Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4303 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4303 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 2593-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti principali –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
Oggetto
Art.29 dlgs 276/03
R.G.N. 2593/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/01/2026
CC
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 196/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/07/2019 R.G.N. 411/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, svolta nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e tesa a far accertare che l’ente era decaduto per decorso del termine biennale ex art.29 d.lgs. n.276/03 dalla pretesa di pagamento dei contributi, quale coobbligato in solido, per le omissioni contributive dell’appaltatrice ditta individuale RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in riferimento al periodo giugno 2012/settembre 2013.
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
NOME COGNOME ha presentato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo, per il caso di accoglimento del ricorso principale, cui l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’odierna adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso principale l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, co.2 d.lgs. n.276/03 come modificato dall’art.6, co.1 e 2 d.lgs. n.251/04 e poi ancora dall’art.1, co.911 l. n.296/06, dall’art.21,co.1 d.l. n.5/12, conv. con modif. in l. n.35/12 e dall’art.4, co.31, lett. a) e b), l. n.92/12. Ad avviso del ricorrente, il termine decadenziale di cui all’art.29 cit. si applica solo ai lavoratori – i quali possono agire nei confronti del committente per il versamento di retribuzioni e contributi per tutta la durata dell’appalto e per i due anni successivi – e non anche all’Istituto previdenziale che richieda direttamente il versamento di contributi.
Con il motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce nullità della sentenza per non aver motivato sulla presenza di un contratto d’appalto con la ditta RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dovendosi invece parlare di contratto d’opera individuale. Inoltre, deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte d’appello pronunciato sull’eccezione con cui aveva chiesto accertarsi la sussistenza di un contratto d’opera e non d’appalto.
Preliminarmente è da respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per omessa esposizione dei fatti di causa, avanzata da COGNOME. Il ricorso, sia tramite il richiamo alla sentenza, sia tramite l’esposizione in fatto contenuta nel motivo, fa sufficientemente intendere l’oggetto della domanda iniziale, nonché la questione giuridica decisa dal primo e dal secondo giudice.
Va anche osservato che non sussiste difetto di integrità del contradittorio, in quanto il litisconsorzio necessario
con l’appaltatore venne introdotto nell’art.29, co.2 d.lgs. n.276/03 solo per il periodo 18.7.2012/22.8.2013. Trattandosi di norma processuale, vige il principio tempus regit actum , sicché il litisconsorzio necessario non si applica al presente processo introdotto in primo grado nel 2016.
Il ricorso principale è fondato.
Va ribadito, in continuità con i precedenti di questa Corte (da ultimo Cass.21390, 10778 e 10776 del 2023, Cass.28720/24), che il termine biennale di decadenza non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente. La decadenza, che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera in base alla norma per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come gli enti previdenziali. Il dato letterale è poi suffragato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e dalla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva. L’applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza reciderebbe il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito alla tempestiva azione del lavoratore, e l’obbligo contributivo nei casi in cui «l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto». (Cass.18004/19). Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, pregiudicherebbe la protezione assicurativa del
lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso, invece, rafforzare (Cass.9262/23).
Il ricorso incidentale è infondato.
Non sussiste vizio di omessa pronuncia, poiché l’eccezione circa la sussistenza di un contratto d’opera è stata implicitamente respinta dalla Corte, la quale parla a più riprese di contratto d’appalto cessato nel settembre 2013. Non sussiste nemmeno nullità della sentenza per omessa motivazione, poiché essa è presente nel minimo costituzionalmente richiesto: la Corte dà atto che, alla luce del verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE, fu concluso un contratto d’appalto per lavori di orlatura di tomaie, cessato nel settembre 2013.
In conclusione, la sentenza va cassata in relazione al ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona per gli accertamenti conseguenti alla presente sentenza, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.