Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32242 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32242 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
R.G.N. 36235/2018 C.C. 08/11/2023
APPALTO PRIVATO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, in ASSAGO), in persona del suo amministratore pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata materialmente al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi due, in Roma, alla INDIRIZZO;
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME (già soci della cancellata RAGIONE_SOCIALE), rappresentanti e difesi, giusta procura speciale allegata materialmente al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrenti –
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO;
-altra controricorrente-
nonché
PATETTA NICCOLO’ e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ; – intimati avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4295/2018 (pubblicata il 1° ottobre 2018);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell8 novembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le memorie dei difensori delle parti controricorrenti; rilevato in fatto:
– che i sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano appello avverso la sentenza n. 15374/2014 del Tribunale di Milano nella parte in cui, essendo stata ritenuta accertata ‘la concorrente responsabilità ai sensi dell’art. 1669 c.c.’ della RAGIONE_SOCIALE (appaltatrice dei lavori e di cui gli appellanti erano soci di detta società poi cancellata) e delle sigg.re COGNOME NOME e COGNOME NOME -quali eredi di COGNOME NOME (che era stato direttore dei lavori oggetto di appalto) -per i vizi e difetti riscontrati nel bene immobile del RAGIONE_SOCIALE ‘Il RAGIONE_SOCIALE d. INDIRIZZO, in Assago’, gli stessi erano stati condannati a pagare, insieme alle citate sigg.re COGNOME e COGNOME, a favore del suddetto RAGIONE_SOCIALE la complessiva somma di euro 116.220,00;
che nel relativo giudizio di primo grado era stato evocato in causa anche COGNOME NOME, il quale aveva, a sua volta, chiamato in garanzia l’RAGIONE_SOCIALE;
che la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 4295/2918, così pronunciava: a) in parziale accoglimento del gravame, riformava la sentenza di primo grado respingendo la domanda di condanna, nei confronti di essi appellanti, al pagamento delle vantate somme formulata dal citato RAGIONE_SOCIALE; b) in parziale accoglimento, poi, dell’appello proposto dalle sigg.re COGNOME e COGNOME, riformava la sentenza impugnata rigettando anche la domanda di condanna avanzata dal RAGIONE_SOCIALE nei loro riguardi; c) condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio in favore delle suddette parti risultate vittoriose all’esito del giudizio di appello e compensava le spese relativamente agli altri rapporti processuali;
-che, a sostegno dell’adottata decisione, la Corte milanese, quanto alla posizione del COGNOME e del COGNOME, osservava che, a seguito della cancellazione della RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese, risultava essersi configurata la successione nei debiti di essa dei suoi soci ma che non era stata raggiunta la prova di quanto necessario per la concretizzazione della responsabilità dei soci stessi per tali debiti a causa della mancata indicazione delle somme oggetto dei crediti attribuiti nonché delle somme riscosse dai soci medesimi e, quindi, dell’incremento del loro patrimonio alla cui entità risultava dovesse corrispondere la misura della responsabilità in via di eccezione a loro carico stabilita per le obbligazioni sociali;
che, con riferimento alla posizione delle sigg.re COGNOME e COGNOME, nella qualità di eredi del direttore dei lavori COGNOME NOME, evocato in giudizio a titolo di corresponsabile nella determinazione dell’evento dannoso a carico del RAGIONE_SOCIALE, il giudice di appello rilevava che
era stato concluso un atto transattivo che aveva superato la questione della suddetta corresponsabilità;
che avverso la richiamata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, in Assago (di cui i primi due contro le statuizioni emesse nel rapporto tra il RAGIONE_SOCIALE e i COGNOME e gli altri avverso le statuizioni riguardanti il rapporto processuale tra lo stesso RAGIONE_SOCIALE e le sigg. COGNOME–COGNOME);
che hanno resistito con un congiunto controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME e con un autonomo controricorso COGNOME NOME, mentre le altre parti non hanno svolto attività difensive in questa sede;
considerato in diritto:
che il ricorrente ha, con il primo motivo, denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l’erroneità della sentenza impugnata per asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 2495, comma 2, c.c., nonché l’erroneità della ricostruzione della fattispecie, ove, con riferimento al fenomeno successorio prodottosi con la cancellazione della società ‘RAGIONE_SOCIALE, non ha riconosciuto individuata e provata, in difformità dalla previsione normativa e dell’interpretazione datane dalle Sezioni unite (con la sentenza n. 6070/2013), l’entità delle poste attive costituenti il limite della responsabilità dei soci ed ha affermato che l’indicazione dei residui attivi della liquidazione non implichi immediata ed efficace attribuzione degli stessi ai soci, in contitolarità o comunione indivisa tra i medesimi;
che con il secondo motivo è stata dedotta -avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -l’erroneità della sentenza di appello per asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 2945, comma 2, e
2697 c.c., ove ha inteso la riscossione dell’attivo da parte dei soci come effettivo conseguimento di somme e che detta riscossione costituisca elemento costitutivo del diritto fatto valere dai creditori, in contrasto con la natura impeditiva dell’eccezione di mancata riscossione, che pone l’onere probatorio a carico di chi la faccia valere; ciò anche in virtù del principio di vicinanza della prova, nonché della irragionevole conseguenza di lasciare nella facoltà -e dunque all’arbitrio dei soci onerati di disattivare la garanzia ai sensi dell’art. 2945 c.c., non riscuotendo l’attivo, con ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294 c.c., ove ha ritenuto necessaria la prova delle somme riscosse da ciascun socio;
– che, con gli altri cinque motivi (riferiti -come detto -al capo della sentenza di appello relativo alle domande proposte dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME), sono state prospettate varie violazioni di legge, confutandosi, in particolare, la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la rinuncia pattizia, preventiva e generalizzata, ad avvalersi della garanzia disposta dall’art. 1669 c.c., malgrado quest’ultima norma sia da intendersi come inderogabile e posta a presidio di interessi generali;
ritenuto che le questioni involte dai richiamati motivi afferiscono a problematiche giuridiche di particolare importanza aventi rilievo nomofilattico (anche avuto riguardo alle conseguenze interpretative derivanti dall’arresto a Sezioni unite di cui alla sentenza n. 6070/2013 e alla individuazione dei presupposti e dell’ambito oggettivo per l’applicabilità dell’art. 1966, comma 2, c.c.), ragion per cui si rileva la sussistenza delle condizioni per rimettere la trattazione e la decisione della causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda