Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14227 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14588-2016 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria, per essa UNICREDIT RAGIONE_SOCIALE S.P.A. (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elegge domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE TRA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore il commissario liquidatore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
–
contro
ricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, con l’AVV_NOTAIO .
-intervenuta – avverso il decreto n. 1905/2016 del 10/05/2016 emesso dal TRIBUNALE di BOLOGNA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria, per essa UNICREDIT RAGIONE_SOCIALE S.P.A. (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.P.A.), si insinuava nel passivo del RAGIONE_SOCIALE TRA LE RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di euro 8.010.518,95, in sede chirografari a, pari al saldo del conto corrente affidato stipulato con la allora Banca di Roma s.p.a. nel 1999 dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE costituita nel 1997 tra l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
2.Il commissario liquidatore non ammetteva il credito ‘in quanto non dovuto e comunque non provato’.
Ha proposto opposizione ex art. 98 l. fall. RAGIONE_SOCIALE, producendo ulteriore documentazione, ed il Tribunale di Bologna, nella resistenza della l.c.a ., ha rigettato l’opposizione, confermando la decisione resa dal commissario liquidatore.
3. Il Tribunale ha rilevato, per quanto, qui ancora di interesse, che la prima eccezione sollevata dalla l.c.a. – in ordine alla circostanza che il conto corrente posto alla base della domanda di insinuazione non fosse cointestato, bensì stipulato dalla sola RAGIONE_SOCIALE -era invero fondata, posto che dall’esame della documentazione prodotta era emersa la circostanza secondo cui il contratto di conto corrente, sebbene recante nell’intestazione le denominazioni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del CER e della CE.vi.p., risultava sottoscritto tuttavia unicamente dalla RAGIONE_SOCIALE; ha altresì osservato che dalla documentazione versata in atti era emerso che, con scrittura notarile autenticata del 31.1.1997, l’RAGIONE_SOCIALE ed il CER avevano ampliato
l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE tra di essi esistente, estendendola anche alla CERAGIONE_SOCIALE, al fine di assumere in appalto le opere di edificazione di un complesso edilizio sito in Trigoria, e contestualmente avevano conferito mandato collettivo speciale all’RAGIONE_SOCIALE, quale impresa capogruppo, per stipulare tutti gli atti necessari per l’appalto e l’esecuzione dei lavori e per riscuotere le somme dovute all’ATI; ha altresì evidenziato che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all’impresa mandataria ovvero ‘capogruppo’, esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le RAGIONE_SOCIALE appaltatrici; ha dunque concluso nel senso che, in applicazione dei sopra ricordati principi, l’RAGIONE_SOCIALE non avesse il potere di stipulare il contratto di conto corrente -che esulava dal rapporto di appalto intercorrente con la stazione appaltante -anche in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE e che pertanto quest’ultima non dovesse neanche rispondere delle obbligazioni sorte in forza di tale contratto, sottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza.
2. Il decreto, pubblicato il 10/05/2016, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE ha dispiegato atto di intervento e depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Occorre, in primo luogo, dichiarare inammissibile l’atto di intervento volontario di RAGIONE_SOCIALE in questo giudizio di cassazione, in ragione dei ripetuti principi affermati, nella tematica processuale in questione, dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20565 del 07/08/2018; Sez. L, Sentenza n. 7930 del 18/04/2005; Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011).
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1854 e 1298 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l ‘RAGIONE_SOCIALE, nell’A.T.I registrata in data 28.7.1997, non avesse il potere di stipulare il contratto di conto corrente perché non compreso nel rapporto di appalto intercorrente con la stazione appaltante, anche in nome e per conto del CER, e che pertanto quest’ultima non dovesse rispondere delle obbligazioni sorte in forza di tale contratto, sottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza.
1.1 Osserva sempre la ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e cioè che il contratto di conto corrente n. 11320/32, acceso in data 4.8.1997, era cointestato, oltre che alla mandataria RAGIONE_SOCIALE, anche alla RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE, entrambe RAGIONE_SOCIALE mandanti nell’ATI. Ricorda, inoltre, la società ricorrente che nel predetto contratto e ra stata inserita – sebbene debitamente sottoscritta dalla sola COGNOME – la clausola secondo la quale ‘le operazioni sul conto potranno essere effettuate da ciascun intestatario anche separatamente, compresi gli eventuali prelevamenti allo scoperto, purchè consentito, con piena responsabilità solidale’. Trattandosi dunque si precisa -di un conto corrente cointestato, la cointestazione avrebbe comportato la nascita di un rapporto di solidarietà sia dal lato attivo, che dal lato passivo, circostanza che avrebbe fatto presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto sia nei rapporti interni che in quelli esterni, con la determinante conseguenza che l’argomentazione del Tribunale -secondo cui il contratto di conto corrente, come tale sottoscritto dalla sola COGNOME, non avrebbe avuto valenza giuridica nei confronti degli altri cointestatari e non avrebbe esplicato effetti nei confronti di quest’ultimi – sarebbe errata.
1.2 Aggiunge a ciò la ricorrente che, con lettera dell’8.8.1997, sottoscritta da tutti i contraenti, le società facenti capo all’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., tra cui anche RAGIONE_SOCIALE, avevano richiesto un affidamento fino ad una data somma, con assunzione espressa di una obbligazione indivisibile ed in solido da parte delle suddette RAGIONE_SOCIALE
partecipanti, con diritto della banca di esigere da ciascuna l’intero ammontare.
1.3 Il primo motivo di ricorso risulta all’evidenza inammissibile.
In realtà, la società ricorrente pretende una rilettura della quaestio facti , con deduzioni difensive articolate in fatto e rivolte ad un nuovo scrutinio delle prove documentali già esaminate dai giudici dell’opposizione, secondo un paradigma che esula dal sindacato del giudizio di legittimità, peraltro sollecitato con censure neanche autosufficienti e che non colgono a pieno la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Ed invero, il Tribunale aveva evidenziato, nel suo percorso motivatorio, che il conto corrente, sebbene intestato ‘documentalmente’ ai tutti i tre i soggetti giu ridici sopra ricordati e componenti l’RAGIONE_SOCIALE, era stato sottoscritto solo dall’ RAGIONE_SOCIALE e dunque era formalmente e sostanzialmente riferibile alla sola impresa mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ebbene, questa ratio decidendi non è stata in realtà sconfessata dall ‘ odierna ricorrente che ha ammesso che il contratto di conto corrente era stato sottoscritto solo dalla RAGIONE_SOCIALE, contestando solo che la presenza di clausole negoziali, prevedenti la responsabilità solidale, comportasse l’estensione della responsabilità solidale della gestione del conto corrente anche alle altre due RAGIONE_SOCIALE, compresa anche la RAGIONE_SOCIALE, oggi in l.c.a.
Tale contestazione risulta dunque mal formulata, sia perché non si confronta realmente con la ragione decisoria del provvedimento impugnato, sia perché non indica la documentazione, già eventualmente prodotta nella fase di merito, dalla quale evincere la cointestazione sostanziale del conto, tramite la sottoscrizione dello stesso da parte dei legali rappresentanti anche delle società mandanti nell’A.T.I.
A ciò va anche aggiunto che non è neanche dato comprendere la decisività della citata richiesta di affidamento (di 8 miliardi di lire), sopra dedotta dalla ricorrente, in relazione al ‘ rapporto principale ‘ per cui è causa, nemmeno indicandosi, peraltro, ove se ne fosse poi discusso in sede di giudizio di merito. Né può dirsi, come opina invece la ricorrente, che il ‘ fatto ‘, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sia stato omesso nell’apprezzamento giudiziale, posto che lo stesso risulta, invero, ‘giudicato’ con applicazione di
un preciso principio che circoscrive i poteri della capogruppo al solo rapporto con la controparte appaltante, in assenza, com’era il caso, di cointestazione di altri negozi con terzi e a firma plurima , circostanza quest’ultima che è stata probatoriamente esclusa.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 23, 9 comma, del d.lgs. n. 406/1991, ora art. 48, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 1708 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale di Bologna avrebbe errato nel suo giudizio per non aver considerato che il contratto di apertura del conto corrente n. 11320/32, acceso presso la Banca di Roma s.p.a., era stato sottoscritto unicamente dalla RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE perché a quest’ultima era stato conferito dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, espresso mandato collettivo speciale con rappresentanza, mediante atto pubblico a rogito del AVV_NOTAIO del 11.07.1997.
2.1 Osserva infatti la società ricorrente che il conto corrente in esame era stato acceso proprio al fine di consentire all’RAGIONE_SOCIALE di portare a termine alcuni considerevoli interventi di edilizia residenziale e che nella lettera a) del predetto mandato, sottoscritto anche da COGNOME, si indicava l’estensione dei poteri al mandatario nello ‘ stipulare in nome e per conto proprio e delle mandanti tutti gli atti contrattuali consequenziali necessari per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in oggetto ‘, restando inteso ‘ che il mandato, che qui si conferisce, comprende non soltanto gli atti per i quali è stato convertito, ma anche quelli necessari al loro compimento ‘. Aggiunge la ricorrente che l’apertura del contratto di conto corrente sarebbe servit a proprio per dare avvio all’esecuzione dei lavori, risultando, pertanto, il contratto di conto corrente sottoscritto con la banca un negozio necessario per realizzare l’oggetto dell’A.T.I. tra le RAGIONE_SOCIALE.
2.2 Sostiene inoltre la società ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di fornire rilevanza, seppure solo motivazionale, alle obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di tale operazione di appalto per la realizzazione delle opere programmat e e che avrebbe altresì ignorato l’intera documentazione depositata in atti in sede di giudizio ex art. 98 l. fall., che avrebbe attestato la sussistenza di atti e fatti che avevano, per l’appunto,
carattere di obiettività, come tali comprovanti la nascita di un rapporto negoziale con l’istituto di credito, nella cui posizione era subentrata essa ricorrente.
2.3 Anche il secondo motivo è inammissibile.
Pure in relazione alle doglianze qui in esame non può non rilevarsi come le stesse tentino, ancora una volta, e sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., di sollecitare questa Corte di legittimità ad un rilettura della vicenda fattuale di carattere negoziale, tramite un nuovo scrutinio diretto delle prove già esaminate dal Tribunale (contratto di conto corrente) e di altre (mandato collettivo alla mandataria RAGIONE_SOCIALE) delle quali la ricorrente denuncia un omesso esame da parte dei giudici del merito, scrutinio che per quanto già sopra detto esula tuttavia dal giudizio di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).
A ciò va aggiunto che le doglianze così proposte peccano anche di evidente genericità e non autosufficienza, non essendosi peritata la ricorrente di riportare il contenuto integrale del predetto ‘mandato collettivo’, dal quale potersi evincere con sicurezza la delega di gestione anche del conto corrente da parte della società mandataria e non riuscendo, ancora una volta, le censure a superare la ratio decidendi principale sopra ricordata, e cioè che il contratto di conto corrente era soggettivamente riferibile alla sola società RAGIONE_SOCIALE.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 39.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16.5.2024