con il diniego dell’autorizzazione, in ragione del provvedimento dell’autorità di vigilanza del 9 marzo 2004.
Dopo tale data, senza alcuna richiesta di restituzione a cura della RAGIONE_SOCIALE la somma è stata messa a disposizione dell’offerente il 7 aprile 2004.
Ne discende che il diritto alla ripetizione è insorto solo dopo il provvedimento dell’autorità di vigilanza che ha interrotto la procedura di gara per l’aggiudicazione del cespite.
Ora, come accertato dal giudice di merito, successivamente a tale data nessuna richiesta di restituzione è pervenuta al Consorzio, che ha provveduto, di propria iniziativa, a mettere a disposizione l’importo versato in favore della FG.
Pertanto, per un verso, non appena è insorto il diritto alla ripetizione la somma è stata restituita e, per altro verso, in assenza di alcuna domanda di restituzione, gli interessi sulla somma oggetto della pretesa non spettavano.
In proposito, in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l’espressione dal giorno della ‘domanda’, contenuta nell’art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c.
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024; Sez. U, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019).
Ebbene, nessuna costituzione in mora è avvenuta dal 9 marzo 2004 al 7 aprile 2004.
4. -Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 ( recte n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte del gravame liquidato le spese di primo grado a favore del Consorzio, sebbene questo, davanti al Tribunale, fosse rimasto contumace.
Sicché le spese di lite non sarebbero spettate alla parte, seppure vincitrice, ma contumace.
4.1. -Il motivo è fondato.
Alla stregua dei principi generali dell’ordinamento, come di recente ribadito da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 5465 del 28/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 26/06/2018 (che riprende peraltro Cass. Sez. L, Sentenza n. 5897 del 09/11/1982, preceduta, a sua volta, da Cass. Sez. L, Sentenza n. 2598 del 20/06/1977, nonché -in generale quanto alla illegittimità della condanna alle spese in favore del contumace -da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 188 del 22/01/1976; Sez. 2, Sentenza n. 922 del 12/03/1975; Sez. 3, Sentenza n. 3269 del 27/11/1973; Sez. 3, Sentenza n. 3323 del 14/10/1969), la statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa
che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.
5. -In definitiva, il quarto motivo del ricorso deve essere accolto mentre i restanti motivi del ricorso sono infondati.
In conseguenza, l’impugnata sentenza va cassata senza rinvio sul punto, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità per un terzo, alla stregua della soccombenza reciproca delle parti ex art. 92, secondo comma, c.p.c., e con la condanna della ricorrente -quale soccombente prevalente -alla refusione dei residui due terzi di tali spese, che si liquidano per l’intero come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna della RAGIONE_SOCIALE alla refusione delle spese del primo grado di giudizio in favore del C.RAGIONE_SOCIALE di Roma e Frosinone in liquidazione coatta amministrativa.
Compensa per un terzo tra le parti le spese del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, dei residui due terzi di tali spese, che liquida -per l’intero in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 27 giugno 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME