Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33898 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7622/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come per legge
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come per legge
– controRAGIONE_SOCIALE –
nonché contro
DI MAURO FELICE
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 59/2023 depositata il 16/01/2023.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 24/09/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE affidò l’incarico di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di tredici villette in INDIRIZZO all’ingegnere NOME COGNOME e, dopo averne fatt o constatare le inadempienze a mezzo di un proprio incaricato, lo convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, in due distinte cause, poiché nella prima citò, oltre allo COGNOME, anche la ditta appaltatrice RAGIONE_SOCIALE
Le due cause (recanti R.g. n. 15279/2013 e R.g. n. 16955/2013) vennero riunite ma la ditta appaltatrice RAGIONE_SOCIALE fece valere la clausola compromissoria e la controversia nei suoi confronti venne rimessa alla sede arbitrale. Nei detti giudizi riuniti intervenne volontariamente NOME COGNOME quale socio della RAGIONE_SOCIALE.
Alle dette due cause viene ulteriormente riunita quella (recante R.g. n. 6558/2015) di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Catania, per oltre centonovantamila euro (€ 197.053,48), in favore dall’ingegnere COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
All’esito del giudizio e sulla base delle due consulenze tecniche, quella espletata nelle due cause per prima riunite e quella espletata nella causa di opposizione al monitorio, il Tribunale di Catania, con la sentenza n 1585/21 del 13/04/2021, rigettava le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME; accoglieva parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo e, per l’effetto, revocava il monitorio emesso dal Tribunale di Catania e condannava la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME al pagamento della minor somma di euro 138.813,46 in favore dell’ingegnere COGNOME; condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali ed a quelle delle tre consulenze tecniche d’ufficio espletate.
Avverso la sentenza di primo grado propose appello la RAGIONE_SOCIALE. NOME COGNOME si costituì nella fase d’impugnazione mentre NOME COGNOME rimase contumace.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 59 del 16/01/2023 ha rigettato l’impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Risponde con controricorso NOME COGNOME
NOME COGNOME, già contumace nel giudizio di appello, è rimasto intimato in questa fase di legittimità.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 24/09/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso sono i seguenti.
Primo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art 1669 c .c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n 3 c.p.c. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si duole dell’avvenuta riunione dei tre giudizi e della sostanziale considerazione di essi sulla base dell’art. 1699 c.c. anziché nell’ambito della responsabilità contrattuale e contesta la affermazione della Corte d’appello della mancanza di una legittimazione propria della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo motivo: nullità’ della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.: errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova; violazione dell’art. 115 c.p.c. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si duole del mancato esame da parte della Corte d’appello alle conclusioni della consulenza tecnica di parte, ossia della stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, espletata dall’ingegnere COGNOME, alla quale vene successivamente affiancato un altro consulente, NOME COGNOME, nominato sin dalle prime fasi del contenzioso e si duole del mancato richiamo del consulente tecnico di ufficio a chiarimenti.
Terzo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2229 c.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza d’appello per avere questa ridotto di un importo non adeguato la somma originariamente riconosciuta allo COGNOME nel monitorio e ciò in quanto non avrebbe tenuto in considerazione che lo stesso aveva redatto soltanto un progetto di massima.
2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse e per non avere una sua autonomia poiché incentrato sull’affermazione della Corte d’appello di mancanza d i legittimazione attiva propria in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto essa avrebbe potuto agire soltanto in caso in cui fosse stata a sua volta convenuta in giudizio per i vizi delle costruzioni dai propri soci, mentre, tuttavia, in concreto la decisione è stata resa dai giudici di merito con riferimento alle domande proposte dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, la parte di censure riferibile alla mancanza di legittimazione attiva propria cade per essere la RAGIONE_SOCIALE carente d’interesse alla sua proposizione. Nel resto il motivo si incentra sulla questione della riunione delle cause, che non è suscettibile di distinta considerazione e peraltro rientra nei poteri discrezionali del giudice, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24496 del 18/11/2014; Cass. n. 28539 del 30/09/2022) e non è suscettibile di contestazione in sede di gravame.
Il primo motivo è, altresì, inammissibile laddove contesta la riconduzione delle tre cause, in origine incardinate separatamente e poi riunite, all’unica fattispecie normativa dell’art. 1699 c.c. posto che il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., che, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba
rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 18289 del 3/09/2020; Cass. n. 29218 del 06/12/2017). Il motivo, inoltre, si pone in chiave di mera contrapposizione e non contesta adeguatamente l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale «pur prescindendo dall’ampio campo di applicazione delle disposizioni contemplate nell’art. 1699 c.c. secondo l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, esse ne rimangono il riferimento giuridico, come correttamente ritenuto dal primo giudice. Se, infatti, ricorrono i presupposti della norma citata si verifica anche il grave inadempimento contrattuale su cui si fondano il giudizio iscritto al n 16955/2013 R.g. e l’opposizione a decreto ingiuntivo, all’origine del processo isc ritto al n. 6558 R.g.».
Il secondo motivo è una mera contrapposizione o, meglio, richiesta di riesame del materiale istruttorio, sotto la denominazione di vizio di errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova (così nella rubrica del motivo), sulla base delle valutazioni del consulente di parte, senza, peraltro, che siano riportate specificamente, quantomeno mediante una localizzazione degli atti processuali delle fasi di merito e segnatamente del primo grado di giudizio, nelle quali sono state avanzate le contestazioni eventualmente svolte, nella fase di merit o, all’operato dei consulenti di ufficio.
Va in particolare evidenziato che la stessa parte RAGIONE_SOCIALE, nell’illustrazion e del motivo in parola, denuncia espressamente ‘un errore di valutazione delle prove’ (v. p. 11 del ricorso) e l’aver la Corte di merito ‘erroneamente valutato la documentazione fornita dalla RAGIONE_SOCIALE‘ (v. ricorso p.12). Inoltre, con difetto di specificità sul punto, non risultano specificamente riportati i rilievi critici formulati dal consulente di parte, se non per meri stralci non contestualizzati, così come viene riportata solo qualche frase della censurata C.T.U., a fronte, peraltro, dell’affermazion e nella sentenza impugnata, secondo cui ‘le critiche mosse alla relazion e dell’ausiliare
del giudice sono state esaurientemente contrastate da quest’ultimo. La loro reiterazione in questa sede risulta teoretica, oltre che inidonea a condurre al richiamo a chiarimenti del C.T.U. se non alla rinnovazione delle indagini peritali ‘ .
Eventualmente, la parte RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto censurare la sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ove avesse individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito (e non il consulente tecnico d’ufficio, come indicato a p.13 del ricorso) abbia omesso di considerare (v. Cass. del 21/03/2024 n. 7716).
Inoltre, il secondo motivo si dilunga sulla mancanza di specifiche competenze tecniche di uno dei consulenti (quello nominato nelle due cause per prima riunite), ma non precisa dove e quando e in quali esatti termini le contestazioni alla nomina dello stesso furono mosse e quali furono le specifiche censure avanzate avverso la relazione peritale ed incorre, in tal modo, nuovamente in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., pur nella sua applicazione in coerenza con la necessità di un formalismo non eccessivo, come affermato dalla (Sez. U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 7186 del 4/03/2022). Inoltre, ma non da meno, il motivo non censura adeguatamente le parti della sentenza d’appello che ha ritenuto che le opere realizzate fossero comunque idonee allo scopo e è ciò vieppiù rilevante laddove è incontestato che le villette realizzate dalla RAGIONE_SOCIALE sono state tutte assegnate e risultano abitate dagli assegnatari e non è stato comprovato che questi abbiano iniziato dei contenziosi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
4. Il terzo motivo è, al pari dei due precedenti, inammissibile in quanto, al di là di quanto indicato nella sua rubrica, pone contestazioni meramente fattuali e peraltro non contesta adeguatamente l’affermazione decisoria della Corte d’appello secondo la quale il progetto redatto dallo COGNOME non poteva essere un mero elaborato cd. di massima (‘mero progetto preliminare’) in
quanto la concessione RAGIONE_SOCIALE, pacificamente rilasciata, e lo stesso inizio ed esecuzione dei lavori, che incontestatamente sono stati portati a termine, con la realizzazione di tutte le villette, necessitavano di un progetto cd cantierabile ossia immediatamente attuabile in concreto (ossia, appunto, in cantiere) e quindi completo di tutti i particolari essenziali . L’affermazione difensiva della RAGIONE_SOCIALE dell’essere la parcella dell’ingegnere inidonea a fornire prova piena del compenso spettante in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è di per sé corretta (Cass. nn. 5884 e 5885 del 17/03/2006) ma, nella specie l ‘ affermazione della Corte territoriale è sorretta dalla circostanza dell’avere i giudici di merito riscontrato, anche attraverso le consulenze espletate, l’ampiezza del progetto demandato al professionista incaricato e la sua operatività, in quanto adeguato alla pronta realizzazione delle opere edilizie, che furono, invero, come sopra rilevato, effettivamente realizzate.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite di questa fase del giudizio seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE e tenuto conto dell’attività processuale svolta in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese di lite nei confronti di NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva in questa fase di legittimità.
La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controRAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME