Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , in Roma, INDIRIZZO -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL),
-controricorrente – nonché
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE danni per inadempimento
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 792/2019, della Corte di Appello di Perugia, del 9.12.2019, notificata il 23.12.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quali socie della società RAGIONE_SOCIALE conduttrice nel contratto di locazione con patto di futura vendita del complesso immobiliare denominato ‘Compendio ex officine Bosco”, di proprietà del RAGIONE_SOCIALE, poiché aveva accertato che nessuna delle Consorziate rispondeva delle obbligazioni, inerenti il pagamento del canone e facenti capo alla predetta società RAGIONE_SOCIALE e che pertanto, il RAGIONE_SOCIALE, attualmente in RAGIONE_SOCIALE, non poteva pretendere l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società RAGIONE_SOCIALE con il contratto per AVV_NOTAIO del 16 maggio 2011, con la RAGIONE_SOCIALE
-Una sentenza di primo grado aveva condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare la somma complessiva di € 2.802.487,88 per canoni arretrati e accessori, in favore del RAGIONE_SOCIALE, ma questo in via stragiudiziale aveva espresso di considerare obbligate in solido entrambe le società di capitali consorziate, che invece assumevano di essere estranee a tali obblighi, a fronte del RAGIONE_SOCIALE che aveva invocato, in senso contrario, l’esistenza di una solidarietà derivante dall’applicazione dell’art. 156 d.lgs. n. 163/2006.
3. -Premesso che tutti i fatti di causa dovevano ritenersi sostanzialmente non controversi e che alla RAGIONE_SOCIALE, originaria contraente, dichiarata fallita, alla quale era subentrata la RAGIONE_SOCIALE, costituita, oltre alla stessa società fallita, dalle altre due società (una di esse subentrata proprio alla fallita) e che la locazione con patto di futura vendita, stipulata dal RAGIONE_SOCIALE appellante quale ente pubblico economico con finalità di promozione delle iniziative industriali sul territorio, aveva lo scopo di realizzare un programma industriale affidato all’assegnataria e per il quale il canone di locazione era stato scontato in via decrescente per anno, la motivazione s’incentrava sulla clausola contrattuale, che all’art. 16 conteneva il divieto di cessione del contratto, consentendo, però, alla conduttrice, in analogia a quanto previsto dall’art. 156 d. lgs. n. 163/2006, di costituire una società di progetto, anche con la partecipazione di altri, al fine di farla subentrare nel rapporto contrattuale.
4. -Tale circostanza, che si era effettivamente verificata all’atto della costituzione della RAGIONE_SOCIALE, secondo il primo Giudice non comportava l’applicazione di quella norma, oggetto di modifica solo formale nell’ambito dell’attuale Codice dei Contratti Pubblici, perché la norma citata si applica soltanto ai contratti di concessione per la realizzazione e/o la gestione delle infrastrutture o dei servizi di pubblica utilità, mentre la locazione in questione aveva una finalità esclusivamente privatistica, sebbene qualificata da uno scopo determinato – l’esecuzione del piano industriale concordato -ma estraneo a finalità pubblicistiche.
Il richiamo all’analogia, qualificato dalla lettura sistematica della normativa, segnatamente dell’art. 3 del contratto, doveva intendersi come limitato a una funzione esplicativa, concernente la sola nozione
della società di progetto, ma non esteso a una funzione integrativa tramite il rinvio ad altra fonte normativa, giustificato soltanto dal fatto che, nella società subentrante, i requisiti dei soci diversi dal conduttore originario dovevano essere attestati, stante la natura pubblica della scelta del contraente, ma non toccava i rapporti tra concedente e i partecipanti al capitale sociale, che succedevano all’originaria assegnataria o alla società che ad essa e ra subentrata, che rimanevano disciplinati dalla normativa generale.
5. -La deroga alla separazione patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE da quello dei soggetti, partecipanti al suo capitale sociale, e la solidarietà che eventualmente ne fosse conseguita, poteva ravvisarsi nel contratto, soltanto qualora il concedente avesse erogato un contributo al concessionario e ne avesse chiesto il rimborso, ma non poteva essere esteso al pagamento dei canoni.
6. -TNS proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia che, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello e confermava la sentenza di I grado.
7. -Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
a)La separazione del patrimonio sociale del RAGIONE_SOCIALE da quello delle società che lo compongono, costituisce regola generale nelle società di capitali ed è stata bene individuata nella sentenza appellata non soltanto in rapporto alla natura meramente formale del rinvio, contenuto nell’art. 16 del contratto RAGIONE_SOCIALE e riferito all’art. 156 d.lgs. n. 163/2006, come relativo esclusivamente alla definizione della società di progetto, ma anche in considerazione del testo completo della norma invocata, perché la responsabilità solidale dei soci di cui si chiede l’accertamento, è legata nel testo letterale dell’art.16 all’esistenza di un contributo per la realiz zazione
dell’opera, versato in corso d’opera e del quale sia richiesto eventualmente il rimborso;
l’autonomia patrimoniale delle singole società aderenti al RAGIONE_SOCIALE, indicata nell’art. 4 dello Statuto di meccanica RAGIONE_SOCIALE , può essere derogata, nell’ambito soltanto se il Soggetto Pubblico economico che ha stipulato il contratto, si avvalga di procedure che attengono all’evidenza pubblica non solo nella fase di scelta del contraente, ma anche e soltanto qualora sia erogato un finanziamento pubblico che debba essere oggetto di eventuale rimborso.
–RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con un motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
In data 21.12.2003 RAGIONE_SOCIALE ha presentato rinuncia ex art. 390 c.p.c. chiedendo la compensazione delle spese di lite. In data 9.1.2024 RAGIONE_SOCIALE ha accettato la rinuncia.
In data 17.1.2024 RAGIONE_SOCIALE ha accettato la rinuncia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto:
-Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 184 d.lgs. n. 50/2016), del quale fa espresso richiamo analogico l’art. 16 ·del contratto di locazione, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., conseguente ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.
-Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato estinto con compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione