Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30860 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30860 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
Oggetto: opposizione a
precetto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9264/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – Succursale di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata nello studio della seconda, in Roma, INDIRIZZO;
– resistente –
CC 26.09.2023
Ric. n. 9264/2022
Pres NOME. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
avverso la sentenza n. 74/2022 della Corte d’Appello di Genova pubblicata 25 gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023
dalla Consigliera DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
n ell’ottobre 2015 RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME atto di precetto con il quale gli intimava, in ipotesi di negativa escussione della RAGIONE_SOCIALEsezione RAGIONE_SOCIALE -dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, il pagamento di Euro 57.857,97, oltre ulteriori interessi e spese;
NOME COGNOME proponeva opposizione deducendo: -che l’instauranda procedura esecutiva nei suoi confronti (preannunciata dall’atto di precetto ) non era stata preceduta dalla preventiva escussione del patrimonio della predetta società RAGIONE_SOCIALE, come invece indicato nel medesimo atto di precetto, – di non essere obbligato in via solidale al pagamento delle obbligazioni dell’associazione , considerato che egli non aveva mai ricoperto la carica di Presidente e rappresentante legale, – che la notifica dell’atto di precetto è nulla per violazione dell’art. 479 c.p.c. in quanto effettuata a mani di NOME COGNOME, qualificata nella relata di notifica come convivente di COGNOME, la quale tuttavia , in realtà, non è né convivente né familiare dell’intimato ; tanto dedotto, chiedeva accertarsi che egli non fosse tenuto al pagamento della somma indicata nel precetto notificatogli; si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, che contestava quanto ex adverso sostenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree;
con sentenza definitiva n. 835/2018 il Tribunale di La RAGIONE_SOCIALE accertava il diritto di RAGIONE_SOCIALE, Succursale di RAGIONE_SOCIALE, di procedere ad esecuzione forzata nei
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Ric. n. 9264/2022
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RAGIONE_SOCIALE.
confronti di NOME COGNOME per tutte le somme indicate nell’atto di precetto notificato il 10.10.2015 , con condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di lite;
avverso la decisione del Tribunale proponeva appello NOME COGNOME dinanzi la Corte d’appello di Genova; s i costituiva RAGIONE_SOCIALE e chiedeva il rigetto dell’appello ;
la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello , con condanna dell’appellante alle spese di lite;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolato in quattro motivi; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE – Succursale di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380-bis.1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;
le parti hanno depositato distinte memorie;
il Collegio ha riservato il deposito della decisione in sessanta giorni;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza ‘ i n relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione degli artt. 38 cod. civ. e 112 e 480 c.p.c ‘ nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che ai sensi dell’art. 38 c.p.c. la possibilità di agire esecutivamente nei confronti di COGNOME – il quale aveva sottoscritto il contratto da cui si origina il credito azionato esecutivamente – non era subordinata alla negativa escussione del patrimonio dell’associazione , trattandosi di responsabilità di carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione;
con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata ‘ i n relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione
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Ric. n. 9264/2022
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e/o falsa applicazione degli artt. 38 cod. civ. e 480 c.p.c. sotto ulteriore e diverso profilo ‘ ed in particolare, nella parte in cui la Corte d’appello ha equ i parato l’irreperibilità dell’associazione debitrice all’incapienza patrimoniale della stessa;
con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata ‘ i n relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 480 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame. ‘ nel la parte in cui non ha ritenuto rilevante ai fini della decisione l’insussistenza in capo al COGNOME dei poteri di rappresentanza dell’associazione;
con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata ) ‘ in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, comma 3 e 479 c.p.c. per mancata declaratoria di nullità della notifica dell’atto di precetto da parte creditrice ‘ ; in particolare, per avere la Corte d’appello statuito che , indipendentemente da ogni esame sulla fondatezza del merito della censura circa la nullità della notifica del precetto, si sono verificate le condizioni richieste per la sanatoria medesima;
il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stante il vincolo di evidente connessione che li avvince, sono inammissibili;
con essi il ricorrente continua a dolersi, evocando la violazione di diverse norme, per un verso, della mancata prioritaria escussione dell’associazione debitrice e , per l’altro, della circostanza che l’irreperibilità della stessa associazione sia stata ritenuta manifestazione di incapienza;
il ricorrente si limita a contestare quanto correttamente accertato dai giudizi di merito in proposito, senza considerare che, come rilevato dalla stessa Corte d’appello, il decreto ingiuntivo n. 20804/2013 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE posto a fondamento del
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precetto in esame, è stato confermato sia in primo che in secondo grado ed è passato in giudicato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), e che lo stesso titolo esecutivo non prevedeva la preventiva escussione del patrimonio sociale, né che la responsabilità del l’odierno ricorrente al riguardo, avendo questi «sottoscritto il contratto da cui si origina il credito azionato esecutivamente, fosse subordinata alla negativa escussione del patrimonio dell’associazione » e che, come condivisibilmente affermato dalla Corte d’appello , «l’irreperibilità dell’associazione costituisce una chiara manifestazione dell’incapienza del patrimonio dell’associazione perché, a c ausa della irreperibilità dell’associazione, si presume che non siano individuabi li beni sui quali agire esecutivamente» (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
tanto esime dal rilievo dell’ ulteriore ragione di infondatezza della censura desumibile dal rilievo del normale accollo, a chi eccepisce il beneficio di preventiva escussione, dell’onere di provare la capienza del debitore primario (come si ricava da Cass., Sez. U., 16/12/2020, n. 28709, punti 19 e ss. e giurisprudenza ivi richiamata);
è parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso;
la censura dell’odierno ricorrente reitera la doglianza secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe ritenuto rilevante ai fini della decisione l’insussistenza in capo all’odierno ricorrente dei poteri di rappresentanza dell’associazione, ma non tiene conto di quanto motivato in proposito dalla Corte d’appello la quale ha espressamente rilevato che «il precetto è stato notificato al soggetto che nel titolo esecutivo era stato identificato quale condebitore solidale unitamente all’associazione» , avendo sottoscritto il contratto di locazione, con la conseguenza che non sussiste alcuna omessa pronuncia (pag. 5 della sentenza
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impugnata); d’altra parte, la questione era coperta dal giudicato del decreto ingiuntivo reso oggetto di opposizione poi dichiarata inammissibile, le cui eventuali irregolarità formali e sostanziali andavano semmai fatte valere non già con opposizione ad esecuzione, ma solo nei giudizi di opposizione (ordinaria o tardiva) al monitorio stesso;
inammissibile, infine, anche il quarto motivo di ricorso;
il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Giudice d’appello statuito che, indipendentemente da ogni esame sulla fondatezza del merito della censura circa la nullità della notifica del precetto, si sono verificate le condizioni richieste per la sanatoria medesima;
ebbene, come già correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello, il precetto risulta essere stato notificato al Sig. COGNOME in data 10.10.2015 e l’opposizione a precetto è stata proposta dal medesimo con atto di citazione notificato in data 19.10.2015: ciò a dimostrazione che, indipendentemente da ogni esame in merito alla fondatezza della dedotta nullità della notifica del precetto, si sono verificate le condizioni richieste per la sanatoria della nullità medesima, potendo la stessa essere sanata dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione dell’intervenuta conoscenza dell’atto (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
del resto, la Corte d’appello ha ritenuto inoltre che l’atto di precetto risulta notificato mediante consegna di copia a mani della signora NOME COGNOME, ‘convivente incaricata al ritiro degli atti che ne cura la consegna’ ; e tanto a prescindere dalla considerazione che l’inammissibilità del mezzo dipende pure dalla circostanza che non è impugnata la prima e dirimente ratio di inammissibilità del relativo motivo di appello, siccome relativo a capo di sentenza di primo grado da qualificarsi ex 617 cod. proc. civ. e così inappellabile;
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in conclusione, il ricorso è inammissibile;
le spese si liquidano come da dispositivo in conformità al principio di soccombenza;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315);
per questi motivi
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente che si liquidano in complessivi Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione