Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4418 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3190/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
– ricorrente –
– controricorrente al ricorso incidentale- contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, in quanto eredi legittimi di COGNOME NOME, e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di COGNOME NOME; nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– controricorrenti in INDIRIZZO principale-
– intimati in via incidentale-
COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi in qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME.
– controricorrenti-
– ricorrenti in via incidentale – nonché sul successivo ricorso proposto
NOME e COGNOME NOME , in quanto eredi legittimi di COGNOME NOME, e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di COGNOME NOME.
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
– controricorrente- nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi in qualità di eredi di NOME, COGNOME NOME.
– intimati- avverso la sentenza n. 4337/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
1. Nel 2010, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, gli ultimi tre quali eredi di COGNOME NOME, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE (per brevità, di seguito, RAGIONE_SOCIALE), chiedendone la condanna, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, al risarcimento dei danni subiti per aver omesso la convenuta le necessarie attività di
contro
llo e di vigilanza nei confronti della società finanziaria facente capo al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, balzato all’attenzione della cronaca negli anni 90 per il rilevante crack finanziario, che aveva visto coinvolti numerosi risparmiatori (tra cui per l’appunto gli attori) che avevano investito per il suo tramite anche ingenti somme di denaro.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16215/2015 rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per maturata prescrizione quinquennale del credito azionato, con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali.
La Corte territoriale con sentenza n. 4337/2022, in parziale accoglimento dell’appello degli originari attori ed in riforma della sentenza appellata, accertava e dichiarava la responsabilità extracontrattuale della RAGIONE_SOCIALE e la condannava al pagamento in favore degli appellanti delle somme in essa indicate (pari: quanto a COGNOME NOME, ad € 325.426,77; quanto a NOME COGNOME in proprio, ad € 52.256,84; quanto a NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME, alla complessiva somma di € 84.441,52; quanto ad COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella loro qualità di eredi di COGNOME NOME, pari alla complessiva somma di € .112.343,58), oltre per tutti la rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata dall’aprile del 1996 fino alla data della sentenza, compensando tra le parti la metà delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio e ponendo l’altra metà a carico della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della corte territoriale è stato proposto ricorso dalla RAGIONE_SOCIALE (articolando tredici motivi).
Al ricorso della RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con un unico controricorso a) COGNOME NOME e COGNOME NOME, in quanto eredi legittimi di COGNOME NOME, e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di COGNOME NOME; nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME; b) COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi in qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME. In sede di detto controricorso hanno articolato ricorso incidentale (con un unico motivo) i soli resistenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi in qualità di eredi di NOME COGNOME, nonché COGNOME NOME.
A detto ricorso incidentale ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della corte territoriale è stato proposto successivo ricorso (con due motivi, di cui il primo è di tenone analogo all’unico motivo del citato ricorso incidentale) da COGNOME NOME e COGNOME NOME , in quanto eredi legittimi di COGNOME NOME, e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di COGNOME NOME.
A detto ricorso ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha preliminarmente chiesto la riunione del ricorso proposto dagli NOME al ricorso n. 3190/2023 da essa proposto.
Come rappresentato da NOME e NOME NOME, quali eredi legittimi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME (v. memorie datate 1° dicembre 2023), nelle more dell’odierna udienza, la corte territoriale con ordinanza n. 1353/2023 del 7 marzo 2023 ha accolto l’istanza, proposta dai medesimi, di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, nel senso che alla fine del dispositivo, dove è scritto <> è
da leggersi ed intendersi <>.
Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre, a sostegno delle rispettive conclusioni, sono state depositate memorie:
dal Difensore della RAGIONE_SOCIALE, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso (rinunciando tuttavia all’undicesimo motivo di ricorso, limitatamente agli intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto la corte territoriale con ordinanza di correzione n. 1353/2023 ha espressamente previsto la necessità di detrarre in sede di liquidazione del danno quanto ai predetti corrisposto dal Curatore del Fallimento AVV_NOTAIO);
dal Difensore di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, quali eredi legittimi di COGNOME NOME; i quali, in particolare, hanno rinunciato al secondo motivo di ricorso, avendo la corte territoriale con la citata ordinanza n. 1353/2023 accolto la loro istanza di correzione di errore materiale;
dal Difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (questi ultimi due in qualità di eredi legittimi di NOME COGNOME e di NOME); nonché di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (questi ultimi due in qualità di eredi di NOME COGNOME).
Il Collegio ritiene che il ricorso richieda la trattazione in pubblica udienza, poiché il primo motivo dello stesso prospetta questione di diritto suscettibile di rilievo nomofilattico.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la relativa discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023, nella camera di