Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6371 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9785 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA RAGIONE_SOCIALE. CoopRAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Campobasso n. 29/2021, pubblicata in data 1° febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il Comune di Campomarino ha agito in giudizio nei confronti del suo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina Soc. Coop., per ottenere il risarcimento del danno che
Oggetto:
ISTITUTO TESORIERE DICHIARAZIONE DI QUANTITÀ EX ART. 547 C.P.C.
Ad. 12/02/2024 C.C.
R.G. n. 9785/2021
Rep.
assume essergli stato da questa causato in conseguenza delle dichiarazioni rese, quale terza pignorata, in un procedimento di espropriazione presso terzi, che avrebbero conAVV_NOTAIOo all’assegnazione di somme non pignorabili in favore di un suo creditore. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Larino, che, pur avendo ritenuto sussistente la deAVV_NOTAIOa conAVV_NOTAIOa illecita della banca, ha giudicato insufficiente la prova del danno in concreto subito dall’ente locale .
La Corte d’a ppello di Campobasso, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla banca convenuta, ha invece escluso anche la conAVV_NOTAIOa illecita di quest’ultima, per tale diversa ragione confermando il rigetto della domanda, con conseguente assorbimento dell’appello prop osto, in via principale, dal Comune di Campomarino relativamente alla sussistenza del danno.
Ricorre il Comune di Campomarino, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina Soc. Coop..
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 547 cpc. Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 159 d.lgs. 267/2010. Errata e distorta interpretazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, sez. III, con sent. n. 12259 del 27 maggio 2009. Impugnabilità della sentenza ai sensi e per gli effetti dell’ art. 360, co. 1 n. 3), c.p.c. ».
Secondo l’ente ricorrente, la corte d’appello si sarebbe discostata dai principi di diritto applicabili nella fattispecie che, a suo avviso sarebbero i seguRAGIONE_SOCIALE: « 1) non rileva che il debitore compaia o no nella udienza stabilita per la dichiarazione del terzo e che vi sollevi o no questioni circa la pignorabilità delle somme esistRAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE; 2) il RAGIONE_SOCIALE ha l’onere di dichiarare ogni fatto rilevant e ai fini dell’accertamento della pignorabilità -riguardi la delibera di destinazione delle somme agli impieghi protetti o gli altri pagamRAGIONE_SOCIALE -e, in presenza di contestazioni da parte del creditore, può essere richiesto dal giudice di documentarli; 3) è sulla base di tale dichiarazione e della documentazione presentata dal RAGIONE_SOCIALE, e se del caso dal creditore procedente, che il giudice dell ‘ esecuzione riterrà esistRAGIONE_SOCIALE le condizioni cui si ricollega l ‘ effetto di impignorabilità e la conseguente nullità del pignoramento ovvero le riterrà non esistRAGIONE_SOCIALE, facendo luogo alla assegnazione delle somme pignorate ».
Il ricorso è infondato, anche se la sentenza impugnata, il cui dispositivo finale è conforme a diritto, richiede alcune correzioni ed integrazioni della motivazione.
È opportuno, preliminarmente, riportare i fatti che hanno dato luogo alla presente controversia.
2.1 L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Comune di Campomarino, terzo pignorato in un procedimento esecutivo promosso contro l’ente locale ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 543 e ss. c.p.c., in sede di dichiarazione di quantità (anche all’esito delle successive integrazioni e precisazioni di quella originariamente resa), si è limitato a dare atto al giudice dell’esecuzione della sussistenza di un saldo attivo sul conto di tesoreria e dell’avvenuto vincolo delle somme pignorate, senza precisare se ed in quali termini tali somme fossero soggette ai limiti di disponibilità derivanti dalle deliberazione aAVV_NOTAIOate e notificate dall’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. (decreto legislativo n. 267 del 2000), il quale
prevede quanto segue: « 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d ‘ ufficio dal giudice, le somme di competenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguRAGIONE_SOCIALE oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadRAGIONE_SOCIALE nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi RAGIONE_SOCIALE indispensabili. 3. Per l ‘ operatività dei limiti all ‘ esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l ‘ organo esecutivo, con deliberazione da aAVV_NOTAIOarsi per ogni semestre e notificata al RAGIONE_SOCIALE, quantifichi prevRAGIONE_SOCIALEvamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all ‘ attività del RAGIONE_SOCIALE. 5. I provvedimRAGIONE_SOCIALE aAVV_NOTAIOati dai commissari nominati a seguito dell ‘ esperimento delle procedure di cui all ‘ articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all ‘ articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell ‘ attestazione di copertura finanziaria prevista dall’articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3 ».
2.2 Il tribunale, in primo grado, ha ritenuto sussistere l’ inadempimento contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in relazione alla convenzione di tesoreria, per non avere reso una dichiarazione di quantità precisa e completa, in quanto priva dei necessari riferimRAGIONE_SOCIALE a tutte le circostanze avRAGIONE_SOCIALE rilevanza al fine dell ‘ accertamento della pignorabilità delle somme di denaro esistRAGIONE_SOCIALE
sul conto di tesoreria, ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.. Ha, però, ugualmente rigettato la domanda del comune, ritenendo insufficiente la prova del danno, per non essere stato dimostrato il pregiudizio concreto subito dall’ente , ovvero, in particolare, la specificazione dei debiti non pagati e dei servizi comunali essenziali, ai sensi dell’art. 159, co. 2, T.U.E.L., non prestati a causa ed in conseguenza dell’assegnazione della somma pignorata.
2.3 Il comune ha proposto appello (in via principale) sostenendo che avrebbe dovuto ritenersi sussistente la prova del danno, in quanto le somme assegnate erano state pagate dall’RAGIONE_SOCIALE terzo RAGIONE_SOCIALE alla creditrice procedente immediatamente dopo l’assegnazione e, successivamente, era stato caducato il titolo esecutivo, ma non era ormai possibile ottenere la restituzione RAGIONE_SOCIALE importi assegnati , a causa dell’insolvibilità dell ‘ assegnataria. Di conseguenza, se le somme in questione non fossero state assegnate, sarebbe stato evitato il danno, consistente nel relativo esborso non dovuto.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha , invece, impugnato la decisione di primo grado (in via incidentale) sostenendo, tra l’altro, che dovesse in radice escludersi il suo inadempimento contrattuale per aver reso una dichiarazione di quantità imprecisa o incompleta, in quanto esso non sarebbe affatto tenuto a fare menzione delle somme eventualmente impignorabili, in tale dichiarazione, dovendo essere l’ente locale a proporre le opportune azioni giudiziarie per far valere detta impignorabilità.
2.4 La corte d’appello ha ritenuto pregiudiziale ed assorbente l’esame dell’ impugnazione incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, che ha accolto.
Richiamando i principi di diritto espressi in due precedRAGIONE_SOCIALE di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977 -01; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608376 – 01), ha affermato che l’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE dell’ente locale, quale terzo pignorato nell’espropriazione dei crediti dell’ente locale, ha l’obbligo di fornire al giudice dell’esecuzione, in sede di dichiarazione di quantità, tutti gli elemRAGIONE_SOCIALE utili in suo possesso ai fini della valutazione della pignorabilità delle disponibilità esistRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria, ma solo nel caso in cui nella procedura esecutiva non si sia costituito lo stesso ente locale o, comunque, in caso di mancata contestazione, da parte di quest ‘ultimo della suddetta pignorabilità. Poiché, invece, nella specie, il debitore Comune di Campomarino si era costituito e aveva anche proposto opposizione, deducendo proprio l’impignorabilità delle somme esistRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria, doveva escludersi la sussistenza di tale obbligo e, di conseguenza, il deAVV_NOTAIOo inadempimento negoziale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale ultima affermazione non è conforme a diritto.
In base alla costante giurisprudenza di questa Corte (e, in primo luogo, proprio in base a quanto affermato nei precedRAGIONE_SOCIALE richiamati dalla corte d’appello nella sentenza impugnata, correttamente interpretati), l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in sede di dichiarazione di quantità, ha non solo l’onere, ma il preciso obbligo giuridico di specificare, oltre alle somme giacRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria, se vi siano delibere di vincolo emesse dall’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T .U.E.L., il loro preciso oggetto , l’importo vincolato ai fini indicati e la data di notificazione delle stesse.
I n altri termini, il RAGIONE_SOCIALE è senz’altro tenuto a fornire al giudice dell’esecuzione tutti gli elemRAGIONE_SOCIALE utili a consRAGIONE_SOCIALErgli l’eventuale rilievo di ufficio dell’impignorabilità delle somme oggetto dell’azione esecutiva dei creditori, ai sensi della norma indicata, che tale rilievo officioso impone espressamente (cfr., in particolare, la massima tratta da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977 -01, cui risulta conforme quella di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv.
608376 -01: « in tema di espropriazione forzata nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto somme giacRAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE, questi, in quanto ausiliare del giudice, ha il dovere di precisare nella dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. se esistono presso d i lui somme di cui è debitore verso l’ente locale, nonché quale ne è la condizione in rapporto alla delibera di destinazione a lui notificata ed ai pagamRAGIONE_SOCIALE successivi »).
3.1 È, pertanto, certamente e manifestamente infondata, in primo luogo, la tesi della banca controricorrente secondo la quale, addirittura, il RAGIONE_SOCIALE dell’ente locale potrebbe, di regola, limitarsi a dichiarare l’esistenza, sul conto di tesoreria , delle somme pignorate dal creditore e ad imporre il vincolo su di esse, senza indicare al giudice dell’esecuzione le eventuali deliberazioni dell’ente , aAVV_NOTAIOate e notificate ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L., e tutti gli altri elemRAGIONE_SOCIALE utili in suo possesso ai fini della valutazione della pignorabilità delle giacenze del conto di tesoreria.
3.2 In proposito, depongono varie considerazioni (in massima parte già ampiamente e meglio espresse nelle motivazioni dei richiamati precedRAGIONE_SOCIALE del 2008 e 2009, il cui senso effettivo non pare essere stato correttamente inteso dalla corte d’appello , ed ai quali si fa rinvio per quanto possa occorrere).
3.2.1 In primo luogo, si deve tener conto della circostanza che la legge prevede espressamente l’obbligo per il giudice dell’esecuzione di procedere al rilievo di ufficio della eventuale impignorabilità, il che richiede, quanto meno, che gli siano noti i dati rilevanti a tal fine, i quali possono essere forniti, almeno in prima battuta, solo dal RAGIONE_SOCIALE terzo pignorato, specie in mancanza di costituzione del debitore.
3.2.2 Inoltre, i l comma 4 dell’art. 159 del T.U.E.L. prevede che « le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all ‘ attività del RAGIONE_SOCIALE »: in base alla disposizione in
esame, sembrerebbe addirittura che il RAGIONE_SOCIALE non debba affatto apporre il vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. sulle somme di cui al conto di tesoreria, in caso di procedure esecutive azionate su somme impignorabili, il che significa che lo stesso non può affatto ritenersi estraneo alla valutazione dei presupposti di detta impignorabilità ma, al contrario, deve verificare se il vincolo di impignorabilità sussista, quanto meno in base agli atti in suo possesso. Onde, di tanto certamente deve dare conto al g iudice dell’esecuzione, in sede di dichiarazione di quantità.
3.2.3 Nel medesimo senso depone, infine, l’obbligo dell’ente locale, previsto dal comma 3 dell’art. 159 del T.U.E.L., di notificare prevRAGIONE_SOCIALEvamente, ogni semestre, al RAGIONE_SOCIALE, le delibere di vincolo: tale notificazione ha l’evidente scopo di rendere eAVV_NOTAIOo il RAGIONE_SOCIALE dei vincoli di impignorabilità, affinché possa valutare esso stesso se vi siano somme pignorabili su cui appore il vincolo di cui all’art. 546 c.p.c., in caso di pignoramento. 3.3 Non vi sono dubbi, pertanto , che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia l’obbligo di rendere una dichiarazione completa al giudice dell’esecuzione, con la precisazione di tutti gli elemRAGIONE_SOCIALE a sua conoscenza che possano avere rilievo ai fini della pignorabilità delle somme giacRAGIONE_SOCIALE presso di lui e che, in mancanza, la sua dichiarazione non potrà in nessun caso ritenersi precisa, corretta e completa, con tutte le conseguenze del caso in ordine alla sua responsabilità nei rapporti con l’ente locale, in base alla convenzione di tesoreria.
Tanto discende dal peculiare regime delle somme oggetto del rapporto di tesoreria, la cui eventuale impignorabilità è rilevabile di ufficio per la finalità pubblicistica impressa al denaro: può, anzi, reputarsi rientrare nei doveri assunti dal RAGIONE_SOCIALE un ico dell’ente locale territoriale, in quanto connaturato al diligente espletamento delle sue incombenze istituzionali, l’obbligo di attenta valutazione dei presupposti di libera disponibilità o, al contrario, di impignorabilità delle somme gestite nel servizio
di tesoreria, nonché di cooperazione col giudice dell’esecuzione nella prospettazione piena e puntuale dei relativi elemRAGIONE_SOCIALE.
È opportuno effettuare alcune ulteriori precisazioni in ordine all’oggetto e al contenuto della dichiarazione di quantità che deve rendere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’ente locale in sede di pignoramento presso terzi contro l’ente .
4.1 L ‘eventuale mera dichiarazione del terzo RAGIONE_SOCIALE, al giudice dell’esecuzione , di avere apposto il vincolo su determinate somme giacRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria, in mancanza di ulteriori chiare, dettagliate e complete specificazioni sull’esistenza di tutte le circostanze di fatto che gli siano note in relazione ai possibili vincoli di impignorabilità, costituisce, di regola, una violazione RAGIONE_SOCIALE obblighi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
4.2 Fa però eccezione il caso in cui tale dichiarazione derivi semplicemente dalla circostanza che vi siano sul conto di tesoreria somme eccedRAGIONE_SOCIALE quelle vincolate in base alle deliberazioni aAVV_NOTAIOate dall’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. e, quindi, certamente non soggette ai relativi limiti di pignorabilità (in misura quanto meno pari all’oggetto del pignoramento): in tal caso, la dichiarazione di quantità può essere resa in senso positivo, con riguardo a tali somme, a prescindere, quindi, dai vincoli di pignorabilità sussistRAGIONE_SOCIALE sulle somme oggetto delle deliberazioni di vincolo di destinazione, che non hanno pertanto alcun rilievo concreto.
4.3 Peraltro, nella prassi, possono sussistere ragionevoli dubbi sull’effettiva pignorabilità delle somme giacRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria, in quanto tale pignorabilità dipende anche da circostanze che potrebbero non essere note al RAGIONE_SOCIALE.
È il caso, ad esempio, della eventuale emissione, da parte dell’ente locale, di mandati di pagamento per titoli non vincolati, dopo la notificazione della deliberazione semestrale di vincolo, senza il rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle relative fatture, che rende inefficace ogni vincolo, a seguito
della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale 4-18 giugno 2003 n. 211, che ha dichiarato l ‘ illegittimità costituzionale dell ‘ art. 159, commi 2, 3 e 4, « nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di prevRAGIONE_SOCIALEva quantificazione RAGIONE_SOCIALE importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al s oggetto RAGIONE_SOCIALE dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte del l’ente stesso ».
Quando tali ragionevoli dubbi abbiano rilievo concreto ai fini dell’esito dell’azione esecutiva, in quanto non esistono sul conto di tesoreria disponibilità eccedRAGIONE_SOCIALE quelle oggetto delle deliberazioni di vincolo di destinazione notificate dall’ente locale, come tali liberamente pignorabili, in misura sufficiente alla soddisfazione del creditore, si ritiene, pertanto, generalmente possibile per il terzo RAGIONE_SOCIALE, fornire una dichiarazione di quantità articolata, onde evitare di restare incolpevolmente esposto al rischio di doppi pagamRAGIONE_SOCIALE.
In tal caso, si ammette, cioè, che il RAGIONE_SOCIALE, dettagliatamente indicate e documentate tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini della pignorabilità e, in particolare, specificamente dettagliate le somme esistRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria e richiamate le delibere di vincolo notificategli dall’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L., con le relative date e con il relativo oggetto, possa comunque assoggettare al vincol o di cui all’art 546 c.p.c. gli importi pignorati, a mero titolo cautelativo ( nonostante l’apparente contrario disposto dell’art. 159, comma 4, T .U.E.L.), per il caso in cui il vincolo di impignorabilità fosse ritenuto
inefficace, questione di diritto che spetta al giudice dell’esecuzione valutare.
4.4 Pur potendosi ritenere legittima tale prassi, resta fermo, anzi, deve a maggior ragione affermarsi, in tal caso, l’obbligo, per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di dichiarare e precisare tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini della pignorabilità, fornendone al giudice dell’esecuzione anche il riscontro documentale, quanto meno se richiesto e nei limiti del possibile, quale ausiliario dello stesso giudice.
4.5 Ne consegue che, a una dichiarazione meramente ‘ positiva ‘ del RAGIONE_SOCIALE, di avvenuto vincolo delle somme pignorate ai sensi dell’art. 546 c.p.c., senza alcuna ulteriore precisazione sulle eventuali circostanze di fatto rilevanti ai fini della pignorabilità, in rapporto a ll’art. 159 del T.U.E.L. , non può attribuirsi altro significato che quello (implicito ma inequivocabile, in relazione al già richiamato obbligo di completa informazione del giudice dell’esecuzione sui fatti utili ai fini della valutazione della pignorabilità del denaro oggetto del rapporto di tesoreria) di attestazione dell’esistenza, sul conto di tesoreria, di somme liberamente pignorabili per un importo almeno pari a quello del pignoramento, ciò che può derivare, alternativamente:
dalla radicale inesistenza di delibere di vincolo di destinazione notificategli da ll’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.;
dall’esistenza , sul conto di tesoreria, di disponibilità di somme eccedRAGIONE_SOCIALE quelle oggetto delle delibere di vincolo notificate , sufficiRAGIONE_SOCIALE a coprire l’intero importo pignorato .
In base a quanto sin qui chiarito, devono, poi, ricostruirsi i presupposti della eventuale responsabilità risarcitoria nei confronti dell’ente locale, dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che renda una dichiarazione di quantità incompleta (per avere omesso di riferire di delibere di vincolo o di altre circostanze rilevanti ai fini della pignorabilità delle somme presso di lui giacRAGIONE_SOCIALE) e/o imprecisa,
in quanto non corrispondente al vero (per avere dichiarato di procedere al vincolo, senza ulteriori specificazioni, delle somme pignorate, quindi per averle implicitamente dichiarate liberamente pignorabili, mentre esse non lo erano).
5.1 In tali ipotesi, l’RAGIONE_SOCIALE certamente viola un obbligo derivante dalla convenzione di tesoreria e dalla legge e di tale violazione deve, in astratto, rispondere nei confronti dell’ente locale.
La sua eventuale responsabilità risarcitoria, che va fatta valere al di fuori dei rimedi propri del processo esecutivo in cui ha luogo la dichiarazione di quantità, richiede peraltro, come è ovvio in base ai principi generali, anche la deduzione e la prova del relativo danno: richiede, cioè, che sia allegato e dimostrato che la dichiarazione incompleta e/o non corrispondente al vero abbia determinato, in concreto, l’assegnazione in favore del creditore di somme effettivamente non pignorabili.
5.2 Solo in tale ultimo caso, la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE determinerà l’obbligo di riconoscere ancora come dovuto, in favore dell’ente locale, nell’ambito del rapporto di tesoreria, l’importo dichiarato pignorabile e assegnato, ma che invece non era tale, cioè, l’importo vincolato (e assegnato) nonostante il divieto di cui all’art. 159 del T.U.E.L. (la responsabilità potrà eventualmente estendersi anche all’ulteriore danno derivante dalla mancata erogazione dei servizi pubblici per cui erano stati appos ti i vincoli, se sia dimostrato che l’assegnazione delle somme ha impedito di erogarli, nonché le conseguenze dannose di tale mancata erogazione, ma, diversamente da quanto ha ritenuto il giudice di primo grado, la questione non rileva nella presente fattispecie, per quanto si dirà).
5.3 In tutti i casi, peraltro, occorre che l’ente locale, laddove assuma che il RAGIONE_SOCIALE abbia reso una dichiarazione di quantità incompleta o non corrispondente al vero, in violazione dell’art.
159 del T.U.E.L., e ne chieda la condanna al risarcimento del danno in proprio favore, dimostri:
il danno, e cioè, quanto meno, che le somme dichiarate prive di vincoli di impignorabilità e, di conseguenza, assegnate dal giudice dell’esecuzione sulla base della dichiarazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fossero invece effettivamente impignorabili , sicché l’assegnazione disposta a seguito della dichiarazione abbia comportato la sottrazione di quel denaro dagli scopi cui era destinato in ragione della impignorabilità;
il nesso di causa tra l’ inadempimento del RAGIONE_SOCIALE e il danno, cioè che la dichiarazione inesatta o incompleta dell’RAGIONE_SOCIALE sia stata l’effettiva causa dell’assegnazione delle somme impignorabili.
