ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO – N. R.G. 00015761 2024 DEL 12 02 2025 PUBBLICATA IL 12 02 2025
C.F.
);
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 15761/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell’avv.to NOME COGNOME e dell’Avv.to NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO presso il difensore avv.to COGNOME
Ricorrente
Nei confronti di :
P.
(C.F.
C.F.
Resistenti
Il Giudice, Dott.ssa NOME COGNOME
Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 3.12.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso promosso con le forme di cui all’art. 700 c.p.c., instava affinchè fosse disposta, anche inaudita altera parte, la restituzione del complesso di beni, oggetto di rapporto di comodato, concessi alla convenuta di cui era socio accomandatario.
I beni erano stati concessi in comodato gratuito, giusto contratto concluso tra le parti e registrato in data 20.10.2017, e costituivano un complesso destinato a servire un impianto per la distribuzione di prodotti petroliferi, sito in Caselle Torinese, INDIRIZZO Caselle INDIRIZZO
Riferiva la comodante che con comunicazione telefonica risalente al 20.8.2024, il socio accomandatario di rappresentava di avere chiuso in via definitiva l’impianto, mentre la società era stata posta in liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente rappresentava quindi di avere tentato in seguito, senza esito, di contattare il convenuto, verificando che contrariamente a quanto rappresentato, la società non risultava in liquidazione; le fotografie allegate rappresentavano infine l’impianto in stato di abbandono.
Accolta l’istanza di provvedere inaudita altera parte e fissata una prima udienza all’8.10.2024, poi rinviata al 3.12.2024 per consentire la rinotifica al socio accomandatario, il Tribunale si riservava.
*
Ritiene il Tribunale la richiesta cautelare accoglibile in via definitiva, sussistendone i requisiti sia in ordine al fumus boni iuris che al periculum in mora.
Parte ricorrente ha documentato il rapporto di comodato in essere con la società convenuta, con termine di durata di anni sei rinnovabili, decorrenti dal 27.10.2017, nonchè il tenore degli impegni assunti dalla società convenuta.
Il contratto prevedeva la concessione in uso alla dell’impianto e attrezzature di presenti presso l’impianto in Caselle Torinese INDIRIZZO; il contratto disciplinava l’uso dei beni e dotazioni consegnate, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, nonché l’impegno del comodatario di tenere aperto l’impianto nel rispetto di orari e turni stabiliti dall’autorità; anche i periodi di sospensione, soprattutto nel periodo estivo per consentire al comodatario di godere di un periodo di ferie, dovevano essere concordati con largo anticipo.
L’istruttoria documentale ha consentito di accertare che effettivamente l’impianto è stato abbandonato dalla società comodataria, come emergeva dal corredo fotografico allegato, mentre l’affermazione del circa la messa in liquidazione è apparsa smentita dalla visura aggiornata di ( estrazione dal Registro Imprese del 2.9.2024 ).
L’impianto risulta poi essere stato chiuso sin dal 1 agosto, come da comunicazione via WhattsApp, condotta che appare contraria alle condizioni contrattuali assunte con il comodato.
Tali elementi consentono di ritenere l’inadempimento contrattuale in capo al comodatario, che senza giustificate ragioni ha abbandonato l’impianto e i beni concessi in comodato, non solo contravvenendo ai termini negoziali circa i periodi di sospensione godibili dal comodatario, ma anche privando il complesso di ogni tipo di cura e custodia, contrattualmente garantita.
Il fumus circa il diritto alla restituzione dei beni, appare quindi fondato.
Quanto al profilo del periculum in mora, va da sé che la natura dei beni giustifica la loro custodia; la circostanza che l’impianto sia stato abbandonato, non solo lo espone al rischio di atti vandalici, furti o inevitabile deperimento, ma il complesso potrebbe anche essere fonte di pericolo per l’incolumità generale, tenuto conto della possibile presenza di carburante o comunque materiale infiammabile.
Tale situazione aveva giustificato l’accoglimento del rimedio cautelare inaudita altera parte, che occorre confermare anche dopo avere integrato il contradditorio con le parti convenute, che non si sono costituite nel giudizio cautelare offrendo una diversa prospettazione della vicenda.
Le spese debbono essere poste a carico delle parti convenute e liquidate avuto riguardo ai valori medi per le prime due fasi del giudizio e a quelli minimi per la fase decisoria, secondo lo scaglione applicabile per le causa di valore indeterminato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 sexies e 700 c.p.c..
Dispone la restituzione a favore di
dei beni concessi in
comodato a e consistenti :
N. 1 Serbatoio da mc 10 per il contenimento di ;
N. 1 Serbatoio da mc 10 per il contenimento di Benzina Sspb98;
N. 1 Serbatoio da mc 10 per il contenimento di Gasolio Blu;
N. 1 Serbatoio da mc 10 per il contenimento di Gasolio;
N. 1 Serbatoio da mc 20 per il contenimento di Gasolio;
N. 1 Serbatoio da mc 20 per il contenimento di Benzina Super Senza Piombo;
N. 1 Serbatoio da mc 22,50 per il contenimento di GPL;
N. 1 colonnina doppia erogazioni per l’erogazione di gasolio/gasolio blu/benzina Super
N. 1 colonnina singola erogazioni per l’erogazione di Gasolio alta portata;
N. 1 colonnina doppia erogazioni per l’erogazione di GPL;
N. 1 accettatore self-service di prepagamento;
Mc 0,500 di olio lubrificante in confezioni sigillate; Dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che si liquidano in €. 2.627,00 per onorari e €. 259,00 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 10%.
Così deciso in Torino, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME