Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34433 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34433 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 24861 del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE con sede in Roccarainola (NA) alla INDIRIZZO IP.IVA P_IVA) in persona del legale rappresentante arch. NOME COGNOME domiciliato per la carica presso la sede della società, rappresentato e difeso giusta procura speciale su separato atto dall’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero telefax 081.248.12.68 ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO presso lo Studio dell’Avv. NOME COGNOME.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Aversa (Ce) alla INDIRIZZO (COD. FISC. e P.IVA P_IVA, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Casal di Principe, INDIRIZZO (C.F. e P.IVA P_IVA), RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappRAGIONE_SOCIALE con sede legale in Casal di Principe
(Ce) alla INDIRIZZO (COD. FISC. e P.IVA P_IVA, Ditta NOME RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME in persona dell’omonimo titolare con sede legale in Casal di Principe alla INDIRIZZO (P. IVA P_IVA), tutte rappresentate e difese, in virtù di procura speciale in calce, dall’avv. NOME COGNOME (cod.fis. CODICE_FISCALE -pec EMAIL), insieme al quale elettivamente domicilia in Roma alla INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME, con espressa dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni del giudizio all’indirizzo di pec sopra indicato e/o al fax n. NUMERO_TELEFONO
Controricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 2766 depositata il 14 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- La RAGIONE_SOCIALE, dopo aver eseguito la fornitura e la posa in opera di materiali bituminosi nell’ambito di un appalto pubblico indetto dal Comune di Orta di Atella (Ce), non essendo stata pagata, otteneva dal tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo, pari ad euro 181.496,12, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE società consortile a RAGIONE_SOCIALE. aggiudicataria dei lavori, e delle singole imprese consorziate in solido, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, impresa NOME RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e impresa RAGIONE_SOCIALE
2 .-Il primo giudice respinse l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE e accolse, invece, quella delle consorziate.
La sentenza, impugnata dalla Rudit, venne confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che, nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME Antonio e di NOME COGNOME di NOME
NOME osservava quanto segue (per quello che qui ancora rileva).
Era escluso che la responsabilità solidale per le obbligazioni derivanti dal subappalto dato a RAGIONE_SOCIALE potesse derivare dalle norme del codice civile, poiché la RAGIONE_SOCIALE era una società consortile a responsabilità limitata, costituita ai sensi dell’art. 2615 -ter cod. civ., con la conseguenza che ad essa doveva applicarsi il regime della responsabilità limitata previsto per il tipo sociale prescelto.
Ne derivava che, ai sensi dell’art. 2462 cod. civ., delle obbligazioni rispondeva solo la RAGIONE_SOCIALE e non anche le società socie.
Era altresì escluso che, nella fattispecie, tale responsabilità solidale potesse sorgere in virtù delle norme sugli appalti pubblici, giacché, pur avendo previsto l’art. 13 della legge n° 109/1994 la responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati o dei consorziati sia nei confronti della Stazione appaltante, sia nei confronti dei ‘ subappaltatori ‘ e dei fornitori, tale regime veniva in considerazione ‘ solo allorquando la consorziata abbia effettuato l’offerta ‘.
In altri termini, secondo la Corte ‘ la disciplina in tema di appalto pubblico deroga alla disciplina della responsabilità del tipo sociale solo laddove la consorziata instauri direttamente il rapporto giuridico con la stazione appaltante, avanzando essa, in luogo della consortile, l’offerta. Nel qual caso, avendo assunto l’iniziativa dell’istaurazione del rapporto giuridico a vantaggio del consorzio, assumerà altresì, per quel rapporto, la responsabilità illimitata solidale con la società consortile ‘.
Nel caso di specie, ‘ poiché il contratto di fornitura e posa in opera stato stipulato direttamente dalla società consortile, ne consegue che essa soltanto deve rispondere delle relative obbligazioni, non essendosi realizzata la condizione (offerta ad
iniziativa delle consorziate) che consente l’attivazione della responsabilità solidale illimitata delle consorziate ‘.
3 .- Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Rudit, affidando l’impugnazione notificata a tutte le consorziate, ad eccezione dell’impresa RAGIONE_SOCIALE ad un solo articolato motivo.
La ricorrente chiede anche la restituzione delle somme pagate a titolo di spese legali per complessivi euro 14.800,00, oltre accessori, per il primo grado, ed in euro 18.078,50 oltre accessori per il grado d’appello.
