Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34430 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34430 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 30922 del ruolo generale dell’anno 2019
, proposto da
RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma a INDIRIZZO (CF O P_IVA), in persona dell’Amministratore Unico, legale rappresentante p.t Sig. NOME COGNOME, difeso e rappresentato, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME presso cui è elettivamente domiciliato in Roma a INDIRIZZO. L’Avv. NOME COGNOME indica per le comunicazioni e le notificazioni: il fax: NUMERO_TELEFONO, la PEC EMAIL
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Forlì, INDIRIZZO, P.l. e C.F. 00 140990409, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa NOME COGNOME rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, indirizzo di posta certificata: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.
CODICE_FISCALE, indirizzo di posta certificata: EMAIL, telefax NUMERO_TELEFONO, giusta procura autenticata da considerarsi in calce al ricorso ai sensi dell’art. 83, comma 3 c.p.c., nonché dell’art. 18, comma 5, D.M. n. 44/2011 e ss.mm.ii. I difensori dichiarano, ai sensi dell’art. 16sexies D.L. n. 179 del 2012 (convertito con modifiche in Legge n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche in Legge n. 114 del 2014), il proprio domicilio digitale presso i seguenti indirizzi pec: EMAIL e EMAIL, ove dovranno essere effettuate tutte le notificazioni e/o comunicazioni ai sensi di legge.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 1812 depositata il 13 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- RAGIONE_SOCIALE -premesso di aver concluso del luglio 1999 due contratti di subappalto (per opere murarie, demolizioni, rimozioni muratura, rivestimenti) e di nolo ponteggi ed impalcature, con la subcommittente RAGIONE_SOCIALE, socia di RAGIONE_SOCIALE Forlì RAGIONE_SOCIALE, nell’ambio degli appalti a quest’ultimo affidati dal Comune di Fara in Sabina (RI), per l’esecuzione di lavori di recupero del complesso conventuale di San Francesco e San Fiano, e dal Comune di Tivoli (RM), per la ristrutturazione del INDIRIZZO; che a seguito di accordo transattivo del 27 novembre 2002 era stato quantificato il credito della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo degli appalti nella somma di lire 2,7 miliardi, pagati dalla subcommittente nella sola misura di lire 100 milioni; che la RAGIONE_SOCIALE era poi stata dichiarata fallita e la RAGIONE_SOCIALE si era insinuata al passivo
fallimentare per euro 1.198.501,59; che sussisteva responsabilità solidale del Consorzio per le obbligazioni di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di essa attrice -tutto ciò premesso, conveniva davanti al tribunale di Roma Conscoop chiedendone la condanna al pagamento di tale importo o, in subordine, della minor somma di euro 619.748,27, quantificata in sede transattiva.
2 .- Nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE il tribunale di Roma rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione con la sentenza qui impugnata ed indicata in epigrafe.
Osservava la Corte che l’art. 2615 cod. civ. prevede la responsabilità verso terzi del consorzio per le obbligazioni assunte dallo stesso o dai suoi organi ed una responsabilità solidale dei singoli consorziati per le obbligazioni contratte dal consorzio per loro conto.
Nella fattispecie, invece, le obbligazioni erano state assunte dalla consorziata RAGIONE_SOCIALE direttamente con la RAGIONE_SOCIALE con il contratto di subappalto.
Né poteva predicarsi la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, come dedotto da RAGIONE_SOCIALE, in quanto gli atti di ingerenza di RAGIONE_SOCIALE nel subappalto tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE trovava plausibile giustificazione nel fatto che i lavori in subappalto rientravano pur sempre in quelli commessi a RAGIONE_SOCIALE dalle Stazioni appaltanti.
È, poi, sempre la società consorziata (qui RAGIONE_SOCIALE) che risponde in solido con il Consorzio, e non viceversa, poiché l’art. 2615 cod. civ. legittima il Consorzio ad assumere obbligazioni per conto della consorziata, in tal modo autorizzando il Consorzio alla ingerenza nei lavori del subappalto.
D’altra parte, non era invocabile nella fattispecie Cass. 13 giugno 2008 n° 16011, in quanto nella fattispecie decisa l’appalto era stato affidato ad una associazione di imprese di cui facevano parte consorzio e cooperativa.
Da ultimo, anche la transazione era stata stipulata tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
3 .- Per la cassazione di questa sentenza ricorre la subappaltatrice, affidando il gravame a due motivi.
Resiste RAGIONE_SOCIALE che conclude per l’inammissibilità del ricorso e per l’infondatezza nel merito.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato la memoria prevista dall’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo mezzo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ.
A sostegno della domanda essa aveva allegato esservi un’immedesimazione organica tra Conscoop e Arco, ricavabile dai seguenti fatti.
Il Presidente della RAGIONE_SOCIALE, ingegner NOME COGNOME era procuratore speciale del RAGIONE_SOCIALE: egli, in tale duplice veste, da una parte (Consorzio) gestiva i rapporti con la Stazione Appaltante, dall’altra (RAGIONE_SOCIALE) i rapporti con la subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE.
Come Procuratore del Consorzio, il COGNOME aveva sottoscritto la richiesta di autorizzazione al subappalto alla Stazione Appaltante e come presidente della RAGIONE_SOCIALE aveva sottoscritto tutti i contratti con la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, ossia i due subappalti, i due contratti di nolo a freddo e la transazione del 27 novembre 2002.
L’ingegner NOME COGNOME aveva poi assunto nel Consorzio, la carica di Consigliere di Amministrazione.
L’architetto NOME COGNOME dal canto suo, ricopriva l’incarico di direttore di cantiere per la RAGIONE_SOCIALE
allorquando sottoscriveva verbali in contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE e, contemporaneamente, quello di rappresentante del Conscoop per la firma degli atti contabili con le P.A. appaltanti (per la revisione prezzi e per le riserve) e di direttore dei lavori per conto del medesimo Conscoop.
Duplice veste che lascia trasparire in modo piuttosto evidente come, nel concreto, RAGIONE_SOCIALE fosse una emanazione diretta del Conscoop e non una mera Cooperativa consorziata.
Inoltre, due delegati del Consorzio, il geometra NOME COGNOME e il geometra NOME COGNOME (cfr. doc. C e H allegati alle note autorizzate in I grado) provvedevano a vistare, senza coinvolgere la Soc. RAGIONE_SOCIALE, gli ordini di lavoro impartiti alla subappaltatrice, che, quindi, erano ordini diretti del RAGIONE_SOCIALE, a cui la subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE doveva soggiacere.
Era stato il Conscoop a relazionare il Comune di Fara Sabina del sopralluogo di ispettori ASL e a iscrivere le riserve nei confronti del Comune, sempre per il tramite dell’architetto COGNOME
Era stato il RAGIONE_SOCIALE ad agire in giudizio contro il Comune di Fara Sabina, per far valere i diritti della RAGIONE_SOCIALE e per ottenere il diritto alla risoluzione del contratto.
La Corte avrebbe completamente ignorato tali circostanze, che, ove esaminate, la avrebbero portata a ritenere che la RAGIONE_SOCIALE altro non fosse che una scatola vuota, attraverso la quale il RAGIONE_SOCIALE ha inteso eseguire, direttamente e per il tramite dei suoi delegati e funzionari, gli appalti per il Comune di Fara Sabina e per il Comune di Tivoli.
5 .- Il motivo è inammissibile, in quanto, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Infatti, sol che si legga la motivazione della decisione, è agevole constatare che la Corte non ha affatto trascurato l’esame di tali circostanze, che sono puntualmente riassunte alle pagine 3 e 4, ma le ha ritenute non decisive, sul condivisibile rilievo -non contestato
col motivo in esame -che ‘ l’ingerenza del Consorzio può trovare plausibile giustificazione nel fatto che il subappalto riguardava pur sempre i lavori di appalto al Consorzio commissionati dalle amministrazioni comunali, per i quali esso ne aveva la complessiva responsabilità ‘.
Tal conclusione era giustificata, secondo la Corte, dall’art. 1615 cod. civ., che prescrive espressamente che la stazione appaltante autorizza l’appaltatore (qui il Consorzio) al subappalto delle opere allo stesso affidate, e dall’art. 1670 dello stesso codice, che prevede che l’appaltatore (sempre il Consorzio) possa agire nei confronti del subappaltatore (qui la RAGIONE_SOCIALE) per gli inadempimenti, e la responsabilità di questo, così legittimando l’appaltatore alla vigilanza e sorveglianza sui lavori subappaltati.
La mancata censura di tali passaggi decisionali rende, in conclusione, il mezzo inammissibile.
6 .- Con secondo motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt. 10 e 13 della legge n° 109/1994, come modificata dalla legge n° 415/1998, e dell’art. 1625 cod. civ.
Agli appalti, banditi nel 1999, era applicabile la legge n° 109/1994. RAGIONE_SOCIALE aveva partecipato alla gara d’appalto formulando offerta ai sensi dell’art. 10, primo comma, lettera b), della legge predetta, affidando poi l’esecuzione dei lavori ad RAGIONE_SOCIALE
Da qui l’applicabilità in virtù del richiamo dell’art. 10, primo comma, lettera e), della legge Merloni -del successivo art. 13, il quale prevederebbe che l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale, non solo nei confronti della P.A. appaltante, ma anche nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
Le norme civilistiche menzionate dalla Corte sarebbero, pertanto, derogate dalle norme speciali in materia di appalti pubblici.
D’altra parte, sarebbe anche assurdo predicare la responsabilità solidale in caso di Ati tra Consorzio e Consorziata e negarla in caso di offerta proveniente dal solo Consorzio.
7 .- Il motivo è infondato.
Giova precisare che l’appalto è stato concluso nel luglio 1999 e che, dunque, esso ricade -come del resto prospetta la stessa ricorrente -sotto il vigore della legge n° 109/1994.
Ora, questa Corte -in altre precedenti occasioni -ha già rammentato che la normativa in materia di appalti pubblici ha introdotto, nel corso del tempo, una regola generale di responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile.
Questa responsabilità è stata dapprima prevista solo verso la stazione appaltante (art. 21, ultimo comma, della legge n° 584/1977 e 23, settimo comma, del d.lgs. n° 406/1991).
Successivamente, la legge n° 109/1994 con l’art. 13, secondo comma, ha stabilito che ‘ ‘offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 ‘ (ossia degli offerenti riuniti in Ati o dei consorzi ex art. 2602 o 2615ter cod. civ.) ‘ determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori ‘.
Ora, come è stato precisato da questa Corte (Cass., sez. 1, 13 giugno 2008 n° 16011 e Cass., sez. 1, 2 aprile 2010, n° 8124), in relazione al dettato normativo ante d.lgs. n° 163/2006, la responsabilità solidale ex art. 13, secondo comma, della legge n° 109/1994 presuppone ‘ una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea ‘.
Per contro, tale solidarietà non sorge ove alla gara partecipi un Consorzio non in Ati, ma in proprio, come per il vero sembra essere avvenuto nella presente ipotesi, nella quale assolutamente non
risulta che RAGIONE_SOCIALE abbia ottenuto l’affidamento degli appalti a seguito di offerta congiunta con altre imprese.
Tale indirizzo è solo in apparenza smentito dal testo della legge: potrebbe, infatti, opinarsi che l’art. 13, secondo comma, della legge Merloni, laddove stabilisce che ‘ l’offerta … dei consorziati … determina la loro responsabilità solidale ‘ nei confronti dei ‘ sub ‘, si applichi anche al caso di specie, nel quale Conscoop ha partecipato uti singulus alla gara d’appalto.
Ed anche la ricorrente fa leva su tali disposizioni (ricorso pagina 12) onde predicare la responsabilità solidale di Conscoop.
Nondimeno, è pure evidente dallo stesso testo di legge che l’elemento che fa sorgere la solidarietà è ‘ l’offerta dei concorrenti ‘, ossia dei soggetti che, avendo un interesse ad assumere la commessa, ‘ concorrono ‘ alla gara pubblica onde ottenere l’assegnazione dei lavori, con conseguente esclusione della coobbligazione nel caso in cui questo concorso nell’offerta manchi.
Tale interpretazione del testo normativo sembra trovare conferma anche nella ratio della legge.
Dal combinato disposto di tali disposizioni, infatti, non può trarsi la conclusione che la responsabilità sorga anche nel caso in cui a formulare l’offerta nella gara sia un consorzio per così dire -solitario (costituito ex art. 2602 o 2615ter cod. civ.), ossia un soggetto unico, anche se composto da più imprese associate ‘ per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi ‘ (art. 2602 cod. civ.) della loro attività economica.
È, infatti, evidente che i ‘ consorziati di cui al comma 1 ‘ (art. 13, secondo comma, della legge n° 109/1994) non possono essere identificati con soggetti giuridici non costituiti allo specifico fine della presentazione della domanda di partecipazione alla gara pubblica, dunque con soggetti non ‘ concorrenti ‘, a meno di estendere -del tutto inammissibilmente -la responsabilità solidale prevista dal citato art. 13, secondo comma, a raggiera, ossia nei
confronti delle altre imprese, socie ben vero del ‘ consorzio ‘ preesistente alla gara, ma che non avevano alcun interesse all’appalto e che potrebbero essere rimaste anche del tutto all’oscuro della formulazione dell’offerta fatta singulatim da parte del consorzio stesso.
Tale conclusione non sembra compatibile con lo scopo delle norme, che è di rendere solidalmente responsabili, davanti alla Stazione appaltante ed ai subappaltatori o fornitori, solo quei soggetti che, avendo un comune interesse all’appalto, hanno formulato l’offerta congiuntamente e sono unitariamente chiamati all’esecuzione delle opere, in quanto, come detto, ‘ concorrenti ‘.
Tale regime della solidarietà -che, si ribadisce, non appare invocabile al di fuori di una fattispecie di compartecipazione all’offerta appare confermato anche dall’ulteriore previsione, contenuta nello stesso art. 13, secondo comma (secondo periodo), della legge n° 109/1994, secondo il quale ‘ er gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo ‘: disposizione che, ancora una volta, presuppone un’offerta congiunta dei ‘ concorrenti ‘ ed una gestione collettiva dei lavori assegnati.
Del tutto analoghe all’art. 13, secondo comma, secondo periodo, sono, poi, le norme successive, che, infatti, prevedono la coobbligazione nei confronti della PA, dei subappaltatori e dei fornitori, precisando che ‘ er gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario ‘ (art. 37, quinto comma, del d.lgs. n° 163/2006).
Disposizioni di tenore del tutto analogo sono contenute anche nelle successive norme in materia di appalti pubblici (art. 48, quinto
comma, d.lgs. n° 50/2016 e art. 68, nono comma, del d.lgs. n° 36/2023).
Concludendo, deve, dunque, essere confermato l’indirizzo di Cass. 16011/2018 e di Cass. 8124/2010, già sopra citate, con la conseguenza che, nella presente fattispecie, l’unico soggetto debitore dei corrispettivi verso la RAGIONE_SOCIALE è la RAGIONE_SOCIALE
8 .- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55/2014, come modificato dal d.m. n° 147/2022, ed al valore della lite (euro 619,7 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2024, nella camera di