5.4 È, del resto, appena il caso di osservare (con riguardo al profilo sub a) che, in mancanza dell’assegnazione di somme impignorabili, non vi sarebbe alcun danno (tanto meno ingiusto) per l’ente locale, in quanto l’assegnazione delle somme pignorabili in favore del creditore munito di titolo esecutivo nei confronti dell’ente stesso è un evento del tutto conforme a diritto e non può in nessun caso costituire un danno risarcibile.
I principi generali di diritto sin qui esposti in relazione ai necessari caratteri di completezza, verità e precisione della dichiarazione di quantità che deve rendere, in sede di pignoramento presso terzi, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di un ente locale , derivando direttamente dalla legge e dalla convenzione di tesoreria, determinano un preciso obbligo dello stesso, che certamente non può venir meno e neanche può mutare il suo oggetto in virtù della conAVV_NOTAIOa processuale dell’ente locale debitore .
Dunque, tale obbligo sussiste sempre, anche laddove l’ente locale si sia costituito nel processo esecutivo ed anche laddove abbia eventualmente proposto opposizione al fine di far valere l’impignorabilità delle somme giacRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria.
In tale ultimo caso, peraltro, le omissioni o imprecisioni della dichiarazione di quantità resa dall’RAGIONE_SOCIALE terzo RAGIONE_SOCIALE in ordine alle circostanze di fatto utili ai fini della valutazione dell’eventuale impignorabilità delle disponibilità del conto di tesoreria, possono finire per essere in concreto irrilevanti ai fini della eventuale emissione del provvedimento di assegnazione, cioè nella eventuale determinazione dell’evento effettivamente dannoso per l’ente locale (che, come già chiarito, consiste nell’assegnazio ne di somme effettivamente impignorabili).
6.1 Laddove le circostanze di fatto rilevanti ai fini dell’accertamento della pignorabilità risultino allegate dallo stesso ente locale, infatti, sarà il giudice dell’esecuzione, in prima battuta e in sede sommaria, nonché il giudice dell’opposizione esecutiva, in sede contenziosa ed in via definitiva, a stabilire se sussista o meno la suddetta pignorabilità, tenuto anche conto delle eventuali ulteriori difese del creditore procedente.
6.2 Va, in proposito, ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui va senz’altro data piena continuità, l’ente debitore è l’esclusivo legittimato a proporre l’ opposizione all’esecuzione volta a far valere l’impignorabilità delle somme assoggettate ad espropriazione ( ex multis : Cass., Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 -01; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611 -01; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 -01; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 -01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 -01; Sez. 3, Sentenza n. 28625 del 13/10/2023, Rv. 668952 -01).
6.3 Di conseguenza, deve ritenersi che, n el dedurre l’impignorabilità delle somme assoggettate ad espropriazione nell’ambito del processo esecutivo, l’ente debitore assuma anche l’onere di fornire la prova dei fatti allegati a sostegno del suo assunto (se tale prova non sussista già in atti, essendo in tal caso possibile il rilievo di ufficio da parte del giudice) e, in particolare, quando
l’allegazione avvenga nell’ambito di una opposizione esecutiva, quale legittimato esclusivo a proporre siffatta opposizione, assuma anche l’onere di coltivar la diligentemente e la conseguente responsabilità, in mancanza dovendo imputare integralmente a sé stesso l’eventuale evento dannoso conseguente al rigetto della sua domanda o, comunque, al mancato definitivo accoglimento delle sue ragioni.
Quanto appena precisato, da una parte, conferma -contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello -che l’eventuale costituzione nel processo esecutivo dell’ente locale debitore e la stessa proposizione da parte sua di una opposizione esecutiva volta a far valere l’impignorabilità delle somme giacRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria, non possono incidere sulla valutazione della legittimità della conAVV_NOTAIOa dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che abbia reso una dichiarazione di quantità incompleta, non precisa o non rispondente al vero ( rectius : sulla valutazione del corretto adempimento del suo obbligo nei confronti dell’ente locale derivante dal rapporto di tesoreria), ma, dall’altra parte, evidenzia che ciò può incidere sul nesso di causa tra tale conAVV_NOTAIOa illegittima (che resta tale) e l’evento dannoso.
Come già visto, infatti, l’evento dannoso di cui può dolersi l ‘ente locale è costituito esclusivamente dall’avvenuta assegnazione di somme impignorabili, in quanto l’assegnazione di somme legittimamente pignorabili non determinerebbe alcun danno effettivo all’ente stesso (tanto meno un danno ingiusto).
7.1 Orbene, è, in primo luogo, evidente che, se l’assegnazione di somme (che si assumono) impignorabili non consegue, in realtà, alla mera omissione dichiarativa dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alle circostanze di fatto rilevanti ai fini della pignorabilità, ma alla valutazione del giudice dell’es ecuzione (o di quello dell’opposizione) di dette circostanze, in quanto le stesse gli siano state comunque allegate e documentate dall’ente locale
debitore, tale omissione non avrà alcuna efficienza causale rispetto al (preteso) evento dannoso.
7.2 Altrettanto è a dirsi, peraltro, nel caso in cui dette circostanze siano state allegate dall’ente locale debitore ma dallo stesso, per negligenza, non siano sufficientemente documentate, ovvero laddove il medesimo ente locale debitore, pur avendo addirittura proposto una opposizione esecutiva, allegando le indicate circostanze, al fine di far valere l’impignorabilità, non coltivi diligentemente la predetta opposizione.
In tali casi, infatti, l’esito dell’azione esecutiva dipenderà dai provvedimRAGIONE_SOCIALE assunti dal giudice dell’esecuzione nonché dalle eventuali sentenze emesse nel giudizio di opposizione proposto dall’ente debitore, sulla base delle difese svolte dalle parti in sede processuale: tale esito non sarà, quindi, imputabile alla dichiarazione del terzo, ma esclusivamente alla conAVV_NOTAIOa ed all’attività difensiva posta in essere dalle parti del processo esecutivo (tra le quali non vi è il terzo, che in tale processo assume la posizione di mero ausiliare del giudice), nonché RAGIONE_SOCIALE eventuali giudizi di opposizione, che lo stesso terzo (pur litisconsorte necessario) non è neanche legittimato a proporre.
7.3 In tutti questi casi, non sarebbe certamente corretto, sotto il profilo logico e giuridico, affermare che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non abbia l’obbligo di rendere la dichiarazione di quantità in modo completo e rispondente al vero e, quindi, abbia correttamente adempiuto al suo obbligo anche se abbia reso una dichiarazione imprecisa, incompleta o non rispondente al vero.
In altre parole, la configurabilità dell’inadempimento RAGIONE_SOCIALE obblighi del RAGIONE_SOCIALE non dipende dall’evento, esterno al sinallagma del rapporto di tesoreria, consistente nella conAVV_NOTAIOa processuale dell’unico legittimato a dolersi dell’impignorabilità.
Potrà, però, ritenersi che il conseguente evento dannoso sia del tutto insussistente (laddove si accerti in sede contenziosa, nel contradditorio necessario con creditore e terzo pignorato, che
le somme oggetto dell’azione esecutiva del creditore erano pignorabili) ovvero che esso sia, sul piano causale, imputabile esclusivamente alla conAVV_NOTAIOa processuale negligente dell’ente locale, così verificandosi l’ interruzione del nesso di regolarità causale tra la conAVV_NOTAIOa inadempiente del terzo RAGIONE_SOCIALE ed il danno, in virtù di un comportamento colposo dello stesso creditore danneggiato, che finisce per assumere efficienza causale esclusiva in ordine alla determinazione del danno dal medesimo subito.
7.4 In definitiva, nel caso in cui l’ente locale si costituisca nel processo esecutivo per far valere l’impignorabilità delle somme giacRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria e, a maggior ragione, laddove proponga una vera e propria opposizione esecutiva a tal fine, come avvenuto nel caso di specie, esso assume su di sé l’onere di provare diligentemente le circostanze allegate e/o di coltivare diligentemente il giudizio di opposizione, di modo che, laddove non lo faccia, l’eventuale esito negativo delle sue contestazi oni, con la conseguente assegnazione delle somme pignorate finisce per escludere del tutto il danno (in caso di positivo accertamento della pignorabilità di dette somme) ovvero, quanto meno, per escludere il nesso di causa tra la conAVV_NOTAIOa inadempiente del RAGIONE_SOCIALE e tale danno, dovendo esso ritenersi causalmente imputabile in via esclusiva alla conAVV_NOTAIOa negligente dello stesso ente locale.
In tal senso vanno, con tutta evidenza, intese anche le affermazioni contenute nei precedRAGIONE_SOCIALE di questa Corte del 2008 e del 2009 richiamati dalla corte d’appello , in cui è chiarissima la ricostruzione dell’obbligo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di rendere una dichiarazione di quantità completa e precisa, oltre che rispondente al vero, anche con riguardo a tutte le circostanze di fatto a sua conoscenza che possano avere rilievo al fine della verifica della pignorabilità delle somme giacRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria da parte del giudice dell’esecuzione.
La responsabilità del RAGIONE_SOCIALE in caso di dichiarazione imprecisa o incompleta, nel caso di avvenuta costituzione dell’ente locale nel processo esecutivo, è del resto genericamente fatta salva, in tali precedRAGIONE_SOCIALE, senza alcuna espressa e specifica indicazione del piano effettivo del rilievo esimente di tale eventualità (non assumendo tale questione concreta incidenza ai fini della decisione, in quei casi), senza cioè che sia chiaramente indicato se si tratti di una esclusione rilevante sul piano della conAVV_NOTAIOa illegittima ( recte : inadempiente) ovvero sul piano del nesso di causa tra questa e l’ evento dannoso.
Ad ogni buon conto, la Corte, ritiene opportuno specificare e ribadire che tali precedRAGIONE_SOCIALE, cui va data piena continuità, sono certamente da intendere in tale ultimo senso.
Quanto sin qui esposto rende conto delle ragioni per cui non può ritenersi conforme a diritto l’affermazione della corte d’appello secondo la quale, in ipotesi di costituzione dell’ente debitore nel processo esecutivo, andrebbe esclusa in radice una conAVV_NOTAIOa illegittima e/o inadempiente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che abbia reso una dichiarazione di quantità, imprecisa, incompleta o non veritiera.
La conclusione finale cui è giunta la corte territoriale, di rigetto della domanda risarcitoria del Comune di Campomarino, è, però, ugualmente conforme a diritto, dal momento che l’esclusione della responsabilità del RAGIONE_SOCIALE nel caso di specie, deriva, comunque, dall’insussistenza del nesso di causa tra la sua conAVV_NOTAIOa inadempiente e l’ evento dannoso deAVV_NOTAIOo a fondamento della domanda risarcitoria.
Dunque, la decisione impugnata può e deve essere confermata, sia pure con una correzione della sua motivazione nel senso sin qui indicato , ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. .
Per completezza, va altresì dato conto di un ulteriore ordine di considerazioni che, in aggiunta a quelle sin qui esposte,
impedirebbero comunque di dare seguito alle censure di cui al ricorso.
10.1 Si sono ampiamente e ripetutamente esposte le ragioni per cui l’unico evento configurabile come effettivamente dannoso, in concreto, per l’ente locale, in caso di pignoramento avente ad oggetto le sue disponibilità giacRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria cui faccia seguito una dichiarazione incompleta, imprecisa o non veritiera dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è l’avvenuta assegnazione di somme impignorabili.
Di conseguenza, l’eventuale azione risarcitoria promossa dal comune nei confronti del suo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per le pretese omissioni o imprecisioni nella dichiarazione di quantità resa, richiede la specifica allegazione e la rigorosa prova di siffatto evento dannoso e, dunque, in primo luogo, dell’effettiva impignorabilità delle somme di cui sia stata disposta l’assegnazione e che siano state in concreto pagate in favore del creditore procedente.
10.2 Nella specie, il comune ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione avrebbe assegnato le somme su cui il RAGIONE_SOCIALE aveva apposto il vincolo, solo sulla base della dichiarazione di quest’ultimo, senza valutarne la pignorabilità ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.. Assume, quindi, che l’assegnazione di dette somme sarebbe responsabilità esclusiva del RAGIONE_SOCIALE, con conseguente danno derivante dall’impossibilità di recuperarle (essendo frattanto state riconosciute non dovute, per essere stato caducato il titolo esecutivo, ma risultando la creditrice insolvibile).
Ma tale assunto non sarebbe di per sé sufficiente a sostenere la domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio.
10.3 Avendo il terzo pignorato reso una dichiarazione di quantità positiva (dichiarazione che, come chiarito in precedenza, doveva intendersi, in mancanza di ulteriori specificazioni, come riferita a somme disponibili sul conto di tesoreria eccedRAGIONE_SOCIALE
quelle vincolate in virtù delle deliberazioni notificate ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. ), il comune avrebbe potuto e dovuto contestare tale dichiarazione di quantità, eventualmente dimostrando che, al contrario, non vi fossero sul conto di tesoreria somme eccedRAGIONE_SOCIALE gli importi oggetto delle delibere di vincolo notificate (o, quanto meno, che esse non fossero di importo pari a quello pignorato).
Siffatta contestazione -è opportuno precisarlo -avrebbe potuto e dovuto essere avanzata contestando, appunto, la dichiarazione di quantità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 548 e 549 c.p.c. (trattandosi di una contestazione avente ad oggetto la rispondenza al vero della dichiarazione stessa e non direttamente di una questione di pignorabilità, come invece avviene nel caso in cui, pacifica l’inesistenza sul conto di tesoreria di somme ecceden ti quelle oggetto delle deliberazioni di vincolo di destinazione notificate, si discuta effettivamente della pignorabilità di tali somme).
Ma, in realtà, che questa fosse la effettiva situazione concreta (che, cioè, le somme disponibili sul conto di tesoreria non fossero eccedRAGIONE_SOCIALE quelle di cui alle delibere di vincolo, quanto meno in misura pari all’importo pignorato) non risulta specificamente allegato dal comune, nel ricorso (e, tanto meno, risulta che sia stato allegato e dimostrato nel giudizio di merito). Il comune si limita ad affermare di avere chiesto al RAGIONE_SOCIALE di fornire al giudice dell’esecuzione l’indicazione precisa delle somme disponibili sul conto e di quelle vincolate, ma non chiarisce in modo puntuale e specifico e, soprattutto, non dimostra (né assume di avere dimostrato o, quanto meno, di avere offerto di dimostrare, nel giudizio di merito), che le somme oggetto delle delibere di vincolo regolarmente notificate fossero effettivamente di importo pari o superiore a quelle giacRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria.
10.4 Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda la questione dell ‘effettiva efficacia dei vincoli di impignorabilità, che il comune avrebbe potuto e dovuto far valere, in prima battuta, mediante l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., coltivando diligentemente il relativo giudizio anche in sede contenziosa (e chiedendo, eventualmente, anche in sede di reclamo, la sospensione dell’esecuzione o, quanto meno, dell’esecutività dell’ordinanza di assegnazione , onde garantire effettività alla sua azione).
10.5 D ‘altra parte, se anche il giudice dell’esecuzione avesse erroneamente ritenuto possibile l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE importi pignorati solo sulla base della dichiarazione del RAGIONE_SOCIALE, nonostante le contestazioni del comune debitore in ordine alla correttezza di tale dichiarazione, senza far luogo al doveroso accertamento della fondatezza di tali contestazioni in contraddittorio, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., l’ente locale avrebbe potuto e dovuto impugnare l’ordinanza di assegnazione con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (anche in tal caso chiedendo, ove necessario, la sospensione della relativa efficacia esecutiva , onde garantire effettività all’opposizione ).
10.6 In tutte tali eventualità, l’ente avrebbe, comunque, dovuto allegare e dimostrare, a sostegno della successiva domanda risarcitoria avanzata nella presente sede, che le somme infine assegnate fossero effettivamente impignorabili e, quindi, non solo che erano state aAVV_NOTAIOate delibere di vincolo tempestivamente notificate al RAGIONE_SOCIALE per importi almeno pari a quelli disponibili sul conto di tesoreria, ma anche che sussistevano tutti gli altri elemRAGIONE_SOCIALE necessari ai fini della deAVV_NOTAIOa impignorabilità, ivi inclusi quelli che, in un eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione, avrebbero potuto formare oggetto di eccezioni da parte del creditore procedente, quali l’avvenuta emissione di mandati di pagamento per titoli non vincolati
senza il rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle relative fatture (o equipollRAGIONE_SOCIALE).
Tutto ciò, in realtà, non risulta specificamente allegato nel ricorso, oltre a non essere in alcun modo dimostrato (né risulta specificamente allegato che sia stato dimostrato nel giudizio di merito o, quanto meno, che sia stato chiesto di dimostrarlo).
10.7 L’assunto in diritto del comune pare essere quello per cui si dovrebbe riconoscere sussistente la responsabilità risarcitoria del RAGIONE_SOCIALE per un importo pari alle somme assegnate, solo per avere esso reso una dichiarazione di quantità incompleta e/o imprecisa al giudice dell’esecuzione , cui ha fatto seguito l’ assegnazione delle somme giacRAGIONE_SOCIALE sul conto di tesoreria, non solo a prescindere dal fatto che sarebbe stato possibile proporre, anzi che era stata proposta l’opposizione per far valere l’impignorabilità (senza poi che essa fosse coltivata diligentemente), ma anche a prescindere dall’accertamento che tali somme fossero effettivamente impignorabili in concreto (pur essendo, come è evidente, ben possibile che fossero in realtà pignorabili, o perché eccedRAGIONE_SOCIALE gli importi vincolati o perché i relativi vincoli erano divenuti inefficaci), cioè a prescindere da una specifica allegazione e prova del danno subito in concreto. Anche sotto il profilo in esame, in definitiva, la domanda e lo stesso presente ricorso, finiscono per risultare carRAGIONE_SOCIALE sotto il profilo dell’allegazione e della prova del danno.
Vanno, in conclusione, enunciati i seguRAGIONE_SOCIALE principi di diritto, sulla base dei quali, come fin qui chiarito, la decisione impugnata va confermata, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.:
« l’RAGIONE_SOCIALE, chiamato a rendere la dichiarazione di quantità nel processo di espropriazione promosso dai creditori dell’ente sulle disponibilità del conto di tesoreria, è sempre tenuto a fornire al giudice dell’esecuzione tutti g li elemRAGIONE_SOCIALE utili a consRAGIONE_SOCIALErgli l’eventuale rilievo di ufficio
dell’impignorabilità delle somme oggetto dell’azione esecutiva dei creditori, in particolare ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. (decreto legislativo n. 267 del 2000), anche nel caso in cui lo stesso ente debitore si sia costituito nel processo esecutivo o abbia addirittura proposto l’opposizione volta a far valere l’impignorabilità delle somme oggetto dell’azione esecutiva, per la quale è l’unico legittimato attivo; in tali ultime ipotesi, peraltro, l’ente debitore assume l’onere di documentare i fatti all egati a fondamento della sua eccezione di impignorabilità e di coltivare diligentemente l’eventuale opposizione, onde, in mancanza, il pregiudizio consistente nell’eventuale conseguente assegnazione delle somme pignorate gli sarà causalmente imputabile in via esclusiva, restando eliso il nesso causale con l’eventuale inadempimento del terzo debitore nel somministrare al giudice dell’esecuzione gli elemRAGIONE_SOCIALE suddetti »;
« in caso di azione risarcitoria promossa dall’ente locale nei confronti del proprio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sull’assunto che la dichiarazione di quantità incompleta, imprecisa o non veritiera resa da quest’ultimo abbia determinato l’assegnazione delle somme pignorate, l’ente attore ha l’onere di dimostrare non solo che la dichiarazione resa dal RAGIONE_SOCIALE fosse effettivamente incompleta, imprecisa o non veritiera, ma altresì che essa sia stata la causa dell’evento dannoso e, in particolare, dell’assegnazione di somme effettivamente impignorabili; a tal fine, l’e nte ha l’onere di dimostrare sia i fatti costitutivi del vincolo di impignorabilità (ad iniziare dalla notificazione al RAGIONE_SOCIALE delle deliberazioni di vincolo di importi non inferiori a quelli disponibili sul conto di tesoreria), sia l’assenza di eventua li fatti estintivi o modificativi di quel vincolo che avrebbero potuto essere opposti dai creditori (tra cui la mancata emissione di mandati di pagamento per titoli non vincolati, senza il rispetto del necessario ordine cronologico) ».
12. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficiRAGIONE_SOCIALE a tal fine, in considerazione delle ragioni della presente pronuncia e, in particolare, in considerazione della correzione in diritto della motivazione della decisione impugnata che si è resa necessaria ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. .
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-