Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1064 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1064 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
sul ricorso 330/2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
NOME, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – nonchè contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleri della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta difende;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 3528/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 9/9/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/202 Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. del 20 settembre 2011 NOME COGNOME adiva il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, per far v l’asserita responsabilità ai sensi dell’articolo 1669 c.c. di RAGIONE_SOCIALE – quale costruttrice e venditrice del complesso immobili Mulis includente una villetta a schiera divenuta di proprietà attore RAGIONE_SOCIALE – cioè il fallimento della so erano stati appaltati i lavori di edificazione del complesso -, il g NOME COGNOME – incaricato della progettazione architettonica e d direzione dei lavori – e l’ingegnere NOME COGNOME – progettista e di strutturale -, chiedendone dunque la condanna al pagamento di euro 50.068 quale somma necessaria per eliminare i difetti e le difformità della pr villetta nonché al pagamento di euro 2625 per le spese relative ai lavo ripristino dell’immobile.
Il COGNOME e il COGNOME si costituivano resistendo e ottenevano l’autorizzazi chiamare in causa le loro rispettive assicurazioni; si costituivano quindi RAGIONE_SOCIALE quale chiamata dal COGNOME e RAGIONE_SOCIALE quale chiamata dal COGNOME, che a loro volta resistevano.
Il ricorrente alla prima udienza rinunciava agli atti nei confronti del fa per cui il Tribunale dichiarava l’estinzione della causa nei suoi conf dichiarava altresì la contumacia di RAGIONE_SOCIALE in liquida mutava il rito da sommario a ordinario.
Acquisito poi l’accertamento tecnico preventivo frutto di ricorso ante causam del COGNOME, all’udienza di precisazione delle conclusioni il Tribunale dich l’interruzione del processo per sopravvenuto fallimento di RAGIONE_SOCIALE; il COGNOME riassumeva nei confronti del COGNOME, del COGNOME e del compagnie assicuratrici.
Il 18 dicembre 2015, con sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c. Tribunale condannava il COGNOME a risarcire all’attore i danni nella misura d 30.659,70 e il COGNOME a risarcire all’attore i danni nella misura d 4,085,41; condannava RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne il COGNOME da quanto doveva corrispondere all’attore tenuto conto della franchigia, e quindi 26.664,11 per il risarcimento dei danni, parte di spese legali e di condannava pure l’altra compagnia a tenere indenne il COGNOME da quanto doveva corrispondere all’attore tenuto conto della franchigia, e quindi 2,536,04 oltre a parte delle spese legali e di CTU.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello principale; si costituiva resistendo il COGNOME proponeva appello incidentale riguardo alla quantificazione della manlev si costituiva resistendo il COGNOME; si costituiva resistendo pure il COGNOME proponeva appello incidentale nei confronti del COGNOME e del COGNOME; costituiva RAGIONE_SOCIALE, affermando l’intervenuto giudicato sui suoi rapporti co COGNOME.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 9 settembre 2019, in rifor della sentenza impugnata, accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE condannando il COGNOME a restituirle quale eccedenza versata al COGNOME somma di 15.255,77 oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo condannando altresì il COGNOME a restituirle la somma di euro 2188,68 oltr euro 789 pari alla differenza del 15% delle spese legali e di CTU pagate da
RAGIONE_SOCIALE; condannava il COGNOME e il COGNOME a rifondere al COGNOME spese di lite dei due gradi; condannava il COGNOME a pagare al COGNOME somma di euro 12.256,23 oltre accessori dalla domanda al saldo; condannava RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne il COGNOME nella misura di euro 14.236, oltre accessori dalla domanda al saldo e al 50% delle spese di lite che doveva a rifondere al COGNOME; condannava RAGIONE_SOCIALE a rifondere al COGNOME la metà delle spese di lite dei due gradi; poneva le spese di CTU ed ATP carico del COGNOME per due terzi e a carico del COGNOME per un te condannando le rispettive compagnie assicuratrici a tenerli indenni nella mis del 50%.
Ha presentato ricorso il COGNOME sulla base di due motivi, illustrati anch memoria; si sono difesi con rispettivo controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
1.1 II primo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2055 c.c. per conseg mancata applicazione dell’articolo 1301 c.c.
Nel richiamare l’articolo 2055 c.c. sulla responsabilità solidale, il d’appello avrebbe “omesso e/o insufficientemente motivato in ordin all’avvenuta rinuncia alla domanda al risarcimento dichiarata in primo gra dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle società poi fallite, pertanto condannan solido il ricorrente “anche per la parte imputabile direttamente alle im fallite”. Ma la rinuncia compiuta dal COGNOME sarebbe stata rinuncia al sostanziale del risarcimento, il che avrebbe dovuto rendere applicabile l’art 1301 c.c., riguardante proprio la remissione nelle obbligazioni sol Rinunciando “alle richieste nei confronti delle ditte fallite” il COGNOME compiuto “un vero e proprio atto dispositivo del diritto”, ed essendo dispositivo sostanziale, dovrebbe considerarsi rimessione a favore di uno d debitori, che avrebbe liberato gli altri ex articolo 1301 c.c.; e p proseguimento dell’azione nei confronti degli altri coobbligati in solido po
ritenersi riserva di diritto verso gli altri, il creditore non può esigere il credit da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha conse la remissione”.
La rinuncia a ottenere il risarcimento del danno “dall’impresa” nel giudi primo grado avrebbe “comportato l’impossibilità (per evidente improcedibilit al Tribunale “di pronunciare sulla responsabilità delle imprese fallit conseguente mancato accertamento del loro grado di responsabilità nella causazione del danno”. In conseguenza di questo la “perizia, ritenuta entrambi i gradi di giudizio meritevole di fondamento ai fini della decis avrebbe limitato i danni direttamente ascrivibili al COGNOME nel valore d 4085,41, cioè “un terzo delle somme quantificate per eliminare i dell’immobile”, indicando in uguale misura le responsabilità per le due soc poi fallite; il COGNOME però rinunciava alla domanda verso queste ultime s alcuna riserva, e dunque, ai sensi dell’articolo 1301 c.c., dovrebbe “rit che debba essere detratta la parte del debitore a favore del quale consentito la remissione”, dovendosi pertanto limitare la somma dovuta dal COGNOME “unicamente a quella che è la sua responsabilità riconosciuta, ovvero a euro 4.085,41”.
Si riporta uno stralcio di Cass. sez. 3, 27 gennaio 2015 n. 1453, per cui remissione di obbligazioni solidali ex articolo 1301 c.c. “il debitore a fav quale essa opera è liberato verso il creditore remittente per la propria quo e non di quanto residua rispetto all’obbligazione solidale cui era tenut l’intero sulla base del vincolo di solidarietà”; se vi è poi riserva vers coobbligati, “questi saranno tenuti non per l’intera prestazione, ma solo residuo una volta detratta la parte del debitore a favore del quale è avve la remissione per ragioni diverse dall’adempimento … in virtù di una reg fondo della solidarietà nella quale il condebitore non è tenuto per le p debito inesistenti o estinte”. Qualora invece la riserva non sussist “il legislatore presume, secondo il principio della estensione ai condebitori so degli effetti vantaggiosi proprio delle obbligazioni solidali, che la rem per ragioni diverse dall’adempimento, compiuta a favore di un debitore
solido si estenda all’intero debito”. Pertanto presupposto per l’applic dell’articolo 1301 c.c. “è la liberazione dalla prestazione della propria l’estinzione di tale obbligazione per ragioni diverse dall’adempimento d stessa, quale modo non satisfattivo di estinzione dell’obbligazione, a favor beneficiario della remissione”.
Errata dunque sarebbe la sentenza d’appello laddove avrebbe riconosciuto la responsabilità solidale del COGNOME sic et simpliciter senza previamente pronunciarsi sulla rinuncia al credito del COGNOME verso le società fallite.
1.2 D motivo si fonda sull’asserto che la rinuncia effettuata dal Ven sarebbe “una vera e propria rinuncia al diritto sostanziale al risarcimento” sostenendo che dovrebbe applicarsi l’articolo 1301 c.c. nelle due ipotesi governate: la prima ipotesi è quella che integra una regola generale, cioè remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri d la seconda costituisce ontologicamente una eccezione rispetto alla prim prevedendo la sussistenza di una riserva nella remissione dell’obbligazio solidale che la lascia parzialmente in vita anziché estinguerla: “… liber gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo dirit altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remission
Il ricorrente, pertanto, argomenta in ordine agli effetti del primo e sop del secondo caso delineato dall’articolo 1301 c.c.
1.3 Presupposto dell’applicazione dell’articolo 1301 c.c., però, è appun remissione dell’obbligazione, vale a dire un atto unilaterale sostanzial stesso ricorrente, tuttavia, nella descrizione dello svolgimento del per processuale espone essersi verificata una “rinuncia agli atti del giud (ricorso, pagina 6: “Alla prima udienza l’allora ricorrente formalizz propria rinuncia agli atti del giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’estinzione del giudizio limitatamente convenuti”), ovvero un tipico atto processuale, che non incide sulla b sostanziale del processo. L’articolo 306 c.p.c., al primo comma, della rinu
agli atti determina come conseguenza la estinzione del processo, purché si “accettata dalle parti costituite” e non contenga “riserve o condizioni”.
Lo stesso giudice d’appello si era effettivamente espresso – a pagina 5 – co nel passo della premessa del ricorso appena citato: “Alla prima udienza ricorrente formalizzava la propria rinuncia agli atti del giudizio nei confr RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’estinzione del g limitatamente a tali convenuti”; e con ordinanza riservata il Tribunale dichiarato l’estinzione della causa nei confronti di tale convenuta (si tr invero, di un unico soggetto processuale, cioè la società che era già fal come si apprende (pur erroneamente riferendosi a “tali convenuti”), anche q con modalità conformi, dalla sentenza prima e dal ricorso in esame poi.
1.4 Non risulta, tuttavia, né dalla sentenza impugnata, né soprattutt ricorso in esame, che in seguito alcun appello (o quantomeno un reclamo ex articolo 308 c.p.c.) abbia investito l’ordinanza pronunciata per sostenere l’atto posto in essere dal COGNOME non era soltanto un atto processuale, b doveva qualificarsi anche atto di rinuncia al diritto sostanziale, o in toto prevede appunto la prima parte dell’articolo 1301 c.c. – o parzialmente dunque un novum quel che costituisce il primo motivo del ricorso, per c assorbito ogni altro profilo, lo rende inammissibile.
2.1 II secondo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo com n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1917 c.c. rigu contratto di assicurazione stipulato dal ricorrente.
La Corte d’appello ha determinato la quota di debenza del COGNOME in eur 12.256,23, così accollandogli anche la parte di diretta responsabilità delle società fallite, e determinato quindi la manleva di RAGIONE_SOCIALE in euro 4085, cioè un terzo, reputando che l’articolo 5, lettera i), delle condizioni gene contratto assicurativo così limitasse la manleva. Tale articolo peraltro rec
“RAGIONE_SOCIALE non risarcisce i danni da R.C.T. … i) conseguen responsabilità che possono derivare, in via solidale, dal rapporto con (2 professionisti non assicurati dalla presente polizza. Resta inteso che la gar . 2
comprende la responsabilità per la quota che compete all’assicurato con presente polizza”.
La corte avrebbe interpretato la clausola contrattuale ritenendo ch compagnia non avrebbe dovuto manlevare l’attuale ricorrente “per la part eccedente la sua diretta responsabilità in quanto i danni derivati in via so con altri professionisti non sarebbero coperti dalla polizza”: interpretazion però non condivisibile.
Il professionista è obbligato, nella sua attività, a stipulare un con assicurazione professionale per garantire ai terzi il diritto al risar dell’eventuale relativo danno; stipula invece una polizza assicurativa responsabilità civile per tutelare il suo patrimonio “in caso di contestazi suo operato, affinché altri possano soddisfare le obbligazioni poste a carico”. Pertanto si deve ricercare la causa del negozio giuridico “nella ra concreta”, che per il professionista sarebbe la garanzia “di non veder proprio patrimonio diminuito per eventuali errori compiuti” nell’a professionale. E proprio in tal senso l’articolo 1917 c.c. “prevede l’assicuratore sia obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto qu debba pagare ad un terzo”, onde obbligherebbe qui RAGIONE_SOCIALE, divenuta RAGIONE_SOCIALE, a tenere indenne il ricorrente per quanto egli debba pagare a COGNOME per “tutti gli accertati danni all’abitazione di quest’ul e l’esclusione di cui alla norma contrattuale si riferirebbe alla respons solidale con altri professionisti non assicurati con la stessa polizza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avrebbe dunque errato il giudice d’appello equiparando le società committent e costruttrice ad altri professionisti, applicando l’articolo 5, lette polizza nonostante che tale polizza “potesse essere sottoscritta da un’impres mentre si tratterebbe di “contratto previsto a copertura della responsabilità d Architetti-Ingegneri-Geometri, con esclusione, quindi, di imprese commercial come emergerebbe pure dall’allegato 2, pagina 4, della polizza stessa, n quale, poi, viene espressamente negato il risarcimento dei danni originati “lavori … eseguiti da imprese dell’assicurato, dei professionisti associa soci dell’assicurato” e dai lavori “eseguiti da imprese di cui i sogge
collaborano con l’assicurato per la redazione del progetto siano proprietari, a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti”.
Illegittima sarebbe pertanto la riduzione della manleva, e ciò dovrebbe ess considerato qualora non sia accolto il primo motivo del ricorso, in quanto d polizza il COGNOME avrebbe il diritto di essere garantito nell’intero paga poichè all’articolo 1 la compagnia “si è contrattualmente obbligata a te indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilme responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per l’esercizio del di libero professionista”; e ancor più specificamente si è obbligata all’a 20 dell’allegato 2 “a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarci (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compreso il Committente, … in conseguenza di atti od omissioni commesse nell’espletamento delle attività di progettazione e di direzione dei lavo Si ribadisce che le società fallite non erano professioniste, aggiungendo che i lavori nella casa del COGNOME non erano stati eseguiti da impre dell’assicurato.
2.2 Il presente motivo, pur tentando di schermare la propria effettiva sost con il riferimento all’articolo 1917 c.c., verte inequivocamente interpretazione di clausole della polizza stipulata tra l’attuale rico RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, no adducendo neppure violazione dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1 ss. c.c., bensì offrendo un contenuto direttamente fattuale, che persegue terzo grado di merito, e dunque conduce la doglianza ad una evident inammissibilità.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a ognuno de controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sens dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a NOME COGNOME le spese processuali, liquidate in un totale di C 2200, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge, nonché a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese processuali, liquidate in un totale di C 2000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorren dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dov per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2022
Il Presidente