Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12131 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 12131 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24844/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 953/2023 depositata il 03/05/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dr.COGNOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito per il ricorrente l’avv.to NOMECOGNOME che ha illustrato oralmente la propria difesa, concludendo come in atti.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 953/2023, pubblicata il 3/5/2023, ha riformato la decisione, del 2019, del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva accolto l’opposizione, ex art.645 c.p.c., promossa dal RAGIONE_SOCIALEsubentrata alla RAGIONE_SOCIALE, capogruppo mandataria della RAGIONE_SOCIALE costituita con RAGIONE_SOCIALE, cui erano stato affidati, con contratto del giugno 2010, dalla Regione Lazio, i lavori di realizzazione delle adduttrici, delle reti fognarie e della razionalizzazione della depurazione per il risanamento igienico sanitario nel comprensorio dei Castelli Romani, costituto dai Comuni di Rocca Priora, Palestrina, San Cesareo, Rocca di Papa, Montecompatri, Grottaferrata e Marino, lavori poi assegnati dalla capogruppo alla propria consorziata RAGIONE_SOCIALE che, con contratto di subappalto del 31/8/2016, li aveva, in parte, affidati a RAGIONE_SOCIALE, avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE con cui si era intimato al Consorzio il pagamento della somma di € 89.224,00 a saldo di due fatture emesse sulla base dei SAL 1 e 2 e relativi certificati, rimaste insolute.
Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che la delega alle singole imprese dell’esecuzione dei lavori aggiudicati al Consorzio non consentisse di ascrivere direttamente a quest’ultimo i rapporti derivanti da subappalti, subcontratti o contratti derivati stipulati dalle medesime imprese, poiché il contratto di consorzio ex art.2602 c.c. non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate, con la conseguenza che il consorzio di cooperative ammesso ai pubblici appalti, soggetto alla disciplina speciale dettata dall’art. 27 bis d.leg.c.p.s. 14 febbraio 1947 n. 1577, non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da un’impresa consorziata nell’esecuzione di un contratto di appalto a quest’ultima assegnato dal consorzio.
Ad avviso del giudice di primo grado, nel caso in cui il consorzio sia costituito in forma di società, ai sensi dell’art. 2615 ter c.c., e segnatamente in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, doveva farsi applicazione del generale principio di cui all’art. 1372, 2º comma, c.c., secondo il quale, in tale modello legale, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, non potendo le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società; nessuna deroga derivava dalla normativa di settore dei pubblici appalti, « che, nell’ammettere a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma del r.d. n. 422 del 1909, e i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile, prevede che l’offerta dei concorrenti consorziati determini la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, disponendo in particolare che per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità sia limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo (art. 37 comma 5 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; cfr. artt. 10 e 13 l. 109/1994) », in quanto l’art.37 citato si riferiva alla « diversa ipotesi » della partecipazione alla procedura di affidamento di imprese o consorzi in associazione temporanea, mediante un’offerta formulata da un mandatario o un capogruppo,
non anche a quella, che interessava il giudizio, in cui un consorzio di cooperative, aggiudicatario di un appalto, avesse assegnato a una cooperativa consorziata l’esecuzione di una parte dei lavori appaltati e quest’ultima si fosse avvalsa delle forniture di un’impresa estranea al consorzio, restando poi inadempiente nei confronti dell’impresa fornitrice (cfr. Cass. 8124/2010). Pertanto, in difetto di deroga derivante dalla normativa sui contratti pubblici, la responsabilità dei consorzi di cooperative nei confronti dei terzi è regolata dal codice civile e, segnatamente, dalle disposizioni che disciplinano i consorzi in generale e in particolare dalla disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi dettata dall’art. 2615 c.c. per i consorzi con attività esterna, che prende in considerazione soltanto le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio (e non anche quelle contratte in nome proprio dalle imprese consorziate), distinguendo tra quelle contratte in nome del consorzio, per le quali opera la responsabilità esclusiva del fondo consortile (v. art. 2615, comma 1, c.c.) e quelle assunte per conto delle singole imprese consorziate, per le quali opera la responsabilità di queste ultime, in solido con il fondo consortile (v. art. 2615, comma 2, c. c.).
I giudici d’appello hanno invece accolto il gravame della RAGIONE_SOCIALE e hanno respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo, condannando il Consorzio al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito, osservando che:
a) la normativa in tema di appalti pubblici consente alle società, nonché ai consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della L. n. 422 del 1909, e ai consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile, di partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, prevedendo che, in caso di offerta presentata congiuntamente da soggetti tra loro associati o consorziati, tale offerta congiunta determini la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione, nonché nei confronti delle imprese subappaltatrici e dei fornitori (artt. 10 e 13 della L.
11 febbraio 1994, n. 109, poi trasposti nell’art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006);
l’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile al caso di specie ratione temporis , prevede, al quinto comma, che « L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori » e analoga disposizione, già contemplata nell’ambito della l. 109/1994 – Legge quadro dei lavori pubblici (c.d. legge Merloni), è stata riprodotta nell’art. 48 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016;
c) tale norma speciale prevede che, per effetto della presentazione dell’offerta in ATI, sorga una responsabilità solidale in capo al Consorzio nel pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dal fatto che non sia stato instaurato un rapporto contrattuale diretto, stipulato poi tra la consorziata assegnataria dei lavori e il subappaltatore, proprio al fine di tutelare, nella materia degli appalti pubblici, i subappaltatori (e i fornitori), quali soggetti deboli coinvolti nella realizzazione dell’opera, in deroga, di carattere eccezionale, alle norme civilistiche, di portata generale;
d) nel caso in esame il Consorzio RAGIONE_SOCIALE (dante causa della RAGIONE_SOCIALE aveva presentato un’offerta in ATI e detta offerta era stata accolta dall’ente pubblico, quindi CCC aveva individuato quale consorziata assegnataria dei lavori la RAGIONE_SOCIALE la quale aveva stipulato il contratto di subappalto con RAGIONE_SOCIALE, creditrice che, per fatture insolute, aveva chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo;
e) anche se il consorzio non sia parte del contratto di subappalto, tra Unieco e Saba, esso risponde nei confronti di quest’ultima « non già per effetto della responsabilità negoziale che grava sulle parti di detto contratto, bensì di quella solidale prevista dall’art. 37 comma
5 del D.Lsg. 163/2006 » (cfr. Cass. 16011/2008, in applicazione della disciplina allora vigente di cui alla Legge n. 109/1994, mentre le sentenze richiamate, in motivazione, dal Tribunale, nn. n. 8124/2010 e n. 1636/2014, avevano ad oggetto fattispecie diverse in cui il Consorzio aveva presentato l’offerta « in proprio e non in ATI »).
Avverso la suddetta pronuncia, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato l’1/12/2023, affidato a unico motivo, nei confronti di RAGIONE_SOCIALEche resiste con controricorso).
Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il Consorzio ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 163/20062.
Si deduce che, diversamente da quanto erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, nel caso in esame, non sia, in assoluto, configurabile in capo alla RAGIONE_SOCIALE la responsabilità solidale ex art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, in relazione alle obbligazioni assunte dalla Unieco, in nome proprio nei confronti della subappaltatrice Saba, in quanto la norma, erroneamente applicata dalla Corte d’Appello di Bologna, presuppone che il subappaltatore Saba abbia contrattato direttamente con un consorzio ordinario o con uno dei componenti dell’ATI appaltatrice, ma nessuna delle due ipotesi ricorre nella vicenda devoluta a questa Corte, giacché: (i) RAGIONE_SOCIALE non appartiene alla categoria dei consorzi ordinari di concorrenti, ma pacificamente a quella dei consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti; (ii) la Saba non è un subappaltatore di RAGIONE_SOCIALE o di uno degli altri componenti dell’ATI appaltatrice, ma è un subappaltatore di
un’impresa consorziata del Consorzio (i.e.: la Unieco).
In via preliminare e pregiudiziale, la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, in quanto disgiunta dal ricorso e concernente attività tipiche del giudizio di merito e non a quello di legittimità, priva di data e luogo del relativo rilascio e, in sede di notifica, di attestazione della conformità, riferita all’atto di appello e alla relativa procura, non a quella del ricorso per cassazione. Si contesta poi la non validità della procura per difetto del potere di rappresentanza della società ricorrente in capo alla Dott.ssa NOME COGNOME soggetto diverso rispetto a quello legittimato ed indicato nei precorsi gradi di giudizio
L’eccezione sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso, è infondata.
La procura speciale rilasciata dal Consorzio ricorrente per la presentazione del ricorso in cassazione è agli atti, è stata conferita successivamente alla sentenza qui impugnata e a nulla rileva che non sia specificamente citata nel ricorso.
Quanto alla assenza di riferimenti specifici alle attività tipiche del giudizio di legittimità e all’assenza di data, le Sezioni Unite con sentenza n. 36057/2022 hanno chiarito che « In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialit à , richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa s ì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio
da promuovere, purch é da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilit à al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volont à che consenta all’atto di produrre i suoi effetti ». Si è successivamente precisato (Cass. 20896/2023) che « in tema di giudizio di legittimit à , la nullit à della procura speciale – rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attivit à tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione ».
Quindi, si deve ritenere che il requisito della specialit à della procura, richiesto a pena di inammissibilit à dall’art. 365 c.p.c., sia integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (c.d. « collocazione topografica ») realizzata dall’avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l’atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere (Cass. S.U. 2075/2024).
La specialit à va esclusa soltanto se risulti, ma in maniera evidente, la non riferibilit à all’attivit à professionale tipica del giudizio di legittimit à , e il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso (cfr. Cass. 8334/2024; Cass. 26503/2024). Nel caso in esame, seppure la procura non contiene un espresso richiamo all’attivit à propria dell’avvocato cassazionista, non emerge l’evidenza della sua « non » riferibilit à al giudizio di cassazione, dovendosene valorizzare la collocazione topografica.
L’attestazione di conformità di cui all’art. 3-bis, comma 2, I. 21.1.1994, n. 53, concerne la copia informatica di un atto redatto su supporto analogico e non l’atto digitale nativo.
La persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica – nel caso la procura speciale è stata rilasciata dal Presidente e legale rappresentante del Consorzio ricorrente – non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa (Cass. n. 19162/2007; Cass. n. 24298/2006 e Cass. n. 13669/2006; Cass. n. 18090/2004; Cass. n. 16103/2003).
4.Tanto premesso, la censura del ricorso è infondata.
4.1. Il tema controverso attiene alla verifica della sussistenza o meno di una responsabilità solidale di un Consorzio di cooperative in relazione alle obbligazioni assunte dalla propria consorziata con un terzo.
Nella fattispecie, si deve fare applicazione della normativa anteriore all’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici n. 50/2016, vertendosi in ambito di contratto di appalto stipulato nel 2010 (cfr. disposizione transitoria di cui all’art.216 d.lgs. 50/2016).
Si discute quindi dell’operatività dell’art.37 d.lgs. 163/2006 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti), il cui quinto comma stabiliva: « L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario ».
Assume, anzitutto, il ricorrente che i concorrenti raggruppati e i consorziati, menzionati nel comma 5 dell’art. 37, sono
esclusivamente le categorie economiche di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), cod. contr. pubbl. n. 163/2006, alle quali esso sarebbe estraneo, in quanto rientrante nella diversa categoria di cui al medesimo art. 34, lett. b).
Si deduce poi che l’art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti in esame pone a carico soltanto dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dell’appalto (e quindi soltanto degli operatori economici che partecipano al raggruppamento temporaneo) la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte nei confronti dei subappaltatori da uno di essi, ma non prevede alcuna responsabilità solidale per le obbligazioni con terzi assunte da un soggetto diverso dai componenti del raggruppamento medesimo (nella specie, da RAGIONE_SOCIALE cooperativa consorziata del RAGIONE_SOCIALE ma non partecipante direttamente al raggruppamento).
Quindi, la norma in esame contempla la responsabilità solidale del consorzio di cooperative soltanto per le obbligazioni assunte con terzi « dagli altri componenti del raggruppamento » e non incide sul regime di responsabilità all’interno del consorzio di cooperative che, quale autonomo operatore economico, partecipa al raggruppamento di imprese, dovendosi escludere qualsiasi solidarietà del consorzio rispetto alle obbligazioni assunte dalla consorziata affidataria (che non partecipa direttamente al raggruppamento e non ha concorso a formulare l’offerta per l’appalto) nei confronti di terzi.
L’art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti del 2006 non pone dunque, secondo la ricorrente, alcuna deroga al principio generale stabilito dall’art. 1372, comma 2, cod. civ., secondo cui il contratto (nel caso in esame: il subappalto tra Unieco RAGIONE_SOCIALE non può produrre effetti diretti verso terzi (nel caso in esame: il RAGIONE_SOCIALE, ad eccezione dei casi previsti dalla legge, del tutto insussistenti nel caso in esame.
4.2. L’art. 34 del Codice del 2006 contemplava quattro categorie di soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici:
gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36;
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (con rinvio alle disposizioni dell’articolo 37);
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter c.c. (con rinvio alle disposizioni dell’articolo 37);
e bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (con rinvio alle disposizioni dell’articolo 37);
f-bis) gi operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
L’art.37, al primo comma, chiariva che, nel caso di appalto di lavori, « per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalent e», mentre « per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria ».
Oltre al quinto comma della disposizione in esame (« L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori »), deve darsi rilievo al settimo comma, secondo periodo, in forza del quale « I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ».
4.3. Occorre poi richiamare le disposizioni civilistiche in tema di consorzi (artt.2602 e ss. c.c.).
L’art. 2615, secondo comma, c.c. dispone che: « per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile ».
Anche se sfornito di personalità giuridica, il consorzio costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici che agisce come mandatario dei consorziati, e, pertanto, in deroga al principio generale contenuto nell’art. 1705, la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dall’art. 2615, secondo comma, c.c., non richiede la spendita del nome del singolo consorziato, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse .
I consorzi, contrattando con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in
capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso (Cass. Civ. Sez. I, 16/03/2001, n. 3829).
E si è affermato che « Ogni organizzazione consortile con funzione esterna, come quella di procurare occasioni di lavoro (nella fattispecie, contratti di trasporto) ai consorziati, quando tratta con i terzi ‘per conto’ di questi ultimi, opera quale loro mandatario (Cass. 26 luglio 1996 n.6774), e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali (articolo 1705, in relazione agli articoli 2608 e 2609 Codice Civile), dovrebbe importare la responsabilità del solo consorzio per le obbligazioni assunte verso i terzi e la inammissibilità di azioni del terzo contraente nei confronti del consorziato. Tuttavia, detti principi subiscono una deroga nella materia consortile dove, in forza dell’articolo 2615 comma 2 Codice Civile, la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e quella del consorziato, in via alternativa o cumulativa. Il comma 2 dell’articolo 2615 Codice Civile rende cioè responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. Il consorzio, dal canto suo, anche quando agisce ‘per conto’ di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell’assunzione di una garanzia ‘ex Lege (cfr. Cass. 27 settembre 1997 n.9509). Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicché, salva restando l’obbligazione del consorzio verso i terzi, lo stesso, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, deve gravare unicamente su quest’ ultimo » (Cass. Civ., n. 3664 /2006).
4.4. Nella fattispecie, si deve comunque fare applicazione della normativa speciale dettata in tema di contratti di lavori pubblici. E va, in primo luogo, richiamata la pronuncia di questa Corte n.
18113/2003, con la quale si è affermato il principio per cui, in materia di società consortile, costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, RAGIONE_SOCIALE), la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (tra i quali principi inderogabili rientra quello recato dall’art. 2472, primo comma, cod. civ., in virtù del quale nella RAGIONE_SOCIALE per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio – fatta eccezione nel caso disciplinato dall’art. 2497, secondo comma cod. civ.,con conseguente inapplicabilità alla società consortile dell’art. 2615, secondo comma, cod. civ. – che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio). Il che tuttavia può incontrare deroghe dettate da norme speciali, quali la previsione della responsabilità dei consorziati consortile prevista nel caso di società consortile appaltatrice di lavori pubblici (artt. 21, legge n. 584 del 1977; art. 23, comma settimo, D.Lgs. n. 406 del 1991; art. 13, comma secondo, legge n. 109 del 1994), principio affermato in una fattispecie alla quale ratione temporis non era applicabile la disciplina stabilita dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
In Cass. n. 11199 del 2003, si è chiarito poi che il detto regime speciale di responsabilità arriva sino alle obbligazioni nascenti dal contratto di subappalto (« In tema di associazioni temporanee di imprese, il mandato collettivo conferito dalle imprese mandanti alla cd. “impresa capofila” per la presentazione dell’offerta si estendeva, sino all’entrata in vigore della L. n. 109 del 1994, alla conclusione del contratto di appalto, ma non anche alla conclusione di quelli di subappalto o di fornitura dei materiali necessari
all’esecuzione dell’appalto stesso, essendo tale ultimo facoltà attribuita alla rappresentante soltanto dalla citata L. n. 109 del 1994 (nonché dalla successiva L. n. 216 del 1995), senza che tale normativa possa ritenersi applicabile ai rapporti di appalto in atto alla data della sua entrata in vigore ») e riguarda persino i crediti di lavoro (Cass. n. 24063/2015).
Orbene, nel caso in esame, il regime della responsabilità intercorrente fra l’ATI e le singole imprese raggruppate nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi (nella specie, tra il Consorzio, facente parte dell’ATI, e l’impresa subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE, contraente con una consorziata), è stato risolto dalla Corte di merito, sulla base del disposto dell’art.37, comma 5°, d.lgs. 153/2006 applicabile ratione temporis , nel senso della responsabilità solidale in capo al Consorzio per atti o fatti inerenti la gestione ed esecuzione dell’appalto da parte della singola impresa consorziata.
Si è ritenuta quindi operante la deroga prevista dalla normativa speciale sui contratti pubblici.
4.5. Già con la legge n. 109 dell’11 febbraio 1994, Legge quadro in materia di lavori pubblici, c.d. Legge Merloni, era stata introdotta una prima disciplina organica dei consorzi, nella materia dei contratti pubblici, poi trasfusa, prima nel d.lgs. 163/2006 e poi nel d.lgs. 50/2016 (e da ultimo nel d.lgs. n. 36/2023).
Si sono distinte, all’epoca, quattro tipologie di consorzi: i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422/1909 e del d.lgt. C.p.S. n. 1577/1947, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.2602 c.c., costituiti tra i soggetti elencati alle lettere a), b) e c) dell’art.10, comma 1, l.109/1994, i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili.
I primi, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, erano ammessi (art. 10, comma 1, lett.b) a partecipare alle
procedure di affidamento dei lavori pubblici e i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori dovevano essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi e non dalle singole imprese consorziate (art.11 l.109/1994).
L’art.13 prevedeva (al comma 1) che la partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) – « le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)» – ed e) – « i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile » – , era ammessa « a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell’articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 » e (al comma 2) che « l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitor i», mentre «er gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilit à è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilit à solidale del mandatario o del capogruppo ». E l’art.97 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 (poi sostituito dall’art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010), stabiliva che i consorzi stabili di imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge, avevano la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati « senza che
ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante ».
Quindi il regime di responsabilità solidale del Consorzio per le obbligazioni assunte dalla cooperativa consorziata riguardava solo gli offerenti riuniti in ATI o i consorzi ex art. 2602 o 2615-ter cod. civ., in quanto la responsabilit à solidale ex art. 13, secondo comma, della legge n° 109/1994 presupponeva « una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea » (Cass. n. 8124/2010).
In conclusione, la responsabilità solidale verso i terzi presuppone, sin dalla legge del 1994, una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea, al fine di assicurare nei casi di inadempimento o di fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive attive dell’amministrazione e dei terzi mediante l’estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate.
In Cass. n. 16011/2008 si è quindi affermato che « né la personalità giuridica di cui è dotato il consorzio, né la specificità di tale forma di consorzi » (fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni) rispetto alle altre forme di aggregazione consortili (oltre alla regolamentazione interna volta a disciplinare i rapporti tra Consorzio e consorziate) « sono di ostacolo alla possibilità di configurare, verso i terzi, una responsabilità del consorzio per le obbligazioni assunte delle cooperative consorziate »; anzi, tale possibilità doveva essere positivamente affermata « proprio in base alla L. n. 109 del 1994, e succ. mod., il cui art. 13, dopo aver disciplinato al primo comma le condizioni in base alle quali è ammessa la partecipazione alle procedure di affidamento “delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, lett. d) ed c)”, espressamente prevede al comma successivo che l’offerta dei
concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 “determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori». Nella fattispecie in esame, in quel giudizio, l’appalto per l’esecuzione di lavori era stato affidato da un Comune non al Consorzio tra RAGIONE_SOCIALE e lavoro in quanto tale, ma all’Associazione temporanea di imprese costituita tra il Consorzio RAGIONE_SOCIALE (che ne era la capogruppo) e una società cooperativa e i lavori di competenza del Consorzio erano stati affidati ad una cooperativa, consorziata, che aveva affidato alcune opere in subappalto ad un terzo soggetto (il quale, rimasto non soddisfatto delle pretese creditorie, aveva agito in giudizio nei confronti del Consorzio, non contraente diretto del subappalto), determinandosi in tal modo il presupposto in base al quale la L. n. 109 del 1994 e succ. mod. configura la responsabilità solidale. Del tutto correttamente la Corte d’appello aveva affermato che, in caso di concessione di un’opera pubblica a un consorzio, « le imprese eseguono i lavori esclusivamente quali componenti del consorzio », in quanto ciò ciò trova conferma, nei termini indicati, nella specifica disciplina in materia di appalti pubblici.
E nella successiva pronuncia n. 8124/2010 si è chiarito che sia la lettera sia la ratio dell’art. 13 l.109/1994 e, in particolare, del comma 2 presuppongono una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in « associazione temporanea », e che « la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o dei consorziati è volta ad assicurare, nei casi di inadempimento o di fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive attive dell’ amministrazione e dei terzi, mediante l’estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate », ma tale fattispecie è diversa laddove il Consorzio partecipi alla gara, rendendosi aggiudicatario dell’appalto, non in associazione con
altre imprese, bensì quale singolo ente che, ai sensi della L. n. 422 del 1999, art. 4 , costituisce persona giuridica, vale a dire soggetto dotato di propria personalità giuridica distinta rispetto a quella delle società cooperative di produzione e lavoro consorziate.
Nel caso in esame in tale arresto, la sentenza impugnata della Corte territoriale aveva accolto il gravame del subappaltatore e respinto l’opposizione ex art.645 c.p.c., del Consorzio, affermando la responsabilità solidale di quest’ultimo.
Si è quindi affermato, accogliendo il ricorso per cassazione del Consorzio opponente, che tale solidariet à̀ verso terzi non sorge ove alla gara partecipi un Consorzio non in ATI, ragione questa per cui – in assenza di disposizioni di legge speciali contrarie e non potendo trovare applicazione la L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13, rilevante ratione temporis , che si riferisce alla partecipazione alle procedure di affidamento di imprese e consorzi in « associazione temporanea » – valgono la regola generale di cui all’art. 1372 c.c., comma 2,c.c., a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e quella di cui all’art. 1292 c.c., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo. Quindi in quel caso il Consorzio si era reso aggiudicatario dell’appalto da solo e si è ritenuta non operante la deroga al codice civile dettata dalla normativa speciale in tema di contratti pubblici.
Sempre questa Corte (Cass. n. 1636/2014) ha affermato che « il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 cod. civ. non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. Ne
consegue che il consorzio di cooperative ammesso ai pubblici appalti, soggetto alla disciplina speciale dettata dall’art. 27 bis del d.lgs.C.p.S. 14 febbraio 1947, n. 1577, non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da un’impresa consorziata nell’esecuzione di un contratto di appalto a quest’ultima assegnato dal consorzio, trovando applicazione il generale principio di cui all’art. 1372, secondo comma, cod. civ., e ciò, a maggior ragione, nel caso in cui il consorzio sia costituito in forma di società cooperativa a r.l., attesa l’intensa autonomia di cui sono dotate le società di capitali, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società ».
La fattispecie in esame concerneva proprio un’azione promossa da una subappaltatrice nei confronti di un Consorzio RAGIONE_SOCIALE (cui, da solo, non costituito quindi in raggruppamento di imprese, erano stati commissionate, con contratto di appalto, delle opere), per la condanna al pagamento del corrispettivo per forniture eseguite in favore della cooperativa consorziata, delegata dal medesimo Consorzio per l’esecuzione di opere ad esso commissionate e successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa. La domanda era stata respinta, nei gradi di merito, sulla base del principio di esclusione di un rapporto di immedesimazione organica tra Consorzio delegante e consorziata delegata. Nel motivo di ricorso per cassazione, si denunciava la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2602 c.c. e segg., affermando che erroneamente la sentenza impugnata avesse escluso la responsabilità del Consorzio per le obbligazioni contratte dall’impresa consorziata ai fini dell’esecuzione dell’appalto alla stessa assegnato, in quanto, a differenza del subappalto e della cessione del contratto, vietati dalla legge, « la delega conferita con l’assegnazione non si configura come un contratto tra due soggetti autonomi o come un trasferimento dei diritti e degli obblighi
nascenti dall’appalto, per effetto dei quali l’appaltatore o il cedente rimane estraneo ad ogni obbligo verso i terzi derivante dall’attività del subappaltatore o del cessionario », traendo invece origine « dal rapporto organico esistente tra l’impresa ed il consorzio, in virtù del quale quest’ultimo attribuisce una funzione o una mansione ad un suo organo interno: restando titolare del rapporto giuridico per la cui esecuzione materiale agisce l’impresa, il delegante si pone come unico centro d’imputazione degli effetti del contratto, e risponde pertanto di tutte le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali assunte dal delegato, avendone accettato il rischio d’imp resa».
Il motivo di ricorso è stato respinto, nella pronuncia del 2014, proprio sull’assunto della non configurabilità del rapporto tra il consorzio e le imprese consorziate come rapporto di « immedesimazione organica », conseguente alla delega conferita mediante l’assegnazione dei lavori, in virtù della quale gli atti posti in essere dalle singole imprese sarebbero direttamente imputabili al consorzio, che, restando unico titolare del rapporto per la cui esecuzione materiale agiscono le imprese, non potrebbe pertanto considerarsi estraneo alle obbligazioni derivanti dai predetti atti. Si è osservato, in motivazione, che tale ricostruzione dei rapporti interni al consorzio e delle conseguenti ricadute sul piano della responsabilità nei confronti dei terzi non trova, tuttavia, riscontro nella disciplina generale dei consorzi dettata dal codice civile (artt. 2602 e ss c.c.), né in quella di settore riguardante i consorzi di cooperative e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici: anzi, dalle norme in tema di consorzi si trae la conclusione contraria che la stipulazione del contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, deputato allo svolgimento di un’attività rispetto alla quale quella delle singole imprese si ponga in rapporto di mezzo a fine, ma solo la costituzione di una
organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività, avente quindi essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. E, in tal senso, depone non solo la conservazione dell’autonomia delle imprese, rispetto alle quali il consorzio si pone come un distinto centro d’imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che rimane sottratto all’aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614), p. ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese (art. 2603, comma 1, n. 4) e la configurazione del rapporto intercorrente tra queste ultime ed il consorzio come mandato (art. 2609), il quale postula l’alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall’immediatezza dell’imputazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario, nonché la disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi. Si è quindi affermato che la responsabilità solidale del consorzio non è configurabile in riferimento alle obbligazioni contratte dalle singole imprese, le quali, nei rapporti con i terzi, non sono legittimate ad impegnare il consorzio, essendo quest’ultimo dotato di propri organi e dovendo escludersi che la mera costituzione dell’organizzazione comune comporti, in assenza di specifiche disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto della stessa; né tale mandato è ricollegabile all’assegnazione dei lavori, la quale, comportando l’individuazione dell’impresa incaricata dell’esecuzione delle opere, nell’ambito della funzione di coordinamento affidata al consorzio, determina una responsabilità solidale di quest’ultimo nei confronti dei terzi con cui esso abbia contrattato, ma non anche nei confronti di quelli che abbiano contrattato con l’impresa consorziata.
Ma si è altresì precisato che il rapporto tra la responsabilità del consorzio e quella delle singole imprese si atteggia in maniera diversa, in relazione alla varietà delle forme giuridiche che i
contraenti possono adottare per la costituzione dell’organizzazione comune; con particolare riferimento alla categoria dei consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, soggetti alla disciplina speciale dettata dal D.Lgs.C.P.S. 14 febbraio 1947, n. 1577, art. 21- bis il quale richiama le norme della L. 25 giugno 1909, n. 422 e del titolo 5 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, nonché il medesimo D.Lgs. n. 1577, art. 15 e art. 27, commi 2 e 3, disposizioni tutte che confermano l’autonomia giuridica del consorzio; la responsabilità verso terzi è regolata dal codice civile e non era, nella fattispecie in esame in quel giudizio, derogata neppure dalla normativa di settore dei pubblici appalti, in quanto l’art.13 l.109/1994, « laddove contempla la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, si riferisce ad una fattispecie diversa, e precisamente alla partecipazione alla procedura di affidamento di imprese o consorzi in associazione temporanea, mediante un’offerta formulata da un mandatario o un capogruppo », ed è volta ad assicurare, attraverso la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o consorziati, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive dell’Amministrazione e dei terzi, in caso d’inadempimento o fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, mediante l’estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate. Ma tale disciplina eccezionale non è applicabile all’ipotesi in cui un consorzio di cooperative, aggiudicatario ( uti singulus ) di un appalto, abbia assegnato ad una cooperativa consorziata l’esecuzione di una parte dei lavori appaltati.
Tale principio è stato ribadito in Cass. 25920/2015.
In Cass. n. 10591/2024, in relazione alla normativa applicabile (art.37, comma 5, d.lgs. 163/2006), si è spiegato che per le obbligazioni contratte dalle ATI o dalle società consortili costituite dalle società facenti parte dell’ATI, si fa riferimento alla
responsabilità solidale delle singole società del raggruppamento, nel primo caso (« concorrenti raggruppati »), e delle società consorziate, socie della società consortile, nel secondo caso, (« consorziati »), per le obbligazioni contratte sia nei confronti della stazione appaltante, sia nei confronti « del subappaltatore » e dei fornitori, e quindi « anche in presenza di una società consortile (art. 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), a responsabilità limitata, resta ferma la responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati, in base alle norme del codice dei contratti pubblici, e quindi anche in solido, in capo alle singole società facenti parte del consorzio, nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori ». Invero, la disciplina dei contratti pubblici, come modificata con il d.lgs. n. 163 del 2006, deroga, espressamente all’art. 2462 c.c., l’art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, mantiene la stessa dicitura, e la norma è poi confluita nell’art. 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023.
In Cass.34430/2024 si è ribadito che la normativa in materia di appalti pubblici ha introdotto, nel corso del tempo, una regola generale di responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile, dapprima prevista solo verso la stazione appaltante, successivamente (art.13, coma 2, legge 109/1994), estesa nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, ma solo ove si verta in una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea, non sorgendo tale solidarietà ove alla gara partecipi un Consorzio non in Ati, ma in proprio.
Quindi, « in tema di appalti pubblici, dal principio per cui il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 c.c. non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, ma unicamente la costituzione di un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, deriva che
la responsabilità solidale, di cui all’art. 13, l. n. 109 del 1994, sussiste solo ove i coobbligati abbiano compartecipato alla gara pubblica, formulando all’interno di essa una specifica offerta ». Anche in quel caso, applicabile ratione temporis la legge n° 109/1994, il Consorzio aveva partecipato alla gara d’appalto formulando offerta ai sensi dell’art. 10, primo comma, lettera b), della legge predetta, affidando poi l’esecuzione dei lavori ad una consorziata, la quale aveva concluso un contratto di subappalto con una terza impresa, che aveva agito in giudizio nei confronti del Consorzio; la solidarietà è stata esclusa non risultando che il Consorzio avesse ottenuto l’affidamento degli appalti a seguito di offerta congiunta con altre imprese, considerato che « l’elemento che fa sorgere la solidarietà è ‘l’offerta dei concorrenti’, ossia dei soggetti che, avendo un interesse ad assumere la commessa, ‘concorrono’ alla gara pubblica onde ottenere l’assegnazione dei lavori ». E la deroga alla disciplina generale non scatta quando a formulare l’offerta nella gara sia un consorzio « solitario » (costituito ex art. 2602 o 2615-ter cod. civ.), ossia un soggetto unico, anche se composto da più imprese associate « per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi » (art. 2602 cod. civ.) della loro attività economica. In tale ipotesi, le socie consorziate potrebbero invero essere « rimaste anche del tutto all’oscuro della formulazione dell’offerta fatta singulatim da parte del consorzio stesso », mentre lo scopo delle norme è di rendere solidalmente responsabili, davanti alla Stazione appaltante ed ai subappaltatori o fornitori, solo quei soggetti che, avendo un comune interesse all’appalto, hanno formulato l’offerta congiuntamente e sono unitariamente chiamati all’esecuzione delle opere, in quanto, come detto, « concorrenti ».
Nella successiva pronuncia n. 34433/2024, questa Corte ha invece accolto il ricorso di un subappaltatore (che aveva agito in giudizio per un credito nei confronti della società consortile aggiudicataria
dei lavori, con offerta congiunta presentata tramite Ati o RAGIONE_SOCIALE, e delle singole consorziate in solido, con domanda, azionata in sede monitoria, respinta nei gradi di merito), denunciante violazione dell’art.37, comma cinque, d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis .
4.6. Nella fattispecie in esame nel presente giudizio, si è in presenza di un Consorzio RAGIONE_SOCIALE (cui poi è subentrata la società RAGIONE_SOCIALE attuale ricorrente), che faceva parte di un’associazione temporanea di imprese, RAGIONE_SOCIALE, costituita con la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, aggiudicatasi l’appalto.
Le attività compiute dalla consorziata del Consorzio, designata per l’esecuzione dei lavori, devono essere correttamente imputate al Consorzio da ritenersi, quale autonomo centro di imputazione, solidamente responsabile con la propria consorziata per l’adempimento delle obbligazioni assunte da quest’ultima nell’esecuzione dei lavori alla medesima assegnati dal Consorzio, come desumibile dal disposto dell’art. 37 comma 5 del D.Lgs 163/2006 ( applicabile ratione temporis alla fattispecie), ai sensi del quale « l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori ». Non è chiaro il motivo per cui, a seguire la tesi della ricorrente, fra i consorziati di cui all’art. 37, comma 5, citato, non dovrebbero essere ricompresi anche i consorzi costituiti in forza della Legge n. 422/1909, citata.
Vero che tale legge viene menzionata alla lett. b), dell’art. 34, cod. contr. pubbl. 2006, ma altrettanto vero è che la lett. e) dell’art.34, relativa ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lett.a), « b) » e c), espressamente fa rinvio all’art. 37, fonte della responsabilità solidale in esame, che quindi è destinato ad operare anche nel
caso dei soggetti di cui la lett. b) del medesimo art. 34, nel quale il Consorzio ricorrente pacificamente rientra.
Inoltre, l’art. 37, comma 5, citato, quando parla di responsabilità dei consorziati, senza ulteriori specificazioni del tipo di consorziati, non esprime alcuna particolare limitazione alla disciplina della responsabilità solidale per il caso di A.T.I.
La normativa di settore dei pubblici appalti, applicabile ratione temporis al caso di specie, nell’ammettere a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. n. 422 del 1909 ed i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile, prevedeva quindi che l’offerta congiunta dei concorrenti e consorziati determinasse la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, disponendo poi che per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
Tale disposizione si riferisce alla partecipazione alla procedura di affidamento di imprese o consorzi in associazione temporanea, mediante un’offerta formulata da un mandatario o un capogruppo, ed è volta ad assicurare, attraverso la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o consorziati, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive dell’Amministrazione e dei terzi, in caso d’inadempimento o fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, mediante l’estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate (Cass. 1636/2014).
La responsabilità solidale, in ambiente di offerta cumulativa nella gara d’appalto, deriva quindi dall’offerta in R.T.I. o A.T.I.
Una diversa interpretazione, che riferisse la responsabilità solidale verso i terzi subappaltatori e fornitori alle sole obbligazioni assunte
« dagli altri componenti del raggruppamento » e non anche a quelle delle singole consorziate nel consorzio (che abbia ottenuto l’appalto non in forma solitaria ma in aggregazione con altre imprese) risulterebbe contraria alla speciale disciplina dettata in materia di contratti pubblici, volta ad estendere lo spazio di responsabilità solidale, in un’ottica di favore per forme di garanzia che assicurino la positiva conclusione di tali contratti pubblici e di rafforzamento dell’interesse pubblico all’efficiente adempimento delle obbligazioni assunte o da assumere nei confronti della pubblica amministrazione.
E la norma dell’art.37 risulta applicabile, oltre che ai consorzi concorrenti ex art.2602 c.c., anche alle associazioni temporanee di concorrenti a cui pure partecipino consorzi di cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422.
Peraltro, il principio della responsabilità solidale delle imprese riunite nei confronti del soggetto appaltante, fatto salvo quanto previsto per le opere scorporabili, e dei subappaltatori e dei fornitori è stato previsto, in linea di continuità, dalla normativa in materia di contratti pubblici dalla legge quadro n. 109/1994 in poi (art. 13, secondo comma, della legge n° 109/1994; art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006; art.48, comma 5, d.lgs. 50/2016; art.68 comma 9 d.lgs. 36/2023).
Deve quindi essere confermato l’arresto di legittimità invocato nella sentenza impugnata (Cass. Sez. I, n. 16011/2008), formatosi nella vigenza del cod. contr. pubbl. applicabile in allora (la L. 11.2.1994, n. 109), il cui art. 13, comma 2, è di tenore identico all’art. 37 comma 5, cod. contr. pubbl. 2006 (come anche l’art.10 legge n. 109/1994, rispetto ad art. 34, cod. contr. pubbl. del 2006).
Per contro, le successive pronunce invocate dal ricorrente (Cass. n. 1636/2014; Cass. n. 8124/2010), esplicitamente, sanciscono, semmai, l’opposto principio proprio sul presupposto della non
applicabilità dell’art. 13, cod. contr. pubbl. 1994, corrispondente all’art. 37, comma 5, cod. contr. pubbl. 2006, in quanto che l’affidamento dell’appalto non era avvenuto a favore di un A.T.I.
A ciò si deve aggiungere che il comma 7 dell’art.37 d.lgs. 163/2006 espressamente prevede che i Consorzi in sede di offerta sono tenuti ad indicare « per quali consorziati il consorzio concorre», con divieto di partecipazione di questi, in altra forma, alla medesima gara . Il consorzio, quale struttura comune destinata a consentire la congiunta operatività delle consorziate nel settore dei contratti pubblici, già all’atto della partecipazione deve indicare le consorziate per le quali concorre e designarle come esecutrici, generando così anche tra le stesse consorziate esecutrici e la Stazione appaltante un rapporto avente rilevanza esterna.
Il che spiega come l’attività della consorziata indicata per l’appalto pubblico, in ambiente di offerta cumulativa nella gara d’appalto, sia attività riferibile al Consorzio ai fini della responsabilità solidale di quest’ultimo verso subappaltatori e fornitori. Le consorziate designate per l’esecuzione dei lavori partecipano alla gara e concordano l’offerta, assumendo una responsabilità in solido con il consorzio nei confronti della stazione appaltante e dei terzi subappaltatori e fornitori. L’indicazione della consorziata per la quale il consorzio concorre e il divieto di partecipazione di questa, in altra forma, alla medesima gara nonché la responsabilità solidale consentono di escludere che il rapporto tra consorzio e consorziata esecutrice, nell’appalto pubblico, possa essere configurato come un rapporto meramente indiretto e privo di rilevanza esterna.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per
esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 .