Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2386 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 30403 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale per AVV_NOTAIO del 6 giugno 2018, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliatosi presso l’indirizzo pec
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliatisi presso l’indirizzo pec
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE–
Intermediazione
finanziaria-
Investimenti-
Adeguatezza
delle
informazioni.
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona, depositata in data 21 giugno 2019;
udita la relazione sulla causa svolta dapprima nell’adunanza camerale del 25 ottobre 2023 e poi, in esito a riconvocazione, nel corso della camera di consiglio del 9 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME acquistarono titoli argentini a maggio e ad agosto 1999 e, a seguito dell’azzeramento del valore nominale dei titoli, dovuto al default del debito pubblico argentino, convennero in giudizio la RAGIONE_SOCIALE Antonveneta, successivamente fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena, per ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto stipulato a maggio e quella di nullità del contratto stipulato ad agosto, con la conseguenziale condanna al pagamento del valore nominale dei titoli, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla restituzione dei titoli ‘trasformati’ a seguito dell’adesione alla ristrutturazione del debito argentino;
il Tribunale di Pesaro accolse le domande;
-la Corte d’appello di Ancona ha, invece, accolto l’appello della banca limitatamente al contratto di acquisto di agosto, del quale ha escluso la nullità, ma che ha comunque dichiarato risolto per inadempimento degli obblighi informativi;
-a sostegno della decisione, per il profilo ancora d’interesse, il giudice d’appello ha sottolineato che nessuna prova era stata fornita dall’istituto di credito in ordine alle informazioni da rendere, se non vaghi riferimenti alla volatilità dei titoli o al maggior rischio di investimenti con rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato italiani;
la Corte ha poi escluso che dovesse essere sottratto dal capitale investito da restituire l’importo delle cedole maturate
prima della domanda, in considerazione della buona fede di entrambe le parti, ma ha comunque decurtato la somma corrispondente ai costi dell’operazione di acquisto di agosto 1999 e ha riconosciuto gli interessi a far data dalla domanda;
– contro questa sentenza propone appello la RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui gli investitori replicano con controricorso, che illustrano con memoria.
Considerato che:
la questione posta dal secondo motivo di ricorso , col quale la banca lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., là dove la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione riconvenzionale proposta in primo grado e reiterata in appello concernente la restituzione delle somme percepite dagli investitori anche a titolo di cedole a far tempo dall’acquisto dei titoli e non già, come stabilito dalla corte di merito, a far data dalla domanda, risulta di particolare rilevanza;
difatti, all’indirizzo espresso da Cass. n. 2661/19, richiamata da Cass. n. 17948/20, secondo cui, per il caso di accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto proposta dall’investitore, l’art. 1458 c.c. prevede il diritto alle reciproche restituzioni, alla stregua della disciplina del pagamento dell’indebito e previa domanda di parte, si giustappone quello espresso da Cass. n. 17572/23, in base al quale, in caso d’inadempimento contrattuale di una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall’obbligato, alla condanna all’adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti -senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte -con decorrenza dal momento della scadenza dell’obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con
facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.;
il giudizio va in conseguenza rinviato per la trattazione in pubblica udienza.
Per questi motivi
la Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023 e il 9 gennaio 2024.