Resistono le controricorrenti indicate in intestazione, che preliminarmente eccepiscono il giudicato della sentenza d’appello (nel senso appresso illustrato) e la modifica della domanda proposta col monitorio, con conseguente inammissibilità dell’odierna impugnazione, e nel merito concludono per la reiezione di essa.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Nessuna parte ha depositato la memoria prevista dall’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .-Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle controricorrenti, a causa del giudicato intervenuto: la Rudit, infatti, non avrebbe notificato il ricorso per cassazione all’impresa RAGIONE_SOCIALE, vittoriosa in primo e secondo grado, con la conseguenza che la sentenza, nella parte in cui esclude la sussistenza dell’obbligazione dello RAGIONE_SOCIALE, farebbe stato anche in favore delle altre pretese coobbligate, ai sensi dell’art. 1306 cod. civ.
5 .-L’eccezione è infondata.
È noto (v. Cass., sez. 3, 28 novembre 2022, n° 34899, con menzione di altri precedenti) che, in base all’art. 1306 cod. civ., di regola l’obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto
unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore può far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l’intero suo credito.
In tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori, a tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro.
Si configura, in particolare, l’inscindibilità delle cause nell’ipotesi in cui l’accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presupponga necessariamente quello della responsabilità dell’altro, cioè in caso di rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, in relazione al contenuto delle censure proposte ed all’esito della lite, poiché, in tal caso, si genera un rapporto di dipendenza di cause che dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario e, di conseguenza, anche alla necessaria integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del coobbligato non appellante.
Nella presente fattispecie, dunque, non è invocabile il giudicato sia perché non sussiste alcun rapporto di dipendenza tra le obbligazioni delle odierne controricorrenti e quella dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, sia perché -anche accedendo alla tesi delle resistenti -questa Corte avrebbe dovuto procedere all’integrazione del contraddittorio ( ex art. 331 cod. proc. civ.) nei confronti dell’impresa non intimata
nella presente sede (posto che agli altri litisconsorti il ricorso è stato regolarmente notificato), ma non certo a considerare come passata in giudicato la sentenza d’appello nei confronti dello Sgalia o di tutte le altre controparti.
6 .-Sempre preliminarmente va presa in considerazione l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso a causa del mutamento della domanda, intervenuto -sempre a dire delle controricorrenti -nel momento in cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe fondato la coobbligazione delle intimate non più sulla loro qualità di socie della società consortile, ma sulla partecipazione al Raggruppamento.
7 .- Anche questa eccezione deve essere disattesa.
L’appartenenza delle odierne controricorrenti alla RAGIONE_SOCIALE era stata declinata già in sede di domanda monitoria.
Si legge, infatti, a pagina 5 del ricorso della Rudit che quest’ultima, otteneva decreto ingiuntivo ‘ nei confronti sia della società consortile, con la quale era stato stipulato il contratto di fornitura, sia nei confronti di tutte le imprese che componevano il Raggruppamento temporaneo aggiudicatario in virtù della responsabilità solidale prevista dalla legge in tali casi ‘.
Quindi il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia la coobbligazione delle imprese facenti parti del Raggruppamento, era già stato allegato dalla ricorrente, con la conseguenza che -nella sequenza fatto-norma-effetto -i giudici di merito erano pienamente liberi ( iura novit curia ) di individuare la disposizione legislativa che disciplinava il caso concreto.
Il tribunale e la Corte hanno ritenuto di escludere la solidarietà passiva delle imprese aderenti ad RAGIONE_SOCIALE sul rilievo (come verrà meglio messo in luce nei successivi paragrafi) che il contratto di fornitura era stato sottoscritto direttamente da tale società consortile e che non vi era stata alcuna offerta congiunta delle imprese aderenti, ma tale
conclusione non toglie che l’allegazione della solidarietà derivante dall’Rti appartenesse già al thema decidendum .
8 .-Si passa, pertanto, al merito dell’impugnazione.
Con l’ unico motivo di ricorso la Rudit deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 37, quinto comma, del d.lgs. n° 163/2006 e dell’art. 96 del d.P.R. n° 554/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.
Premesso che la gara era stata bandita dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n° 163/2006 e che il contratto con la Stazione appaltante era stato sottoscritto il 19 novembre 2007, la ricorrente si duole dell’equivoco nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale.
Quest’ultima, infatti, avrebbe escluso la responsabilità solidale ‘ sul solo presupposto che il contratto di fornitura fosse stato stipulato direttamente dalla società consortile a responsabilità limitata ‘ (ricorso pagina 6), mentre il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che la responsabilità solidale delle singole consorziate non trovava titolo nella società consortile, ma nel Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) che era stato effettivamente costituito tra le singole socie e che aveva presentato offerta in sede di gara, con conseguente loro responsabilità solidale ai sensi dell’art. 37, quinto comma, d.lgs. n° 163/2006.
Al contrario, la Corte aveva erroneamente ritenuto che, per far sorgere la solidarietà, occorresse la presentazione dell’offerta da parte della singola consorziata: evenienza, questa, che non si verificherebbe mai, dato che l’offerta, in caso di Raggruppamento costituendo, deve essere sottoscritta da tutte le imprese aderenti e in caso di Raggruppamento già costituito è sottoscritta dalla sola mandataria, ma in nome e per conto delle imprese mandanti ed aderenti all’Rti.
Da qui l’irrilevanza del soggetto che sottoscrive il contratto di appalto, giacché le singole imprese sono tenute in solido per la sola
offerta congiunta o dell’offerta presentata a mezzo della mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE
9 .- Il mezzo è fondato.
Come si è visto nella precedente parte narrativa della presente ordinanza, la Corte ha escluso la solidarietà invocata da Rudit sul rilievo dell’applicabilità al Consorzio costituto in forma di società a responsabilità limitata dell’art. 2462 cod. civ. e della mancanza di una ‘ offerta ‘ da parte della singola consorziata, tanto che il contratto di appalto era stato stipulato direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE
Nondimeno, è pure vero che alla stipula dell’appalto si è giunti dopo la formulazione di un’offerta congiunta da parte di tutte le odierne controricorrenti (e di altre imprese ancora), che ‘ con atto per notaio Decimo rep. 60418 del 4.7.2007 (…) avevano conferito mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo RAGIONE_SOCIALE e pochi giorni dopo, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 96 del D.P.R. 554/99, avevano quindi costituito con atto per notaio Decimo rep. 60493 del 9.7.2007 una società consortile per l’esecuzione unitaria dei lavori, società con la quale era quindi stato concluso il contratto di fornitura ‘ (ricorso pagine 4 -5: circostanze confermate anche dalla resistente alla pagina 2 del controricorso).
Posto che il mandato alla capogruppo venne conferito il 4 luglio 2007, la fattispecie è regolata dall’art. 37, quinto comma, del d.lgs. n° 163/2006, entrato in vigore il 1° luglio 2006, il quale prevede che ‘ ‘offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori ‘.
Il chiaro testo normativo rende subito palese che, a differenza di quanto avveniva nel passato, quello che determina l’insorgenza della responsabilità solidale delle imprese è la loro offerta congiunta o tramite Rti o Ati.
È stato infatti deciso (v. Cass., sez. 1, 19 aprile 2024, n° 10591, con menzione di altri precedenti) che il principio generale di autonomia patrimoniale perfetta, in base al quale ogni soggetto giuridico risponde unicamente delle proprie obbligazioni (ragione per cui per le obbligazioni assunte da un Consorzio costituito sotto forma di società di capitali risponde solo tale Consorzio, in applicazione dell’art. 2462 cod. civ., e non anche le imprese socie) è stato derogato dalla legislazione in tema di appalti pubblici.
È stata, infatti, introdotta sotto il vigore della legge n° 584/1977 (art. 21, quinto comma) e poi sotto quello della legge n° 406/1991 (art. 23, settimo comma) dapprima la responsabilità solidale delle imprese offerenti nei confronti della sola Stazione appaltante e, successivamente, a far tempo dalla legge Merloni (art. 13, secondo comma) anche nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.
Tale regime è poi confluito nell’art. 37, quinto comma, del d.lgs. n° 163/2006 e, più tardi ancora, nel d.lgs. n° 50/2016 (art. 48, quinto comma) e nel d.lgs. n° 36/2023 (art. 68, nono comma).
La responsabilità invocata da RAGIONE_SOCIALE deriva, dunque, dall’offerta congiunta delle imprese o presentata tramite Ati o Rti e non ha alcun rilievo che le imprese offerenti abbiano costituito una Società consortile a responsabilità limitata per l’esecuzione dei lavori, come pure indifferente è l’ipotesi (che pure in qualche singolare caso si è verificata: Cass., sez. 1, 25 ottobre 2024, n° 27694) che il contratto di appalto, anziché essere stipulato tra Stazione appaltante e Ati o Rti, sia stato concluso direttamente tra la prima e la Società consortile a responsabilità limitata costituita tra le imprese.
Non sembra che la Corte d’appello abbia deciso la lite seguendo i principi sopra esposti, in quanto -come già detto -essa ha escluso la responsabilità solidale delle imprese sul rilievo (non dirimente) della autonomia patrimoniale del Consorzio e sull’altro rilievo
(questo erroneo) della mancanza di offerta da parte della singola consorziata.
10 .- In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa ad altra sezione della Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio e sulle eventuali domande restitutorie.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2024, nella camera di