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Responsabilità solidale condominio: esclusa per i crediti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32674/2025, ha stabilito che la responsabilità solidale condominio non si applica per i crediti retributivi dei dipendenti dell’impresa appaltatrice. La Corte ha chiarito che il condominio non agisce come imprenditore né come datore di lavoro ai sensi della normativa (art. 29, D.Lgs. 276/2003), essendo un mero ente di gestione per scopi estranei a un’attività d’impresa. Di conseguenza, il lavoratore non può rivalersi sul condominio per le retribuzioni non pagate dal suo datore di lavoro.

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Responsabilità solidale condominio: la Cassazione nega l’obbligo

L’importante tema della responsabilità solidale condominio nei contratti di appalto è stato nuovamente affrontato dalla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 32674/2025, i giudici hanno chiarito un punto fondamentale: il condominio non è responsabile in solido con l’impresa appaltatrice per i crediti di lavoro dei dipendenti di quest’ultima. Questa decisione consolida un orientamento preciso, distinguendo nettamente la natura del condominio da quella di un’impresa.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine dalla vicenda di un operaio di una società di costruzioni che, non avendo ricevuto parte della sua retribuzione, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio presso cui aveva lavorato. Il lavoratore sosteneva che il condominio, in qualità di committente dei lavori, dovesse essere considerato responsabile in solido con il suo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Il condominio si è opposto al decreto ingiuntivo, sostenendo l’inapplicabilità della norma invocata, poiché esso è un semplice ente di gestione privo di personalità giuridica e non svolge attività d’impresa. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno dato ragione al condominio, portando il lavoratore a presentare ricorso in Cassazione.

## La non applicabilità della responsabilità solidale condominio

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando le decisioni dei gradi precedenti. Il punto centrale della motivazione è l’interpretazione del campo di applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Questa norma, che introduce la responsabilità solidale del committente, mira a tutelare i lavoratori nel contesto del decentramento produttivo, tipico delle attività imprenditoriali.

Il presupposto soggettivo per l’applicazione della norma è che il committente eserciti un’attività d’impresa o, quale “datore di lavoro”, si avvalga delle prestazioni dei dipendenti dell’appaltatore per realizzare l’oggetto della propria attività istituzionale. Il condominio non rientra in nessuna di queste categorie.

### Perché il Condominio non è un’Impresa

I giudici hanno ribadito che il condominio è un ente di gestione sfornito di una personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini. Esso opera come mandatario con rappresentanza dei condomini, i quali, nella maggior parte dei casi, agiscono come consumatori, ovvero per scopi estranei a qualsiasi attività imprenditoriale o professionale.

La ratio della legge è quella di porre la responsabilità a carico di un soggetto imprenditoriale che, per scelta economica, esternalizza una parte del proprio ciclo produttivo. Tale logica è del tutto assente nel caso del condominio, che appalta lavori (come la ristrutturazione) non per un fine produttivo o commerciale, ma per la conservazione e il godimento delle parti comuni. Di conseguenza, il condominio non partecipa in alcun modo al processo produttivo a cui l’appalto afferisce.

le motivazioni

La Corte Suprema ha specificato che la nozione di “datore di lavoro” utilizzata dall’art. 29 non può essere estesa fino a includere il condominio. Mentre un’associazione no-profit o un ente possono essere considerati “datori di lavoro” se l’appalto è funzionale alla loro attività istituzionale, lo stesso non vale per il condominio, il cui unico scopo è la gestione di beni comuni.

Inoltre, la Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente. La diversità di trattamento tra i dipendenti che lavorano in appalti commissionati da imprese e quelli che lavorano per condomini è giustificata dalla natura intrinsecamente diversa dei committenti. Viene inoltre sottolineato che il lavoratore non è privo di tutele, potendo agire direttamente contro il condominio ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, che consente ai dipendenti dell’appaltatore di rivalersi sul committente per quanto a loro dovuto, nei limiti del debito del committente verso l’appaltatore.

le conclusioni

In conclusione, l’ordinanza n. 32674/2025 stabilisce in modo inequivocabile che la disciplina sulla responsabilità solidale condominio prevista dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 non si applica agli appalti commissionati da un condominio. Questa esclusione deriva dalla constatazione che il condominio non svolge attività d’impresa né può essere equiparato a un “datore di lavoro” nel contesto di un processo produttivo. Per gli amministratori e i condomini, questa sentenza rappresenta una conferma importante, limitando l’esposizione finanziaria a pretese derivanti da inadempienze delle ditte appaltatrici.

Un condominio è responsabile in solido per i debiti retributivi dell’impresa a cui affida i lavori?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la norma sulla responsabilità solidale del committente (art. 29, D.Lgs. 276/2003) non si applica al condominio, poiché questo non agisce come imprenditore né come datore di lavoro nell’ambito di un processo produttivo.

Perché la disciplina sulla responsabilità solidale del committente non si applica al condominio?
La disciplina non si applica perché è pensata per soggetti che esternalizzano parte della propria attività d’impresa. Il condominio, invece, è un ente di gestione che commissiona lavori per la conservazione di beni comuni, agendo per conto dei singoli condomini che sono qualificabili come consumatori, non come imprenditori.

Il dipendente dell’appaltatore ha altri strumenti per tutelare il proprio credito nei confronti del condominio?
Sì. Anche se è esclusa la responsabilità solidale, il dipendente può agire direttamente nei confronti del condominio ai sensi dell’art. 1676 del codice civile. Questa azione gli permette di richiedere il pagamento delle sue retribuzioni, ma solo fino alla concorrenza del debito che il condominio ha ancora verso l’impresa appaltatrice al momento della domanda.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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