Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2173 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15033 – 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3000/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 5/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/6/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Per la migliore comprensione dei fatti di causa è opportuno premettere che il general contractor RAGIONE_SOCIALE indisse una procedura ad evidenza pubblica dell’appalto dei lavori di «Riqualificazione della S.P. 103 RAGIONE_SOCIALE (lotto 0L)», poi aggiudicato all’associazione RAGIONE_SOCIALE di imprese , avente incontestata natura orizzontale, costituita da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), quale mandataria e da RAGIONE_SOCIALE (brevemente, RAGIONE_SOCIALE), quale mandante; per l’esecuzione dei lavori, le due associate RAGIONE_SOCIALE e COGNOME costituirono la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE limitata RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, cioè del regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice degli appalti.
In data 25 maggio 2012 fu stipulato tra RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE un contratto avente ad oggetto la fornitura di ferro TARGA_VEICOLO presagomato per il cantiere di «autostrada INDIRIZZO.be.mi-sp INDIRIZZO cassanese riqualificazione lotto 0l».
RAGIONE_SOCIALE, avendo maturato un credito per la fornitura, in forza del regime di RAGIONE_SOCIALE solidale derivante dal combinato disposto degli artt. 37, comma 5, del Codice degli appalti 2006 e 93 del Regolamento di attuazione, ottenne dal Tribunale di Venezia il decreto ingiuntivo n. 1095/2014, con cui fu ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE e, in solido, a COGNOME e a COGNOME, di pagare
in suo favore l’importo di E uro 64.494,52 oltre interessi e penale ex art. 3 l.192/98.
Avverso questo decreto COGNOME propose opposizione, convenendo in giudizio RAGIONE_SOCIALE ed eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia per essere competente il Tribunale di Milano quale foro convenzionale ex art. 18 del contratto di fornitura intercorso tra l’opposta e la RAGIONE_SOCIALE; in merito e per quel che qui ancora rileva, contestò la sussistenza della propria RAGIONE_SOCIALE solidale, perché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata costituita in forma di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE limitata e perciò rispondeva con il solo suo patrimonio e perché l’art. 37 comma 5 del Codice appalti non era applicabile alla fattispecie in quanto il contratto di fornitura si poneva comunque «a valle» del contratto di appalto.
Con sentenza n. 2298/2014 il Tribunale di Venezia rigettò l’opposizione.
Con sentenza n. 3000/2018, la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello proposto da COGNOME, confermando, in particolare, il rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio , perché la RAGIONE_SOCIALE solidale era stata fondata, in domanda, sul quinto comma dell’art. 37 del Codice degli appalti e il foro in deroga era stato convenuto tra soggetti differenti, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il fornitore.
Avverso questa sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, RAGIONE_SOCIALE ha lamentato, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1372, comma 1, 1297 e 1945 cod. civ. nonché dell’art. 28 cod. proc. civ., per avere la Corte
d’appello ritenuto che la clausola di proroga del foro contenuta nell’art. 18 del contratto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non si applichi anche nei suoi confronti e non possa essere utilmente invocata a suo vantaggio.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha sostenuto, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 37 comma 5 e 176 del d.lgs. n. 163/2006 e 93 d.P.R. n. 207/2010, nonché degli art. 1362 e ss., 2615 e 2615 ter cod. civ. , per avere la Corte d’appello di Venezia ritenuto la sua RAGIONE_SOCIALE solidale con la RAGIONE_SOCIALE, per i crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE, in ragione della disciplina speciale prevista per gli appalti pubblici e, in particolare, degli artt. 37 del Codice appalti e 93 del Regolamento di attuazione, sebbene queste norme in tema di RAGIONE_SOCIALE solidale non sarebbero applicabili in caso di affidamento a general contractor ; non sarebbe rilevante, in senso contrario, il richiamo in via negoziale alla disciplina dei contratti pubblici contenuto sia nel contratto di appalto «a monte» tra il general contractor RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, sia nello statuto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in ogni caso, il combinato disposto degli stessi art. 37 del Codice appalti e 93 del Regolamento di attuazione non potrebbe travolgere il principio di RAGIONE_SOCIALE limitata dei soci conseguente, secondo il diritto civile, alla forma giuridica rivestita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita per l’esecuzione dei lavori aggiudicati.
Entrambi i motivi -che devono essere trattati congiuntamente per stretta continuità di argomentazione, sono infondati.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha sostenuto che alla fattispecie si applichino le regole del codice civile, che la sua RAGIONE_SOCIALE solidale sarebbe stata fondata sulla sua qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, in conseguenza, opererebbe invece lo schermo della personalità
giuridica della RAGIONE_SOCIALE di capitali qual è la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha stipulato la fornitura con RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello ha respinto questa tesi, offrendo una ricostruzione in diritto condivisibile.
L’art. 37 del Codice degli appalti applicabile ratione temporis , come introdotto dal d.lgs. 163/2006, è norma generale, contenuta nel titolo I della parte II: prevede, al primo comma, che «per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria»; prevede quindi, al comma quinto, che «l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro RAGIONE_SOCIALE solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.»
Come già evidenziato nella narrativa, nella fattispecie era stato individuato un contraente generale, il RAGIONE_SOCIALE, ex art. 173 del Codice degli appalti.
L’art. 176 dello stesso codice, precisa va, al comma 6, che «i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice», ma con una clausola di salvezza, per le altre previsioni dello stesso capo; in particolare, prevedeva che «al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III».
Risulta che ne ll’appalto per cui è giudizio , aggiudicato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il RAGIONE_SOCIALE è stato ente aggiudicatore per l’ATI.
L’art. 37 si applica, dunque, alla fattispecie anche in quanto richiamato dalla lett. d) del primo comma dell’art. 34 del Codice, secondo cui erano ammessi a partecipare alle procedure di affidamento
dei contratti pubblici «i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti».
A ciò deve aggiungersi che l’opera appaltata, l’a utostrada TARGA_VEICOLOBETARGA_VEICOLOMI – SP 103 CASSANESE riqualificazione lotto 0L, consisteva nella realizzazione di un’infrastruttura strategica in cui l’interesse regionale era concorrente con il preminente interesse nazionale (collegamento autostradale); in conseguenza, p er il comma 6 dell’art. 161 del Codice degli appalti, ai contratti relativi si applicava, in quanto contenuta nella parte II, titolo I dello stesso codice (contratti di rilevanza comunitaria), anche l’art.37.
L’ art. 93 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 stabiliva, poi, testualmente che «i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una RAGIONE_SOCIALE anche RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori»; «la RAGIONE_SOCIALE subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferma restando le RAGIONE_SOCIALE dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice dei contratti pubblici»; «ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE stessa (…)».
Dall’analisi delle norme suddette che disciplinano la fattispecie deriva dunque che:
-l’ATI e le imprese che lo compongono (il mandatario ha unicamente funzione di rappresentante) sono la parte contraente con
la stazione appaltante o con il general contractor e si impegnano con la loro RAGIONE_SOCIALE personale;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è soggetto distinto, costituito per la mera esecuzione dei lavori;
la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate in RTI, mentre la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita in base al citato art. 93, si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite;
l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro RAGIONE_SOCIALE solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori.
Questa ricostruzione si fonda innanzitutto sull’interpretazione letterale del comma 2 dell’art. 93 , in cui è esplicitamente previsto, con espressione inequivocabile, che la RAGIONE_SOCIALE subentri, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, nell’esecuzione totale o parziale del contratto.
D’altro canto, il criterio sistematico esclude una interpretazione di segno opposto perché la previsione della possibilità per le imprese costituite in A TI di costituire RAGIONE_SOCIALE anche consortili per l’esecuzione dei lavori non può essere strumento per schermare la RAGIONE_SOCIALE delle imprese riunite che è presupposto della scelta del contraente e dell’aggiudicazione dei lavori ed è stata stabilita dal legislatore proprio allo scopo di tutelare l’Amministrazione, i subappaltanti e i fornitori e una migliore realizzazione dell’opera pubblica .
Peraltro, gli stessi principi sono stati affermati da questa Corte in materia della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prevista dall’art. 23 bis del precedente Codice degli appalti di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584: secondo tale norma, ugualmente, le imprese riunite potevano costituire tra loro una RAGIONE_SOCIALE, anche RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e segg. del Codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei
lavori, ma la RAGIONE_SOCIALE subentrava, senza che ciò costituisse ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le RAGIONE_SOCIALE delle imprese riunite (cfr. Cass. Sez. 1, n. 77 del 04/01/2001; Sez. 1, n. 28220 del 26/11/2008).
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente risponde solidalmente del debito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale diretta aggiudicataria dell’appalto , ex art. 37 del Codice applicabile ratione temporis , così come chiesto da RAGIONE_SOCIALE; la clausola del foro convenzionale non regola anche la competenza sulla sua controversia con il fornitore perché la sua obbligazione non trova titolo nel contratto in cui la deroga è stata stipulata.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda