Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12132 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23651/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (SRGNDR72A26L378G) ,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -controricorrente- nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 649/2022 depositata il 25/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 649/2022 pubblicata il 25/2/2022, ha sostanzialmente confermato la decisione di primo grado del 2019, che aveva respinto le opposizioni ex art.645 c.p.c., proposte dal Consorzio RAGIONE_SOCIALEche faceva parte di un’associazione temporanea di imprese, RAGIONE_SOCIALE, costituita con RAGIONE_SOCIALE ATI aggiudicatasi l’appalto per l’esecuzione dei lavori commissionati da Milano Serravalle -Milano RAGIONE_SOCIALE, relativi al progetto di ristrutturazione dello svincolo di Lambrate e completamento della viabilità a servizio del Centro Intermodale di Segrate INDIRIZZO -tangenziale Est di Milano, il cui contratto era stato sottoscritto, nel novembre 2007, dal Consorzio, quale mandatario), dalla RAGIONE_SOCIALEconsorziata, indicata dal Consorzio quale esecutrice dei lavori, unitamente ad altra cooperativa, pure consorziata, e che era socia della società consortile a responsabilità limitata Segrate Lambrate, costituita nel 2008 per l’esecuzione dei lavori), dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE (tutte le opposizioni erano state riunite), avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, nel 2016, con il quale si era loro ingiunto, in solido, di pagare alla società RAGIONE_SOCIALE (subappaltatrice in forza di contratto stipulato nel 2014 per la fornitura di basalto e bitume) l’importo di euro 272.926,86, in forza di fatture rimaste insolute, stante l’inadempimento della società consortile Segrate RAGIONE_SOCIALELambrate. Il Tribunale aveva rigettato tutte le opposizioni, ritenuta sussistente una responsabilità solidale tra la RAGIONE_SOCIALE e i soci della stessa, nei confronti del subappaltatore e del fornitore, ai sensi degli artt. 37,
5° comma D.Lgs. 163/06 e 93, I e II comma D.P.R. 207/10.
In particolare, i giudici d’appello hanno accolto il gravame della SCS, limitatamente al capo inerente alla liquidazione delle spese di lite e hanno sostenuto che il credito era stato dimostrato documentalmente, in difetto di prova contraria, e che sussisteva la responsabilità solidale tra la RAGIONE_SOCIALE costituita a seguito di aggiudicazione di appalto pubblico, e le socie della stessa, in quanto l’art. 2462 c.c. è derogabile in ipotesi di specifiche disposizioni di legge come quelle del codice degli appalti pubblici (art. 37), essendo irrilevante il fatto che RAGIONE_SOCIALE non fosse il soggetto che aveva partecipato in ATI alla gara, dal momento che « la SCS partecipò alla gara quale socia consorziata del CCC, il quale ultimo a sua volta vi partecipò come mandatario delle proprie consorziate, tra cui per l’appunto la SCS; ciò comporta l’applicabilità dell’art. 2615 co. 2 c.c. senza necessità così derogandosi alla regola dell’art. 1705 c.c. di spendita del nome del singolo consorziato, la cui obbligazione sorge in capo a lui per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse ».
Avverso la suddetta pronuncia, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 26/9/2022, affidato a due motivi, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALEche resistono con separati controricorsi) .
Il PG ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto provato per presunzioni il credito di RAGIONE_SOCIALE), in assenza dei presupposti ex art. 2729 c.c. e sull’erroneo convincimento che fosse onere di RAGIONE_SOCIALE dedurre a prova contraria la mancata esistenza del credito azionato in via monitoria; b) con il
secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2615 c.c., dell’art. 13 della l. 109/1994 e dell’art. 96 del d.p.r. 554/1990 e dei principi in tema di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto sussistere una responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, pur non essendo la stessa un’offerente della gara, in quanto il RAGIONE_SOCIALE avrebbe partecipato al bando in nome e per conto dei propri soci, in forza di un rapporto di mandato anziché per il rapporto organico che lega i soci di un consorzio di cooperative di produzione e lavoro e quest’ultimo e perché, anche qualora volesse applicarsi la disciplina del mandato, lo stesso dovrebbe ritenersi senza rappresentanza.
2. La prima censura è inammissibile.
Nella specie, la Corte d’appello, nel respingere il primo motivo di gravame, ha spiegato che il credito è stato adeguatamente dimostrato, a prescindere dell’applicabilità o meno del principio di non contestazione, in quanto il contratto di fornitura, il titolo su cui si fonda il credito, e seppure, ex art. 2710 e.e., le scritture contabili non integrano un’indiscutibile prova legale, le stesse non sono prive di alcun peso, ben potendo esse rappresentare elementi di convincimento sottoposti al vaglio giudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 116 cpc, nel raffronto con gli elementi di segno opposto, se ed in quanto addotti dalla parte interessata.
Inoltre, la società creditrice aveva prodotto il conto finale redatto dal direttore dei lavori (dal quale si desumeva che alcuna detrazione e/o contestazione era stata effettuata con riferimento al bitume oggetto del contratto intercorso tra le odierne parti in causa), nonché il dossier qualità, vale a dire documenti provenienti da un terzo non parte in causa, e la controparte non aveva offerto elementi di prova contraria, essendosi SCS limitata « ad appellarsi ai principi generali sull’onere della prova, soffermandosi sulla
mancanza delle bolle di consegna sottoscritte (dalle quali dovrebbero desumersi le “quantità eventualmente fomite” oltre alla “congruità dei prezzi applicati”), dati già riscontrabili aliunde, per effetto della predetta produzione ».
Quindi la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento su di una pluralità di elementi probatori.
La doglianza si risolve una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, così dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una rivisitazione del suo giudizio non consentita alla Corte, alla quale non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 12568/2019; Cass. 13881/2015).
La prova per presunzione semplice, che può anche costituire l’unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se coerentemente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. La 5484 del 2019); la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 8976 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015); nella prova per presunzioni, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero
che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza.
Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento (Cass. n. 14762/2019).
Nella specie, a Corte d’appello ha ben chiarito quale fosse il quadro indiziario desumibile dalle risultanze istruttorie in atti e come esso, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse idoneo, come già espresso dal giudice di prime cure, a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del credito.
Il secondo motivo è infondato.
3.1. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto sussistere una responsabilità di SCS, pur non essendo la stessa un’offerente della gara, in quanto il RAGIONE_SOCIALE avrebbe partecipato al bando in nome e per conto dei propri soci, in forza di un rapporto di mandato, anziché per il rapporto organico che lega i soci di un consorzio di cooperative di produzione e lavoro e quest’ultimo.
La RAGIONE_SOCIALE era la consorziata indicata dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE quale esecutrice dei lavori, unitamente ad altra cooperativa pure consorziata, ed era socia della società consortile a responsabilità limitata Segrate Lambrate, costituita nel 2008 per l’esecuzione dei lavori, e si discute se essa potesse essere chiamata a rispondere del debito verso la RAGIONE_SOCIALE, subappaltatrice in forza di contratto stipulato nel 2014 per la fornitura di basalto e bitume con la RAGIONE_SOCIALE, la consortile costituita fra le imprese costituite nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I}, composto dalla capogruppo mandataria RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE che
si era aggiudicato l’appalto pubblico, in forza di una responsabilità solidale tra la RAGIONE_SOCIALE e i soci della stessa, nei confronti del subappaltatore e del fornitore, ai sensi degli artt. 37, 5° comma D.Lgs. 163/06 e 93, 1° e 2° comma D.P.R. 207/10.
Nella specie, si era in presenza di un RAGIONE_SOCIALE che faceva parte di un’associazione temporanea di imprese, RAGIONE_SOCIALE, costituita con RAGIONE_SOCIALE, aggiudicatasi l’appalto.
Dunque, la SCS, consorziata, era stata indicata dal Consorzio, insieme ad altra cooperativa consorziata, come esecutrice dei lavori (per la parte riferibile a Consorzio CCC) ed era socia della consortile, successivamente, costituita per l’esecuzione dell’appalto.
3.2. Anzitutto, vengono in gioco le disposizioni civilistiche in tema di consorzi (artt.2602 e ss. c.c.).
Il consorzio, nel contrattare con i terzi, agisce quale mandatario dei consorziati (cfr. in tal senso Cass. civ. I, 26 luglio 1996 n.6774).
