Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20331 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20331 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4638-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1089/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/12/2020 R.G.N. 136/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che, accertata la
Oggetto
Lavoro privato
R.G.N. 4638/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 14/05/2025
CC
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dall’1.5.2011 al 31.7.2015 intercorso tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, ha condannato NOME COGNOME quale ‘socio unico della RAGIONE_SOCIALE al momento della cancellazione della stessa dal registro delle imprese’, al pagamento di euro 76.370,75 a titolo di spettanze retributive;
la Corte, in sintesi, ha innanzitutto confermato la decadenza per mancata citazione dei testi in relazione all’udienza del 25 maggio 2018, già comminata al COGNOME in prime cure, rilevando che questi neanche in appello aveva provato di averli citati per detta udienza, ma -evidenzia il Collegio ‘si limita ad affermare che doveva citarli per il 22 giugno (2018), mentre a quell’udienza la decadenza si era già verificata’;
quanto alla censura che lamentava l’errata applicazione dell’art. 2945, comma 2, c.c., per ‘mancata autorizzazione alla chiamata in causa del liquidatore’, sostenendo che il socio nulla aveva ricevuto dalla liquidazione, la Corte ha richiamato un precedente di legittimità che ribadisce il principio secondo cui la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i debiti non si estinguono ma si trasferiscono ai soci ‘i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate ‘;
quindi la Corte rileva che ‘il Sig. COGNOME avrebbe dovuto dedurre che il regime giuridico dei debiti sociali era nel senso della limitazione della sua responsabilità, invece, si è limitato a dire che egli risponde solo nei limiti delle somme riscosse in base all’art. 2945 c.c. e che il liquidatore risponde di mala gestio per i mancati incassi’, ma, ‘dalla visura allegata al fascicolo di primo grado, emerge che egli era socio unico e proprietario di tutte le
quote nominali di cui si compone il capitale sociale, quindi è evidente la sua responsabilità illimitata’;
infine, la Corte territoriale ha motivatamente disatteso anche il motivo di gravame con cui si contestava la valutazione delle deposizioni testimoniali effettuata dal Tribunale;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito l’intimato con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; 1.1. il primo denuncia la nullità del procedimento ‘per violazione di norme processuali ed insufficiente ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia’, sostenendo che ‘da una semplice visione del fascicolo di primo grado si evidenzia come la citazione dei testi sia stata ritualmente effettuata e depositata’, per cui la decadenza non si sarebbe verificata ‘né in data 25.5.2018, né successivamente all’udienza del 22.6.2018’;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘nullità della sentenza per vizio motivazionale; violazione e falsa applicazione dell’art. 2495, comma 2, c.c.; violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, c.p.c.’; si eccepisce che gravava sul lavoratore creditore l’onere de lla prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione;
1.3. il terzo mezzo lamenta la ‘contraddittorietà ed inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali. Violazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.’;
2. il ricorso è inammissibile;
2.1. il primo motivo è inammissibile perché si fonda su di un presupposto -‘la citazione testi … ritualmente effettuata e depositata’ avuto riguardo all’udienza del 25 maggio 2018 che risulta invece esplicitamente negato dalla Corte territoriale, né si indi ca il contenuto specifico dell’atto processuale dal quale invece risulti tale deposito e neanche si allega quando tale produzione sarebbe avvenuta;
2.2. parimenti inammissibile è il secondo motivo;
si lamentano promiscuamente vizi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizi motivazionali, evocando il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza d’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019);
inoltre, neanche ci si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto perché non viene confutata in alcun modo l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il COGNOME, quale socio unico di una società di capitali, risultava ‘illimitatamente responsabile’, di modo che non poteva ri levare la limitazione della responsabilità a quanto riscosso in sede di liquidazione;
2.3. infine, inammissibile è anche l’ultima censura che ancora deduce il vizio del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per di più in relazione
ad un fatto processuale -la valutazione di attendibilità dei testi, peraltro di competenza del giudice del merito – e non per l’omesso esame di un fatto storico decisivo che ha dato origine alla controversia;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 14 maggio 2025.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME