SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 852 2025 – N. R.G. 00005879 2024 DEPOSITO MINUTA 13 10 2025 PUBBLICAZIONE 13 10 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO, promossa
DA
, nato a Trieste, il DATA_NASCITA, RAGIONE_SOCIALE
NOME
Gobbato
(C.F.
C.F.
C.F.
);
rappresentante pro tempore , C.F.
C.F.
;
– CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto : opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 430/2024, del 18/09/2024, nel proc. r.g.n. 4663/2024
)
, con
CONTRO
P.
C.F.
e
con gli AVV_NOTAIOti
NOME
Bravo
(C.F.
ATTRICE OPPONENTE
in persona del legale l’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.
Conclusioni delle parti
( precisate all’udienza del )
PER L ‘ ATTORE OPPONENTE
Nel merito: accertato, per i motivi esposti in premessa, che l’ingiunto
nulla deve alla
, come
identificata in atti, dichiararsi per l’effetto revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 430/2024 del 18.09.2024 –NUMERO_DOCUMENTO emesso dal Tribunale di Trieste.
Spese di lite rifuse e distrazione delle stesse.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
nel merito: confermato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, rigettare l’opposizione spiegata dal sig, , perché illegittima e/o infondata per le ragioni esposte in narrativa;
Spese e compensi di lite rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 30 agosto 2024, la
già
, in qualità di socio unico (oltre che liquidatore) della società RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal Registro delle Imprese il 4 settembre 2020, il pagamento della somma di euro 41.676,41, oltre agli ulteriori interessi di mora al tasso contrattuale del 4,90% decorrenti dal 1°
ha chiesto ingiungersi a agosto 2024 al saldo, nonché le spese processuali.
La ricorrente ha dedotto che in data 5 ottobre 2015 la
aveva concesso alla RAGIONE_SOCIALE un mutuo
chirografario di euro 90.000,00, da restituirsi in 84 rate mensili posticipate, come da contratto, addendum , documento di sintesi e piano di ammortamento sottoscritti.
A seguito della liquidazione volontaria della società (delibera del 9 dicembre 2019) e della cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese (4 settembre 2020), la banca, con raccomandata del 20 settembre 2021, ha dichiarato la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento e intimato l’immediato pagamento del capitale residuo.
Alla data del 1° agosto 2024, il credito vantato ammontava ad euro 41.676,41, di cui euro 36.095,89 per capitale residuo ed euro 5.580,52 per interessi di mora calcolati dal 21 settembre 2021 al 1° agosto 2024.
La banca ha precisato che l’operazione era assistita dalla garanzia del RAGIONE_SOCIALE pubblico presso il Medio Credito Centrale ai sensi della L. n. 662/1996, e che, cancellata la società debitrice, l’azione di recupero andava esercitata nei confronti del socio unico ai sensi dell’art. 2495 , terzo comma, c.c.
Ha precisato a tal proposito che il RAGIONE_SOCIALE acquisterà automaticamente il diritto di rivalersi sull’impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell’art . 1203 c.c. e dell’art. 2 , comma 4, d.m. 20/5/2005, per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza.
Ha infine richiesto la provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 642 c.p.c., deducendo il rischio di pregiudizio per la garanzia del credito a causa dell’inerzia del debitore e della mancata proposta di un piano di rientro.
Con decreto ingiuntivo n. 430/2024 emesso in data 18 settembre 2024, il Tribunale di Trieste ha accolto la domanda monitoria proposta dalla
ingiungendo a , quale ex socio unico della cancellata società RAGIONE_SOCIALE e, dunque, suo successore ai sensi dell’art. 2495 , terzo comma, c.c., di pagare alla ricorrente:
-la somma di euro 41.676,41;
-gli interessi come da domanda;
-nonché le spese del procedimento liquidate in euro 1.000,00 per compenso, euro 286,00 per spese, oltre accessori di legge.
La AVV_NOTAIO ha ritenuto che il credito vantato risultasse certo, liquido ed esigibile sulla base della documentazione prodotta, ma non ha concesso la provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., rilevando che il pregiudizio derivante dal ritardo era stato prospettato in termini generici.
Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 2024, ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 430/2024 -R.G. n. 4663/2024 emesso dal Tribunale di Trieste in data 18 settembre 2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della
della somma di euro 41.676,41, oltre ulteriori interessi e spese.
L’opponente ha premesso che il credito azionato dalla banca trae origine da un mutuo chirografario di euro 90.000,00 stipulato il 5 ottobre 2015 tra la
(ora
) e la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, poi posta in liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese il 4 settembre 2020.
A fondamento dell’opposizione ha dedotto:
l ‘ insussistenza della legittimazione passiva e di una responsabilità personale di ai sensi dell’art. 2462 c.c., in quanto la RAGIONE_SOCIALE era una società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta che, pertanto, rispondeva delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio. non potrebbe di conseguenza essere chiamato a rispondere dei debiti sociali, in quanto non era socio al momento della stipula del mutuo da parte della società, risalente al 5/10/2015, essendo divenuto
socio unico solo il 7.11.2019, e poi liquidatore il 13.12.2019, diversi anni dopo la nascita dell’obbligazione ;
l ‘ insussistenza di responsabilità ex art. 2495 c.c., poiché dal bilancio finale di liquidazione (prodotto in allegato alla comparsa) l’attivo era risultato insufficiente a soddisfare i residui debiti sociali e nessuna somma è stata ripartita al socio. Pertanto, non avendo percepito alcuna somma dalla liquidazione, non potrebbe essere chiamato a rispondere verso i creditori sociali.
L’opponente ha quindi chiesto dichiararsi che nulla è dovuto da alla con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 430/2024 e condanna della banca alla rifusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 febbraio 2025, si è costituita la in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 430/2024.
La banca ha preliminarmente rilevato che l’opponente non ha contestato il quantum del credito azionato, sicché l’importo portato dal decreto avrebbe dovuto ritenersi certo e incontestato.
Quanto alle eccezioni di merito sollevate da , la convenuta ha precisato che:
-il mutuo chirografario era assistito dalla garanzia del RAGIONE_SOCIALE Pubblico presso il Medio Credito Centrale ai sensi della L. 662/1996, e che, in caso di escussione, il RAGIONE_SOCIALE si sarebbe automaticamente surrogato nei diritti del creditore ai sensi dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2, comma 4, d.m. 20/5/2005;
-a seguito della cancellazione della società RAGIONE_SOCIALE dal Registro delle Imprese, la legittimazione passiva per il recupero del credito spetta al socio unico e liquidatore, ai sensi dell’art. 2495 c.c., come correttamente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
A sostegno della propria tesi, la banca ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 6070/2013, la quale ha affermato che la cancellazione della società non determina l’estinzione dei debiti sociali non soddisfatti, che si trasferiscono in capo ai soci, nei limiti di quanto da essi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e ai liquidatori per eventuale colpa nella gestione.
Secondo tale orientamento, il socio unico della società estinta deve essere considerato successore della stessa ai fini processuali, ferma restando la responsabilità intra vires .
La banca ha pertanto sostenuto la legittima evocazione in giudizio di quale successore della società cancellata e ha affermato il proprio interesse ad agire per il recupero del credito residuo, ribadendo che la distinzione tra persona fisica e persona giuridica, richiamata dall’opponente, è irrilevante ai fini della presente controversia.
Ha quindi concluso chiedendo di rigettare l’opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannare l’opponente alla rifusione delle spese di lite.
A ll’udienza dell’11/9/2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe richiamandosi alle allegazioni e deduzioni sopra sintetizzate.
L’opposizione va accolta , nei limiti di seguito precisati.
È infondato il primo motivo di opposizione dell ‘ ingiunto, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere stato socio al momento in cui il debito per cui è causa è sorto.
La pretesa creditoria è stata rivolta dalla banca creditrice nei confronti del socio ex art. 2495, terzo comma, c.c., ai sensi del quale ‘ ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione ‘. A nulla rileva dunque che , pacificamente socio unico al momento della cancellazione, non fosse stato socio al momento in cui il debito è sorto in capo alla società. Infatti, non ci troviamo davanti a una obbligazione che nasce plurisoggettiva dal lato passivo, tra il socio e la società, che sì avrebbe presupposto la qualità di socio al momento della sua nascita, ma a un fenomeno di circolazione successoria dell ‘ obbligazione dal lato passivo, tra la società e il socio.
È invece fondato il secondo motivo, con cui l ‘ opponente ha fatto valere la limitazione della propria responsabilità patrimoniale, ex art. 2495, terzo comma, c.c., per non avere la società distribuito alcunché col bilancio finale di liquidazione.
Come anticipato, il socio della società estinta succede soggettivamente, dal lato passivo, nelle obbligazioni della società, ma la sua responsabilità patrimoniale è limitata, fino alla concorrenza delle somme dal medesimo effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Dunque, qualora il socio di RAGIONE_SOCIALE nulla abbia riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, come nel caso che ci occupa, la sua responsabilità patrimoniale è evidentemente assente. Pertanto, non può essere condannato a pagare alcunché ai creditori sociali.
Consegue che la domanda di condanna di , veicolata col ricorso monitorio, è infondata e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente revocato.
Altro tema è invece quello dell ‘ interesse del creditore ad agire per il mero accertamento del diritto di credito, azione rispetto alla quale indubbiamente il legittimato passivo è il socio successore della società estinta.
Ebbene, nel caso di specie, l ‘ interesse a tale azione indubbiamente sussiste.
Infatti, poiché è incontestato che il credito per cui è causa è assistito dalla garanzia pubblica del RAGIONE_SOCIALE, bisogna tenere a mente che l ‘ art. 2 comma 4 del D.M. 1 20/05/2005 consente alla banca, ‘ in caso di inadempimento delle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ , di ‘ rivalersi sul RAGIONE_SOCIALE per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale ‘ . L ‘ accertamento del diritto di credito della banca opposta nei confronti del socio successore della società (che si estende logicamente all ‘ inadempimento all ‘ obbligazione di pagamento, in quanto fatto costitutivo del diritto), unitamente all ‘ impossibilità di continuare a perseguire il debitore principale, derivante dal rigetto della domanda di condanna conseguente all ‘ operatività della limitazione di responsabilità, costituisce indubbiamente un ‘ utilità per la banca creditrice, che potrà così dimostrare al terzo garante di aver diligentemente tentato invano di ottenere il pagamento dal debitore, offrendogli peraltro un titolo in forza del quale, surrogandosi nei diritti del garantito, potrà assumere le iniziative che riterrà più opportune, tenuto conto dei particolari privilegi che assistono la garanzia pubblica.
Quanto all ‘ effettiva proposizione di una siffatta domanda di mero accertamento in questo processo, infine, si ritiene che essa sia naturalmente ricompresa, quale presupposto necessario, in quella di condanna.
Le spese processuali vanno integralmente compensate, attesa la fondatezza dell ‘ opposizione e il rigetto della domanda di condanna da un lato e l ‘ accoglimento della domanda di mero accertamento dall ‘ altro.
1 Dei
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 5879/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 430/2024, del 18/9/2024, emesso nel proc. r.g.n. 4663/2024;
accerta che , nella sua qualità di socio dell ‘ estinta società RAGIONE_SOCIALE, è debitore della per 41.676,41 euro, oltre agli ulteriori interessi di mora al tasso contrattuale del 4,90% sulla sola sorte capitale di 36.095,89 euro, dal 1° agosto 2024 al saldo;
rigetta la domanda di condanna di al pagamento del debito di cui al punto precedente;
compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso a Trieste, il 13/10/2025
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME