Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33690 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33690 Anno 2025
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12569/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende, domiciliata
ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME r appresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1866/2022 depositata il 21/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma COGNOME NOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento delle proprie pretese, l’attrice allegava: -) di aver consegnato settanta scatoloni contenenti tutti i suoi effetti personali alla ditta RAGIONE_SOCIALE, essendo sua intenzione trasferirsi in Messico dove viveva il figlio; -) che i primi ventisei colli, affidati da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE per il trasporto, erano stati bloccati dalla dogana messicana e da questa erano stati successivamente dichiarati abbandonati, asseritamente ‘a causa di gravi omissioni del personale dell’UPS’; -) che i rimanenti cinquantaquattro colli non erano mai partiti per il Messico, ma erano rimasti presso la TARGA_VEICOLO.
Si costituiva, resistendo, COGNOME NOME, in particolare deducendo che i primi ventisei colli si trovavano ancora presso la dogana messicana in attesa che il personale della RAGIONE_SOCIALE provvedesse a sdoganarli ed a riconsegnarli al destinatario; per cui la responsabilità esclusiva per il ritardo nella consegna doveva essere ascritta esclusivamente alla RAGIONE_SOCIALE, della quale chiedeva ed otteneva la chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata, si costituiva RAGIONE_SOCIALE, resistendo alle avverse domande.
Con sentenza n. 3261/2015 il Tribunale di Roma decideva
come segue: ‘1) condanna NOME COGNOME quale titolare dell’RAGIONE_SOCIALE nonché la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME la somma di € 960,00 oltre interessi dal 2011 al saldo; 2) dispone la compensazione per la metà delle spese di lite e condanna il convenuto e la terza chiamata in solido a corrispondere all’attrice di € 1.130,00 oltre accessori di legge’.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME proponeva appello, lamentando sostanzialmente che la sua domanda risarcitoria era sì stata accolta, ma in maniera irrisoria.
Si costituivano, con distinti difensori, la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, resistendo al gravame e proponendo distinti appelli incidentali ove deducevano l’assenza di qualsivoglia loro responsabilità.
Con sentenza n. 1866 del 21 marzo 2022 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello principale ed accoglieva invece entrambi gli appelli incidentali, per cui, in integrale riforma della sentenza di prime cure, rigettava integralmente le domande proposte da COGNOME NOME nei confronti sia di COGNOME NOME, quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, sia di RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale sentenza COGNOME NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Resistono con distinti controricorsi NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ.
La ricorrente ed il controricorrente COGNOME hanno depositato rispettive memorie illustrative.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui all’art. 380 -bis. 1., secondo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‹‹ NOME in iudicando et in procedendo in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. -Violazione e falsa applicazione degli art. 1737 e 1741 c.c. -Violazione e falsa applicazione della causa in concreto del contratto ›› .
Lamenta che la sentenza della Corte di Appello di Roma risulta errata e deve essere cassata nella parte in cui, trascurando di considerare la causa concreta del contratto sottoscritto tra le parti, ha qualificato il rapporto tra COGNOME NOME e la ditta RAGIONE_SOCIALE in termini di contratto di spedizione ex art. 1737 cod. civ., in tal modo non riconoscendo al COGNOME la qualità di vettore ed escludendo qualsivoglia sua responsabilità in ordine alla mancata consegna dei beni.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‹‹ NOME in iudicando et in procedendo in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 1737 -Sulla responsabilità dello spedizioniere ›› .
Lamenta che, pur nel ricondurre il rapporto negoziale intercorso tra le parti, al contratto di spedizione, la corte di merito avrebbe dovuto considerare che lo spedizioniere ‘deve adempiere i propri obblighi in maniera adeguata, tale da consentire la realizzazione dello scopo dell’intera operazione contrattuale, scegliendo un terzo vettore idoneo, affidabile e competente’ (così p. 20 del ricorso).
2.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché vertono sulla medesima questione, sono infondati.
2.2. Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, ‹‹l o spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 cod. civ. ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. L’accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto
dell’intento negoziale, che non può essere soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, la quale è titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, ma non implica l’automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto’ (v. Cass., n. 14089/2014) ; ed ancora: ‹‹ Al fine di integrare la fattispecie della cd. “spedizione-trasporto” ex art. 1741 c.c. -con conseguente acquisizione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi e della responsabilità del vettore -assume rilevanza qualificante la circostanza che lo spedizioniere abbia ritirato presso il mittente l’oggetto spedito, perché tale attività implica il trasferimento di cose da un luogo all’altro e, cioè, la prestazione tipica che è oggetto dell’obbligazione del vettore ex art. 1678 c.c.’ (così Cass., n. 26504/2022).
Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che, nel confermare la qualificazione, in termini di contratto di spedizione, data dal primo giudice al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, la corte di merito ha svolto motivate valutazioni delle risultanze processuali acquisite, in forza delle quali è pervenuta ad escludere che COGNOME NOME avesse assunto anche obbligazioni relative al trasporto a destino, per cui ha deciso in scrupolosa applicazione dei suindicati principi di diritto.
Ne deriva, altresì, che non è addebitabile alla corte territoriale nessuna “errata interpretazione della causa in concreto del contratto”, dal momento che, dovendo il rapporto essere ricondotto all’art. 1741 cod. civ., non sono configurabili a carico dell’odierno controricorrente gli obblighi previsti a carico del vettore, ivi compresa la responsabilità per la perdita o deterioramento dei beni.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‹NOME in iudicando et in procedendo in relazione all’art. 360 comma 1, n.
3 c.p.c. ed in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1737 -Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia Sulla responsabilità dello spedizioniere ›› .
Lamenta che la corte di merito avrebbe dovuto rilevare la responsabilità del COGNOME ‘ per la perdita di due colli rimasti nel suo magazzino e per il deterioramento degli ulteriori 52 colli restituiti alla proprietaria in condizioni pressoché inservibili’ (così p. 22 del ricorso).
Ripropone, nella sostanza, le questioni già esposte con i primi due motivi, rimarcando che il COGNOME dovrebbe rispondere per la perdita ed il deterioramento dei colli.
3.1. Il motivo è infondato, per le stesse ragioni svolte in sede di scrutinio del primo e del secondo motivo di ricorso.
3.2. In ogni caso, con la censura in esame la ricorrente tende a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali svolta dai giudici del merito, i quali, con motivazione adeguata e scevra da vizi logici, hanno posto in rilievo che il COGNOME aveva assunto la responsabilità per i danni cagionati dalle operazioni di imballaggio e consegna dei colli al corriere, ma non per il buon esito del trasporto dei colli o per la perdita o per il deterioramento del loro contenuto (pag. 10 della motivazione).
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‹‹ NOME in iudicando et in procedendo in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti per il giudizio -Sul fatto illecito causato dalla RAGIONE_SOCIALE -Sulla responsabilità di RAGIONE_SOCIALE ›› .
Lamenta che la corte di merito ha omesso di considerare che una dipendente di UPS si era appropriata dei colli oggetto di spedizione: se avesse esaminato tale fatto, a suo dire decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, avrebbe invece dovuto affermare la conseguente responsabilità della società per fatto
illecito intenzionale del preposto.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale ha così motivato: ‹‹ Deve poi escludersi che la RAGIONE_SOCIALE vanti un diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE con cui la medesima non ha dimostrato di avere mai concluso alcun accordo contrattuale. Deve altresì escludersi che la RAGIONE_SOCIALE vanti alcun diritto a ottenere da RAGIONE_SOCIALE il risarcimento del danno extracontrattuale, non avendo la medesima dimostrato la sussistenza di tutti i necessari elementi di tale fattispecie e in particolare che l’avvenuta confisca dei colli alla dogana messicana sia dipesa da omissioni del vettore, non essendo a tal fine utili i mezzi di prova articolati ma solo genericamente richiamati -dall ‘odierna appellante ›› .
La responsabilità, sia contrattuale che aquiliana, di RAGIONE_SOCIALE è pertanto stata esclusa con motivazione congrua e scevra di vizi-logico giuridici, che resiste al sindacato di legittimità.
Difatti, l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass., sez. 2, 20/06/2024, n. 17005).
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ‹‹ NOME in
iudicando et error in procedendo in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti per il giudizio -Sul valore dei beni perduti e sul risarcimento del danno ›› .
Censura l’impugnata sentenza ‘ nella parte in cui non ha riconosciuto … alcun risarcimento del danno in favore della sig.ra COGNOME, né a titolo di responsabilità contrattuale né tantomeno a titolo di responsabilità aquiliana ‘.
Deduce che la corte di merito non ha effettuato una analitica istruttoria sul reale valore delle merci, nonostante fosse stato proposto motivo di appello che denunciava la statuizione con cui il tribunale aveva quantificato il valore complessivo dei colli spediti nella irrisoria somma di euro 960,00.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Nel rigettare l’appello principale proposto da COGNOME NOME, la corte romana ha escluso sia la responsabilità contrattuale dello spedizioniere (ditta RAGIONE_SOCIALE) che qualsivoglia responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del vettore (UPS), e su tale rilievo, in totale riforma della sentenza di prime cure, ha integralmente rigettato la domanda risarcitoria della mittente.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la contestazione sull’ an debeatur assorbe quella sul quantum quando la contestazione dell’an sia incompatibile con il riconoscimento della sussistenza del credito (Cass., n. 7961/2020; Cass., n. 761/2002; Cass., n. 5526/2002; Cass., n. 28381/2005; Cass., n. 8665/2008); e la riforma della sentenza che abbia pronunziato positivamente sull’ an debeatur , comporta la caducazione della sentenza sul quantum , che, dipendendo totalmente dalla prima, una volta annullata la pronunzia sull’ an , resta definitivamente privata del proprio fondamento logico -giuridico (v. Cass., n. 8440/2003, in Rv. 563627 -01; Cass., n.
3656/2013).
Nel caso in esame, pertanto, non risulta affatto viziata da omesso esame l’impugnata sentenza, che ha negato alla ricorrente il risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale, non già per un difetto di prova del quantum debeatur , bensì sul preminente rilievo della mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa, dato che la corte territoriale ha ritenuto non essere stata provata qualsivoglia responsabilità né dello spedizioniere né del vettore.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ‹NOME in iudicando et in procedendo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. -Violazione di legge dell’art. 112 c.p.c. circa la mancata ammissione dei mezzi di prova, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ›› .
Lamenta che la corte romana ha rigettato il motivo di appello con cui era stata censurata la mancata ammissione, in prime cure, della prova orale per interpello e testi, sul rilievo per cui i mezzi di prova sarebbero stati ‹‹ solo genericamente richiamati ›› .
6.1. Il motivo è inammissibile.
6.2. La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. viene dedotta in maniera difforme dal consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui il vizio è configurabile soltanto quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, ovvero quando sostituisca d’ufficio un’azione ad un’altra, a causa del travisamento dell’effettivo contenuto della domanda (v., tra le tante, Cass., n. 19214/2023).
6.3. Parimenti inammissibile è la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che non tiene conto dell’altrettanto consolidato orientamento di legittimità, secondo cui ‹‹ La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando
il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime ›› , mentre ‹‹ ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ›› (Cass. Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., n. 9731/2025).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente COGNOME NOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 10 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME CONDELLO