Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34433 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale AVV_NOTAIO‘anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE con sede in Roccarainola INDIRIZZO) alla INDIRIZZO IP.IVA P_IVA) in persona del legale rappresentante arch. NOME COGNOME domiciliato per la carica presso la sede AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso giusta procura speciale su separato atto dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero telefax NUMERO_TELEFONO ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL, presso il quale elettivamente domicilia in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Aversa INDIRIZZO (COD. FISC. e P.IVA P_IVA), RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in INDIRIZZO PrincipeINDIRIZZO, (C.F. e P.IVA P_IVA), RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Casal di Principe
(Ce) alla INDIRIZZO (COD. FISC. e P.IVA P_IVA), RAGIONE_SOCIALE in persona AVV_NOTAIO‘omonimo titolare con sede legale in INDIRIZZO (P. IVA P_IVA), tutte rappresentate e difese, in virtù di procura speciale in calce, dall’AVV_NOTAIO (cod.fis. CODICE_FISCALE -pec EMAIL), insieme al quale elettivamente domicilia in AVV_NOTAIO INDIRIZZO INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO, con espressa dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni del giudizio all’indirizzo di pec sopra indicato e/o al fax n. NUMERO_TELEFONO.
Controricorrenti
avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte d’appello di Napoli n° 2766 depositata il 14 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- La RAGIONE_SOCIALE, dopo aver eseguito la fornitura e la posa in opera di materiali bituminosi nell’ambito di un appalto pubblico indetto dal Comune di Orta di Atella (Ce), non essendo stata pagata, otteneva dal tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo, pari ad euro 181.496,12, nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE aggiudicataria dei RAGIONE_SOCIALE, e AVV_NOTAIOe singole RAGIONE_SOCIALE consorziate in solido, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, impresa RAGIONE_SOCIALE di NOME e impresa COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
2 .-Il primo giudice respinse l’opposizione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE e accolse, invece, quella AVV_NOTAIOe consorziate.
La sentenza, impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE, venne confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che, nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME e di NOME
NOME, osservava quanto segue (per quello che qui ancora rileva).
Era escluso che la RAGIONE_SOCIALE solidale per le obbligazioni derivanti dal subappalto dato a RAGIONE_SOCIALE potesse derivare dalle norme del codice civile, poiché la RAGIONE_SOCIALE era una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2615 -ter cod. civ., con la conseguenza che ad essa doveva applicarsi il regime AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE previsto per il tipo sociale prescelto.
Ne derivava che, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2462 cod. civ., AVV_NOTAIOe obbligazioni rispondeva solo la RAGIONE_SOCIALE e non anche le RAGIONE_SOCIALE socie.
Era altresì escluso che, nella fattispecie, tale RAGIONE_SOCIALE solidale potesse sorgere in virtù AVV_NOTAIOe norme sugli appalti pubblici, giacché, pur avendo previsto l’art. 13 AVV_NOTAIOa legge n° 109/1994 la RAGIONE_SOCIALE solidale dei concorrenti raggruppati o dei consorziati sia nei confronti AVV_NOTAIOa Stazione appaltante, sia nei confronti dei ‘ subappaltatori ‘ e dei fornitori, tale regime veniva in considerazione ‘ solo allorquando la consorziata abbia effettuato l’offerta ‘.
In altri termini, secondo la Corte ‘ la disciplina in tema di appalto pubblico deroga alla disciplina AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE del tipo sociale solo laddove la consorziata instauri direttamente il rapporto giuridico con la stazione appaltante, avanzando essa, in luogo AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, l’offerta. Nel qual caso, avendo assunto l’iniziativa AVV_NOTAIO‘istaurazione del rapporto giuridico a vantaggio del consorzio, assumerà altresì, per quel rapporto, la RAGIONE_SOCIALE ilRAGIONE_SOCIALE solidale con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘.
Nel caso di specie, ‘ poiché il contratto di fornitura e posa in opera [era] stato stipulato direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ne consegue che essa soltanto deve rispondere AVV_NOTAIOe relative obbligazioni, non essendosi realizzata la condizione (offerta ad
iniziativa AVV_NOTAIOe consorziate) che consente l’attivazione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE solidale ilRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe consorziate ‘.
3 .- Per la cassazione di tale sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione notificata a tutte le consorziate, ad eccezione AVV_NOTAIO‘impresa RAGIONE_SOCIALE ad un solo articolato motivo.
La ricorrente chiede anche la restituzione AVV_NOTAIOe somme pagate a titolo di spese legali per complessivi euro 14.800,00, oltre accessori, per il primo grado, ed in euro 18.078,50 oltre accessori per il grado d’appello.
Resistono le controricorrenti indicate in intestazione, che preliminarmente eccepiscono il giudicato AVV_NOTAIOa sentenza d’appello (nel senso appresso illustrato) e la modifica AVV_NOTAIOa domanda proposta col monitorio, con conseguente inammissibilità AVV_NOTAIO‘odierna impugnazione, e nel merito concludono per la reiezione di essa.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 bis cod. proc. civ.
Nessuna parte ha depositato la memoria prevista dall’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .-Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle controricorrenti, a causa del giudicato intervenuto: la RAGIONE_SOCIALE, infatti, non avrebbe notificato il ricorso per cassazione all’impresa RAGIONE_SOCIALE, vittoriosa in primo e secondo grado, con la conseguenza che la sentenza, nella parte in cui esclude la sussistenza AVV_NOTAIO‘obbligazione AVV_NOTAIOo COGNOME, farebbe stato anche in favore AVV_NOTAIOe altre pretese coobbligate, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1306 cod. civ.
5 .-L’eccezione è infondata.
È noto (v. Cass., sez. 3, 28 novembre 2022, n° 34899, con menzione di altri precedenti) che, in base all’art. 1306 cod. civ., di regola l’obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto
unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore può far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l’intero suo credito.
In tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori, a tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua AVV_NOTAIOa loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘uno presupponga la RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘altro.
Si configura, in particolare, l’inscindibilità AVV_NOTAIOe cause nell’ipotesi in cui l’accertamento AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE di uno dei condebitori presupponga necessariamente quello AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘altro, cioè in caso di rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, in relazione al contenuto AVV_NOTAIOe censure proposte ed all’esito AVV_NOTAIOa lite, poiché, in tal caso, si genera un rapporto di dipendenza di cause che dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario e, di conseguenza, anche alla necessaria integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del coobbligato non appellante.
Nella presente fattispecie, dunque, non è invocabile il giudicato sia perché non sussiste alcun rapporto di dipendenza tra le obbligazioni AVV_NOTAIOe odierne controricorrenti e quella AVV_NOTAIO‘impresa RAGIONE_SOCIALE, sia perché -anche accedendo alla tesi AVV_NOTAIOe resistenti -questa Corte avrebbe dovuto procedere all’integrazione del contraddittorio ( ex art. 331 cod. proc. civ.) nei confronti AVV_NOTAIO‘impresa non intimata
nella presente sede (posto che agli altri litisconsorti il ricorso è stato regolarmente notificato), ma non certo a considerare come passata in giudicato la sentenza d’appello nei confronti AVV_NOTAIOo COGNOME o di tutte le altre controparti.
6 .-Sempre preliminarmente va presa in considerazione l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso a causa del mutamento AVV_NOTAIOa domanda, intervenuto -sempre a dire AVV_NOTAIOe controricorrenti -nel momento in cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe fondato la coobbligazione AVV_NOTAIOe intimate non più sulla loro qualità di socie AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma sulla partecipazione al RAGIONE_SOCIALE.
7 .- Anche questa eccezione deve essere disattesa.
L’appartenenza AVV_NOTAIOe odierne controricorrenti alla RAGIONE_SOCIALE era stata declinata già in sede di domanda monitoria.
Si legge, infatti, a pagina 5 del ricorso AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE che quest’ultima, otteneva decreto ingiuntivo ‘ nei confronti sia AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stato stipulato il contratto di fornitura, sia nei confronti di tutte le RAGIONE_SOCIALE che componevano il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aggiudicatario in virtù AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE solidale prevista dalla legge in tali casi ‘.
Quindi il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia la coobbligazione AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE facenti parti del RAGIONE_SOCIALE, era già stato allegato dalla ricorrente, con la conseguenza che -nella sequenza fatto-norma-effetto -i giudici di merito erano pienamente liberi ( iura novit curia ) di individuare la disposizione legislativa che disciplinava il caso concreto.
Il tribunale e la Corte hanno ritenuto di escludere la solidarietà passiva AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE aderenti ad RAGIONE_SOCIALE sul rilievo (come verrà meglio messo in luce nei successivi paragrafi) che il contratto di fornitura era stato sottoscritto direttamente da tale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che non vi era stata alcuna offerta congiunta AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE aderenti, ma tale
conclusione non toglie che l’allegazione AVV_NOTAIOa solidarietà derivante dall’Rti appartenesse già al thema decidendum .
8 .-Si passa, pertanto, al merito AVV_NOTAIO‘impugnazione.
Con l’ unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e la falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 37, quinto comma, del d.lgs. n° 163/2006 e AVV_NOTAIO‘art. 96 del d.P.R. n° 554/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.
Premesso che la gara era stata bandita dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n° 163/2006 e che il contratto con la Stazione appaltante era stato sottoscritto il 19 novembre 2007, la ricorrente si duole AVV_NOTAIO‘equivoco nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale.
Quest’ultima, infatti, avrebbe escluso la RAGIONE_SOCIALE solidale ‘ sul solo presupposto che il contratto di fornitura fosse stato stipulato direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ (ricorso pagina 6), mentre il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che la RAGIONE_SOCIALE solidale AVV_NOTAIOe singole consorziate non trovava titolo nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma nel RAGIONE_SOCIALE (Rti) che era stato effettivamente costituito tra le singole socie e che aveva presentato offerta in sede di gara, con conseguente loro RAGIONE_SOCIALE solidale ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 37, quinto comma, d.lgs. n° 163/2006.
Al contrario, la Corte aveva erroneamente ritenuto che, per far sorgere la solidarietà, occorresse la presentazione AVV_NOTAIO‘offerta da parte AVV_NOTAIOa singola consorziata: evenienza, questa, che non si verificherebbe mai, dato che l’offerta, in caso di RAGIONE_SOCIALE costituendo, deve essere sottoscritta da tutte le RAGIONE_SOCIALE aderenti e in caso di RAGIONE_SOCIALE già costituito è sottoscritta dalla sola mandataria, ma in nome e per conto AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE mandanti ed aderenti all’Rti.
Da qui l’irrilevanza del soggetto che sottoscrive il contratto di appalto, giacché le singole RAGIONE_SOCIALE sono tenute in solido per la sola
offerta congiunta o AVV_NOTAIO‘offerta presentata a mezzo AVV_NOTAIOa mandataria AVV_NOTAIO‘Rti.
9 .- Il mezzo è fondato.
Come si è visto nella precedente parte narrativa AVV_NOTAIOa presente ordinanza, la Corte ha escluso la solidarietà invocata da RAGIONE_SOCIALE sul rilievo AVV_NOTAIO‘applicabilità al RAGIONE_SOCIALE costituto in forma di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘art. 2462 cod. civ. e AVV_NOTAIOa mancanza di una ‘ offerta ‘ da parte AVV_NOTAIOa singola consorziata, tanto che il contratto di appalto era stato stipulato direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE
Nondimeno, è pure vero che alla stipula AVV_NOTAIO‘appalto si è giunti dopo la formulazione di un’offerta congiunta da parte di tutte le odierne controricorrenti (e di altre RAGIONE_SOCIALE ancora), che ‘ con atto per AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO rep. 60418 del 4.7.2007 (…) avevano conferito mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo RAGIONE_SOCIALE e pochi giorni dopo, avvalendosi AVV_NOTAIOa facoltà prevista dall’art. 96 del D.P.R. 554/99, avevano quindi costituito con atto per AVV_NOTAIO rep. 60493 del 9.7.2007 una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE con la quale era quindi stato concluso il contratto di fornitura ‘ (ricorso pagine 4 -5: circostanze confermate anche dalla resistente alla pagina 2 del controricorso).
Posto che il mandato alla capogruppo venne conferito il 4 luglio 2007, la fattispecie è regolata dall’art. 37, quinto comma, del d.lgs. n° 163/2006, entrato in vigore il 1° luglio 2006, il quale prevede che ‘[l] ‘offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro RAGIONE_SOCIALE solidale nei confronti AVV_NOTAIOa stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori ‘.
Il chiaro testo normativo rende subito palese che, a differenza di quanto avveniva nel passato, quello che determina l’insorgenza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE solidale AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE è la loro offerta congiunta o tramite RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE.
È stato infatti deciso (v. Cass., sez. 1, 19 aprile 2024, n° 10591, con menzione di altri precedenti) che il principio generale di autonomia patrimoniale perfetta, in base al quale ogni soggetto giuridico risponde unicamente AVV_NOTAIOe proprie obbligazioni (ragione per cui per le obbligazioni assunte da un RAGIONE_SOCIALE costituito sotto forma di RAGIONE_SOCIALE di capitali risponde solo tale RAGIONE_SOCIALE, in applicazione AVV_NOTAIO‘art. 2462 cod. civ., e non anche le RAGIONE_SOCIALE socie) è stato derogato dalla legislazione in tema di appalti pubblici.
È stata, infatti, introdotta sotto il vigore AVV_NOTAIOa legge n° 584/1977 (art. 21, quinto comma) e poi sotto quello AVV_NOTAIOa legge n° 406/1991 (art. 23, settimo comma) dapprima la RAGIONE_SOCIALE solidale AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE offerenti nei confronti AVV_NOTAIOa sola Stazione appaltante e, successivamente, a far tempo dalla legge Merloni (art. 13, secondo comma) anche nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.
Tale regime è poi confluito nell’art. 37, quinto comma, del d.lgs. n° 163/2006 e, più tardi ancora, nel d.lgs. n° 50/2016 (art. 48, quinto comma) e nel d.lgs. n° 36/2023 (art. 68, nono comma).
La RAGIONE_SOCIALE invocata da RAGIONE_SOCIALE deriva, dunque, dall’offerta congiunta AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE o presentata tramite RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE e non ha alcun rilievo che le RAGIONE_SOCIALE offerenti abbiano costituito una RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, come pure indifferente è l’ipotesi (che pure in qualche singolare caso si è verificata: Cass., sez. 1, 25 ottobre 2024, n° 27694) che il contratto di appalto, anziché essere stipulato tra Stazione appaltante e RAGIONE_SOCIALE, sia stato concluso direttamente tra la prima e la RAGIONE_SOCIALE costituita tra le RAGIONE_SOCIALE.
Non sembra che la Corte d’appello abbia deciso la lite seguendo i principi sopra esposti, in quanto -come già detto -essa ha escluso la RAGIONE_SOCIALE solidale AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE sul rilievo (non dirimente) AVV_NOTAIOa autonomia patrimoniale del RAGIONE_SOCIALE e sull’altro rilievo
(questo erroneo) AVV_NOTAIOa mancanza di offerta da parte AVV_NOTAIOa singola consorziata.
10 .- In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa ad altra sezione AVV_NOTAIOa Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio e sulle eventuali domande restitutorie.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione AVV_NOTAIOe spese del giudizio.
Così deciso in AVV_NOTAIO il 18 dicembre 2024, nella camera di