Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12133 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12133 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19439/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
e
sul ricorso iscritto al n. 19440/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 174/2022 depositata il 19/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 174/2022, pubblicata il 19/1/2022, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto l’opposizione ex art.645 c.p.c. promossa, con distinti atti di citazione (e successiva riunione dei relativi giudizi), da RAGIONE_SOCIALE (società che faceva parte del raggruppamento temporaneo di imprese, RAGIONE_SOCIALE, costituito con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, aggiudicatosi alcuni lavori per la ristrutturazione dello svincolo Lambrate-Segrate, commissionato da Milano RAGIONE_SOCIALE-Milano RAGIONE_SOCIALE) e dalla SCS società cooperativa (consorziata nel RAGIONE_SOCIALE, che l’aveva nominata quale esecutrice dei lavori, unitamente ad altra società, e che era socia con RAGIONE_SOCIALE e con il RAGIONE_SOCIALE, della società consortile RAGIONE_SOCIALE, la quale, in data 26.10.2012, aveva stipulato con RAGIONE_SOCIALE un contratto di subappalto per l’esecuzione dei lavori di segnaletica verticale), avverso un decreto ingiuntivo ottenuto, nel 2016, dalla subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE, con il quale si era ingiunto alla società consortile RAGIONE_SOCIALE (subcommittente) e, in solido con quest’ultima, alle imprese consorziate, fra cui (oltre a Pessina e RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE, il pagamento del corrispettivo dovutole, pari ad Euro 76.407,13.
Il Tribunale, con sentenza del 2019, aveva revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE e condannato le opponenti al pagamento, in solido, della minor somma di euro 56.544,30, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalle scadenze
indicate nelle fatture 234 288 e 167 del 2014 sino al saldo.
La decisione di primo grado era fondata sull’applicazione alla fattispecie, ratione temporis (avuto riguardo alla data, nel giugno 2006, di pubblicazione del bando relativo all’appalto per l’esecuzione dei lavori per la ristrutturazione dello svincolo Lambrate-Segrate), non del d.lgs.S 203/2006 (codice appalti, entrato in vigore il 1° luglio 2006)), bensì dell’art. 10 e soprattutto, dell’art. 13 della l. 109/1994, secondo il quale « l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione, nonché nei confronti delle imprese e dei fornitori …» ( id est , nei confronti dei subappaltatori e del fornitori); in forza della suddetta norma era configurabile, in capo ai membri della società consortile, una responsabilità solidale per le obbligazioni assunte da quest’ultima, ancorché avente forma di RAGIONE_SOCIALE; in base al quadro normativo di cui agli artt. 10 e 13 l.109/1994, 96 DPR 554/1999, nonché degli artt. 2602, 2608, 2615 c.c. sulla disciplina dei consorzi, doveva ritenersi che il Consorzio CCC (parte del RTI) avesse presentato l’offerta in nome e per conto delle consorziate, quale mandataria di queste ultime (tra cui SCS, esecutrice materiale dei lavori per la parte riferibile al Consorzio), con conseguente diretta riferibilità anche a SCS (malgrado la stessa non fosse una delle imprese riunite ed aggiudicatarie della gara di appalto) e infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da quest’ultima. La pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE tuttavia era fondata solo in parte, in quanto la fattura 579/2014 (relativa allo svincolo delle ritenute di garanzia) era stata emessa da RAGIONE_SOCIALE « senza evidenza documentale dell’effettiva ultimazione dei lavori e del rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 5 del contratto di subappalto ».
I giudici d’appello hanno respinto l’unico gravame proposto dalla SCS e sostenuto, quanto alla reiterata eccezione di difetto di
legittimazione passiva, che: a) in base alla disciplina generale in materia di consorzi ex artt. 2602, 2608, 2615 cc, il Consorzio (nel caso in specie RAGIONE_SOCIALE, nel contrattare con i terzi, agisce quale mandatario dei consorziati (nel caso in specie, di RAGIONE_SOCIALE), anche se le imprese riunite avevano successivamente costituito, ex art.96 DPR 554/1999, una società consortile per l’esecuzione dei lavori; b) vero che, in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, tra i principi fondamentali inderogabili, che regolano il tipo di società di capitali scelto, rientrava quello recato dall’art. 2472, primo comma, cod. civ., in virtù del quale nella società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, con conseguente inapplicabilità alla società consortile dell’art. 2615, secondo comma, cod. civ. – che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio; c) tuttavia, la responsabilità dei consorziati della società consortile può, in deroga, essere prevista da specifiche norme, come nel caso di società consortile appaltatrice di lavori pubblici (artt. 21, legge n. 584 del 1977; art. 23, comma settimo, D.Lgs. n. 406 del 1991; art. 13, comma secondo, legge n. 109 del 1994), in fattispecie alla quale ratione temporis non era applicabile la disciplina stabilita dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) e, nella specie, correttamente erano stati ritenuti applicabili gli artt. 10 e 13 comma 2 della l. 109/1994, quale disciplina eccezionale dettata in materia di appalti pubblici.
La circostanza che il Consorzio non avesse agito anche in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, dedotta come motivo di gravame per violazione del principio del contraddittorio, quale questione in fatto rilevata d’ufficio dal Tribunale e non dedotta dalle parti, era infondata: correttamente il Tribunale aveva accertato che la società consortile (RAGIONE_SOCIALE era subentrata nel contratto d’appalto, «… ferma restando la responsabilità solidale di tutti i concorrenti
riuniti in ATI o consorziati » e, nel contraddittorio delle parti, aveva qualificato il rapporto tra il Consorzio RAGIONE_SOCIALE, già membro di RAGIONE_SOCIALE, e la società RAGIONE_SOCIALE
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 19/7/2022, affidato a due motivi, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALEche non svolgono difese).
Il ricorso n. 19440/2022, iscritto successivamente, attiene a deposito complementare sempre in relazione al ricorso distinto con RG 19439/2022, effettuato separatamente per superamento dei limiti dimensionali.
Il PG ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente riunito, ai sensi dell’art.335 c.p.c., il ricorso n.r.g. 19440/2022 a quello n. r.g. 19439/2022, trattandosi di identico ricorso avverso medesima sentenza, iscritto telematicamente per mero superamento dei limiti dimensionali. Peraltro, nel processo civile, il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo (Cass. 14214/2018; Cass. 8486/2024).
2.La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2602, 2608, 2615 c.c., dell’art. 13 della l. 109/1994 e dell’art. 96 del d.p.r. 554/1990 e dei principi in tema di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, per avere la Corte d’appello ritenuto sussistere, tra RAGIONE_SOCIALE ed i propri associati, un rapporto di mandato e non un rapporto organico e perché, in ogni caso, anche volendo applicare
la disciplina del mandato, avrebbe dovuto ritenersi sussistere un mandato senza rappresentanza; b) con il secondo motivo, in combinato disposto con l’art. 101 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del divieto di decisioni della « terza via » e comunque, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., in quanto, mentre il Tribunale aveva fondato la propria decisione sul presupposto, mai allegato e rilevato nel corso del giudizio, che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse « presentato offerta in nome e per conto » dei propri consorziati (e dunque anche di RAGIONE_SOCIALE e che pertanto avesse agito quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE in forza della normativa generale in materia di consorzio, la Corte d’Appello aveva ritenuto non fondata l’eccezione.
La prima censura è infondata.
2.1. Secondo parte ricorrente la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistere una responsabilità di SCS, pur non essendo la stessa un’offerente della gara, in quanto il RAGIONE_SOCIALE avrebbe partecipato al bando in nome e per conto dei propri soci in forza di un rapporto di mandato anziché per il rapporto organico che lega i soci di un consorzio di cooperative di produzione e lavoro e quest’ultimo.
La Corte d’appello (confermando la decisione di primo grado) ha risolto la questione del regime della responsabilità intercorrente fra l’ATI e le singole imprese raggruppate nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi (nella specie l’impresa subappaltatrice, sulla base di una espressa previsione di legge, la L. n. 109 del 1994, art. 13, applicabile ratione temporis ), nel senso della responsabilità solidale in capo all’ATI per atti o fatti inerenti la gestione ed esecuzione dell’appalto da parte della singola impresa raggruppata. La RAGIONE_SOCIALE era la consorziata indicata dal Consorzio CCC quale esecutrice dei lavori, unitamente ad altra
cooperativa pure consorziata, ed era socia della società consortile a responsabilità limitata RAGIONE_SOCIALE costituita, nel 2008, per l’esecuzione dei lavori (con COGNOME e con il Consorzio RAGIONE_SOCIALE) e si discute se essa potesse essere chiamata a rispondere del debito verso la RAGIONE_SOCIALE, subappaltatrice in forza di contratto stipulato, nel 2012, con la RAGIONE_SOCIALE, costituita fra le imprese costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I), composto dalla capogruppo mandataria RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE aggiudicatosi, in forza di una responsabilità solidale tra la società consortile e i soci della stessa, nei confronti del subappaltatore e del fornitore, ai sensi degli artt. 37, 5° comma D.Lgs. 163/06 e 93, I e II comma D.P.R. 207/10.
Nella specie, si era in presenza di un RAGIONE_SOCIALE di cui SCS era consorziata, che faceva parte di un’associazione temporanea di imprese, RAGIONE_SOCIALE, costituita con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, aggiudicatasi l’appalto, e di una successiva società consortile costituita per l’esecuzione dei lavori appaltati, di cui era socia anche la SCS.
2.2. Anzitutto, vengono in gioco le disposizioni civilistiche in tema di consorzi (artt.2602 e ss. c.c.).
L’art. 2615, secondo comma, c.c. dispone che: « per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile ».
Anche se sfornito di personalità giuridica, il consorzio costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici che agisce come mandatario dei consorziati, e, pertanto, in deroga al principio generale contenuto nell’art. 1705, la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dall’art. 2615, secondo comma, non richiede la spendita del nome del singolo consorziato,
la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse .
I consorzi, contrattando con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso (Cass. Civ. Sez. I, 16/03/2001, n. 3829).
E si è affermato che « Ogni organizzazione consortile con funzione esterna, come quella di procurare occasioni di lavoro (nella fattispecie, contratti di trasporto) ai consorziati, quando tratta con i terzi ‘per conto’ di questi ultimi, opera quale loro mandatario (Cass. 26 luglio 1996 n.6774), e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali (articolo 1705, in relazione agli articoli 2608 e 2609 Codice Civile), dovrebbe importare la responsabilità del solo consorzio per le obbligazioni assunte verso i terzi e la inammissibilità di azioni del terzo contraente nei confronti del consorziato. Tuttavia, detti principi subiscono una deroga nella materia consortile dove, in forza dell’articolo 2615 comma 2 Codice Civile, la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e quella del consorziato, in via alternativa o cumulativa. Il comma 2 dell’articolo 2615 Codice Civile rende cioè responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. Il consorzio, dal canto suo, anche quando agisce ‘per conto’ di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell’assunzione di una garanzia ‘ex Lege (cfr. Cass. 27 settembre 1997 n.9509). Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicché, salva restando l’obbligazione del consorzio verso i terzi, lo stesso, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, deve gravare unicamente su quest’ ultimo » (Cass.
Civ., n. 3664 /2006).
2.3. Ma occorre comunque fare applicazione della normativa speciale dettata in tema di contratti di lavori pubblici.
Invero, va, in primo luogo, richiamata la pronuncia di questa Corte n. 18113/2003, con la quale si è affermato il principio per cui, in materia di società consortile, costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, RAGIONE_SOCIALE), la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (tra i quali principi inderogabili rientra quello recato dall’art. 2472, primo comma, cod. civ., in virtù del quale nella RAGIONE_SOCIALE per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio – fatta eccezione nel caso disciplinato dall’art. 2497, secondo comma cod. civ.,con conseguente inapplicabilità alla società consortile dell’art. 2615, secondo comma, cod. civ. – che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio). Il che tuttavia può incontrare deroghe dettate da norme speciali, quali la previsione della responsabilità dei consorziati consortile prevista nel caso di società consortile appaltatrice di lavori pubblici (artt. 21, legge n. 584 del 1977; art. 23, comma settimo, D.Lgs. n. 406 del 1991; art. 13, comma secondo, legge n. 109 del 1994), principio affermato in una fattispecie alla quale ratione temporis non era applicabile la disciplina stabilita dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
In Cass. n. 11199 del 2003, si è affermato poi che il detto regime speciale di responsabilità arriva sino alle obbligazioni nascenti dal contratto di subappalto (« In tema di associazioni temporanee di imprese, il mandato collettivo conferito dalle imprese mandanti alla
cd. “impresa capofila” per la presentazione dell’offerta si estendeva, sino all’entrata in vigore della L. n. 109 del 1994, alla conclusione del contratto di appalto, ma non anche alla conclusione di quelli di subappalto o di fornitura dei materiali necessari all’esecuzione dell’appalto stesso, essendo tale ultimo facoltà attribuita alla rappresentante soltanto dalla citata L. n. 109 del 1994 (nonché dalla successiva L. n. 216 del 1995), senza che tale normativa possa ritenersi applicabile ai rapporti di appalto in atto alla data della sua entrata in vigore ») e riguarda persino i crediti di lavoro (Cass. n. 24063/2015).
Orbene, nel caso in esame, il regime della responsabilità intercorrente fra la società consortile e le singole imprese socie nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi (nella specie, la subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE), è stato risolto dalla Corte di merito, sulla base dell’art.13, comma 2, l.109/1994, applicabile ratione temporis , nel senso della responsabilità.
Si è ritenuta quindi operante la deroga prevista dalla normativa speciale sui contratti pubblici.
2.4. Con la legge n. 109 dell’11 febbraio 1994, Legge quadro in materia di lavori pubblici, c.d. Legge Merloni, applicabile al presente giudizio (essendo il contratto d’appalto del 1996), è stata introdotta una prima disciplina organica dei consorzi, nella materia dei contratti pubblici, poi trasfusa, prima nel d.lgs. 163/2006 e poi nel d.lgs. 50/2016 (e da ultimo nel d.lgs. n. 36/2023).
Si sono distinte, all’epoca, quattro tipologie di consorzi: i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422/1909 e del d.lgt. C.p.S. n. 1577/1947, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.2602 c.c., costituiti tra i soggetti elencati alle lettere a), b) e c) dell’art.10, comma 1, l.109/1994, i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili.
I primi, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, erano ammessi (art. 10, comma 1, lett.b) a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori dovevano essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi e non dalle singole imprese consorziate (art.11 l.109/1994).
L’art.13 prevedeva (al comma 1) che la partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) – « le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)» – ed e) – « i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile » – , era ammessa « a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell’articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 » e (al comma 2) che « l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitor i», mentre «er gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilit à è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilit à solidale del mandatario o del capogruppo ». E l’art.97 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 (poi sostituito dall’art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010), stabiliva che i consorzi stabili di imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge,
avevano la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati « senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante ».
Quindi il regime di responsabilità solidale del Consorzio per le obbligazioni assunte dalla cooperativa consorziata riguardava solo gli offerenti riuniti in ATI o i consorzi ex art. 2602 o 2615-ter cod. civ., in quanto la responsabilit à solidale ex art. 13, secondo comma, della legge n° 109/1994 presupponeva « una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea » (Cass. n. 8124/2010).
In conclusione, la responsabilità solidale verso i terzi presuppone, sin dalla legge del 1994, una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea, al fine di assicurare nei casi di inadempimento o di fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive attive dell’amministrazione e dei terzi mediante l’estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate.
In Cass. n. 16011/2008 si era affermato che né la personalità giuridica di cui è dotato il consorzio, né la specificità di tale forma di consorzio rispetto alle altre forme di aggregazione consortili (oltre alla regolamentazione interna volta a disciplinare i rapporti tra Consorzio e consorziate) erano di ostacolo alla possibilità di configurare, verso i terzi, una responsabilità del consorzio per le obbligazioni assunte delle cooperative consorziate, che anzi doveva essere positivamente affermata « proprio in base alla L. n. 109 del 1994, e succ. mod., il cui art. 13, dopo aver disciplinato al primo comma le condizioni in base alle quali è ammessa la partecipazione alle procedure di affidamento “delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, lett. d) ed c)”, espressamente prevede al comma successivo che l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 “determina la loro responsabilità
solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori». Nella fattispecie in esame però l’appalto per l’esecuzione di lavori era stato affidato da un Comune non al Consorzio tra Cooperative di produzione e lavoro in quanto tale, ma) all’Associazione temporanea di imprese costituita tra il Consorzio RAGIONE_SOCIALE (che ne era la capogruppo) e una Cooperativa, determinandosi in tal modo il presupposto in base al quale la L. n. 109 del 1994 e succ. mod. configura la responsabilità solidale.
E nella successiva pronuncia n. 8124/2010 si è chiarito che sia la lettera sia a lettera sia la ratio dell’art. 13 l.109/1994 e, in particolare, del comma 2 presuppongono una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in « associazione temporanea », e che « la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o dei consorziati è volta ad assicurare, nei casi di inadempimento o di fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive attive dell’ amministrazione e dei terzi, mediante l’estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate », ma tale fattispecie è diversa laddove il Consorzio partecipi alla gara, rendendosi aggiudicatario dell’appalto, non in associazione con altre imprese, bensì quale singolo ente che, ai sensi della L. n. 422 del 1999, art. 4 , costituisce persona giuridica, vale a dire soggetto dotato di propria personalità giuridica distinta rispetto a quella delle società cooperative di produzione e lavoro consorziate.
E si è affermato che tale solidariet à verso terzi non sorge ove alla gara partecipi un Consorzio non in Ati, ragione questa per cui – in assenza di disposizioni di legge speciali contrarie e non potendo trovare applicazione la L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13, rilevante ratione temporis, che si riferisce alla partecipazione alle procedure di affidamento di imprese e consorzi in « associazione
temporanea » – valgono la regola generale di cui all’art. 1372 c.c., comma 2, a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e quella di cui all’art. 1292 c.c., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo.
In Cass. n. 11199 del 2003 si è affermato, poi, che il detto regime di responsabilità arriva sino alle obbligazioni nascenti dal contratto di subappalto (« In tema di associazioni temporanee di imprese, il mandato collettivo conferito dalle imprese mandanti alla cd. “impresa capofila” per la presentazione dell’offerta si estendeva, sino all’entrata in vigore della L. n. 109 del 1994, alla conclusione del contratto di appalto, ma non anche alla conclusione di quelli di subappalto o di fornitura dei materiali necessari all’esecuzione dell’appalto stesso essendo tale ultimo facoltà attribuita alla rappresentante soltanto dalla citata L. n. 109 del 1994 (nonché dalla successiva L. n. 216 del 1995), senza che tale normativa possa ritenersi applicabile ai rapporti di appalto in atto alla data della sua entrata in vigore ») e riguarda persino i crediti di lavoro (Cass. n. 24063/2015).
2.5. La normativa di settore dei pubblici appalti, applicabile ratione temporis al caso di specie, nell’ammettere a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. n. 422 del 1909 ed i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile, prevede quindi che l’offerta dei concorrenti consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, disponendo in particolare che per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo (L. 11
febbraio 1994, n. 109, artt. 10 e 13). Tale disposizione si riferisce alla partecipazione alla procedura di affidamento di imprese o consorzi in associazione temporanea, mediante un’offerta formulata da un mandatario o un capogruppo, ed è volta ad assicurare, attraverso la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o consorziati, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive dell’Amministrazione e dei terzi, in caso d’inadempimento o fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, mediante l’estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate (Cass. 1636/2014).
Le consorziate assumono ogni onere e responsabilità comunque connessi alla realizzazione delle opere anche verso i soggetti terzi rispetto al Consorzio stesso.
Infatti, né la personalità giuridica di cui è dotato il consorzio, né la specificità di tale forma di consorzio rispetto alle altre forme di aggregazione consortili, né la disciplina regolamentare sopra richiamata (chiaramente diretta a regolare i rapporti interni tra consorzio ex R.D. n. 422 del 1909 e le singole cooperative consorziate) sono di ostacolo alla possibilità di configurare, verso i terzi, una responsabilità del consorzio per le obbligazioni assunte delle cooperative consorziate e viceversa.
Quanto sopra è positivamente affermato sin dalla L. n. 109 del 1994, e succ. mod., art. 13, comma 2, disposizione che risulta espressamente applicabile, oltre che ai consorzi concorrenti ex art.2602 c.c., anche alle associazioni temporanee di concorrenti a cui pure partecipino consorzi di cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422.
La responsabilità solidale, in ambiente di offerta cumulativa nella gara d’appalto, deriva quindi dall’offerta in R.T.I. o A.T.I.
Peraltro, il principio della responsabilità solidale delle imprese riunite nei confronti del soggetto appaltante, fatto salvo quanto previsto per le opere scorporabili, e dei subappaltatori e dei
fornitori è stato previsto anche dalla normativa successiva in materia di contratti pubblici (art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006; art.48, comma 5, d.lgs. 50/2016; art.68 comma 9 d.lgs. 36/2023).
Quindi l’offerta presentata dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE unitamente agli altri membri della ATI, era direttamente riferibile alla RAGIONE_SOCIALE, consorziata che oltretutto aveva partecipato alla costituzione della società consortile Segrate-Lambrate e doveva solidalmente rispondere verso i terzi.
La seconda censura è inammissibile.
La Corte d’appello ha ritenuto che il Tribunale avesse ripercorso i rapporti tra RAGIONE_SOCIALE ed i concorrenti riuniti in ATI -da un lato – ed i consorziati dall’altro – e dunque anche il rapporto tra CCC (membro dello R.T.I.) e RAGIONE_SOCIALE, cosicché, non sarebbe ravvisabile « alcun rilievo d’ufficio del Tribunale su questioni tali da disorientare la difesa dell’appellante », respingendo il motivo di nullità per violazione dell’art.101 c.p.c..
Lamenta la ricorrente che il Tribunale aveva fondato la propria decisione su presupposto -mai rilevato nel corso del giudizio, avendo SCS sempre e solo contestato di non essere una delle componenti del RTI – e cioè sul fatto che il Consorzio RAGIONE_SOCIALE avesse « presentato offerta in nome e per conto » dei propri consorziati (e dunque anche di RAGIONE_SOCIALE e che pertanto avesse agito anche quale mandataria della consorziata RAGIONE_SOCIALE e in nome e per conto delle consorziate e non in proprio, in forza della normativa generale in materia di consorzio.
Si tratterebbe quindi di questione in fatto mista a diritto, sulla quale doveva essere previamente instaurato il contraddittorio tra le parti.
Ma la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte d’appello ha respinto il motivo di gravame, rilevando che la RAGIONE_SOCIALE avesse fondato la pretesa creditoria azionata in sede
monitoria sulla responsabilità della società consortile RAGIONE_SOCIALE e, altresì, su quella solidale delle imprese consorziate nella detta società consortile, ivi compresa quella di RAGIONE_SOCIALE (« sussiste la responsabilità solidale delle imprese consorziate RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE »), precisando che la società consortile (Segrate-Lambrate RAGIONE_SOCIALE era subentrata nel contratto d’appalto, «… ferma restando la responsabilità solidale di tutti i concorrenti riuniti in ATI o consorziati ».
Ne consegue che l’oggetto del contendere verteva sulla fondatezza o meno dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla consorziata RAGIONE_SOCIALE e il Tribunale ha dovuto esaminare i rapporti fra RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e i concorrenti riuniti in RAGIONE_SOCIALE (tra cui il Consorzio RAGIONE_SOCIALE) e i consorziati, dall’altro, e, dunque, anche il rapporto fra il Consorzio RAGIONE_SOCIALE, già membro di RAGIONE_SOCIALE, e la società RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso di specie, non ci sono dubbi sul fatto ci si trovi di fronte a un’offerta effettuata da imprese consorziate, con conseguente applicazione della L. n. 109 del 1994 e dell’art.13, comma 2.
Alcuna violazione del contraddittorio risulta posta in essere dal giudice di primo grado e correttamente la Corte d’appello ha respinto il relativo motivo di gravame.
Per tutto quanto sopra esposto, riunito, ex art.335 c.p.c., il ricorso n.r.g. 19440/2022 a quello n. r.g. 19439/2022, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, riunito il ricorso n.r.g. 19440/2022 a quello n. r.g. 19439/2022, respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 .