Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24410 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 19192/23 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Perugia 17 febbraio 2023 n. 120; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
L’esposizione dei fatti di causa è limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
NOME COGNOME, di professione Vigile del Fuoco, nel 2008 fu condannato in sede penale per traffico di stupefacenti.
L’Amministrazione datrice di lavoro, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa condanna, lo licenziò. Il licenziamento fu annullato dal giudice amministrativo per vizi di forma.
Oggetto:
responsabilità RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE per fatto del magistrato.
L’Amministrazione competente rinnovò il procedimento e licenziò una seconda volta NOME COGNOME.
Anche questo provvedimento fu impugnato dinanzi al giudice amministrativo, sul presupposto che esso era stato tardivamente adottato, in violazione del termine decadenziale di 30 giorni prescritto dall’art. 119 t.u. n. 3/1957.
Il giudice amministrativo di primo grado condivise la censura e annullò il licenziamento (TAR Lazio, sentenza 7923/2012).
La sentenza fu tuttavia riformata dal giudice amministrativo di appello, il quale ritenne che la p.a. datrice di lavoro non avesse alcun termine da rispettare a pena di decadenza per irrogare il licenziamento, perché il nuovo licenziamento fu intimato non solo e non tanto sulla base RAGIONE_SOCIALEa condanna penale del 2008, ma anche sulla base di fatti nuovi, di per sé sufficienti a giustificare la sanzione disciplinare del licenziamento (sentenza RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 724/14).
Esponendo i fatti suddetti, nel 2014 NOME COGNOME convenne la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Perugia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 l. 117/88, sostenendo che con colpa grave il Collegio giudicante del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento di licenziamento, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
In particolare, l’attore dedusse che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE:
-) con negligenza inescusabile aveva ritenuto che il secondo licenziamento irrogatogli fosse fondato su fatti nuovi rispetto a quelli oggetto RAGIONE_SOCIALEa precedente contestazione disciplinare;
-) con negligenza inescusabile aveva basato la decisione su un rilievo mai prospettato dalle parti.
Quantificò il proprio danno nella misura di euro 612.000, pari alle retribuzioni perdute.
Con sentenza n. 1120/19 il Tribunale di Perugia ritenne inammissibile la domanda per tardività, in quanto proposta oltre il termine di decadenza biennale ex art. 2 l. 117/1988, art. 2, nel testo applicabile ratione temporis. La sentenza fu appellata dal soccombente.
5 . La Corte d’appello di Perugia con sentenza 17.2.2023 n. 120 ritenne tempestiva la domanda, ma la rigettò nel merito.
La Corte d’appello escluse che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avesse per negligenza travisato gli atti di causa.
Rilevò che effettivamente quando il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE licenziò NOME COGNOME per la seconda volta, a fondamento del provvedimento disciplinare addusse non più la condanna per traffico di stupefacenti, ma altre condotte: guida in stato di ebbrezza, allontanamento illecito e diserzione continuata.
Correttamente, pertanto, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che per irrogare questo secondo licenziamento disciplinare la p.a. datrice di lavoro non fosse soggetta al rispetto di alcun termine, in quanto sanzione nuova e non riattivazione del precedente, annullato licenziamento.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con atto del 18.12.2023 il AVV_NOTAIO delegato ha proposto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., che il ricorso sia definito con pronuncia di rigetto, sulla base RAGIONE_SOCIALEa seguente motivazione:
‘ Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato; la richiesta di discussione orale RAGIONE_SOCIALEa causa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., deve non solo essere proposta all’atto RAGIONE_SOCIALEa precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, ma anche ripetuta «al presidente RAGIONE_SOCIALEa corte alla scadenza del termine per il deposito RAGIONE_SOCIALEe memorie di replica»; nel caso di specie, al contrario, la stessa formulazione del ricorso e RAGIONE_SOCIALEa censura indica che la richiesta di discussione fu avanzata in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni e poi di comparsa conclusionale, con ciò implicitamente ammettendo che la reiterazione che la disposizione in esame esige non ebbe luogo (v. Cass. n. 4638 del 22/02/2017, Rv. 643135 – 01); il secondo motivo è inammissibile, in quanto c iò che vi si deduce esula dal contenuto che vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. hanno attribuito Cass. Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014, secondo
le quali: «La riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione»; «L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie»; nel solco di dette decisioni già Cass. Sez. U. 22/09/2014, n. 19881, ha ulteriormente rilevato che da un lato, il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, cioè alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”,
alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; dall’altro lato, il controllo previsto dal nuovo n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti ‘.
Il ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse deciso ed è stata, quindi, fissata la trattazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c. in relazione all’art. 380 -bis .1. c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 352, commi secondo e terzo, c.p.c., oltre che RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost.
Sostiene che illegittimamente la Corte d’appello ha rigettato la sua richiesta di discussione orale, formulata nel precisare le conclusioni e ribadita con istanza rivolta al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, contenuta nella memoria di replica.
La Corte d’appello – prosegue il ricorrente – ha ritenuto che la suddetta istanza dovesse essere contenuta in un documento a sé e sottoposta direttamente al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte, e non potesse invece essere inserita nella memoria di replica.
Il ricorrente prosegue denunciando l’erroneità di tale statuizione, sul presupposto che nessuna norma impedisce di includere nella memoria di replica l’istanza di discussione orale.
1.1. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello infatti ha adott a to una corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 352 c.p.c..
Non condivisibile, per contro, è l’interpretazione che di tale norma propone il ricorrente: sia sul piano RAGIONE_SOCIALE‘ interpretazione letterale, sia sul piano RAGIONE_SOCIALE‘ interpretazioni finalistica.
1.2. Sul piano RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione letterale, l’art. 352 , commi secondo e terzo, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis stabiliva:
‘ se l’appello è proposto alla corte di appello, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso (…) la richiesta deve essere riproposta al presidente RAGIONE_SOCIALEa corte alla scadenza del termine per il deposito RAGIONE_SOCIALEe memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il AVV_NOTAIO ‘ .
Il riferimento al ‘Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte’ è dunque inequivoco, non potendosi presumere che il legislatore confonda il capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario col presidente del collegio giudicante. Prova ne sia che quando il codice ha inteso fare riferimento al pre sidente del collegio, ha usato l’espressione ‘presidente del collegio’, e non ‘Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte’: come negli artt. 127, 289, 350, 351, 373, c.p.c., nonché nell’abrogato art. 702 quater c.p.c..
1.3. Sul piano RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione finalistica, la tesi sostenuta dal ricorrente non è coerente col raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo RAGIONE_SOCIALEa norma.
Se, infatti, fosse consentito formulare la richiesta di discussione orale all’interno RAGIONE_SOCIALEa memoria di replica, l’atto sarebbe inidoneo al raggiungimento del suo scopo. La cancelleria, infatti, non ha l’ onere di esaminare le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti per accertare se in esse siano contenute istanze di discussione orale. Pertanto, l’istanza di discussione contenuta nella memoria di replica sfuggirebbe di fatto all’organo cui è destinata, e ben difficilmente potrebbe essere tempestivamente trasmessa al presidente del collegio in tempo utile prima RAGIONE_SOCIALEa decisione. E’ palese e risponde appunto alla corretta individuazione RAGIONE_SOCIALE scopo RAGIONE_SOCIALEa norma, che, essendo l’istanza funzionale
all’adozione RAGIONE_SOCIALEa modalità di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza, l’organo che deve provvedere dev’esserne il destinatario necessario in via immediata e diretta, specie se si considera che l’inosservanza RAGIONE_SOCIALEa richiesta di parte causa la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
2. Il secondo motivo denuncia il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
Nella illustrazione del motivo vengono affiancate plurime ed eterogenee censure: vi si sostiene infatti che la Corte d’appello avrebbe eluso l’esame dei motivi di gravame; che non avrebbe, in particolare, dato una argomentata risposta alle allegazioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante, secondo cui era inibito all’Amministrazione riattivare la procedura di licenziamento dopo il decorso del termine di cui all’art. 119 T.U. n. 3/1957; che erano nulli gi atti amministrativi di riattivazione del procedimento finalizzato al licenziamento, e fondati su addebiti mai previamente contestati; che la sentenza sarebbe nulla, per avere adottato una motivazione duplicativa degli argomenti svolti dalla difesa erariale.
2.1. Il motivo è inammissibile per plurime ed indipendenti ragioni.
In primo luogo, la denuncia del vizio di omesso esame di fatti decisivi è preclusa dalla doppia pronuncia conforme nei gradi di merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 ter c.p.c. (applicabile ratione temporis , ed oggi trasfuso nel quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c.).
In secondo luogo, quel che il ricorrente prospetta come ‘omesso esame di fatti’ consiste in realtà – secondo la stessa prospettazione del ricorrente – in una omessa considerazione di taluni argomenti difensivi, circostanza irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa sentenza: è infatti consolidato nella giurisprudenza di questa corte il principio per cui il vizio di omessa motivazione non ricorre per il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa mancata confutazione specifica degli argomenti difensivi, quando la motivazione nel suo complesso dia ragione adeguata RAGIONE_SOCIALEa decisione (così già Sez. 3, Sentenza n. 1376 del 15/05/1973, Rv. 364022 – 01, con orientamento in seguito sempre conforme), come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie.
In terzo luogo, infine, le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c.p.c., hanno stabilito che per effetto RAGIONE_SOCIALEa riforma ‘ è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione ‘ (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Ma nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie, come non ha mancato di rilevare anche la proposta di definizione.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La conformità RAGIONE_SOCIALEa decisione rispetto alla proposta di definizione accelerata comporta la condanna del ricorrente ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c..
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna NOME COGNOME al pagamento ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 1.500;
(-) condanna NOME COGNOME al pagamento ex art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 500;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa