Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31856 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31856 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22658/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale -nonché
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente ai ricorsi principale e incidentale -avverso la sentenza n. 3405/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
NOME COGNOME ottenne sentenza di condanna nei confronti del di lei figlio, NOME COGNOME e della moglie separata di costui, NOME COGNOME al pagamento della somma di € 152.237,54, che l’attrice espose avere mutuato ai convenuti, onde consentire loro l’acquisto della casa familiare.
Impugnò la sentenza la sola NOMECOGNOME
2.2. La Corte d’appello di Roma, accolta l’impugnazione della COGNOME, rigettò la domanda avanzata nei di lei confronti dalla Listante.
La difformità dell’epilogo consiglia, sia pure in breve, riprendere, da sùbito, i passaggi argomentativi salienti della decisione di secondo grado:
colui che chiede la restituzione di somma che affermi essere stata data a mutuo, oltre alla consegna, deve provare il titolo, ancor più in ambito familiare (cita Cass. nn. 180/2018 e 17050/2014);
la scrittura dell’11/6/2004, con la quale il COGNOME riconosceva il debito era priva di valore nei confronti della NOME, la quale, non solo non ha l’aveva sottoscritta, ma l’aveva anche contestata e il riconoscimento di uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 1309 cod. civ., né risultava che avesse rilasciato procura al marito;
peraltro, nel regime di comunione legale dei beni, il debito contratto da uno dei coniuge, seppure allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale (cita Cass. n. 3471/2007), di talché non v’è vincolo di solidarietà (cita Cass. n. 10116/2015).
NOME COGNOME propone ricorso sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME in seno al depositato controricorso propone ricorso incidentale fondato su quattro motivi.
NOME resiste con controricorso al ricorso incidentale del Pisana.
Sono state depositate memorie illustrative.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1372 e dell’art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Si assume che la NOME non avrebbe potuto essere considerata terza, <>, per avere beneficiato del mutuo per la stipula del contratto d’acquisto della casa familiare, ciò, per lo meno <> . Il preliminare d’acquisto era stato stipulato dalla sola NOME e in tale occasione la suocera aveva erogato una prima parte del mutuo.
Tutti fatti che la sentenza aveva omesso di esaminare, giungendo a conclusione in contrasto con l’art. 1372 cod. civ. e il principio d’apparenza (cita Cass. n. 3471/2007).
4.1. Il motivo è in parte inammissibile e per altra parte privo di fondamento.
Quanto al profilo d’inammissibilità.
Costituisce principio fermo che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il
ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 07/04/2014, Rv. 629831 -01; alla quale si è conformata la successiva giurisprudenza).
Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui ipotizzabile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, avente carattere di decisività, bensì, come già sopra s’è detto, di rivendicazione di un diverso apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. n. 18886/2023).
Quanto al resto.
Il richiamo alla sentenza n. 3471/2007 di questa Corte è operato solo a riguardo di una delle massime tratte dalla predetta decisione, in particolare Rv. 595338 -01.
La ricorrente, tuttavia, non s’avvede essere preclusivo il non verificarsi della condizione delineata da altro principio di diritto tratto dalla medesima sentenza, secondo il quale ‘Nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell’interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell’art. 189 cod. civ., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l’obbligazione e che l’unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto
l’obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico’ (Rv. 595337 01).
Nel caso in esame non consta essere stato neppure prospettato che i beni della comunione non siano sufficienti ad estinguere l’obbligazione.
Con il secondo motivo viene denunciata nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 2, cod. proc. civ., per non essere state riportate le conclusioni trascritte a verbale dalla esponente, fra le quali quelle istruttorie, alle quali non si era dato corso, né in primo, né in secondo grado.
5.1. La doglianza è infondata.
Deve osservarsi che la Corte di merito, pur non avendo pedissequamente trascritto le conclusioni, le ha, in sintesi, richiamate a pag. 3 e non consta che non le abbia prese in considerazione.
Sul punto il Collegio intende dare continuità al principio secondo il quale L’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non è di per sé causa di nullità della sentenza, assumendo rilevanza solo se ed in quanto accompagnata dalla mancata considerazione delle stesse da parte del giudice (Sez. 2, n. 11150, 09/05/2018, Rv. 648052).
Si è, inoltre, condivisamente precisato che l’omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l’omessa o erronea trascrizione -il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Sez. 5, n. 10465, 17/04/2024, Rv. 670843).
Quanto alla istanza istruttoria, che richiama la prova diretta e contraria di cui alla memoria ex art. 183 cod. proc. civ., va osservato che, la stessa risulta implicitamente non accolta, tenuto conto della ‘ratio decidendi’ della sentenza, né, peraltro, in questa sede la ricorrente spiega la peculiare decisività di essa prova.
Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo.
Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Sez. 3, n. 14611, 12/07/2005, Rv. 584883).
Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., per <>.
La ricorrente afferma che la sentenza, avendo dichiarato che l’accoglimento dell’appello rendeva <>, aveva omesso di rendere motivazione.
6.1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità.
Non è dato cogliere il significato della censura e l’interesse alla stessa. È del tutto ovvio che le doglianze (o profili di esse) che sono state dichiarate assorbite (in senso proprio) non possono che riguardare l’impugnazione della Salvatore.
Non avendo la ricorrente proposto appello non potevano esserci motivi d’impugnazione della stessa non esaminati perché assorbiti.
Il COGNOME premette alla esposizione dei motivi del ricorso incidentale quanto segue:
-in primo grado aveva chiesto, in via principale <> e, in subordine, <>;
il Tribunale, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, accolta la domanda principale aveva condannato <>.
Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 1309 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, addebitando alla decisione di non avere apprezzato la natura plurilaterale della scrittura, che conferiva certezza a un rapporto già in essere, da cui derivava la solidale responsabilità dei coniugi, trattandosi di obbligazione assunta nell’interesse familiare.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1362 e segg., 2697 e 2727 e segg. cod. civ., nonché 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, addebitando alla decisione di non avere applicato correttamente i criteri legali sull’ermeneutica negoziale, che imponevano di tenere conto del tenore letterale dello scritto e del comportamento delle parti, secondo il canone della buona fede.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 186, 143 e 144 cod. civ., nonché l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, addebitandosi alla decisione di non avere tenuto conto del contenuto completo del principio di diritto estratto dalle sentenza di cassazione nn. 3471/2007 e 10116/2005, laddove viene fatto salvo il principio di apparenza, causa del ragionevole affidamento sul fatto che il contraente agisca anche in nome e per conto dell’altro coniuge. Doveva, inoltre, negarsi la qualità di terzo alla NOMECOGNOME la quale aveva preso parte
alle trattative e stipulato con il marito il contratto di compravendita, il cui corrispettivo era stato pagato con i soldi dati a mutuo dalla Listante.
Con il quarto motivo viene denunciata violazione degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte locale pronunciato sulle domande subordinate del Pisana <>.
Le esposte censure incidentali sono accomunate dalla sorte d’inammissibilità.
Con la comparsa di primo grado NOME COGNOME svolse domanda, che qualificò <>, nei confronti della NOME, chiedendo che la stessa <>.
Il Tribunale, siccome riporta la sentenza d’appello, così decise: <>, oltre accessori e al rimborso delle spese legali.
Il COGNOME non appellò la sentenza del Tribunale che non aveva sodisfatto la sue pretese nei confronti della NOME e che lo aveva condannato in solido al rimborso del mutuo in favore della madre; sentenza della quale, anzi, chiese espressamente la conferma con l’atto costitutivo d’appello.
Da ciò deriva che la condanna al medesimo inflitta in primo grado è passata in giudicato, siccome l’omessa pronuncia sulle domande avanzate nei confronti della NOME.
Ne deriva che costui non è portatore di alcun interesse giuridicamente apprezzabile al ricorso incidentale.
Pertanto, il ricorso incidentale, è nel suo complesso, inammissibile.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della controricorrente.
Le stesse vanno poste a carico solidale della ricorrente NOME COGNOME e del ricorrente incidentale NOME COGNOME avendo quest’ultimo aderito, sostanzialmente alla posizione della prima, avversando quella della controcorrente NOME COGNOME
La comunione di posizioni induce a compensare le spese tra la Listante e il Pisana.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e condanna in solido la ricorrente NOME COGNOME e il ricorrente incidentale NOME COGNOME al pagamento, in favore della controricorrente NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Compensa fra la COGNOME e il COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della
ricorrente principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 29