L’art. 2615, secondo comma, c.c. dispone che: « per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile ». Quindi, la suddetta norma, per le obbligazioni assunte dal consorzio in nome proprio, dopo avere descritto, al comma 1, la fattispecie della responsabilità esclusiva del consorzio, contempla, al comma 2, quella solidale, che opera allorquando le obbligazioni assunte in proprio nome dal consorzio realizzino l’interesse dei singoli consorziati. In questa seconda ipotesi, delle obbligazioni sorte in capo al consorzio rispondono sia i singoli consorziati che il fondo consortile (cfr. Cass. 16052/2020).
Anche se sfornito di personalità giuridica, il consorzio costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici che agisce come mandatario dei consorziati, e, pertanto, in deroga al principio generale contenuto nell’art. 1705, la responsabilità solidale tra
consorzio e singolo consorziato, prevista dall’art. 2615, secondo comma, non richiede la spendita del nome del singolo consorziato, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse .
I consorzi, contrattando con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso (Cass. Civ. Sez. I, 16/03/2001, n. 3829).
E si è affermato che « Ogni organizzazione consortile con funzione esterna, come quella di procurare occasioni di lavoro (nella fattispecie, contratti di trasporto) ai consorziati, quando tratta con i terzi ‘per conto’ di questi ultimi, opera quale loro mandatario (Cass. 26 luglio 1996 n.6774), e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali (articolo 1705, in relazione agli articoli 2608 e 2609 Codice Civile), dovrebbe importare la responsabilità del solo consorzio per le obbligazioni assunte verso i terzi e la inammissibilità di azioni del terzo contraente nei confronti del consorziato. Tuttavia, detti principi subiscono una deroga nella materia consortile dove, in forza dell’articolo 2615 comma 2 Codice Civile, la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e quella del consorziato, in via alternativa o cumulativa. Il comma 2 dell’articolo 2615 c.c. rende cioè responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. Il consorzio, dal canto suo, anche quando agisce ‘per conto’ di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell’assunzione di una garanzia ‘ex Lege (cfr. Cass. 27 settembre 1997 n.9509). Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicché, salva restando l’obbligazione del consorzio
verso i terzi, lo stesso, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, deve gravare unicamente su quest’ ultimo » (Cass. Civ., n. 3664 /2006).
Nella specie, quindi, l’offerta formulata dal Consorzio in gara d’appalto era fatta in nome e per conto dei propri consorziati.
3.3. Ma occorre comunque fare applicazione della normativa speciale dettata in tema di contratti di lavori pubblici (Cass. n. 18113/2003): in base alla normativa relativa ai pubblici appalti, tutti i consorzi, ad eccezione della speciale categoria dei consorzi stabili, devono partecipare alle gare in nome e per conto delle consorziate, con espressa designazione delle stesse in sede di offerta.
Nel caso di partecipazione di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della Legge del 25 giugno 1909, n. 422 e successive modifiche, è configurabile una responsabilità del consorzio per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate verso i terzi e viceversa, poiché già l’art. 13 della L. n. 109 del 1994, dopo aver disciplinato la partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. d) ed e), espressamente prevedeva, al comma successivo, che l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determinava la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione appaltante nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
E la norma è stata sostanzialmente mantenuta nel Codice degli appalti pubblici, d.lgs. n 163/2006 e nelle successive versioni.
3.4. Con la legge n. 109 dell’11 febbraio 1994, Legge quadro in materia di lavori pubblici, c.d. Legge Merloni, era stata introdotta una prima disciplina organica dei consorzi, nella materia dei contratti pubblici, poi trasfusa, prima nel d.lgs. 163/2006 e poi nel d.lgs. 50/2016 (e da ultimo nel d.lgs. n. 36/2023).
Si sono distinte, all’epoca, quattro tipologie di consorzi: i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422/1909 e del d.lgt. C.p.S. n. 1577/1947, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.2602 c.c., costituiti tra i soggetti elencati alle lettere a), b) e c) dell’art.10, comma 1, l.109/1994, i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili.
I primi, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, erano ammessi (art. 10, comma 1, lett.b) a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori dovevano essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi e non dalle singole imprese consorziate (art.11 l.109/1994).
L’art.13 prevedeva (al comma 1) che la partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) – « le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)» – ed e) – « i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile » – , era ammessa « a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell’articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 » e (al comma 2) che « l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitor i», mentre «er gli assuntori di lavori
scorporabili la responsabilit à è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilit à solidale del mandatario o del capogruppo ». E l’art.97 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 (poi sostituito dall’art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010), stabiliva che i consorzi stabili di imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge, avevano la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati « senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante ».
Quindi il regime di responsabilità solidale del Consorzio per le obbligazioni assunte dalla cooperativa consorziata riguardava solo gli offerenti riuniti in ATI o i consorzi ex art. 2602 o 2615-ter cod. civ., in quanto la responsabilit à solidale ex art. 13, secondo comma, della legge n° 109/1994 presupponeva « una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea » (Cass. n. 8124/2010).
In conclusione, la responsabilità solidale verso i terzi presuppone, sin dalla legge del 1994, una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea, al fine di assicurare nei casi di inadempimento o di fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive attive dell’amministrazione e dei terzi mediante l’estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate.
In Cass. n. 16011/2008 si è quindi affermato che « né la personalità giuridica di cui è dotato il consorzio, né la specificità di tale forma di consorzi » (fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni) rispetto alle altre forme di aggregazione consortili (oltre alla regolamentazione interna volta a disciplinare i rapporti tra Consorzio e consorziate) « sono di ostacolo alla possibilità di
configurare, verso i terzi, una responsabilità del consorzio per le obbligazioni assunte delle cooperative consorziate »; anzi, tale possibilità doveva essere positivamente affermata « proprio in base alla L. n. 109 del 1994, e succ. mod., il cui art. 13, dopo aver disciplinato al primo comma le condizioni in base alle quali è ammessa la partecipazione alle procedure di affidamento “delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, lett. d) ed c)”, espressamente prevede al comma successivo che l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 “determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori». Nella fattispecie in esame, in quel giudizio, l’appalto per l’esecuzione di lavori era stato affidato da un Comune non al Consorzio tra RAGIONE_SOCIALE di produzione e lavoro in quanto tale, ma all’Associazione temporanea di imprese costituita tra il Consorzio RAGIONE_SOCIALE (che ne era la capogruppo) e una società cooperativa e i lavori di competenza del Consorzio erano stati affidati ad una cooperativa, consorziata, che aveva affidato alcune opere in subappalto ad un terzo soggetto (il quale, rimasto non soddisfatto delle pretese creditorie, aveva agito in giudizio nei confronti del Consorzio, non contraente diretto del subappalto), determinandosi in tal modo il presupposto in base al quale la L. n. 109 del 1994 e succ. mod. configura la responsabilità solidale. Del tutto correttamente la Corte d’appello aveva affermato che, in caso di concessione di un’opera pubblica a un consorzio, « le imprese eseguono i lavori esclusivamente quali componenti del consorzio », in quanto ciò ciò trova conferma, nei termini indicati, nella specifica disciplina in materia di appalti pubblici.
E nella successiva pronuncia n. 8124/2010 si è chiarito che sia la lettera sia la ratio dell’art. 13 l.109/1994 e, in particolare, del comma 2 presuppongono una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in « associazione
temporanea », e che « la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o dei consorziati è volta ad assicurare, nei casi di inadempimento o di fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive attive dell’ amministrazione e dei terzi, mediante l’estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate », ma tale fattispecie è diversa laddove il Consorzio partecipi alla gara, rendendosi aggiudicatario dell’appalto, non in associazione con altre imprese, bensì quale singolo ente che, ai sensi della L. n. 422 del 1999, art. 4 , costituisce persona giuridica, vale a dire soggetto dotato di propria personalità giuridica distinta rispetto a quella delle società cooperative di produzione e lavoro consorziate.
Nel caso in esame in tale arresto, la sentenza impugnata della Corte territoriale aveva accolto il gravame del subappaltatore e respinto l’opposizione ex art.645 c.p.c., del Consorzio, affermando la responsabilità solidale di quest’ultimo.
Si è quindi affermato, accogliendo il ricorso per cassazione del Consorzio opponente, che tale solidariet à̀ verso terzi non sorge ove alla gara partecipi un Consorzio non in ATI, ragione questa per cui – in assenza di disposizioni di legge speciali contrarie e non potendo trovare applicazione la L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13, rilevante ratione temporis , che si riferisce alla partecipazione alle procedure di affidamento di imprese e consorzi in « associazione temporanea » – valgono la regola generale di cui all’art. 1372 c.c., comma 2,c.c., a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e quella di cui all’art. 1292 c.c., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo. Quindi in quel caso il Consorzio si era reso aggiudicatario dell’appalto da solo e si è ritenuta non operante la deroga al codice civile, dettata dalla normativa speciale in tema di contratti pubblici.
In Cass. n. 11199 del 2003 si è affermato, poi, che il detto regime di responsabilità arriva sino alle obbligazioni nascenti dal contratto di subappalto (« In tema di associazioni temporanee di imprese, il mandato collettivo conferito dalle imprese mandanti alla cd. “impresa capofila” per la presentazione dell’offerta si estendeva, sino all’entrata in vigore della L. n. 109 del 1994, alla conclusione del contratto di appalto, ma non anche alla conclusione di quelli di subappalto o di fornitura dei materiali necessari all’esecuzione dell’appalto stesso essendo tale ultimo facoltà attribuita alla rappresentante soltanto dalla citata L. n. 109 del 1994 (nonché dalla successiva L. n. 216 del 1995), senza che tale normativa possa ritenersi applicabile ai rapporti di appalto in atto alla data della sua entrata in vigore ») e riguarda persino i crediti di lavoro (Cass. n. 24063/2015).
In Cass. n. 10591/2024, in relazione alla normativa in quel caso applicabile (art.37, comma 5, d.lgs. 163/2006), si è spiegato che, per le obbligazioni contratte dalle ATI o dalle società consortili costituite dalle società facenti parte dell’ATI, si fa riferimento alla responsabilità solidale delle singole società del raggruppamento, nel primo caso (« concorrenti raggruppati »), e delle società consorziate, socie della società consortile, nel secondo caso, (« consorziati »), per le obbligazioni contratte sia nei confronti della stazione appaltante, sia nei confronti « del subappaltatore » e dei fornitori, e quindi « anche in presenza di una società consortile (art. 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), a responsabilità limitata, resta ferma la responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati, in base alle norme del codice dei contratti pubblici, e quindi anche in solido, in capo alle singole società facenti parte del consorzio, nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori ». Invero, la disciplina dei contratti pubblici, come modificata con il d.lgs. n. 163 del 2006, deroga,
espressamente all’art. 2462 c.c., l’art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, mantiene la stessa dicitura, e la norma è poi confluita nell’art. 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023.
In Cass.34430/2024, si è ribadito che la normativa in materia di appalti pubblici ha introdotto, nel corso del tempo, una regola generale di responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile, dapprima prevista solo verso la stazione appaltante, successivamente (art.13, coma 2, legge 109/1994), estesa nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, ma solo ove si verta in una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea, non sorgendo tale solidarietà ove alla gara partecipi un Consorzio non in Ati, ma in proprio.
Quindi, « in tema di appalti pubblici, dal principio per cui il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 c.c. non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, ma unicamente la costituzione di un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, deriva che la responsabilità solidale, di cui all’art. 13, l. n. 109 del 1994, sussiste solo ove i coobbligati abbiano compartecipato alla gara pubblica, formulando all’interno di essa una specifica offerta ». Anche in quel caso, applicabile ratione temporis la legge n° 109/1994, il Consorzio aveva partecipato alla gara d’appalto formulando offerta ai sensi dell’art. 10, primo comma, lettera b), della legge predetta, affidando poi l’esecuzione dei lavori ad una consorziata, la quale aveva concluso un contratto di subappalto con una terza impresa, che aveva agito in giudizio nei confronti del Consorzio; la solidarietà è stata esclusa non risultando che il Consorzio avesse ottenuto l’affidamento degli appalti a seguito di offerta congiunta con altre imprese, considerato che « l’elemento che fa sorgere la solidarietà è ‘l’offerta dei concorrenti’, ossia dei soggetti che, avendo un interesse ad assumere la commessa,
‘concorrono’ alla gara pubblica onde ottenere l’assegnazione dei lavori ». E la deroga alla disciplina generale non scatta quando a formulare l’offerta nella gara sia un consorzio « solitario » (costituito ex art. 2602 o 2615-ter cod. civ.), ossia un soggetto unico, anche se composto da più imprese associate « per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi » (art. 2602 cod. civ.) della loro attività economica. In tale ipotesi, le socie consorziate potrebbero invero essere « rimaste anche del tutto all’oscuro della formulazione dell’offerta fatta singulatim da parte del consorzio stesso », mentre lo scopo delle norme è di rendere solidalmente responsabili, davanti alla Stazione appaltante ed ai subappaltatori o fornitori, solo quei soggetti che, avendo un comune interesse all’appalto, hanno formulato l’offerta congiuntamente e sono unitariamente chiamati all’esecuzione delle opere, in quanto, come detto, « concorrenti ».
Nella successiva pronuncia n. 34433/2024, questa Corte ha invece accolto il ricorso di un subappaltatore (che aveva agito in giudizio per un credito nei confronti della società consortile aggiudicataria dei lavori, con offerta congiunta presentata tramite Ati o Rti, e delle singole consorziate in solido, con domanda, azionata in sede monitoria, respinta nei gradi di merito), denunciante violazione dell’art.37, comma cinque, d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis .
3.6. La normativa di settore dei pubblici appalti, applicabile ratione temporis al caso di specie, nell’ammettere a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. n. 422 del 1909 ed i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile, prevede quindi che l’offerta dei concorrenti consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, disponendo in particolare che per gli
assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo (L. 11 febbraio 1994, n. 109, artt. 10 e 13). Tale disposizione si riferisce alla partecipazione alla procedura di affidamento di imprese o consorzi in associazione temporanea, mediante un’offerta formulata da un mandatario o un capogruppo, ed è volta ad assicurare, attraverso la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o consorziati, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive dell’Amministrazione e dei terzi, in caso d’inadempimento o fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, mediante l’estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate (Cass. 1636/2014).
Le consorziate assumono ogni onere e responsabilità comunque connessi alla realizzazione delle opere anche verso i soggetti terzi rispetto al Consorzio stesso.
Infatti, né la personalità giuridica di cui è dotato il consorzio, né la specificità di tale forma di consorzio rispetto alle altre forme di aggregazione consortili, né la disciplina regolamentare sopra richiamata (chiaramente diretta a regolare i rapporti interni tra consorzio ex R.D. n. 422 del 1909 e le singole cooperative consorziate) sono di ostacolo alla possibilità di configurare, verso i terzi, una responsabilità del consorzio per le obbligazioni assunte delle cooperative consorziate e viceversa.
Quanto sopra è positivamente affermato sin dalla L. n. 109 del 1994, e succ. mod., art. 13, comma 2, disposizione che risulta espressamente applicabile, oltre che ai consorzi concorrenti ex art.2602 c.c., anche alle associazioni temporanee di concorrenti a cui pure partecipino consorzi di cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422.
La responsabilità solidale, in ambiente di offerta cumulativa nella gara d’appalto, deriva quindi dall’offerta in R.T.I. o A.T.I.
Peraltro, il principio della responsabilità solidale delle imprese riunite nei confronti del soggetto appaltante, fatto salvo quanto previsto per le opere scorporabili, e dei subappaltatori e dei fornitori è stato previsto anche dalla normativa successiva in materia di contratti pubblici (art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006; art.48, comma 5, d.lgs. 50/2016; art.68 comma 9 d.lgs. 36/2023). Quindi, l’offerta presentata dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE, unitamente agli altri membri della ATI, era direttamente riferibile alla RAGIONE_SOCIALE consorziata che aveva partecipato alla costituzione della società consortile Segrate-Lambrate e doveva solidalmente rispondere verso i terzi.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna delle parti controricorrenti, in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 .