Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30714 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30714 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
R.G.N. 15984/20
C.C. 30/10/2024
Vendita -Preliminare -Risoluzione per inadempimento -Termine essenziale
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15984/2020) proposto da: COGNOME NOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE quale socio accomandatario e legale rappresentante pro -tempore della RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
e
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente
domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 850/2019, pubblicata il 21 novembre 2019, notificata a mezzo PEC il 7 maggio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 12/14 ottobre 2004, NOME Mario Giuseppe conveniva, davanti al Tribunale di Mistretta, la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, chiedendo che fosse disposto il trasferimento coattivo della proprietà del lotto indiviso dell’estensione di mq. 2.000 per inadempimento della promittente alienante all’obbligo di concludere il contratto definitivo, come da preliminare concluso con scrittura privata del 19 settembre 2003, con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, anche in ragione della responsabilità professionale del COGNOME, o -in subordine -che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della promittente alienante, con la condanna, in solido con COGNOME NOME, al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata nonché alla restituzione del prezzo, oltre interessi come pattuiti in contratto.
Si costituivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, i quali contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avversarie, deducendo l’inesistenza di responsabilità professionale in capo a COGNOME NOME, e -in via riconvenzionale -chiedevano che fosse dichiarata la nullità del preliminare per illiceità della causa o che fosse accertata la risoluzione di diritto del contratto per scadenza del termine essenziale stabilito per la stipula del definitivo.
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 61/2009, depositata il 22 maggio 2009, pronunciava la risoluzione del contratto preliminare di vendita concluso tra le parti per inadempimento della promittente venditrice e condannava, in solido, la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME alla restituzione, in favore del promissario acquirente, della somma di euro 8.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria e di euro 70.000,00 versata a titolo di acconto sul prezzo finale, oltre interessi convenzionali -secondo il tasso pattuito al punto 6 della scrittura privata -dalla domanda al soddisfo.
2. -Con atto di citazione notificato il 12 luglio 2010, la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erronea condanna del COGNOME in qualità di socio accomandatario della società promittente alienante, avendo questi dismesso le quote sociali, come comunicato alla controparte con missiva del 10 settembre 2004, prima della scadenza del termine essenziale per la stipula del definitivo fissata al 30 settembre 2004; 2) la mancata
dichiarazione della risoluzione del contratto per scadenza del termine essenziale del 30 settembre 2004, in conseguenza del quale sarebbe venuto meno l’interesse delle parti alla conclusione dell’affare, come dichiarato dalla promittente venditrice con nota del 1° ottobre 2004; 3) la limitazione dell’impegno delle parti al perfezionamento del trasferimento di proprietà con atto definitivo entro il 30 settembre 2004 all’unica condizione che, nel frattempo, si fosse verificata la variazione della destinazione urbanistica da agricola ad edificabile, variazione avvenuta il 20 aprile 2004 con l’approvazione e pubblicazione del piano regolatore generale del Comune di Santo Stefano di Camastra.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione NOMECOGNOME il quale instava per il rigetto del gravame e, in via incidentale, chiedeva che la sentenza impugnata fosse riformata nella parte in cui: A) non aveva liquidato il doppio della caparra confirmatoria versata; B) non aveva disposto la condanna di COGNOME NOME al risarcimento del danno, quale tecnico obbligato alla redazione della lottizzazione e del frazionamento.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Messina, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE e accoglieva l’appello proposto da COGNOME NOME e, per l’effetto, limitava la condanna alla restituzione delle somme già indicate dalla pronuncia appellata nei soli confronti della RAGIONE_SOCIALE, rigettando altresì l’appello incidentale proposto da COGNOME Mario Giuseppe.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che, sebbene il terreno avesse
acquisito la destinazione urbanistica prevista in contratto (zona D3), con l’approvazione del nuovo piano regolatore generale del 20 aprile 2004 a cura della Regione, nondimeno non risultava che fosse stato predisposto e presentato presso i competenti uffici il piano di lottizzazione necessario per poter procedere al relativo frazionamento del lotto promesso in vendita; b ) che, in difetto della prova -da parte dei convenuti -del corretto e tempestivo adempimento di tali obbligazioni, come previste al punto 6 della scrittura privata, doveva ritenersi fondata la domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c.; c ) che la gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c., emergeva dal fatto che i predetti adempimenti erano necessari ai fini del trasferimento della proprietà del bene, come individuato in contratto; d ) che, benché COGNOME NOME avesse partecipato all’atto quale legale rappresentante della società promittente alienante, aveva perso tale qualità prima dello scadere del termine previsto dalla scrittura privata per la stipula del definitivo, sicché la sua eventuale responsabilità poteva emergere non sotto il profilo solidale, ma semmai sussidiario, laddove un’eventuale esecuzione nei confronti della società si fosse rilevata incapiente, con la conseguenza che questi non poteva essere evocato in giudizio, né condannato in solido con la società; e ) che da quanto sopra si deduceva altresì l’infondatezza dell’appello incidentale spiegato.
3. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, NOMECOGNOME
Ha resistito, con controricorso, NOMECOGNOME quale socia accomandataria e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, articolato in quattro motivi.
Ha resistito, altresì, con separato controricorso, COGNOME NOMECOGNOME che ha spiegato, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, fondato su due motivi.
Ha depositato ulteriore controricorso, per resistere ai ricorsi incidentali, NOME.
4. -Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1306, 2304, 2313 e 2318 c.c., per avere la Corte di merito confuso il beneficio di preventiva escussione -in relazione al quale aveva senso la differenza tra responsabilità solidale e responsabilità sussidiaria, operante in fase esecutiva -con la legittimazione passiva e processuale del socio accomandatario, quanto all’accertamento della sua responsabilità in ordine alle obbligazioni assunte dalla società.
Osserva l’istante che, sebbene il beneficium excussionis previsto dall’art. 2304 c.c., richiamato per i soci accomandatari dall’art. 2318 c.c. operasse esclusivamente in sede esecutiva nel senso che il creditore sociale avrebbe potuto procedere coattivamente a carico del socio solo dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società -, nondimeno, ciò non sarebbe valso a mutare la natura del debito sociale come debito proprio del socio illimitatamente responsabile, né a fare assumere a quest’ultimo, nei confronti dei creditori della società,
la veste di terzo tenuto a rispondere come per un vincolo fideiussorio, sicché il socio illimitatamente responsabile non avrebbe potuto essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma sarebbe stato invece debitore come la società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni.
Né, d’altronde, il COGNOME aveva mai eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2290 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che, sebbene COGNOME NOME avesse partecipato all’atto preliminare di vendita quale legale rappresentante della società promittente alienante, nondimeno non lo fosse più già prima dello scadere del termine previsto dalla scrittura privata oggetto di causa, sicché la sua eventuale responsabilità sarebbe potuta emergere non sotto il profilo solidale, ma semmai sussidiario.
Senonché avverte l’istante che la circostanza che, prima dello scadere del termine previsto dalla scrittura privata per la stipula del rogito notarile, COGNOME NOME non fosse più socio accomandatario e legale rappresentante della società promittente alienante, avendo ceduto le quote di partecipazione sociale, sarebbe stata del tutto irrilevante, poiché il socio illimitatamente responsabile di una società di persone avrebbe risposto di tutte le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui egli aveva ricoperto la qualità di socio, indipendentemente dalla data in cui si fosse verificato il relativo inadempimento.
Per l’effetto, la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della società di cui il RAGIONE_SOCIALE era socio al momento in cui era stata assunta l’obbligazione rimasta inadempiuta avrebbe costituito titolo esecutivo anche nei confronti di quest’ultimo.
2.1. -I due motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, attesa la loro connessione logica e giuridica -sono infondati.
E tanto perché nelle società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la responsabilità di quest’ultimo verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae finché dura il rapporto sociale, poiché il termine ‘responsabilità’ (di cui all’art. 2290 c.c.) allude non già al momento in cui l’obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta, e rispetto alla tutela dell’affidamento dei terzi sulla corresponsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali assume preminente rilievo che, con lo scioglimento del rapporto sociale, si interrompe qualsivoglia controllabilità, da parte del socio uscente, del successivo adempimento delle obbligazioni della società, ormai integralmente rimesso all’iniziativa e alla diligenza dei soci superstiti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29306 del 23/10/2023).
Infatti, ai sensi dell’art. 2290 c.c., ‘nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento’.
La stessa norma precisa, di seguito, che ‘lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in
mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato’.
Dunque, secondo il chiaro dettato della norma, la ‘responsabilità’ del socio verso i terzi per le obbligazioni di una società di persone deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, deve essere esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato.
Rispetto a tale principio generale, non assume valore decisivo la circostanza che una determinata obbligazione sociale sia stata contratta in epoca anteriore allo scioglimento del rapporto con un singolo socio, e che gli effetti di tale obbligazione sociale siano destinati (come nel caso di specie, in ragione della relativa natura) a permanere nel tempo, oltre l’epoca dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società.
Gli effetti di una simile obbligazione, infatti, pur pienamente operanti, sotto il profilo del vincolo, sin dall’originaria costituzione del rapporto negoziale (e la cui sola esigibilità risulta condizionata alla scadenza del termine convenuto), devono ritenersi tali, a far tempo dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, da non poter più coinvolgere, con riferimento alla prestazione non ancora esigibile, la responsabilità dei soci il cui rapporto con la società sia venuto meno.
A sostegno di tale interpretazione dell’art. 2290 c.c. vale segnalare il valore significativo del dato letterale della norma,
avendo il legislatore disposto una specifica limitazione ‘nel tempo’ della ‘responsabilità’ del socio per le obbligazioni sociali.
È vero che la norma non ha sancito una limitazione di detta responsabilità per le sole obbligazioni sociali ‘contratte successivamente’ allo scioglimento. Ma l’uso del termine ‘responsabilità’ implica l’intenzione del legislatore di non riferirsi al ‘debito’, ossia alla situazione obbligatoria come tale, cioè come fonte di vincolo per la società che l’ha contratta, bensì al momento in cui tale situazione dà luogo a responsabilità, ossia al momento in cui l’obbligazione sia divenuta esigibile e non sia stata adempiuta.
Nella fattispecie la sentenza impugnata ha accertato che, sebbene COGNOME NOME avesse stipulato l’atto preliminare di vendita in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società in accomandita semplice promittente alienante, non era più socio della predetta società nel momento in cui l’obbligazione volta ad ottenere la stipulazione del definitivo era divenuta esigibile, in ragione della cessione di quote sociali comunicata al promissario acquirente in data 10 settembre 2004, prima della scadenza del termine essenziale per la stipula del definitivo.
Sicché la sua uscita dalla società prima che l’obbligazione divenisse esigibile ha correttamente impedito che questi rispondesse in proprio nei confronti del promissario acquirente.
3. -Con il terzo motivo il ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione, per
avere la Corte distrettuale pronunciato l’infondatezza dell’appello incidentale proposto da NOME NOME NOME, senza fornire alcuna motivazione delle ragioni poste a fondamento di tale rigetto, con precipuo riguardo alla pretesa disattesa in primo grado di pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata, per l’importo complessivo di euro 16.000,00, e in ordine all’omesso esame della domanda con cui era stato chiesto, nel giudizio di primo grado, che COGNOME NOME fosse condannato, in solido con la società RAGIONE_SOCIALE anche quale progettista incaricato, laddove fossero emerse sue responsabilità professionali per la mancata redazione della lottizzazione e del frazionamento, a titolo di risarcimento danni da accertarsi anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio.
3.1. -Il motivo è fondato.
Ed invero la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare l’infondatezza dell’appello incidentale senza spendere alcuna argomentazione in proposito, ossia sulla pretesa di ottenere il pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata, per l’importo complessivo di euro 16.000,00, e sulla contestazione dell’omesso esame della domanda di condanna al risarcimento dei danni di COGNOME NOME in proprio, in solido con la società RAGIONE_SOCIALE quale progettista incaricato della redazione della lottizzazione e del frazionamento.
Rigetto che non risulta affatto argomentato, neanche per collegamento implicito con la conferma della declaratoria di risoluzione per inadempimento della promittente alienante.
4. -Passando alla disamina del ricorso incidentale spiegato da NOMECOGNOME quale socio accomandatario e legale
rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, il primo motivo investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., con motivazione apparente, per avere la Corte del gravame pronunciato la risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento della promittente venditrice, senza esaminare la domanda di quest’ultima, volta ad ottenere l’accertamento della risoluzione di diritto del contratto per scadenza del termine essenziale alla data del 30 settembre 2004.
Deduce l’istante che non sarebbe emerso alcun ragionamento sviluppato in un percorso motivazionale volto ad escludere la risoluzione di diritto per scadenza del termine essenziale.
5. -Con il secondo motivo la ricorrente incidentale si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 1457 e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello rilevato la gravità dell’inadempimento della promittente alienante, senza tenere conto dell’essenzialità del termine, così come previsto al punto 3 del contratto preliminare del 19 settembre 2003, in conseguenza della cui maturazione la RAGIONE_SOCIALE, con missiva del 10 ottobre 2004, si rendeva disponibile alla restituzione del prezzo, invocando appunto l’avvenuta risoluzione del rapporto ed emergendo l’assoluta carenza di interesse alla conclusione del definitivo, secondo quanto stabilito con la stipulata scrittura privata.
Sicché la decisione impugnata sarebbe stata errata, nella parte in cui aveva posto a carico della promittente alienante l’onere di dimostrare di aver assunto regolarmente le proprie
obbligazioni, senza porre tale problematica in stretta correlazione con la natura essenziale del termine pattuito.
5.1. -I due motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi giuridicamente e logicamente -sono infondati.
E ciò perché la Corte d’appello ha dato atto che, secondo le risultanze peritali, la mancata stipula del definitivo doveva essere ricondotta -nonostante il terreno avesse acquisito la destinazione urbanistica prevista in contratto (zona D3) con l’approvazione del nuovo piano regolatore generale del 20 aprile 2004 da parte della Regione -alla mancata predisposizione e presentazione, presso i competenti uffici, del piano di lottizzazione necessario per poter procedere al relativo frazionamento del lotto promesso in vendita, obbligazione che -in base al punto 6 della scrittura privata -doveva essere posta a carico della promittente venditrice e di cui quest’ultima non aveva dato dimostrazione dell’adempimento, trattandosi appunto di obbligazione il cui adempimento era necessario ai fini del trasferimento della proprietà del bene come individuato in contratto.
Tale motivazione esclude per incompatibilità la possibilità che fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto preliminare per scadenza del termine essenziale ex art. 1457 c.c.
E tanto perché il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto, se l’inadempimento non sia imputabile all’obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell’altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3542 del 05/08/1977; Sez. 1, Sentenza n. 1352 del 26/04/1969).
Ora, il requisito della colpa, nell’ipotesi di mancata osservanza del termine essenziale, non opera come elemento costitutivo della fattispecie integrativa della risoluzione del contratto, ma solo come elemento eventualmente impeditivo, nel senso che, nel caso di adempimento che richiede la cooperazione di entrambi i contraenti, sorge a carico di chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l’onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l’adempimento non è stato reso possibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8881 del 03/07/2000; Sez. 2, Sentenza n. 1020 del 30/01/1992; Sez. 1, Sentenza n. 4039 del 11/05/1990; Sez. 2, Sentenza n. 5710 del 27/06/1987; Sez. 2, Sentenza n. 1742 del 14/03/1986; Sez. 2, Sentenza n. 3680 del 07/06/1980).
Nella fattispecie il promittente venditore, che ha rivendicato la risoluzione di diritto per scadenza del termine essenziale, non ha -secondo l’assunto della sentenza impugnata provveduto a predisporre il piano di lottizzazione entro tale termine, sicché non avrebbe potuto pretendere l’accertamento di tale risoluzione, in quanto il mancato rispetto del fissato termine è dipeso da un inadempimento a questi imputabile.
In conseguenza, non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti -come nella specie -una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della
pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25710 del 26/09/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020).
Ed inoltre l’implicita motivazione del rigetto della pretesa di risoluzione per scadenza del termine essenziale risulta corretta.
6. -Con il terzo motivo (corrispondente al primo motivo del ricorso incidentale condizionato spiegato da COGNOME COGNOME) la ricorrente incidentale contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c. nonché agli artt. 1284 e 1341 c.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sulle obiezioni sollevate avverso la liquidazione degli accessori del credito nella misura e con la decorrenza indicata nella sentenza di prime cure, ossia degli interessi convenzionali al tasso praticato dall’Istituto bancario San Paolo Imi S.p.A. al tempo della restituzione, ai sensi dell’art. 6 della scrittura privata, dalla proposizione della domanda fino al soddisfo.
Aspetto in ordine al quale era stata rilevata l’ingiustizia dell’ampliamento del credito, che avrebbe giustificato la liquidazione dei soli interessi legali, in ragione della mancata valida pattuizione per iscritto degli interessi convenzionali e in assenza di specifica sottoscrizione.
6.1. -Il motivo è inammissibile.
Infatti, secondo l’assunto della stessa ricorrente incidentale e come confermato dal controricorrente al ricorso incidentale NOME NOME, la misura dovuta degli interessi legali è stata già statuita con ordinanza del giudice dell’esecuzione del 12 luglio 2013, che ha appunto dichiarato la nullità degli interessi pattuiti nel punto 6 della scrittura privata del 19 settembre 2003 per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso.
Pertanto, ricorre il difetto di interesse a far valere tale nullità in questa sede.
7. -Con il quarto motivo (corrispondente al secondo motivo del ricorso incidentale condizionato spiegato da COGNOME COGNOME) la ricorrente incidentale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., con la mancata motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale non adeguatamente pronunciato circa la necessità di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio per aver superato il chiaro mandato deferito dal Tribunale e per l’errore di fatto che avrebbe inficiato le conclusioni tecniche dell’ausiliario, discostandosi dal reale stato di fatto e di diritto della controversia, con precipuo riguardo alla conclusione rassegnata secondo cui, in assenza di un piano di lottizzazione, non sarebbe stato possibile definire la suddivisione in lotti e, quindi, indicare il lotto da trasferire alla controparte.
7.1. -Il motivo è infondato.
Ora, nel giudizio d’appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di
primo grado, poiché non viene chiesta l’ammissione di un nuovo mezzo di prova.
Il giudice, peraltro, se non ha l’obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnicovalutative mosse dall’appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5339 del 18/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 305 del 12/01/2012; Sez. 3, Sentenza n. 10849 del 11/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2164 del 14/02/2002; Sez. 3, Sentenza n. 4852 del 19/05/1999).
Nella fattispecie il giudice del gravame ha implicitamente rigettato l’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, sostenendo che la mancata predisposizione e presentazione presso i competenti uffici del piano di lottizzazione, necessario per poter procedere al relativo frazionamento del lotto promesso in vendita, costituiva grave inadempimento, in quanto la mancanza di detta predisposizione avrebbe impedito il trasferimento della proprietà del bene, come individuato in contatto.
Conclusione, questa, immune da vizi logici e giuridici, in ragione dell’interpretazione della volontà delle parti circa l’impegno assunto dal promittente venditore di procedere alla lottizzazione e al frazionamento prima della stipula del definitivo.
8. -In conseguenza delle considerazioni esposte: A) il terzo motivo del ricorso principale deve essere accolto mentre i rimanenti motivi devono essere disattesi; B) i ricorsi incidentali spiegati devono essere respinti.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti motivi del ricorso principale, rigetta i ricorsi incidentali, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda