Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19682 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19682 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27005/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente- contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n.751/2020 depositata il 23/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.6.2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 751/2020, la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1002/2019, di rigetto dell’opposizione della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, committente dell’appalto di servizi affidato alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto ingiuntivo, emesso a favore di quest’ultima, per il pagamento della somma di €122.867,14 oltre interessi dalla domanda (per il corrispettivo dei servizi dalla stessa prestati a favore della ricorrente di cui alla fattura n. 31/2016 con scadenza 31.3.2017, e n. 1/2017 con scadenza 30.4.2017). Il Tribunale di Vercelli aveva dato atto che, nel corso del giudizio di opposizione, la sola sorte capitale del suddetto credito era stata pagata dalla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a favore dei dipendenti dell’appaltatore, che avevano ottenuto l’assegnazione di tale credito nell’ambito della procedura di esecuzione presso terzi promossa contro la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
A giustificazione della decisione adottata, la Corte d’Appello rilevava che il credito di cui alle fatture azionate in sede monitoria, esigibile alla data del ricorso monitorio (16.5.2017), non era stato contestato dalla RAGIONE_SOCIALE, che in forza dell’art. 29 del D. Lgs. n.276/2003 era responsabile in solido quale committente, con l’appaltatore, per i crediti retributivi e contributivi vantati dai lavoratori dipendenti di quest’ultimo che avevano reso le prestazioni occorrenti per apprestare il servizio appaltato, che da tale solidarietà non derivava però l’inesigibilità del credito dell’appaltatore nei confronti della committente, normativamente non prevista, per effetto della diffida che l’appaltatore aveva ricevuto il 23.3.2017 dalla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, soggetto estraneo al rapporto
contrattuale, a non pagare alla committente le sue spettanze perché morosa nei confronti dei suoi dipendenti, e che solo nel caso in cui la committente avesse già pagato all’appaltatore le sue spettanze, avrebbe potuto, nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, esercitare l’azione di regresso nei confronti della committente e far valere in compensazione le somme pagate, in sostituzione dell’appaltatore, ai lavoratori dipendenti del medesimo. Il giudice di secondo grado aggiungeva poi, che la RAGIONE_SOCIALE non poteva invocare, a giustificazione del proprio mancato pagamento del credito dell’appaltatore a favore dei lavoratori dipendenti dello stesso, la mancata collaborazione dell’appaltatore nell’indicazione delle spettanze retributive, di TFR e contributive dei lavoratori, posto che anche quando il 10.4.2017 la RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto i documenti dell’appaltatore con i relativi conteggi, aveva omesso di provvedere al pagamento in favore dei lavoratori.
Avverso la sentenza di secondo grado la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso con tre motivi, ed ha resistito con controricorso la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nelle more del giudizio la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con atto del AVV_NOTAIO del 14.3.2023, rep. n.77983, é divenuta successore per fusione della ricorrente RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ed ha depositato, a seguito di intervenuta definizione stragiudiziale della lite, rinuncia al ricorso, che é stata accettata dalla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Rileva la Corte che rinuncia ed accettazione sono state accompagnate dal deposito delle procure speciali allo scopo conferite dalle parti, che hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, senza alcuna pronuncia in punto spese
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara l’estinzione del procedimento n. 27005/2020 RG.
Roma 5.6.2025 Il Presidente NOME COGNOME