Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19462 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19462 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/07/2019
sul ricorso n. 7683/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
Comune di Bacoli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME Stefano e rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente – nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza n. 224/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 29/04/2019 da NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n.224/2013 pubblicata il 28-1-2013 la Corte d’appell di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appe principale proposto dal Comune di Bacoli e condannava il suddetto Comune in solido con la RAGIONE_SOCIALE al pagamento i favore di NOME COGNOME a titolo di risarcimento per la perd proprietà dell’immobile per cui è causa, dell’importo di €74.369, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati con i cr le decorrenze specificati nella motivazione della suddetta senten compensando per un terzo le spese di lite del doppio grado condannando il Comune di Bacoli e la RAGIONE_SOCIALE a r.l. a pagamento delle residue spese in favore della COGNOME. Per quan ancora di interesse, la Corte territoriale ha dichiarato la respons solidale della RAGIONE_SOCIALE, per avere la stessa dato ca all’occupazione illegittima ed eseguito la stessa, ed ha rit generiche ed irrilevanti le eccezioni sollevate dalla Cooperativ nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado anteriori all dell’atto riassuntivo dell’atto riassuntivo del 2005, rilevando c suddetto periodo non era stata svolta alcuna attività istruttoria era stato pregiudicato alcun diritto di difesa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Avverso la citata sentenza la RAGIONE_SOCIALE. prop ricorso affidato a cinque motivi, resistito con controricorso da NOME
COGNOME e dal Comune di Bacoli. La parte ricorrente e il Comune di Bacoli hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso la cooperativa ricorrente lamenta «Violazione applicazione dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. in relazione agli artt.112 e 277 cod. proc. civ. ». Denunzia il vizio di omessa pronuncia in ordine alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva, stante la mancata produzione dei titoli attestanti la proprietà del terreno, nonché in ordin all’eccezione di mancanza di procura alla lite, per omessa indicazione dei riceventi il mandato nell’atto di riassunzione notificato alla RAGIONE_SOCIALE.
1.1.11 motivo è inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che «il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito» (tra le tante Cass. n.10422/2019; Cass. n.25154/2018 e n.1876/2018).
La cooperativa ricorrente prospetta questioni processuali di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, ma il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto. In ordine alle questioni processuali può invece profilarsi un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod.proc.civ., se ed in quanto la soluzione implicitamente data dal Giudice alla
problematica prospettata dalla parte si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «Violazione dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. in relazione agli artt.2043,1703 e 1710 cod. civ.». Ad avviso della ricorrente la valutazione dell’attività del delegato deve operarsi avuto riguardo alla normale diligenza dell’uomo della strada e del buon padre di famiglia e, all’epoca dell’esecuzione, gli atti amministrativ erano validi e legittimi, atteso che erano stati annullati da giudice amministrativo solo nel 1997. Assume che sul delegato non possano ricadere con effetti negativi “decisioni giudiziarie postume rispetto all’esecuzione del mandato”, essendo quindi ravvisabile nella decisione impugnata quanto meno una carenza di motivazione sul punto.
2.1. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte (tra le tante Cass. n.18612/2008 e S.U.n.24397/2007, richiamate anche nella sentenza impugnata, Cass. n.7198/2011 e n.13294/2012), in base ai quali del fatto illecito integrato dall’occupazione appropriativa delle aree sono corresponsabili l’ente delegante e l’ente delegato, essendo onere di quest’ultimo non solo verificare la validità del titolo che costituisce la fonte del sua legittimazione, ma anche attivarsi affinché la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità. In particolare, in una fattispecie analoga a quella in esame, è stato precisato che il fatto che l’opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera definitivamente il delegato da responsabilità, ricadendo su di lui l’onere di armonizzare l’attività amministrativa con l’attivi
materiale e l’onere di attivarsi nel senso indicato (Cass. n.7198/2011 citata), rilevando, se del caso, la ripartizione di responsabilità tr espropriante e delegato solo nei rapporti interni tra gli stessi (Cass. n.4817/2009).
3. Con il terzo motivo denuncia «Violazione dell’art. 360 n.3 e n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt.112 e 115 cod. proc. civ. e 1226 cod. civ.» Secondo la ricorrente la Corte d’appello aveva stabilito il valore di £90.000 per mq. alla data del 3112-1990 senza fornire adeguata motivazione e senza ausilio di una nuova CTU, ricorrendo a criteri equitativi e facendo riferimento a valori di immobili, edificabili come quello oggetto di causa e limitrofi ad esso, indicati in altre sentenze prodotte dalla GLYPH erativa. stessa GLYPH La GLYPH fferma GLYPH Coop RAGIONE_SOCIALE nte a ricorre GLYPH che l’apprezzamento della Corte di merito era da considerarsi non immune da vizi logici e giuridici, essendo invece necessario disporsi nuova consulenza tecnica d’ufficio.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La doglianza si risolve nell’impropria richiesta di una revisione della stima di mercato dei beni e, quindi, di un nuovo giudizio di merito, mentre il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, né costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).
4. Con il quarto motivo lamenta «Violazione dell’art. 360 n.3 e n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt.100, 112 e 115 cod. proc. civ. e agli artt. 2042 e 1703 cod. civ.». Secondo la ricorrente poiché era stato corrisposto ai coloni del fondo, detentori del diritto di occupazione-possesso, l’importo di €20.240 a titolo transattivo, non era dovuto alla COGNOME il
risarcimento per l’occupazione illegittima, competendo lo stesso solo al coltivatore diretto ex art.2003 (pag.n.12 ricorso), come statuito con la sentenza della Cassazione n.1774/1999.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Poiché sulla questione non vi è accenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò fosse avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione d questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. n.20694/2018).
La ricorrente non fornisce alcuna delle suddette allegazioni, sicché la doglianza difetta di autosufficienza, come eccepito dalla controricorrente COGNOME
5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta «Violazione dell’art. 360 n.3 e n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. e ss. cod. proc. civ. ». Ad avviso della ricorrente l’attrice originaria era risultata integralmente soccombente in secondo grado e la Corte territoriale non ne aveva tenuto conto nella statuizione sulle spese di lite del doppio grado.
5.1. Il motivo è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui
onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. il rito che giudice di me ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (da ultimo Cass. n.9064/2018). La Corte territoriale si è attenuta al suesposto principio di diritto ed ha effettuato una valutazione globale ed unitaria, non per gradi di giudizio, della soccombenza.
6. Alla stregua delle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono, il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità liquidate, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, come in dispositivo, seguono la soccombenza.
8. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in €5.200,00, di cui €200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.