Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12283/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) , con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 3279 del 21/11/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal AVV_NOTAIO; lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
-con ricorso ex art. 702bis c.p.c. al Tribunale di Milano, RAGIONE_SOCIALE deduceva di aver stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con RAGIONE_SOCIALE, i cui crediti erano stati ceduti a RAGIONE_SOCIALE, alla quale la ricorrente aveva corrisposto anche la somma di Euro 7.561,76, versata a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica eseguita nel corso del rapporto; domandava la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione del predetto importo, maggiorato degli interessi moratori, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d’indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta l’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 – con l’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia;
-si costituivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, resistendo all’avversa pretesa;
-il Tribunale di Milano, con l’ordinanza n. 8722 del 21 luglio 2022, condannava RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma di Euro 7.561,76, maggiorata degli interessi moratori dalla domanda al saldo, e condannava RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne la prima di quanto la stessa era stata condannata a pagare alla ricorrente, compensando le spese processuali tra tutte le parti;
-proponevano distinte impugnazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (in cui si era fusa per incorporazione RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE);
-la Corte d’appello di Milano, riunite le impugnazioni, con la sentenza n. 3279 del 21 novembre 2023 le rigettava entrambe; in particolare, il giudice d’appello confermava la decisione del Tribunale, secondo cui l’addizionale prevista dall’art. 6 del d.l. n . 511 del 1988 è imposta in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, come stabilito anche dalla Corte di Giustizia UE e da questa Corte di legittimità (Cass. 27101/2019); conseguentemente, il giudice nazionale era tenuto a disapplicare, anche nei rapporti tra privati, la norma interna incompatibile con il diritto eurounitario, sicché RAGIONE_SOCIALE, in quanto materiale accipiens del pagamento indebito, era tenuta alla restituzione dell’importo in favore di RAGIONE_SOCIALE, ferma restando la manleva da parte di NOME;
-avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
-col proprio controricorso RAGIONE_SOCIALE, rilevato il passaggio in giudicato della condanna alla manleva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, aderiva alle difese di quest’ultima e concludeva per l’accoglimento del ricors o;
-non svolgeva difese nel giudizio di legittimità la RAGIONE_SOCIALE;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 30/9/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione e 267 e 288 TFUE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Milano attribuito efficacia erga omnes
all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di una norma comunitaria non dotata di efficacia diretta al fine di legittimare la disapplicazione, ad opera del giudice nazionale, dell’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE.»;
-col secondo motivo si deduce « Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione e 288 TFUE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Milano attribuito efficacia diretta orizzontale alla Direttiva 2008/118/CE, conferendo al giudice nazionale il potere di disapplicare l’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE nell’ambito di una controversia tra soggetti privati.»;
-col terzo motivo si lamenta « Violazione e falsa applicazione degli articoli 6 del D.L. n. 511/1988 e 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Milano ricondotto l’addizionale provinciale sull’energia elettrica disciplinata dall’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 all’alveo delle ‘altre imposte indirette’ di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE in difetto dei presupposti di autonomia giuridica dell’addizionale in oggetto rispetto all’accisa sull’energia elettrica.»;
-i motivi possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro connessi e riguardanti i medesimi aspetti della sentenza impugnata;
-su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame è di recente intervenuta -in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025) della norma di riferimento [e, cioè, dell ‘ art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall ‘ art. 5, comma 1, del d.lgs. 2
febbraio 2007, n. 26] – una serie di pronunce di questa Corte che hanno affermato il seguente principio: «In tema di addebito dell ‘ addizionale provinciale di cui all ‘ art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall ‘ art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall ‘ art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale – se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l ‘ imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell ‘ Unione Europea – è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell ‘ ordinario termine decennale di prescrizione, l ‘ azione di ripetizione dell ‘ indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens , la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.» (Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, Rv. 67474301; sono conformi le successive decisioni di questa Corte nn. 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025);
-in ossequio al disposto dell ‘ art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c., è sufficiente rinviare e fare integrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi oggi esaminati;
-tanto va confermato pure in esito alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell ‘ Unione europea del 19 giugno 2025, in causa C-546/23, che, tra l ‘ altro ribadendo la natura di imposta indiretta della addizionale sull ‘ accisa, comunque è intervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale;
-non vi è luogo a provvedere sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, perché la controricorrente ha aderito al ricorso, che viene qui rigettato, mentre l’unica parte controinteressata ad un suo eventuale accoglimento resta intimata in questa sede;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME