Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32526 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32526 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
Oggetto: Responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per fatto del dipendente -Direttore di RAGIONE_SOCIALE -Art. 2049 c.c. -Solidarietà.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8661/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME, in qualità amministratore di sostegno di NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce alla memoria di costituzione e prosecuzione del giudizio, ex lege domiciliato come da domicilio digitale indicato;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE);
-intimata –
CC 1 ottobre 2025
Ric. n. 8661/2024
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Ancona n. 1429/2023 pubblicata in data 2/10/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di erede RAGIONE_SOCIALEa defunta madre, NOME COGNOME, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) al fine di ottenerne la condanna, in via solidale, del primo quale Direttore RAGIONE_SOCIALEa Filiale di Civitanova Marche e RAGIONE_SOCIALEa seconda per responsabilità da fatto illecito del dipendente, al risarcimento, in proprio favore, di complessivi euro 180.500,00, di cui euro 135.500,00 (comprensivo di euro 5.000,00 già rimborsati dall’RAGIONE_SOCIALE prima che l’azione venisse proposta) , pari agli importi indebitamente sottratti, oltre agli interessi legali dalla data di ciascun assegno al soddisfo e euro 50.000,00, o altra somma, diversa e inferiore, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danni morali da reato, con vittoria RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda, parte attrice lamentava che il COGNOME (nei cui confronti riponeva particolare fiducia, stante la conoscenza risalente al 1990) si era illecitamente appropriato, tra il 2009 e il 2010, RAGIONE_SOCIALEa somma complessiva di euro 135.500,00 appartenente alla stessa attrice e di lei madre, NOME COGNOME, in occasione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di investimento e disinvestimento effettuate dalle correntiste; nello specifico, trattenendo quanto prelevato dal cambio, allo sportello, di numero quattordici (14) assegni, tutti elencati nell’atto introduttivo, con conseguente responsabilità oggettiva e solidale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2059 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE convenuto, il quale, precedentemente alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa causa, aveva provveduto a rimborsarle l’importo di euro 5.000,00.
Costituitasi in giudizio, la RAGIONE_SOCIALE contestava ogni deduzione, produzione e richiesta avanzate da parte
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Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
attrice, chiedendo di poter estendere il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME al fine di ottenerne la condanna al rimborso di tutte le somme che, nell’ipotesi di accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande attoree, fosse stata tenuta a corrispondere alla COGNOME; concludeva per il rigetto di tutte le avverse richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché, in via subordinata e anche in riconvenzionale -previa declaratoria di corresponsabilità, almeno paritetica, tra parte attrice e l’altro convenuto -, per il contenimento RAGIONE_SOCIALEe pretese di controparte nei limiti risultanti dimostrati all’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria e causalmente riconducibili alla condotta illecita ascrivibile al COGNOME in relazione a quelle, tra le operazioni bancarie indicate in citazion e, non riferibili alle correntiste, al netto RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 5.000,00 già rimborsato, con esclusione del danno morale; chiedeva inoltre la condanna RAGIONE_SOCIALE‘attrice al pagamento degli oneri processuali ovvero disporne l’integrale compensazione , nonché la condanna del COGNOME al rimborso, in proprio favore, di tutte le somme eventualmente da essa dovute corrispondere a parte attrice, ove accolte le rispettive domande, compresi interessi, rivalutazione, spese e accessori.
Si costituiva, altresì, in giudizio il convenuto NOME COGNOME, censurando fermamente la ricostruzione dei fatti offerta in citazione, reputando inverosimile che parte attrice fosse ignara dei prelievi effettuati attraverso gli assegni emessi tra il 2009 e il 2010, come pure RAGIONE_SOCIALEa mancanza dei corrispondenti investimenti, di cui si sarebbe accorta solo dopo tre anni. Il convenuto ammetteva che per l’ assegno n. 53587606, tratto sul conto n. 535633 di euro 5.000,00 fosse emersa una irregolarità per la quale la banca aveva provveduto a rimborsare l’importo alla COGNOME precedentemente alla proposizione del giudizio, senza però ammissione di responsabilità alcuna, ossia ‘semplicemente in via cautelativa’; ragioni tutte per le quali, attesa anche la ‘spregiudicatezza RAGIONE_SOCIALE‘azione civile’ promossa nei suoi confronti, il COGNOME spiegava domanda riconvenzionale volta a ott enere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., la condanna di parte attrice al
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RAGIONE_SOCIALE pagamento, in proprio favore, RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 10.000,00, con vittoria di spese.
Esperita l’istruttoria e ammessa una consulenza grafologica, il Tribunale, con sentenza 1125/2018, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME, in proprio e quale erede RAGIONE_SOCIALEa madre, condannava NOME COGNOME al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato in euro 131.000,00, oltre interessi legali dal 10.05.2012 al soddisfo, nonché la RAGIONE_SOCIALE convenuta, in solido con lo stesso COGNOME, fino alla concorrenza di euro 81.484,00, oltre interessi a decorrere dalla medesima data sta bilita per quest’ultimo , che veniva condannato altresì a restituire alla banca convenuta tutte le somme da questa corrisposte alla RAGIONE_SOCIALE in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa decisione; infine, i convenuti venivano condannati, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite come da dispositivo.
La Corte d ‘ appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il gravame principale proposto da NOME COGNOME e quello incidentale proposto da NOME COGNOME e ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del grado tra gli appellanti e condanna di entrambi, in solido tra loro, a rifondere le spese di appello in favore RAGIONE_SOCIALEa appellata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Ancona NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sette motivi; ha resistito con controricorso NOME COGNOME; sebbene intimata, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE s.p.a. non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1. c.p.c. e il P.M. non ha depositato conclusioni.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
C on il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ v iolazione o falsa applicazione degli artt. 2049 – 1292 2055 c.c., in relazione all’art.360 comma 1° n.3 c.p.c. in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità solidale
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ex art.2049 c.c. del committente banca fino a concorrenza di somma inferiore di quella cui è stato condannato il commesso ‘ , la ricorrente denuncia la violazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, dei principi generali dettati in tema di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c., per avere confermato la decisione di prime cure che aveva diversificato le rispettive responsabilità dei coobbligati in relazione al liquidato risarcimento del danno; in particolare, si contesta che, mentre il dipendente-direttore di banca è stato riconosciuto responsabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. e condannato a risarcire l’intero importo del danno, liquidato in complessivi euro 131.000,00, la banca, invece, è stata riconosciuta responsabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2049 c.c. , ma condannata al risarcimento solo sino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 81.484,00, oltre interessi.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la ‘ violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c. e nullit à RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione all’art.360 comma 1° n.3 e/o n. 4 c.p.c.: in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità solidale ex art.2049 c.c. del committente banca fino a concorrenza di somma inferiore di quella cui è stato condannato il commesso ‘ ; parte ricorrente contesta che la Corte d’appello abbia confermato la decisione di prime cure senza aver motivato sul primo motivo di gravame; con tale motivo, la odierna ricorrente aveva lamentato, per un verso, l’erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure RAGIONE_SOCIALEe allegazioni, anche documentali, p oste a corredo RAGIONE_SOCIALE‘a tto di citazione (nella specie, contestava la presunta confusione ravvisata nell’atto di citazione, evidenziando come, al punto 15 RAGIONE_SOCIALEa stessa, si fossero compiutamente descritti tutti i movimenti bancari con relativo riferimento agli assegni individuati col loro importo e poi, in comparsa conclusionale, anche con indicazione del numero identificativo di ciascun assegno). Nel citato motivo di appello, poi, la ricorrente aveva lamentato, per altro verso, la violazione del disposto di cui agli artt. 2049 e 1 292 c.c., sull’assunto che, essendo il danno derivato da un’unica condotta, anche la RAGIONE_SOCIALE convenuta avrebbe
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dovuto essere condannata al relativo risarcimento in pari misura RAGIONE_SOCIALE‘altro convenuto, anziché per la somma inferiore stabilita dal Tribunale.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 132 comma 2° n.4 c.p.c. – art. 118 disp. att. c.p.c. e nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione all’art.360 comma 1° n.3 e/o n.4 c.p.c.: in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità solidale ex art.2049 c.c. del committente banca fino a concorrenza di somma inferiore di quella cui è stato condannato il commesso ‘ .
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la ‘ nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione all’art.360 comma 1° n.4 c.p.c.: in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità solidale ex art.2049 c.c. del committente banca fino a concorrenza di somma inferiore di quella cui è stato condannato il commesso ‘ .
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la ‘ violazione o falsa applicazione art.115 c.p.c. e nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione all’art.360 comma 1° n.3 e/o n. 4 c.p.c.: in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità solidale ex art.2049 c.c. del committente banca fino a concorrenza di somma inferiore di quella cui è stato condannato il commesso ‘.
Con il sesto motivo di ricorso si prospetta la ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 1219 -1224 c.c., in relazione all’art.360 comma 1° n.3 c.p.c: in ordine al riconoscimento degli interessi legali a decorrere solo dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale ‘ ; in particolare, la ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere, pur in presenza di un illecito, fatto decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale e non dalle date dei singoli incassi il risarcimento e, in particolare, la decorrenza degli interessi legali, posto che il credito oggetto del risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce un’obbligazione di valore.
Con il settimo e ultimo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la ‘ nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni
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inconciliabili, in relazione all’art.360 comma 1° n.4 c.p.c.: in ordine al riconoscimento degli interessi legali a decorrere solo dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale ‘.
Vanno esaminati innanzitutto il primo, il secondo e il sesto motivo di ricorso, tra loro collegati, i quali sono fondati nei termini che si vanno adesso a specificare.
8.1. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, giova ripercorrere, in sintesi, le argomentazioni con cui l a Corte d’appello ha ritenuto l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe doglianze RAGIONE_SOCIALE ‘allora appellante.
In primo luogo, la Corte dorica ha premesso che, «come noto, la solidarietà di cui all’art. 1292 c.c. sussiste non già nel caso in cui la fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione sia unica, bensì quando più soggetti siano tenuti a eseguire la medesima prestazione che, nella fattispecie, non può dirsi identica nell’ammontare, dal momento che, mentre l’importo risarcitorio dovuto dal COGNOME è stato determinato sulla scorta degli appunti riassuntivi dallo stesso redatti e non disconosciuti (…) e, come tali, correttamente qualificati dal Giudice alla stregua di confessione stragiudiziale nei limiti RAGIONE_SOCIALEe somme ivi indicate (…) , quella posta, per responsabilità indiretta, a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ex art. 2049 c.c., soggetto terzo rispetto all’autore RAGIONE_SOCIALE‘illecito e RAGIONE_SOCIALEa scrittura riassuntiva, per questo alla stessa non opponibile, si è potuta individuare, in assenza di prova specifica, gravante su parte attrice, circa l’esatta quantità di denaro sottrattole dal dipendente, solo attraverso l’elenco dei versamenti dedotto dall’atto di citazione, pari a complessivi euro 135.000, detratti euro 49.000 effettivamente investiti ed euro 5.000 rimborsati alla correntista» (pag. 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
In secondo luogo, quanto alla corresponsione degli interessi, la Corte d’appello ha osservato che, pur in presenza di illecito, gli stessi dovevano decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale e non dalle date dei singoli incassi, rilevando che « l’approssimazione di cui all’atto introduttivo non consentiva di determinare il momento esatto in cui si sono avute le denunciate appropriazioni, tanto più che parte RAGIONE_SOCIALEe somme risultavano
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RAGIONE_SOCIALE COGNOME. COGNOME essere state effettivamente investite dal RAGIONE_SOCIALE» (pag. 19 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
8.2. Il Collegio osserva che la pronuncia impugnata non si è posta in linea con il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui «l’obbligazione solidale risarcitoria del committente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2049 c.c. ha la stessa estensione di quella del commesso e pertanto è conforme a diritto la sua condanna, nei confronti dei corresponsabili solidali del commesso, alla ripetizione RAGIONE_SOCIALEa parte di debito del commesso stesso» (così in motivazione, Cass. Sez. 3, 27/07/2011 n. 16417; richiamata in senso conforme, di recente, da Cass. Sez. 3, 30/12/2023 n. 36613).
Allo stesso modo, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il preponente risponde del danno del preposto ogni qualvolta sussista il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del dipendente e l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe incombenze affidategli, la quale ricorre allorquando l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe medesime espone il terzo all’ingerenza dannosa del preposto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo. Occorre, in sostanza, che la sua condotta costituisca il “normale sviluppo” RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEe mansioni assegnate dal preponente, cioè che rimanga nei confini RAGIONE_SOCIALEa non imprevedibile evoluzione di “sequenze ed eventi connessi all’ordinario espletamento” RAGIONE_SOCIALEe stesse. E tale collegamento non è escluso neppure dalla degenerazione o dall’eccesso nel loro esercizio, determinati dall’abuso RAGIONE_SOCIALEa posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione RAGIONE_SOCIALEe regole stabilite o RAGIONE_SOCIALEe istruzioni ricevute (Così da ultimo Cass. Sez. 3, 05/02/2025 n. 2851).
Tali principi debbono essere richiamati senza alcun dubbio nel caso di specie, posto che in esso si trattava, addirittura, RAGIONE_SOCIALEa condotta posta in essere dal direttore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, cioè un soggetto il cui operato è, per la natura stessa RAGIONE_SOCIALE‘incarico, riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE preponente. Ed infatti la stessa Corte territoriale ha ritenuto di doverne accertare la responsabilità in qualità di preposto, sulla base RAGIONE_SOCIALEa valutazione complessiva di tutto il
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materiale istruttorio acquisito, comprovante i prelievi allo sportello effettuati personalmente dallo stesso direttore di banca, anche tramite la riscossione degli assegni a firma RAGIONE_SOCIALEa parte attrice; e, a supporto di tale riconducibilità, la sentenza ha considerato rilevanti anche gli appunti compilati dal predetto direttore, comprovanti una sorta di rendicontazione degli importi prelevati e degli investimenti mobiliari effettuati nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe due correntiste COGNOME e COGNOME (pag. 14 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento compiuto, la pronuncia in esame non spiega il perché RAGIONE_SOCIALEa differenziazione degli importi risarcitori dovuti dal direttore COGNOME rispetto a quelli posti a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE -così come operata già dalla pronuncia del Tribunale -né indica le ragioni per cui tale differenziazione dovrebbe essere condivisibile . D’altra parte, anche senza entrare nel merito RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALE‘affermazione secondo cui i brogliacci a firma del COGNOME sono stati considerati alla stregua di una confessione stragiudiziale, non appare comunque sostenibile la decisione impugnata nella parte in cui considera la RAGIONE_SOCIALE obbligata solo in parte, «in assenza di prova specifica», sulla base RAGIONE_SOCIALE ‘ effettività dei versamenti, detratto l’importo di quelli risultati effettivamente impiegati in investimenti finanziari (pag. 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Devono pertanto essere accolti il primo e il secondo motivo di ricorso.
8.3. Quanto, infine, al problema RAGIONE_SOCIALEa decorrenza degli interessi moratori, il Collegio osserva che la Corte dorica, pur avendo dato conto che dalla complessa istruttoria compiuta erano risultati «comprovati i prelievi di contanti allo sportello effettuati personalmente» dal direttore (pag. 14 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), non ha spiegato come sia giunta, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224 c.c., a non riconoscerne la decorrenza dai singoli fatti illeciti, bensì soltanto dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale. Risulta infatti apodittica l’affermazione secondo cui la parte (oggi) ricorrente non aveva provato i momenti esatti RAGIONE_SOCIALEe denunciate appropriazioni, imputandole l’ approssimazione contenuta nell’atto introduttivo, con particolare riferimento alla descrizione RAGIONE_SOCIALEe operazioni bancarie, posto che la sentenza
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ha nel contempo anche accertato che i prelievi allo sportello erano stati effettuati personalmente dallo stesso direttore di banca (pag. 19 in relazione alla pag. 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Da tanto consegue l’accoglimento anche del sesto motivo di ricorso.
Dall’accoglimento del primo, del secondo e del sesto motivo di ricorso discende l’assorbimento dei restanti.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è rinviato alla Corte d ‘ appello di Ancona, in diversa composizione personale, la quale tonerà ad esaminare l’appello di NOME COGNOME attenendosi ai principi enunciati nella presente decisione e provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il sesto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione personale, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile il 1° ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME