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Responsabilità solidale appalti: la guida completa

Una società fornitrice, non pagata per materiali forniti nell’ambito di un appalto pubblico, ha agito contro il consorzio e le singole imprese consorziate. I tribunali di merito avevano escluso la responsabilità delle singole imprese, ritenendo che solo il consorzio, costituito come società a responsabilità limitata, fosse obbligato. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando il principio della responsabilità solidale negli appalti. Secondo la Corte, la presentazione di un’offerta congiunta da parte delle imprese determina la loro responsabilità solidale verso la stazione appaltante e verso i subappaltatori/fornitori. Questa regola, prevista dalla normativa speciale sugli appalti pubblici, prevale sulle norme generali del diritto societario relative all’autonomia patrimoniale del consorzio.

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Responsabilità solidale appalti: la Cassazione fa chiarezza sulla tutela dei fornitori

Nel complesso mondo degli appalti pubblici, la tutela dei fornitori e dei subappaltatori è un tema cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: la responsabilità solidale negli appalti tra le imprese che partecipano a una gara d’appalto è una garanzia che non può essere elusa dalla successiva costituzione di una società consortile a responsabilità limitata. Questa decisione chiarisce che la normativa speciale sugli appalti prevale sulle regole generali del diritto societario, offrendo una maggiore protezione ai creditori della filiera.

L’antefatto: una fornitura non pagata

Il caso ha origine da una controversia legata a un appalto pubblico per lavori bituminosi. Una società fornitrice, dopo aver regolarmente consegnato e messo in opera i materiali richiesti, non riceveva il pagamento del saldo dovuto, pari a oltre 180.000 euro. Il contratto di fornitura era stato stipulato con un Consorzio, costituito in forma di società a responsabilità limitata, che si era aggiudicato i lavori.

La società fornitrice otteneva un decreto ingiuntivo non solo contro il Consorzio, ma anche contro le singole imprese che lo componevano, le quali avevano partecipato alla gara d’appalto in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). Iniziava così un lungo percorso giudiziario.

Le decisioni dei giudici di merito: il consorzio come scudo

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano la pretesa della società fornitrice nei confronti delle singole imprese consorziate. La loro motivazione si basava su un’interpretazione stretta del diritto societario. Poiché il Consorzio era stato costituito come società consortile a responsabilità limitata, si applicava il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta. Di conseguenza, solo il Consorzio, con il proprio patrimonio, poteva rispondere delle obbligazioni assunte, e non le singole imprese socie.

Secondo i giudici di merito, la responsabilità solidale delle consorziate sarebbe potuta sorgere solo se queste avessero presentato direttamente l’offerta alla stazione appaltante, cosa che nel caso di specie non era avvenuta, essendo stato il contratto di fornitura stipulato direttamente dal Consorzio.

La questione della responsabilità solidale negli appalti pubblici

Insoddisfatta della decisione, la società fornitrice ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione della normativa speciale in materia di appalti pubblici. Il cuore del ricorso era incentrato sull’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (il Codice dei Contratti Pubblici all’epoca vigente). Questa norma stabilisce che l’offerta presentata da concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale appalti non solo verso la stazione appaltante, ma anche verso i subappaltatori e i fornitori.

La tesi della ricorrente era che la fonte della responsabilità solidale non risiedeva nella forma giuridica del soggetto che esegue i lavori, ma nel fatto stesso di aver partecipato congiuntamente alla gara presentando un’offerta comune.

La decisione della Corte di Cassazione: la deroga delle norme speciali

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando completamente le sentenze precedenti e affermando un principio di diritto di fondamentale importanza.

L’offerta congiunta come fonte della responsabilità

I giudici hanno chiarito che, a differenza del passato, la legislazione sugli appalti pubblici (a partire dalla Legge Merloni e poi confluita nei successivi Codici dei Contratti Pubblici) ha stabilito che è l’offerta congiunta delle imprese a generare la loro responsabilità solidale. Questo significa che dal momento in cui più imprese si uniscono per presentare un’offerta, diventano condebitori solidali per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d’appalto, incluse quelle verso fornitori e subappaltatori.

Irrilevanza della forma giuridica del consorzio

La Corte ha specificato che la successiva costituzione di una società consortile a responsabilità limitata per l’esecuzione dei lavori è irrilevante ai fini di questa responsabilità. La normativa speciale sugli appalti pubblici deroga al principio generale dell’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali (come previsto dall’art. 2462 c.c.). Questa deroga è giustificata dalla necessità di fornire una garanzia rafforzata alla stazione appaltante e a tutti i soggetti della filiera, che fanno affidamento sulla solidità di tutte le imprese partecipanti, non solo sulla società-veicolo creata per l’esecuzione.

Le motivazioni

Le motivazioni della Corte si fondano sulla ricostruzione storica ed evolutiva della normativa sugli appalti. È stato evidenziato come il legislatore abbia progressivamente esteso la responsabilità solidale, prima limitata ai rapporti con la stazione appaltante e poi estesa anche a subappaltatori e fornitori. Questo regime speciale è stato introdotto per garantire la corretta esecuzione dei contratti pubblici e tutelare i creditori. La Corte ha ritenuto errata la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la responsabilità solidale basandosi unicamente sulle norme del codice civile, senza considerare la prevalenza della legislazione speciale. L’atto che fa sorgere l’obbligazione solidale è la presentazione dell’offerta in forma congiunta, un momento che precede e fonda tutti i successivi rapporti contrattuali, indipendentemente dalla forma giuridica scelta per la fase esecutiva.

Le conclusioni

Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito che le imprese riunite in RTI o consorzio sono solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte verso i fornitori, anche qualora decidano di operare attraverso una società consortile a responsabilità limitata. La presentazione dell’offerta congiunta è l’elemento chiave che attiva questa garanzia. Questa decisione rappresenta una vittoria importante per la tutela dei creditori nel settore degli appalti pubblici, rafforzando la loro posizione e assicurando che possano contare sulla solvibilità di tutte le imprese coinvolte nell’operazione, non solo su quella del soggetto esecutore.

Le imprese che partecipano a una gara d’appalto tramite un Raggruppamento (RTI) sono responsabili per i debiti verso i fornitori, anche se poi costituiscono una società consortile a responsabilità limitata per eseguire i lavori?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la normativa speciale sugli appalti pubblici stabilisce che la presentazione di un’offerta congiunta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti verso i fornitori, e questa responsabilità non viene meno con la successiva creazione di una società consortile a responsabilità limitata.

Cosa determina la nascita della responsabilità solidale negli appalti pubblici tra le imprese raggruppate?
La responsabilità solidale sorge con la presentazione dell’offerta congiunta dei concorrenti raggruppati o consorziati. È questo atto che, secondo la legge, vincola tutte le imprese in solido nei confronti sia della stazione appaltante sia dei subappaltatori e fornitori.

La normativa speciale sugli appalti pubblici prevale sulle regole generali del diritto societario in tema di responsabilità?
Sì. La Corte ha affermato che la disciplina sugli appalti pubblici, che prevede la responsabilità solidale delle imprese offerenti, costituisce una deroga al principio generale dell’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali (come le s.r.l.). Pertanto, in questo specifico contesto, le regole speciali prevalgono su quelle generali del codice civile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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