SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 549 2025 – N. R.G. 00001075 2022 DEL 24 03 2025 PUBBLICATA IL 24 03 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente relatore
dott. NOME COGNOME
Giudice
dott. NOME COGNOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1075/2022 e 952/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME ( ) INDIRIZZO 03100 FROSINONE; ) INDIRIZZO NAPOLI; elettivamente domiciliato in INDIRIZZO NOME INDIRIZZO 80122 NAPOLI presso il difensore avv. COGNOME P. C.F. C.F.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME C.F.
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME
, con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME
con il patro cinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME
con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO IN CHIANTI 28 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME
con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO IN CHIANTI 28 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME
COGNOME con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME
, con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO IN INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME
NOME COGNOME , con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME ( ) INDIRIZZO 50123 FIRENZE; elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. COGNOME C.F.
NOME COGNOME con il patrocinio dell’avv. NOMECOGNOMENOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. NOME COGNOME
con il patrocinio dell’avv. COGNOMENOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. NOMECOGNOMENOME COGNOME
, con il patrocinio dell’avv. COGNOMENOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. NOMECOGNOMENOME COGNOME
COGNOME con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. COGNOMENOME COGNOME
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. COGNOME
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME e dell’avv.
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME NOME
(C.F. COGNOME ( domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. COGNOME C.F. C.F.
IN PROPRIO E QUALE EX SOCIO ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME INDIRIZZO 50123 FIRENZE; , elettivamente
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
in accoglimento dei motivi di gravame spiegati con l’atto di citazione in appello introduttivo del giudizio rubricato al nr. 952/2023 R.G. -Corte d’Appello di Firenze, riformare la sentenza n. 174/2023, emessa in data 24.02.2023 dal Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Ci-vile, Dott.ssa NOME COGNOME e pubblicata il 27.02.2023, resa inter partes all’esito del giudizio rubricato al n. 2174 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2021 Tribunale di Siena, non notificata e per l’effetto:
In via preliminare :
accertare e dichiarare , per le ragioni esposte con il presente atto, che la corretta interpreta-zione della sentenza n.244/2013 del Tribunale Ordinario di Siena e della sentenza n.1161/2019 della Corte d’Appello di Firenze non conferisce all’appellato sig.
il diritto ad agire esecutivamente nei confronti della per l’importo reclamato con l’atto di precetto notificato in data 07.07.2021, non costituendo le statuizioni contenute nella sentenza n.1161/2019 emessa dalla Corte d’Appello di F irenze, valido titolo esecutivo nei confronti della Società appellante a norma dell’art.474 c.p.c.
In via principale e nel merito:
accertare e dichiarare , per le ragioni esposte con il presente atto ed all’esito della corretta interpretazione delle sentenze n.244/2013 del Tribunale Ordinario di Siena e n.1161/2019 della Corte d’Appello di Firenze , che l’obbligo di risarcimento a carico della
è limitato ad € 14.095,15 ( € 15.661,30 in virtù delle ripartizioni indicate nella ctu, detratto il 10% per la responsabilità a carico dei proprietari delle unità immobiliari del complesso denominato ‘ di Campiglia), oltre interessi e rivalutazione e per l’effetto dichiarare l’illegittimità dell’atto di precetto notificato in data 07.07.20 21 per l’inesistenza del relativo diritto dell’ap -pellato ad agire esecutivamente per le somme il cui pagamento è stato intimato con l’atto di precetto notificato in data 07.07.2021;
In via subordinata
accertare e dichiarare in ogni c aso e per le ragioni esposte con il presente atto ed all’esito della corretta interpretazione delle sentenze n.244/2013 del Tribunale Ordinario di Siena e n.1161/2019 della Corte d’Appello di Firenze, che l’eventuale obbligo di pagamento dell’appel -lante è circoscritto a quello indicato sub 2 del dispositivo della sentenza n.1161/2019 Corte
d’Appello di Firenze e con vincolo di solidarietà solo con i soggetti indicati in detta statuizione.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Alla luce della disposta riunione con il giudizio rubricato al nr.1075/2022 R.G. Corte d’Appello d i Firenze si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusio-nali e memorie di replica.
Per , insiste per il rigetto di tutte le domande formulate da parte appellante ex art. 105 c.p.c., insistendo nell’accoglimento delle conclusioni spiegate in atti, così come rassegnate nelle note
e dall’Ing. intervenuto ad adiuvandum depositate il 6.11.2023 e di seguito nuovamente trascritte:
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, disattesa ogni altra istanza, rigettare l’appello proposto da perché infondato in fatto e diritto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale civile di Siena n. 234/2022 pubblicata il 14.03.2022. Con vittoria di spese e di onorari.’
Per
,
, TRAIL NOME,
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, disattesa ogni altra istanza, rigettare l’appello proposto da perché infondato in fatto e diritto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale civile di Siena n. 234/2022 pubblicata il 14.03.2022. Con vittoria di spese e di onorari.’
-quanto al giudizio n. 1075/2022 RG: ‘ Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze ogni altra eccezione e/o domanda reietta: – riunire il presente giudizio con quello incardinato da avverso la sentenza ‘gemella’ del Tribunale di Siena che ha deciso sul medesimo titolo esecutivo nei confronti del concreditore (RG 952/2023); – confermare integralmente la sentenza appellata e correlativamente respingere come infondato l’appello proposto, con vittoria di spese di lite ‘.
-quanto al giudizio n. 953/2023 RG ‘ Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze ogni altra eccezione e/o domanda reietta : – riunire il presente giudizio con quello incardinato da avverso la sentenza ‘gemella’ del Tribunale di Siena che ha deciso sul medesimo titolo esecutivo nei confronti degli altri concreditori R.G. n. 1075/2022 la cui prima udienza è fissata al 23.11.2023; – confermare integralmente la sentenza appellata e correlativamente respingere come infondato l’appello proposto, con vittoria di spese di lite ‘.
Per
‘ Voglia l’Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e le conclusioni proposte nel presente appello dalla appellante Con vittoria di spese ‘
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo procedimento 1075/2022 , l’appello riguarda la sentenza 234 -2022 del Tribunale di Siena, con la quale il giudice di primo grado ha pronunciato, provvedendo nella lite RG 3092/2020, accogliendo parzialmente l’opposizione proposta da e per l’effetto ha dichiarato l’inesistenz a del diritto di procedere ad esecuzione
forzata degli opposti nel giudizio su indicato per la somma di euro 60.138,28 sulla scorta della sentenza 1161/2019 della Corte di appello di Firenze; ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all’op posizione agli atti esecutivi proposta da e ha compensato le spese del giudizio. Provvedendo nella lite R.G. 584/2021 ha accolto parzialmente l’opposizione proposta da e e ha dichiarato l’inesistenza del diritto a procede re alla esecuzione forzata degli opposti nel giudizio su indicato per la somma di euro 60.138,28 sulla scorta della medesima sentenza della Corte di appello rigettando i restanti motivi di opposizione e compensando le spese del giudizio.
La sentenza era resa tra da un lato e, nella causa 3092/2020, e e, nella causa 584/2021, e rimasto contumace e quale terzo interventore.
Nel secondo procedimento, 952/2023, il Tribunale di Siena aveva pronunciato sentenza 174/ 2023 tra da un lato e dall’altro in proprio e quale socio unico successore della , accogliendo parzialmente la esecuzione e dichiarando la inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell’opposto per la somma di € 4.218,35, compensando le spese di lite.
Nella sentenza 234 del 2022 il tribunale di Siena ha così motivato. Nella causa 3092 / 2020 , la aveva proposto opposizione avverso il precetto notificatole deducendo che con sentenza 1161/2019, la Corte di appello di Firenze decidendo sulla impugnazione proposta avverso la sentenza 244- 2013 del tribunale di Siena aveva statuito ‘ in riforma parziale dell’impugnata sentenza accoglie la domanda degli attori in
primo grado nei confronti degli altri chiamati , , incorporante aggiusta tutto di , quale successore di nei limiti delle rispettive responsabilità accertate indicate del CTU con vincolo di solidarietà passiva ex Art 2055 codice civile ‘. In data 12/11/2020 +7 notificavano precetto di pagamento per la complessiva somma di € 483.192,04 imputata pro quota millesimale ai creditori in solido. La aveva chiesto di accertare che l’obbligo di risarcimento a suo carico in favore di tutti i soggetti in e ssi indicati era di 14.095,15 € oltre interessi e rivalutazione e che l’obbligazione solidale favore di tutti i soggetti indicati era di 133.561,27 oltre interessi e rivalutazione. I convenuti avevano
rinunciato al precetto poiché le sentenze azionate in sede esecutiva non riportavano la formula esecutiva in favore di loro tutti e avevano chiesto la cessazione del contendere con compensazione delle spese. Nella causa 584/2021 la aveva opposto il precetto notificatole. Si richiama la sentenza 1161/2019 della Corte di appello sopra riportata. Gli opposti notificavano atto di precetto di 414.340,70 ripartiti pro quota millesimale fra i creditori solido. La spiegava opposizione; interveniva contestando il diritto degli opposti a procedere in via esecutiva anche nei suoi sostenendo motivi di censura ulteriori. I convenuti costituitisi avevano chiesto dichiararsi inammissibile l’intervento
confronti in solido con e spiegato dal e rigettare l’opp osizione.
Nel detto procedimento 3092/ 2020, il Tribunale di Siena procedeva alla riunione con la causa 584/2021.
Nel merito qualificava le doglianze mosse dalla opponente come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui viene contestata la regolarità formale dei titoli esecutivi e dei due precetti notificati nonché come opposizione preventiva alla esecuzione nella parte in cui verte sull’esatta quantificazione del credito contro di essa vantato dagli odierni opposti. Esaminava per prima le doglianze qualificate come opposizione al precetto nei due giudizi riuniti trattandosi di profili del tutto sovrapponibili, di seguito le opposizioni agli atti esecutivi, la decisione sull’intervento spiegato dal , le determinazioni in punto di spese di lite del giudizio.
In ordine alla opposizione a precetto parte attrice contestava il quantum del diritto di credito vantato dagli opposti sostenendo che non poteva rispondere oltre l’ammontare di euro 133.561,27. Ripercorreva i fatti della controversia, riassumendo che gli opposti al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle parti comuni del complesso immobiliare nel quale erano siti gli immobili di loro proprietà, per carenza progettuali e costruttive, avevano convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Siena la società venditrice che costituendosi aveva chiamato in causa la ditta appaltatrice dei lavori, il direttore dei lavori, i progettisti, la società che aveva effettuato le indagini geologiche e le società alle quali erano stati appaltati i vari impianti tra i quali vi era la RAGIONE_SOCIALE cui era subentrata per fusione per incorporazione la opponente Al termine del giudizio la Corte di appello con sentenza 1161/2012 statuiva come di seguito: ‘ in riforma parziale dell’impugnata sentenza e in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale: accoglie la domanda degli attori in primo
grado nei confronti dei terzi chiamati geometra e RAGIONE_SOCIALE con vincolo di solidarietà passiva; accoglie la domanda degli attori in primo grado nei confronti degli altri chiamati , , incorporante per fusione RAGIONE_SOCIALE di , successore di
, nei limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal CTU con vincolo di solidarietà passiva ex Art 2055 codice civile …’
In virtù di detta sentenza passata in giudicato nei confronti della opponente, gli opposti avevano agito in via esecutiva ed in particolare +7 avevano notificato a un precetto di pagamento per complessiva somma di euro 483.192,04; COGNOME NOME +5 avevano notificato a un precetto di pagamento per la complessiva somma di 414.340,70 €. aveva proposto opposizione ritenendo di non poter rispondere dell’intero danno posto che la Corte aveva individuato una responsabilità pro quota in capo a ciascun debitore ed aveva richiamato sul punto la dicitura ‘ nei limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal CTU.’, indicata sia motivazione che nel dispositivo della sentenza. La questione della controversia era costituita proprio dalla corretta portata ed interpretazione della sentenza della Corte di appello che attiene alla condanna nella in favore degli odierni opposti al risarcimento dei danni subiti. L’interpretazione di parte attrice non poteva condivide rsi e per smentirla bastava leggere un passaggio della motivazione alla cui luce va sempre letto il dispositivo della corte territoriale che richiamava. La decisione non faceva altro che applicare espressamente il principio della solidarietà passiva sancit o dall’articolo 2055 c.c. in virtù del quale ‘ se il fatto dannoso era imputabile a più persone tutte sono obbligati in solido al risarcimento del danno ‘ posto che in tema di responsabilità aquiliana, qualora un illecito civile sia imputabile a più autori gli stessi sono solidalmente responsabili nei confronti del danneggiato. Richiamava per completezza anche il disposto dell’articolo 1669 CC. Il secondo comma dell’articolo 2055 c. c. che stabilisce la possibilità di regresso di colui che ha pagato nei confronti degli altri, serviva ad interpretare la portata della previsione specifica fatta dalla corte territoriale in ordine ai limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal CTU, limiti che varranno nei rapporti interni tra gli obbligati in solido per definire la misura delle rispettive responsabilità in sede di regresso. Né poteva condividersi la contestazione relativa all’errato calcolo della rivalutazione e degli interessi legali correttamente effettuato nei rispettivi precetti sulla base delle direttive contenuta nella sentenza di primo grado.
Doveva invece accogliersi la contestazione relativa alle spese legali in ordine alla quale l’opponente aveva rappresentato che il capo di condanna della sentenza di primo grado relativo alle spese processuali non era stato modificato dalla sentenza del giudice d’appello il quale si era limitato a compensare le spese del giudizio svoltosi dinanzi a sé. Non vi era stata pertanto riforma sul capo delle spese che non prevedeva alcuna condanna di in primo grado e che aveva disposto la integrale compensazione nel secondo grado. La opponente pertanto non doveva rifondere le spese processuali liquidate con la sentenza di primo grado pari ad euro 60.138,23. Nessuna doglianza era stata fatta valere in sed e di gravame. Accoglieva pertanto l’opposizione nei limiti della somma ora indicata.
Procedeva poi all’esame dell’opposizione agli atti esecutivi, irrilevante nel prosieguo del presente giudizio.
Quanto all’intervento spiegato da nel giu dizio 584/2021 non poteva dichiararsi la inammissibilità dato che l’interventore era destinatario dell’atto di precetto notificato anche a .. Le doglianze erano simili a quelle svolte dalla opponente principale ed anche per lui andava accolto l’opposizione nei limiti delle spese di lite. Quanto alla doglianza relativa all’erroneità della sentenza d’appello ove la Corte aveva pacificamente riconosciuto il diritto degli attori in primo grado di ottenere il risarcimento del danno da parte del convenuto, dei terzi chiamati, rilevava che la doglianza in merito era inammissibile in sede di opposizione all’esecuzione.
Decideva in punto di spese.
Nella sentenza 174/2023 il Tribunale di Siena decideva sulla opposizione a esecuzione avanzata da contro il quale aveva azionato precetto in proprio e quale socio unico successore della società RAGIONE_SOCIALE per la complessiva somma di 80.395,89 esponendo quale motivo di censura la insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata, posto che la condanna al risarcimento dei danni era effettuata nel limite della responsabilità accertato ed indicato CTU, insussistenza della condanna a pagare le spese di lite dei giudizi, all’errato calcolo di interessi dovuti ed indicati nel precetto, mancata notificazione dei titoli esecutivi precedentemente all’atto di precetto, insussistenza delle procure alle liti. Nel merito esaminati i motivi di censura qualificati come opposizione agli atti esecutivi e disattesi gli stessi, richiamava per la decisione sui motivi posti a fondamento dell’opposizione
preventiva all’esecuzione, quanto sopra già riportato nella sentenza 234 -2022 e limitava il titolo detratta la quota di 4218,35 € pari alle spese processuali liquidate i n primo grado. Quanto al calcolo degli interessi e rivalutazione, le censure non erano condivisibili così come non era condivisibile la contestazione in ordine al pagamento dei danni imputati al condominio ed ammontante a 100.636,22. Infatti, la sentenza della Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, e quindi anche la condanna al pagamento in favore degli attori e tra questi non vi era il . Tale statuizione non poteva essere messa in discussione.
Proponeva appello avverso la sentenza 234 /2022, lamentando la erroneità della sentenza di primo grado. Premetteva la decisione nel merito della azione dei danni prodromica al giudizio in sede di opposizione all’esecuzione della sentenza resa in sede di appello.
Censurava:
uno- omessa ambigua ed errata valutazione di quanto statuito dalla Corte di appello di Firenze in relazione al disposto di cui all’articolo 2043 e 2055 c.p.c. Erronea interpretazione della parte motiva della sentenza della Corte ed errata interpretazione della parte espositiva e della sua valenza di titolo esecutivo. Esponeva quanto di seguito. ‘ È noto che qualora un evento dannoso derivi da condotte imputabile a più persone queste sono obbligati in solido alla risarcibilità. Tuttavia ciò accade quando le singole azioni e omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dello stesso danno. A conforto di detto assunto la corte di cassazione con ordinanza 1842 del 28/1/2021 ha recentemente chiarito che ‘l’unicità del fatto dannoso richiesto dall’articolo 2055 c.c. non va inteso in modo assoluto ma relativo sicché ricorre tale responsabilit à… sempre che le singole azioni o omissioni legate da un vincolo di interdipendenza abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno; di converso qualora trattasi dei fatti autonomi inscindibili… ciascuna ne risponde solo se e nella misura in cui vi abbia concretamente concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde dell’evento di danno rispetto al quale la sua condotta il operato operato come causa efficiente ponendosi come suo antecedente causale necessario’ . Orbene è evidente… che nel caso di specie -rispetto all’originaria domanda attrice tesa ad accettare la responsabilità della società venditrice per una serie di indistinti danni subiti dal complesso immobiliare-nel corso del giudizio, per effetto delle chiamate in causa di tutti gli altri soggetti coinvolti nella progettazione e nella realizzazione del complesso e/o dei
singoli impianti, è stata accertata-e ciò attraverso la consulenza di ufficio, non a caso più volte espressamente richiamata dal giudice di appello-la sussistenza di una serie di nei dirigenti e colpevoli azioni ed omissioni a differente titolo attribuite e in concreto riferite a responsabilità di vari soggetti persone fisiche o giuridiche, produttive, però, dei diversi eventi dannosi d’identità e grado per differenti.… L’errore interpretativo del giudice dell’opposizione risulta evidente in quanto… in realtà il giudice territoriale aderendo alle conclusioni del CTU, si è di fatto riferito a due ben distinte categorie di soggetti ritenuti responsabili dei differenti danni subiti dagli attori: da un lato il progettista e l’appaltatrice, dall’altro le imprese che materialmente, con atti autonomi inscindibili, eseguirono svariati lavori di complemento, che per quanto cumulativamente contestate degli attori, risultano produttivi di danni del tutto diversi per oggetto, identità dal danno strutturale e sono pertanto provvisti delle indispensabile efficienza produttiva ai sensi articolo 2055 c.p.c. al più limitatamente al minore evento dannoso ad essi attribuibili. Con la conseguenza che l’appellante è tenuta come la Suprema Corte insegna a rispondere solo di quei danni alla cui produzione col suo apporto abbia concretamente concorso.… Ne’ può trarre in inganno il richiamo della Corte al vincol o di solidarietà passiva ex Art 2055 c.c. in quanto tale vincolo… non può operare rispetto a quei danni accertati come causalmente ricollegabili a distinte ed autonome condotte attribuite a
A definitivo chiarimento dell’equivoco nel quale è caduto il giudice dell’opposizione basti osservare che all’evidente scopo di chiarire il reale tenore della sua ambigua azione il giudice appello può però una netta distinzione fra il primo e il secondo punto del suo dispositivo, suddividendo da un lato le paritarie e solidali responsabilità del progettista e dell’appaltatore reali responsabili del danno strutturale e dall’altro quelle ampiamente diversificate dei subappaltatori aventi l’un l’altro reciproco diritto di regresso nelle percentuali ad essi rispettiv amente attribuite.… Il principio della solidarietà passiva ex Art 2055 c.c. richiamato dalla corta in quanto applicabile a condotte seppure distinte ma aventi efficacia causale di un identico fatto dannoso non può che ritenersi operativo rispetto agli minori danni accertati dal CTU causalmente ricollegabili a condotta di in via esclusiva in tal caso quantificati nell’importo di euro 14.095, o solidale con gli altri convenuti di cui al punto 2 del dispositivo quantificabile in tale ipotesi in non più di euro 133.561,27 e salvo ovviamente il diritto di regresso della deducente. Per convincersene, basterà esaminare le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio in particolare da pagina 9 a pagina 14 che ha di tutta evidenza chiarito come all’appella nte non poteva in alcun modo essere attribuita se non nei limitatissimi termini della
CTU alcuna responsabilità relativa al crollo e allo smottamento dei terreni vera ad unica causa scatenante del danno strutturale di cui alle domande delle origina rie parti attrici.’
rrata interpretazione del titolo esecutivo conseguente l’estensione della condanna della Omessa ambigua ed errata valutazione di quanto statuito dalla Corte di appello di Firenze in relazione al disposto di cui agli articoli 1669, 2055 c.c.. Il giudice che interpreta il titolo giudiziale deve farlo sulla base dell’analisi del dispositivo integrandolo quando occorre con la parte motivazionale. Dalla sentenza si evinceva, che vi era una prima condanna ai sensi dell’articolo 1669 c. c. nei confronti di e RAGIONE_SOCIALE, mentre la condanna di della , dello , di , di e di era avvenuta ai sensi dell’articolo 1667 c. c. Era quindi fuorviante il ric hiamo all’articolo 1669 CC con violazione dei limiti del potere interpretativo del giudice dell’opposizione. Il giudice della interpretazione del titolo avrebbe dovuto tenere conto della ingente condanna e conseguente danno economico attesa l’ambiguità ed incertezza del dispositivo. Era infatti evidente che la domanda era tesa ad accertare le responsabilità della società venditrice nell’aver eseguito le opere strutturali errate alla quale si aggiungeva la distinta domanda di risarcimento e responsabilità che riguardava le carenze progettuali e costruttive degli impianti di riscaldamento elettrici, di distribuzione del gas, per il quale gli attori lamentavano vizi dell’esecuzione delle opere che ne determinano il cattivo funzionamento e pertanto chiedevano il pagamento delle somme necessarie a eliminarne i vizi. Vi era quindi distinzione tra due gruppi di responsabilità. Concludeva come in atti.
La medesima proponeva impugnazione avverso la diversa sentenza 174/ 2023 del tribunale di Siena per i medesimi motivi sopra esposti.
Si costituivano nel giudizio 1075/2022 + 7 deducendo la infondatezza dell’atto di appello. La impugnazione era contraddittoria dove richiamava l’orientamento secondo cui al giudice dell’opposizione è inibita l’integraz ione del titolo sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali e regole di diritto non potendo ritenersi ammissibile una valutazione del merito della controversia mentre con l’appello richiamava a sostegno dell’impugnazione massime di legittimità sulla res ponsabilità solidale ex articolo 2055 in relazione all’articolo 1669 CC. La facoltà inibita al giudicante lo è altrettanto laddove allegata dall’appellante. Richiamava Cassazione 10.807/ 2020. Solo ove il contenuto del titolo si presenta obiettivamente inc erto ed ambiguo è consentita anche l’interpretazione testuale del provvedimento azionato sulla base degli elementi ritualmente acquisiti al
processo in cui esso si è formato purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possono intendersi come ivi univocamente definite essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata del dispositivo o nel corpo del provvedimento. Resta esclusa la possibilità di integrare il provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto e a indirizzi giurisprudenziali poiché in tal modo il giudice dell’esecuzione finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice del merito. Il tribunale di Siena si era correttamente attenuto ai suddetti principi richiamati nella sentenza impugnata con il rinvio ai precetti espressi da Cassazione 3701/2016. Il vizio genetico inficiava i mezzi di gravame che partitamente contestava. Concludevano per la reiezione dell’appello.
Si costitui vano deducendo l’infondatezza dell’appello principale. In primo luogo valutavano la inammissibilità e o la infondatezza delle ragioni di opposizione all’esecuzione reiterate come motivi di appello, per violazione del ne bis in idem, poi chè tutte le difese spiegate dalla parte appellante erano finalizzate ad ottenere un riesame di questioni e circostanze relative al decisum della sentenza 1161/2019 della Corte di appello di Firenze costituente il titolo su cui si fonda una pretesa creditoria esecutiva contestata, coperti quantomeno rispetto alla posizione di , da giudicato. Quanto ai pretesi limiti della solidarietà passiva a carico di di cui alla sentenza 1161 2019 Corte di appello di Firenze, la interpretazione del dictum era manifestamente errata ponendosi in contrasto con il chiaro disposto del titolo azionato in violazione dell’articolo 2055 CC. Controparte ometteva di considerare che i danni riconosciuti in giudizio attengono alla risarcimento di un unico danno ex Art 1669 CC, che i gravissimi difetti delle strutture e delle opere degli impianti hanno determinato nel complesso immobiliare di natura condominiale e che costituisce oggetto di un’unica azione conservativa ex articolo 1130 c.p.c. Infatti, a seguito della chiamata in manleva operata dal Il di Campiglia gli attori avevano chiesto l’estensione della domanda anche ai terzi chiamati. Il tribunale di Siena con sentenza del 2013 aveva respinto tale richiesta e ciò era stato fatto oggetto di appello incidentale, accolto, estendendo anche in favore di tutti gli originari attori la condanna formulata nei confronti dei terzi chiamati dalla convenuta Campiglia, statuendo che ‘ La corte in conclusione ritiene che la sentenza vada parzialmente riformata riconoscendo la responsabilità della convenuta e dei terzi chiamati… Ritiene sussistere l’estensione della domanda da parte degli attori attuali appellanti nei confronti dei terzi chiamati tranne quelli di cui sopra ( ,
con vincolo di solidarietà passiva ex Art 2055 c.c. non solo tra
progettista direttore dell’impresa appaltatrice ma tra tutte le parti cui è riconducibile il danno strutturale alle parti private ed agli impianti.’. L’appello non teneva conto : unodell’estensione della domanda spiegata nel giudizio di primo grado dalla società il ai terzi ritenuti responsabili del danno ex Art 1669 c. c. e dell’accoglimento sul punto dell’appello incidentale; due -del fatto che la sentenza 1161/2019 afferma in più parti con chiarezza la natura solidale della responsabilità di terzi chiamati-di senza distinguere mai né implicitamente né tantomeno espressamente la loro posizione rispetto a quella della società chiamate il di Campiglia; tre- che nella motivazione della sentenza, la corte estende a tutti gli obbligati solidali la condanna complessiva riconosciuta a titolo di risarcimento del danno di cui alla pagina 23 della sentenza. Non erano inoltre contenuti due diversi accertamenti di responsabilità nel titolo esecutivo. Ne’ ciò mutava attraverso il richiamo alla CTU la quale individuava solo le quote di responsabilità di ciascun corresponsabile ai fini del regresso. D’altra parte il richiamo all’articolo 2055 c.c. non a vrebbe altrimenti alcun senso come statuito dallo stesso tribunale di Siena. avrebbe dovuto impugnare la sentenza con ricorso in cassazione per conseguire l’affermazione di un diverso criterio di riparto della. Meritava rigetto anche secondo motivo di appello per le medesime ragioni sopra sviluppate il quale in ogni caso introduceva nuove argomentazioni interpretative dirette a mettere in discussione il contenuto della sentenza da prospettarsi nel giudizio di merito.
Si è costituito aderendo alle difese della appellante .
Nella causa 952/2023 si è costituito preliminarmente svolgendo istanza di riunione, e rilevando la infondatezza dei 2 motivi di appello della parte espletando difese analoghe alle difese di COGNOME altri.
La Corte procedeva alla riunione dei due appelli di cui in epigrafe e tratteneva la causa in decisione alla udienza del 16 luglio 2024 con termini di legge per deposito di note ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi della sola impugnazione della opposizione alla esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c, cui è circoscritta la censura svolta da cui aderisce l’interventore
In sintesi, la censura alle due sentenze si sostanzia nella non corretta lettura da parte del Primo Giudice del dispositivo costituente titolo esecutivo, della sentenza della Corte di Appello di Firenze 1161/2019, come doverosamente integrato, in quanto redatto in forma
ambigua e non chiara, dalle motivazioni della sentenza stessa e dagli esiti della ctu pur essi richiamati nell’impianto motivazionale.
Si fa opportuno richiamo ai principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza che appaiono ormai interpretazioni acquisite. V. ex multis Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/06/2020, n. 10806 L’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell’esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell’opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione; egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l’indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito.
Nel caso di specie la ambiguità è ravvisata nella seguente parte del dispositivo della sentenza laddove al punto 2 la Corte ‘ accoglie la domanda degli attori in primo grado nei confronti degli altri chiamati , incorporante per fusione , e n.q di successore di nei limiti delle rispettive responsabilità accertate ed indicate dal ctu con vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c .;… ‘ si ravvisa ambiguità tra il dedotto vincolo di solidarietà tra condebitori e la ripartizione tra i singoli condebitori in virtù delle rispettive responsabilità come accertate dal ctu. La Corte avrebbe tenuto distinte la posizione del convenuto in I grado e le correlate domande di garanzia verso la impresa costruttrice, d.l. e , esercitate ex art. 1669 c.c., e le posizioni da qualificarsi come azionate ex art. 1667 c.c. rispetto agli altri terzi chiamati tra cui la estranee ai danni strutturali. Ciò anche sulla scorta delle risultanze della ctu.
La suggestiva lettura che si è riportata per esteso nella descrizione del fatto e per sintesi supra , non trova tuttavia alcun aggancio con la realtà documentale, integrando invece argomenti che dovevano essere svolti quali motivi di impugnazione nel merito che tuttavia non lo sono stati.
Nella sentenza della Corte resa in riforma parziale della sentenza di I grado del tribunale di Siena, si legge per quanto di interesse, l’accoglimento del motivo di appello incidentale rispetto alla sentenza che aveva escluso la estensione della domanda da parte degli attori
nei confronti dei terzi chiamati( non in garanzia né propria né impropria ) per rispondere in via diretta dei danni ascritti alla convenuta principale. Pag 21 della sentenza
Lappellante incidentale con ilprimo motivo della sentenza per aver ritenuto inammissibilc Fcstensione della domanda attrice perché tardivamente formulata solo con la memoria ex art. 183 , mentre gli attori (Avv COGNOME qucst’ultimo pcr NOME RAGIONE_SOCIALE in sostituzione dell’ Avv COGNOME per RAGIONE_SOCIALE Zenoni RAGIONE_SOCIALE di Siena avevano tempestivamente dichiarato alla prima udienza del 9 luglio 2009 di estendere la domanda anche nci confronti dei terzi chiamati RAGIONE_SOCIALE, Aggiustatutto di NOME COGNOME, Studio di Geologia € Geofisica, NOME COGNOME, Soc. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME; lamenta, inoltre, che la sentenza avrebbe erroneamente qualificato la domanda spiegata dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE di Castiglia RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei terzi chiamati come domanda di manleva e conseguentemente escluso F’estensionc automatica della domanda Avendo la socictà convenuta chiesto che venisse accertata la totale esclusiva responsabilità dei chiamati in causa, ognuno pCr Ic rispcttive competenze, il Tribunale avrebbe dovuto emettere sentenza di condanna nei confronti dei terzi chiamati anche in assenza di specifica richicsta di partc attrice. A differenza delle azioni di garanzia propria (azione di regresso laddove la domanda principale e quella di garanzia sono fondate sul medesimo titolo 0vvero rilevabile una connessionc obicttiva tra titoli dcllc duc € di garanzia impropria domanda di manleva, in cui convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze dcl propri inadempimento 0 della litc in cui è coinvolto in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, chiamala in causa dell assicuratore da parte dell’ appaltatore) nel caso della responsabilità ex art. 1669 si verte in una terza ipotcsi di chiamata dcl terzo in cui Fazione del convenuto è tesa allaccertamento del ruolo di quest’ultimo quale soggetto passivo unico solidalmente obbligato con il convenuto In qucstultimo caso la domanda originaria si estende automaticamente al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto unico. già ing.
La Corte ritiene che la società RAGIONE_SOCIALE abbia inteso individuare i terzi chiamati come indicandolo come il vero legittimato; si verifica Yestensione automatica della domanda al terzo medesimo; con la conseguenza che il giudice direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se Y’attore non ne abbia fatto richiesta; senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione. Cassaz. Sez. 2 Ord. n 22050 del 11/09/2018 (Rv 650074 – 02). e chiamata diterzo COGNOME; Studio di Geofisica € Geologia; Studio tecnico RAGIONE_SOCIALE, Società RAGIONE_SOCIALE, ciascuno in proporzione alle rispettive responsabilità, a garantire, a tenere indenne € manlevare la srl convenuta, accertando e dichiarando la totale responsabilità delle chiamate in causa; la srl convenuta ha pertanto individuato nei terzi chiamati i automatica della domanda nei confronti degli stessi; in caso risulta in atti che alla udienza del 9 luglio gli attori abbiano chiesto /’estensione della domanda ai terzi chiamati. Il motivo è fondato. può parti ogni prima
La Corte quindi ha ritenuto corretta la estensione della domanda a tutti i chiamati in causa in I grado, senza operare tra le varie posizioni alcuna distinzione.
E che nessuna distinzione venga operata distinguendo tra chiamati ex art. 1669 e chiamati ex art. 1667 c.c. si comprende agilmente da quanto motivato a pag. 23 ‘ la Corte in conclusione… ritiene sussistere l’estensione della domanda da parte degli attuali appellati nei confronti dei terzi chiamati tranne quelli di cui sopra ( ,
e ) con vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. non solo tra progettista/direttore ed impresa appaltatrice ma tra tutte le parti cui è riconducibile il danno strutturale alle parti comuni alle parti private ed agli impianti secondo le rispettive responsabilità accertate dal ctu. ‘. ( enfasi del redattore ). Medesima dizione è quella riportata in dispositivo.
Si deve quindi rilevare che il vincolo di solidarietà pacificamente esteso tra tutti i chiamati, non riguarda solo come sostenuto dall’appellante, i danni strutturali ma letteralmente tutti i danni anche agli impianti.
Il rinvio operato alle ‘rispettive responsabilità ‘come accertate dal ctu, non è negazione della condanna ai sensi dell’art. 2055 c.c. tra tutti i chiamati quindi anche ma deve combinarsi con l’esame e la decisione dei motivi 4 dell’appellante e 1 Tecnoedil ( pag. 19 della sentenza ) che contestavano la mancata attribuzione delle singole responsabilità come stimate dal CTU rendendo impossibile il regresso . Così motiva la Corte su detti punti a pag.20 ‘ la Corte ritiene che il Giudice di prime cure non abbia adeguatamente motivato il dissenso dal suo ausiliario tecnico … anche se ha condiviso la quantificazione dei costi ed inoltra appare opportuno anche ai fini del regresso, ritenendo sussistere il vincolo solidale (enfasi del redattore ) , accogliere le indicazioni analiticamente fornite dal ctu ed indicare le specifiche responsabilità delle parti che hanno concorso alla produzione dei danni nella misura indicata nella relazione peritale alla quale si rimanda … ‘.
La Corte dunque ha operato il rinvio alle singole percentuali di responsabilità ai fini dell’espletamento della eventuale e futura ripartizione in sede di diversa azione di regresso, non esercitata nel procedimento che ci occupa, in accoglimento di espresso appello sul punto e ferma , letteralmente, la responsabilità solidale verso gli attori dei chiamati, in virtù di estensione della domanda.
Nessuna ambiguità quindi né nella motivazione né nel dispositivo, e invece una ricostruzione dei fatti da pa rte dell’appellante ( e segnatamente di una distinzione operata dai Giudici tra due diverse responsabilità nelle quali concorrono in solido imprese diverse ) del tutto avulsa dal dato oggettivo del deciso che appartiene a quanto visibilmente la parte auspicava ma che non ha introdotto nella deputata sede della impugnazione della sentenza resa sul merito.
Nessuna indagine sull’esito della ctu è quindi predicabile atteso che non appare necessario ricorrere ad alcun dato extratestuale essendo il dispositivo benissimo interpretabile alla luce della motivazione che lo precede ed estrinsecazione nel dictum di essa.
L’appello deve essere rigettato.
Seguono le spese alla soccombenza ( valore indeterminabile complessità bassa esclusa fase istruttoria ) .
P.Q.M.
Riget ta l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena 234/2022 che conferma.
Condanna
e
in solido tra loro al pagamento delle spese
di lite sostenute da
;
, , COGNOME NOME COGNOME quale unica parte processuale, NOME COGNOME NOME COGNOME in qualità di erede della defunta la Sig.ra , NOME COGNOME quale altra parte processuale quantificate per ciascuna parte processuale in € 7000 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.
Raddoppio del C.U. .
Firenze 19 marzo 2025
La Presidente rel.
I.COGNOME